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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1057 R.G.A.C. per l'anno 2020, promossa da:
C (P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Pizzo presso lo studio dell'avv. Aldo Scarpino, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione;
-OPPONENTE-
(c.f. ), in qualità di legale Parte_2 C.F._1 rappresentante p.t. dell'impresa individuale “ ”, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Vibo Valentia viale Matteotti 15, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Servello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-OPPOSTO-
(C.F: ), elettivamente domiciliato in Corso Controparte_2 C.F._2
Castelmonardo n. 143 a Filadelfia (VV), presso lo studio dell'Avv. Silverio Natali, che lo rappresenta edifende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.732/2020 emesso dal Tribunale di Vibo
Valentia il 26.06.2020
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa;
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
in quanto titolare dell'omonima ditta “ ”, ha Parte_2 Controparte_1 chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 732/2020 con cui veniva ingiunto al , il pagamento della somma di € 21.000 Parte_3
a titolo di acconto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo ha infatti esposto di aver stipulato un contratto di appalto in data 12/10/2016, con il Controparte_3 per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del
[...] fabbricato condominiale per un importo di € 167.820,61 iva inclusa, poi ridotto al minor importo di € 85.000,00 a seguito di rimodulazione dei lavori commissionati.
Ha inoltre dedotto di aver ricevuto acconti per € 64.000,00 e di aver ultimato i lavori a regola d'arte senza ricevere contestazione alcuna in corso d'opera e che, malgrado le diffide, il non ha corrisposto il prezzo a saldo di € 21.000,00. Parte_1
Con il presente giudizio ha proposto opposizione il , Controparte_3 preliminarmente rilevando che la prima delle tre fatture azionate si riferisce ad un diverso soggetto giuridico, ovvero al Controparte_4
, sicché nulla ha a che vedere con il condominio opponente.
[...]
In secondo luogo, ha specificato che le altre due fatture (la 2 e la 3 del 2018), riportando la dicitura “acconto”, si riferiscono a dei lavori non ultimati e di cui pertanto non può richiedere il pagamento.
A fondamento dell'opposizione ha poi dedotto in fatto che dall'originario importo di €
167.820,61 iva inclusa venivano scomputati una serie di lavori, limitando l'appalto al solo rifacimento della facciata dal piano di calpestio del porticato (questo escluso) fino al tetto, compresi i lavori di massima urgenza del ripristino di pilastri e travi in cemento armato e del solaio. Ha aggiunto che con successivo preventivo sono stati appaltati i lavori riguardanti i garages del condomino “ e parti Parte_4 comuni del piano seminterrato consistenti in opere di spicconatura dell'intonaco, ripristino dell'intonaco, riempimenti con malta cementizia di cavità, realizzazione di pannelli in cartongesso, per complessivi € 2.618,00 iva compresa al 10%.
Ha quindi precisato che il contratto è stipulato a corpo per un minor importo di complessivi € 85.000,00 (iva al 10% inclusa) e che la modifica dell'originario contratto è stata adottata con delibera dell'assemblea del 23/3/2017.
pagina 2 di 10 Ha osservato che la contabilità dei lavori registra tre stati di avanzamento per un totale di € 62.116,00 (nn. 1, 2 e 3 del 2017) e che il ha eseguito Parte_1 pagamenti (a mezzo bonifico) per un totale di € 66.518,00.
Ha contestato lo svolgimento del contratto di appalto, in quanto ha dedotto che l'appaltatore ha in un primo momento sospeso i lavori per sua unilaterale iniziativa e poi ha smobilizzato il cantiere senza fornire alcuna spiegazione.
A sostegno delle sue affermazioni ha allegato una c.t.p. redatta dell'ing. con CP_5
l'indicazione delle opere realizzate e delle lavorazioni non effettuate come altresì comprovato da due note del direttore dei lavori geom. la prima datata CP_6
15/6/2018, consegnata a mano e rimasta senza riscontro, in cui vengono richiesti all'impresa opposta “chiarimenti” in merito al mancato prosieguo dei lavori e rappresenta alcune problematiche insorte nell'unità immobiliare di un condomino;
la seconda, datata 7/8/2020, inviata al committente, in cui attesta che non vi sono altri lavori da contabilizzare oltre a quelli certificati nei tre S.A.L.
Infine ha dedotto che, ad ulteriore riprova, manca un verbale di ultimazione lavori e un verbale di collaudo, così come prescritto dal contratto di appalto all'art. 5 che a ciò subordina il pagamento del corrispettivo a saldo. Ha inoltre eccepito che la parte dei lavori svolti non è stata ultimata a regola d'arte come invece affermato dell'opposto nel ricorso in monitorio, richiamando sul punto le risultanze della consulenza tecnica di parte.
