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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9318 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 vertente tra
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2 nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), , nato a
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
Palermo il 27.1.1955 (cod. fisc. ), nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_4
16.9.1968 (cod. fisc. ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_4 degli avvocati Gandolfo Mocciaro e Giovanni Balsano che li rappresentano e difendono nel presente giudizio come da procura in atti;
attori
e
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1 C.F._5
), nata a [...] il [...] (cod. fisc.
[...] Parte_5 [...]
), entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carmela Lo Bue, che C.F._6 li rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuti
e
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Controparte_2 CodiceFiscale_7
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), CP_3 CodiceFiscale_8
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_4 C.F._9
), nato a [...] il [...] (cod. fisc.
[...] CP_5 C.F._10
), tutti nella qualità di eredi di nato a [...] il [...] (cod.
[...] Persona_1 fisc. ); CodiceFiscale_11 convenuti contumaci
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, premesso di essere titolari da diverse generazioni di un terreno (oggetto di diversi Pt_4 frazionamenti causati anche da alcuni provvedimenti di espropriazione parziale) sito in Palermo, contrada OM AL identificato al Catasto al foglio 2, particella 453 (di are 72.48), particella 454 (di ha. 1.20.56), particella 5721 (di ha 00.45.17) e particella 5724 (di ha. 00.20.08) loro pervenuto per successione ereditaria, esponevano di aver appreso che, con atto in notaio
, stipulato in Palermo il 16.1.2019 e trascritto il 21.1.2019, tale Persona_2 CP_1
aveva donato l'intero terreno alla figlia dichiarandosi
[...] Parte_5 proprietario dello stesso per possesso pacifico, continuato e ultratrentennale.
Esponevano, altresì, di aver appreso che, successivamente all'atto di donazione, Parte_5
con atto di compravendita in notaio , stipulato in Palermo il
[...] Persona_2
20.2.2020 e trascritto il 21.2.20, aveva venduto parte del terreno ricevuto in donazione (in particolare, quello identificato al catasto al foglio 2, particella 453), a fronte del corrispettivo di €
2.900, a , il quale era, poi, deceduto, lasciando eredi legittimi la moglie Persona_1
e i figli e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
In ragione di ciò, lamentando il pregiudizio subito al loro diritto di proprietà, gli attori convenivano in giudizio i soggetti in epigrafe indicati, chiedendo all'intestato Tribunale di:
“Accertare e dichiarare che gli attori