Ha inoltre dedotto che durante l'esecuzione dei lavori sono stati prodotti danni per infiltrazioni di acque piovane all'interno dell'appartamento della condomina
[...]
e che lo stesso direttore dei lavori ha accertato (note datate 15/5/2018, Parte_5
15/6/2018 e 28/10/2019).
Pertanto in diritto ha rilevato che l'appaltatore non può pretendere il pagamento allorché è inadempiente e che l'impresa non ha mai sollecitato la verifica ed il collaudo finale dell'opera, né ulteriori certificazioni di lavori in contabilità, come da contratto, ragion per cui il preteso credito è ancor prima inesigibile.
Ed invero ha richiamato le conclusioni del c.t.p. ing. che ha Persona_1 accertato e misurato le parti di fabbricato non ripristinate quali- soffitto del primo solaio per un'area di 438 mq;
-11 pilastri di dimensione 50x50 cm ed altezza di 3,25 ml;
travi emergenti in cemento armato per una lunghezza di 135 ml.; parapetto lato pagina 3 di 10 mare per una superficie complessiva di 42 mq. Ha quindi dedotto di aver effettuato pagamenti per un importo totale di € 66.518,00, quando invece dai S.A.L. risultano certificati lavori per il minor importo di € 62.449,00.
Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“rigettare, per le causali di cui in narrativa, la domanda proposta da Parte_2 con la procedura monitoria poiché infondata in fatto e diritto per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 283/2020 emesso dal Tribunale di Vibo Valen-tia il 26/6/2020”
- accogliere, per i fatti e le causali di cui in narrativa, la domanda riconvenzionale del
e per l'effetto dichiarare risolto Controparte_3 il contratto di appalto intercorso tra le parti per grave inadem-pimento dell'impresa
; Parte_2
- condannare titolare dell'impresa individuale Parte_2 Controparte_1
, al risarcimento di tutti i danni commisurati al costo di ripristino delle parti di
[...] fabbricato male eseguite, previa c.t.u. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituito che ha preliminarmente eccepito la nullità della Parte_2 citazione per indeterminatezza del petitum. Nel merito ha contestato la domanda dell'opponente deducendo che i lavori di ristrutturazione del condominio sono stati avviati all'inizio dell'anno 2017 e portati a compimento, secondo i nuovi termini contrattuali, nel mese di gennaio 2018, allorquando il sig. dopo aver Pt_2 ultimato i lavori, si è recato presso l'ufficio dell'Amministratore condominiale, Sig.
per consegnare le fatture relative al corrispettivo maturato e CP_7 spettante ad ultimazione lavori.
Ha dedotto che l'Amministratore ha ricevuto le fatture senza sollevare obiezioni o riserva alcuna. Ha precisato che, successivamente alla rimodulazione del contratto,
è stata instaurata fra le parti la prassi in forza della quale il pagamento dei corrispettivi parziali e degli acconti in favore del sig. venissero effettuati Pt_2 dall'Amministratore del Condominio dietro presentazione delle fatture.
Successivamente, dopo aver richiesto, invano, il pagamento delle fatture nn. 2 e 3
/2018, il Sig. ha smobilizzato il cantiere. Pt_2
pagina 4 di 10 Ha contestato l'inadempimento dell'appalto così come dedotto dall'opponente affermando di aver portato a termine i lavori nel mese di gennaio 2018 e di averne data immediata comunicazione all'Amministratore del Condominio.
Ha ulteriormente dedotto che né in corso d'opera né successivamente all'avvenuta consegna dell'opera, il Geom. e l'Amministratore del Condominio hanno CP_2 contestato o mosso alcuna censura in relazione all'esecuzione dei lavori da parte del sig. né mai hanno evidenziato la presenza di vizi o difetti o una cattiva Pt_2 esecuzione tecnica delle opere realizzate, eccetto quelle riguardanti le infiltrazioni riscontrate dalla sig.ra all'interno del proprio appartamento che sono state Pt_5 in ogni caso risolte. Ed invero ha specificato che nel corso del sopralluogo effettuato, nel mese di dicembre 2017, presso l'appartamento in questione, è emerso che le infiltrazioni prodottesi in corrispondenza dei battiscopa esterni e lamentate dalla citata sig.ra erano riconducibili a vetustà e al deterioramento della guaina Pt_5 bituminosa allocata al di sotto della pavimentazione.
Seppur i lavori di rifacimento del terrazzo di proprietà fossero stati esclusi Pt_5 dalle opere “urgenti” da eseguirsi, ha dedotto di aver provveduto lo stesso, in data
19.12.2017, alla sostituzione e riparazione della guaina impermeabilizzante e alla messa in posa di mattoni e battiscopa della stessa tipologia della pavimentazione preesistente. Nel corso del sopralluogo è stato pure riscontrato che l'appartamento della sig.ra presentava una vistosa lesione in corrispondenza della Pt_5 portafinestra di accesso al terrazzo di proprietà; tuttavia, da un'accurata ispezione è pure emerso che detta lesione era riconducibile ai lavori di ristrutturazione dei locali immediatamente sottostanti all'appartamento della sig.ra (locali ove è Pt_5 ubicata l'attività commerciale “Carfilandia”), all'interno dei quali si stava provvedendo all'abbattimento delle pareti divisorie. All'esito di ciò, sia la sig.ra che il Direttore del Lavori hanno convenuto di rivolgersi ai proprietari di Pt_5 detta unità immobiliare per quanto di competenza.
In diritto ha quindi dedotto che il Condominio opponente è decaduto dalla possibilità di denunciare danni o vizi derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, sia pure in via di eccezione. Orbene, nel caso di specie, la scoperta dei vizi può fissarsi al
28.10.2019, data questa della missiva indirizzata dal Direttore dei Lavori all'Amministratore: di conseguenza sia il termine decadenziale breve sia il termine pagina 5 di 10 finale di due anni dalla consegna entro quale far valere la garanzia per difetti o vizi dell'opera fissato, è abbondantemente trascorso. Sul punto ha specificato che non interrompe il termine di decadenza la missiva datata 15.6.2018, di cui disconosce la sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.
In merito alla richiesta di risarcimento dei danni così come formulata dall'opponente ha specificato di non avere alcuna responsabilità né sulle parti comuni né, per come all'interno dell'appartamento della sig.ra Ha dedotto di aver consegnato i Pt_5 lavori al per il tramite dell'Amministratore e di aver effettuato Parte_1 un'accurata ricognizione dei lavori prima di smantellare il cantiere, verificando che gli stessi fossero corrispondenti al computo metrico e al contratto d'appalto per come rimodulato e provvedendo a redigere dei prospetti riepilogativi delle opere realizzate e delle reali metrature interessate dai lavori medesimi. Ha quindi dedotto che la domanda attorea di risoluzione del contratto di appalto è del tutto infondata oltre ad essere inammissibile dal momento che secondo la disciplina codicistica il committente può chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto solo se i vizi e le difformità di cui si lamenta sono di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertata la presenza di vizi o difformità dell'opera, ha chiesto di chiamare in causa il Direttore dei lavori, Geom.
affinché venga accertata la sua responsabilità in relazione al Controparte_2 dovere di sorveglianza e di tempestiva e regolare segnalazione delle difformità e dei vizi riscontrati. Ed invero ha specificato che il Direttore dei Lavori non ha adempiuto all'onere su di esso incombente di segnalare, per iscritto e con modalità congrue e regolari, eventuali inadempienze, difformità dal capitolato di appalto o vizi delle opere eseguite dall'appaltatore né sul punto valgono le missive dallo stesso indirizzate all'Amministratore del atteso che i difetti e vizi evidenziati Parte_1 con dette missive non sono mai stati portati a conoscenza dell'impresa, affinché potesse prontamente risolvere, in corso d'opera o successivamente allo smantellamento del cantiere, le problematiche verificatesi. Ha da ultimo rilevato la culpa in vigilando dell'amministratore di condominio, Sig. il quale, CP_7 dopo esser stato portato a conoscenza della presenza di vizi tramite la missiva del
28.10.2019 del Direttore dei Lavori presso le parti condominiali e le proprietà
pagina 6 di 10 individuali oggetto di manutenzione straordinaria, avrebbe dovuto intimare tempestivamente all'impresa di provvedere all'eliminazione di detti vizi e difetti, anche in ossequio alle previsioni di cui all'art. 13 del contratto di appalto, pena la risoluzione del contratto medesimo.
Sulla dovutezza delle somme portate dal decreto ingiuntivo ha rilevato la circostanza, pure affermata da controparte, per cui il corrispettivo per le opere appaltate è stato pattuito “a corpo” in € 85.000,00 e che quindi committente e appaltatore hanno consensualmente determinato il valore delle opere, globalmente considerate, da eseguire giusta contratto d'appalto e computo metrico predisposto dall'impresa.
Alla luce dell'avvenuta determinazione, consensuale e pattizia, del costo dell'opera l'importo, riferito all'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è fisso ed è invariabile.
Conseguentemente, alcun parere di congruità è necessario o deve essere prodotto dall'impresa al fine di ricevere quanto dalla stessa accreditato in forza delle clausole contrattuali inter partes convenute.
Per tutti questi motivi ha chiesto previa chiamata in causa del Direttore dei Lavori, in via preliminare di voler “accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e il decorso della prescrizione per l'esercizio dell'azione proposta dal e, Parte_1 conseguentemente, dichiarare la spessa improponibile e improcedibile;
Ancora in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversaria opposizione per eccessiva genericità del petitum e della causa petendi;
Nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea e l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto per i danni lamentati dall'attore;
Accertare e dichiarare, l'inammissibilità della richiesta di risoluzione del contratto di appalto e della domanda di risarcimento spiegata dall'Attore; Per l'effetto, confermare
l'opposto decreto ingiuntivo e condannare il opponente a corrispondere, in Parte_1 favore del sig. la somma allo stesso spettante di € 21.000,00; Pt_2
Nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la presenza di vizi e difetti delle opere realizzate dal sig. accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del Pt_2
Direttore dei Lavori, Geom. e, conseguentemente, condannare il medesimo CP_2
Direttore del Lavori, Geom. a manlevare e tenere indenne il sig. dal CP_2 Pt_2 pagamento delle somme che risulteranno poste a suo carico;
pagina 7 di 10 Accertare e dichiarare la responsabilità per “culpa in vigilando” dell'Amministratore pro tempore, per i motivi tutti di cui alla superiore narrativa, e, conseguentemente, condannare lo stesso a risarcire al tutti i danni lamentati con l'atto Parte_1 introduttivo;
Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il mutato giudice istruttore, Dott.ssa Mariachiara Sannino, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato Controparte_2 che si è costituito in giudizio confermando le allegazioni di parte opponente, ovvero l'inadempimento dell'impresa appaltatrice. Ed invero ha contestato la dedotta “culpa in vigilando”, avendo richiesto per iscritto alla ditta appaltatrice chiarimenti in merito al mancato prosieguo dei lavori nonché al mancato ripristino all'interno dell'appartamento della sig.ra dei danni causati al momento della Pt_5 ristrutturazione e che la circostanza è comprovata da una formale nota datata
15/6/2018, consegnata a mano al signor e da questi timbrata e Parte_2 siglata (allegato documentale n. 1).
Ha inoltre precisato che tali problemi sono stati attribuiti dalla ditta appaltatrice a “a vetustà e al deterioramento della guaina bituminosa allocata al di sotto della pavimentazione”, nonché “a lavori di ristrutturazione dei locali immediatamente sottostanti all'appartamento della sig.ra e dunque a circostanze del tutto Pt_5 estranee ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla e quindi che esulano CP_8 Pt_2 dalla sua vigilanza.
Per tutti questi motivi ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ed in via ulteriormente gradata e nel merito di rigettare la domanda spiegata da parte attrice poiché infondata in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
La causa è stata istruita tramite escussione testimoniale e all'udienza del
24.09.2024, svoltasi in modalità telematica, parte opponente e parte opposta hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta transazione tra le stesse. All'udienza del 17.12.2024 tutte le parti costituite hanno ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere con pagina 8 di 10 compensazione delle spese e la causa è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo.
Tanto chiarito, nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti, venendo meno la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni, per essere nel corso del giudizio sopravvenute circostanze che eliminano le ragioni del contendere tra le stesse.
Nella specie le parti hanno depositato il contratto di transazione concluso in data
2.04. 2024 tra legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, Parte_2
e nella sua qualità di amministratore del CP_7 Parte_3
con il quale, a fronte di reciproche concessioni si impegnavano a
[...] rinunciare alla lite. In particolare si rileva che, da un lato, il rinunciando Pt_2 alla pretesa fatta valere in monitorio, si impegnava a concludere i lavori nell'appartamento della condomina nonché ad ultimare la Parte_5 guaina in prossimità della falda del tetto corrispondente all'unità immobiliare del condomino entro e non oltre quindici giorni a decorrere dal termine Parte_6 fissato al 31.07.2024 e dall'altro il , rinunciava alla Parte_1 Parte_3 domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti del Pt_2
La reciproca rinuncia alle pretese della lite fa venir meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice che può anche d'ufficio, pronunciare la cessata materia del contendere
Ai fini del regolamento delle spese processuali è necessario valutare la probabilità di accoglimento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale (o potenziale). La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta infatti l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione civile sez. VI,
14/07/2020, n.14939).
Ora considerata la concorde richiesta dei procuratori di tutte le parti costituite, all'udienza del 17.12.2024, di dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, deve ritenersi che nessuna valutazione prognostica di verosimile fondatezza è necessario svolgere restando le stesse integralmente compensate.
pagina 9 di 10 Alla luce delle circostanze che precedono e tenuto quindi conto della documentazione sopra richiamata, si deve dunque ritenere che, in relazione all'intera controversia e quindi anche con riferimento alle spese di lite, sia venuta meno la condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c., con conseguente necessità di declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
Vibo Valentia 3.04.25
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1057 R.G.A.C. per l'anno 2020, promossa da:
C (P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Pizzo presso lo studio dell'avv. Aldo Scarpino, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione;
-OPPONENTE-
(c.f. ), in qualità di legale Parte_2 C.F._1 rappresentante p.t. dell'impresa individuale “ ”, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Vibo Valentia viale Matteotti 15, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Servello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-OPPOSTO-
(C.F: ), elettivamente domiciliato in Corso Controparte_2 C.F._2
Castelmonardo n. 143 a Filadelfia (VV), presso lo studio dell'Avv. Silverio Natali, che lo rappresenta edifende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.732/2020 emesso dal Tribunale di Vibo
Valentia il 26.06.2020
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa;
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
in quanto titolare dell'omonima ditta “ ”, ha Parte_2 Controparte_1 chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 732/2020 con cui veniva ingiunto al , il pagamento della somma di € 21.000 Parte_3
a titolo di acconto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo ha infatti esposto di aver stipulato un contratto di appalto in data 12/10/2016, con il Controparte_3 per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del
[...] fabbricato condominiale per un importo di € 167.820,61 iva inclusa, poi ridotto al minor importo di € 85.000,00 a seguito di rimodulazione dei lavori commissionati.
Ha inoltre dedotto di aver ricevuto acconti per € 64.000,00 e di aver ultimato i lavori a regola d'arte senza ricevere contestazione alcuna in corso d'opera e che, malgrado le diffide, il non ha corrisposto il prezzo a saldo di € 21.000,00. Parte_1
Con il presente giudizio ha proposto opposizione il , Controparte_3 preliminarmente rilevando che la prima delle tre fatture azionate si riferisce ad un diverso soggetto giuridico, ovvero al Controparte_4
, sicché nulla ha a che vedere con il condominio opponente.
[...]
In secondo luogo, ha specificato che le altre due fatture (la 2 e la 3 del 2018), riportando la dicitura “acconto”, si riferiscono a dei lavori non ultimati e di cui pertanto non può richiedere il pagamento.
A fondamento dell'opposizione ha poi dedotto in fatto che dall'originario importo di €
167.820,61 iva inclusa venivano scomputati una serie di lavori, limitando l'appalto al solo rifacimento della facciata dal piano di calpestio del porticato (questo escluso) fino al tetto, compresi i lavori di massima urgenza del ripristino di pilastri e travi in cemento armato e del solaio. Ha aggiunto che con successivo preventivo sono stati appaltati i lavori riguardanti i garages del condomino “ e parti Parte_4 comuni del piano seminterrato consistenti in opere di spicconatura dell'intonaco, ripristino dell'intonaco, riempimenti con malta cementizia di cavità, realizzazione di pannelli in cartongesso, per complessivi € 2.618,00 iva compresa al 10%.
Ha quindi precisato che il contratto è stipulato a corpo per un minor importo di complessivi € 85.000,00 (iva al 10% inclusa) e che la modifica dell'originario contratto è stata adottata con delibera dell'assemblea del 23/3/2017.
pagina 2 di 10 Ha osservato che la contabilità dei lavori registra tre stati di avanzamento per un totale di € 62.116,00 (nn. 1, 2 e 3 del 2017) e che il ha eseguito Parte_1 pagamenti (a mezzo bonifico) per un totale di € 66.518,00.
Ha contestato lo svolgimento del contratto di appalto, in quanto ha dedotto che l'appaltatore ha in un primo momento sospeso i lavori per sua unilaterale iniziativa e poi ha smobilizzato il cantiere senza fornire alcuna spiegazione.
A sostegno delle sue affermazioni ha allegato una c.t.p. redatta dell'ing. con CP_5
l'indicazione delle opere realizzate e delle lavorazioni non effettuate come altresì comprovato da due note del direttore dei lavori geom. la prima datata CP_6
15/6/2018, consegnata a mano e rimasta senza riscontro, in cui vengono richiesti all'impresa opposta “chiarimenti” in merito al mancato prosieguo dei lavori e rappresenta alcune problematiche insorte nell'unità immobiliare di un condomino;
la seconda, datata 7/8/2020, inviata al committente, in cui attesta che non vi sono altri lavori da contabilizzare oltre a quelli certificati nei tre S.A.L.
Infine ha dedotto che, ad ulteriore riprova, manca un verbale di ultimazione lavori e un verbale di collaudo, così come prescritto dal contratto di appalto all'art. 5 che a ciò subordina il pagamento del corrispettivo a saldo. Ha inoltre eccepito che la parte dei lavori svolti non è stata ultimata a regola d'arte come invece affermato dell'opposto nel ricorso in monitorio, richiamando sul punto le risultanze della consulenza tecnica di parte.
Ha inoltre dedotto che durante l'esecuzione dei lavori sono stati prodotti danni per infiltrazioni di acque piovane all'interno dell'appartamento della condomina
[...]
e che lo stesso direttore dei lavori ha accertato (note datate 15/5/2018, Parte_5
15/6/2018 e 28/10/2019).
Pertanto in diritto ha rilevato che l'appaltatore non può pretendere il pagamento allorché è inadempiente e che l'impresa non ha mai sollecitato la verifica ed il collaudo finale dell'opera, né ulteriori certificazioni di lavori in contabilità, come da contratto, ragion per cui il preteso credito è ancor prima inesigibile.
Ed invero ha richiamato le conclusioni del c.t.p. ing. che ha Persona_1 accertato e misurato le parti di fabbricato non ripristinate quali- soffitto del primo solaio per un'area di 438 mq;
-11 pilastri di dimensione 50x50 cm ed altezza di 3,25 ml;
travi emergenti in cemento armato per una lunghezza di 135 ml.; parapetto lato pagina 3 di 10 mare per una superficie complessiva di 42 mq. Ha quindi dedotto di aver effettuato pagamenti per un importo totale di € 66.518,00, quando invece dai S.A.L. risultano certificati lavori per il minor importo di € 62.449,00.
Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“rigettare, per le causali di cui in narrativa, la domanda proposta da Parte_2 con la procedura monitoria poiché infondata in fatto e diritto per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 283/2020 emesso dal Tribunale di Vibo Valen-tia il 26/6/2020”
- accogliere, per i fatti e le causali di cui in narrativa, la domanda riconvenzionale del
e per l'effetto dichiarare risolto Controparte_3 il contratto di appalto intercorso tra le parti per grave inadem-pimento dell'impresa
; Parte_2
- condannare titolare dell'impresa individuale Parte_2 Controparte_1
, al risarcimento di tutti i danni commisurati al costo di ripristino delle parti di
[...] fabbricato male eseguite, previa c.t.u. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituito che ha preliminarmente eccepito la nullità della Parte_2 citazione per indeterminatezza del petitum. Nel merito ha contestato la domanda dell'opponente deducendo che i lavori di ristrutturazione del condominio sono stati avviati all'inizio dell'anno 2017 e portati a compimento, secondo i nuovi termini contrattuali, nel mese di gennaio 2018, allorquando il sig. dopo aver Pt_2 ultimato i lavori, si è recato presso l'ufficio dell'Amministratore condominiale, Sig.
per consegnare le fatture relative al corrispettivo maturato e CP_7 spettante ad ultimazione lavori.
Ha dedotto che l'Amministratore ha ricevuto le fatture senza sollevare obiezioni o riserva alcuna. Ha precisato che, successivamente alla rimodulazione del contratto,
è stata instaurata fra le parti la prassi in forza della quale il pagamento dei corrispettivi parziali e degli acconti in favore del sig. venissero effettuati Pt_2 dall'Amministratore del Condominio dietro presentazione delle fatture.
Successivamente, dopo aver richiesto, invano, il pagamento delle fatture nn. 2 e 3
/2018, il Sig. ha smobilizzato il cantiere. Pt_2
pagina 4 di 10 Ha contestato l'inadempimento dell'appalto così come dedotto dall'opponente affermando di aver portato a termine i lavori nel mese di gennaio 2018 e di averne data immediata comunicazione all'Amministratore del Condominio.
Ha ulteriormente dedotto che né in corso d'opera né successivamente all'avvenuta consegna dell'opera, il Geom. e l'Amministratore del Condominio hanno CP_2 contestato o mosso alcuna censura in relazione all'esecuzione dei lavori da parte del sig. né mai hanno evidenziato la presenza di vizi o difetti o una cattiva Pt_2 esecuzione tecnica delle opere realizzate, eccetto quelle riguardanti le infiltrazioni riscontrate dalla sig.ra all'interno del proprio appartamento che sono state Pt_5 in ogni caso risolte. Ed invero ha specificato che nel corso del sopralluogo effettuato, nel mese di dicembre 2017, presso l'appartamento in questione, è emerso che le infiltrazioni prodottesi in corrispondenza dei battiscopa esterni e lamentate dalla citata sig.ra erano riconducibili a vetustà e al deterioramento della guaina Pt_5 bituminosa allocata al di sotto della pavimentazione.
Seppur i lavori di rifacimento del terrazzo di proprietà fossero stati esclusi Pt_5 dalle opere “urgenti” da eseguirsi, ha dedotto di aver provveduto lo stesso, in data
19.12.2017, alla sostituzione e riparazione della guaina impermeabilizzante e alla messa in posa di mattoni e battiscopa della stessa tipologia della pavimentazione preesistente. Nel corso del sopralluogo è stato pure riscontrato che l'appartamento della sig.ra presentava una vistosa lesione in corrispondenza della Pt_5 portafinestra di accesso al terrazzo di proprietà; tuttavia, da un'accurata ispezione è pure emerso che detta lesione era riconducibile ai lavori di ristrutturazione dei locali immediatamente sottostanti all'appartamento della sig.ra (locali ove è Pt_5 ubicata l'attività commerciale “Carfilandia”), all'interno dei quali si stava provvedendo all'abbattimento delle pareti divisorie. All'esito di ciò, sia la sig.ra che il Direttore del Lavori hanno convenuto di rivolgersi ai proprietari di Pt_5 detta unità immobiliare per quanto di competenza.
In diritto ha quindi dedotto che il Condominio opponente è decaduto dalla possibilità di denunciare danni o vizi derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, sia pure in via di eccezione. Orbene, nel caso di specie, la scoperta dei vizi può fissarsi al
28.10.2019, data questa della missiva indirizzata dal Direttore dei Lavori all'Amministratore: di conseguenza sia il termine decadenziale breve sia il termine pagina 5 di 10 finale di due anni dalla consegna entro quale far valere la garanzia per difetti o vizi dell'opera fissato, è abbondantemente trascorso. Sul punto ha specificato che non interrompe il termine di decadenza la missiva datata 15.6.2018, di cui disconosce la sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.
In merito alla richiesta di risarcimento dei danni così come formulata dall'opponente ha specificato di non avere alcuna responsabilità né sulle parti comuni né, per come all'interno dell'appartamento della sig.ra Ha dedotto di aver consegnato i Pt_5 lavori al per il tramite dell'Amministratore e di aver effettuato Parte_1 un'accurata ricognizione dei lavori prima di smantellare il cantiere, verificando che gli stessi fossero corrispondenti al computo metrico e al contratto d'appalto per come rimodulato e provvedendo a redigere dei prospetti riepilogativi delle opere realizzate e delle reali metrature interessate dai lavori medesimi. Ha quindi dedotto che la domanda attorea di risoluzione del contratto di appalto è del tutto infondata oltre ad essere inammissibile dal momento che secondo la disciplina codicistica il committente può chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto solo se i vizi e le difformità di cui si lamenta sono di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertata la presenza di vizi o difformità dell'opera, ha chiesto di chiamare in causa il Direttore dei lavori, Geom.
affinché venga accertata la sua responsabilità in relazione al Controparte_2 dovere di sorveglianza e di tempestiva e regolare segnalazione delle difformità e dei vizi riscontrati. Ed invero ha specificato che il Direttore dei Lavori non ha adempiuto all'onere su di esso incombente di segnalare, per iscritto e con modalità congrue e regolari, eventuali inadempienze, difformità dal capitolato di appalto o vizi delle opere eseguite dall'appaltatore né sul punto valgono le missive dallo stesso indirizzate all'Amministratore del atteso che i difetti e vizi evidenziati Parte_1 con dette missive non sono mai stati portati a conoscenza dell'impresa, affinché potesse prontamente risolvere, in corso d'opera o successivamente allo smantellamento del cantiere, le problematiche verificatesi. Ha da ultimo rilevato la culpa in vigilando dell'amministratore di condominio, Sig. il quale, CP_7 dopo esser stato portato a conoscenza della presenza di vizi tramite la missiva del
28.10.2019 del Direttore dei Lavori presso le parti condominiali e le proprietà
pagina 6 di 10 individuali oggetto di manutenzione straordinaria, avrebbe dovuto intimare tempestivamente all'impresa di provvedere all'eliminazione di detti vizi e difetti, anche in ossequio alle previsioni di cui all'art. 13 del contratto di appalto, pena la risoluzione del contratto medesimo.
Sulla dovutezza delle somme portate dal decreto ingiuntivo ha rilevato la circostanza, pure affermata da controparte, per cui il corrispettivo per le opere appaltate è stato pattuito “a corpo” in € 85.000,00 e che quindi committente e appaltatore hanno consensualmente determinato il valore delle opere, globalmente considerate, da eseguire giusta contratto d'appalto e computo metrico predisposto dall'impresa.
Alla luce dell'avvenuta determinazione, consensuale e pattizia, del costo dell'opera l'importo, riferito all'esecuzione dell'opera nel suo complesso, è fisso ed è invariabile.
Conseguentemente, alcun parere di congruità è necessario o deve essere prodotto dall'impresa al fine di ricevere quanto dalla stessa accreditato in forza delle clausole contrattuali inter partes convenute.
Per tutti questi motivi ha chiesto previa chiamata in causa del Direttore dei Lavori, in via preliminare di voler “accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e il decorso della prescrizione per l'esercizio dell'azione proposta dal e, Parte_1 conseguentemente, dichiarare la spessa improponibile e improcedibile;
Ancora in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversaria opposizione per eccessiva genericità del petitum e della causa petendi;
Nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea e l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto per i danni lamentati dall'attore;
Accertare e dichiarare, l'inammissibilità della richiesta di risoluzione del contratto di appalto e della domanda di risarcimento spiegata dall'Attore; Per l'effetto, confermare
l'opposto decreto ingiuntivo e condannare il opponente a corrispondere, in Parte_1 favore del sig. la somma allo stesso spettante di € 21.000,00; Pt_2
Nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la presenza di vizi e difetti delle opere realizzate dal sig. accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del Pt_2
Direttore dei Lavori, Geom. e, conseguentemente, condannare il medesimo CP_2
Direttore del Lavori, Geom. a manlevare e tenere indenne il sig. dal CP_2 Pt_2 pagamento delle somme che risulteranno poste a suo carico;
pagina 7 di 10 Accertare e dichiarare la responsabilità per “culpa in vigilando” dell'Amministratore pro tempore, per i motivi tutti di cui alla superiore narrativa, e, conseguentemente, condannare lo stesso a risarcire al tutti i danni lamentati con l'atto Parte_1 introduttivo;
Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il mutato giudice istruttore, Dott.ssa Mariachiara Sannino, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato Controparte_2 che si è costituito in giudizio confermando le allegazioni di parte opponente, ovvero l'inadempimento dell'impresa appaltatrice. Ed invero ha contestato la dedotta “culpa in vigilando”, avendo richiesto per iscritto alla ditta appaltatrice chiarimenti in merito al mancato prosieguo dei lavori nonché al mancato ripristino all'interno dell'appartamento della sig.ra dei danni causati al momento della Pt_5 ristrutturazione e che la circostanza è comprovata da una formale nota datata
15/6/2018, consegnata a mano al signor e da questi timbrata e Parte_2 siglata (allegato documentale n. 1).
Ha inoltre precisato che tali problemi sono stati attribuiti dalla ditta appaltatrice a “a vetustà e al deterioramento della guaina bituminosa allocata al di sotto della pavimentazione”, nonché “a lavori di ristrutturazione dei locali immediatamente sottostanti all'appartamento della sig.ra e dunque a circostanze del tutto Pt_5 estranee ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla e quindi che esulano CP_8 Pt_2 dalla sua vigilanza.
Per tutti questi motivi ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ed in via ulteriormente gradata e nel merito di rigettare la domanda spiegata da parte attrice poiché infondata in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
La causa è stata istruita tramite escussione testimoniale e all'udienza del
24.09.2024, svoltasi in modalità telematica, parte opponente e parte opposta hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta transazione tra le stesse. All'udienza del 17.12.2024 tutte le parti costituite hanno ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere con pagina 8 di 10 compensazione delle spese e la causa è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo.
Tanto chiarito, nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti, venendo meno la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni, per essere nel corso del giudizio sopravvenute circostanze che eliminano le ragioni del contendere tra le stesse.
Nella specie le parti hanno depositato il contratto di transazione concluso in data
2.04. 2024 tra legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, Parte_2
e nella sua qualità di amministratore del CP_7 Parte_3
con il quale, a fronte di reciproche concessioni si impegnavano a
[...] rinunciare alla lite. In particolare si rileva che, da un lato, il rinunciando Pt_2 alla pretesa fatta valere in monitorio, si impegnava a concludere i lavori nell'appartamento della condomina nonché ad ultimare la Parte_5 guaina in prossimità della falda del tetto corrispondente all'unità immobiliare del condomino entro e non oltre quindici giorni a decorrere dal termine Parte_6 fissato al 31.07.2024 e dall'altro il , rinunciava alla Parte_1 Parte_3 domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti del Pt_2
La reciproca rinuncia alle pretese della lite fa venir meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice che può anche d'ufficio, pronunciare la cessata materia del contendere
Ai fini del regolamento delle spese processuali è necessario valutare la probabilità di accoglimento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale (o potenziale). La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta infatti l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione civile sez. VI,
14/07/2020, n.14939).
Ora considerata la concorde richiesta dei procuratori di tutte le parti costituite, all'udienza del 17.12.2024, di dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, deve ritenersi che nessuna valutazione prognostica di verosimile fondatezza è necessario svolgere restando le stesse integralmente compensate.
pagina 9 di 10 Alla luce delle circostanze che precedono e tenuto quindi conto della documentazione sopra richiamata, si deve dunque ritenere che, in relazione all'intera controversia e quindi anche con riferimento alle spese di lite, sia venuta meno la condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c., con conseguente necessità di declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
Vibo Valentia 3.04.25
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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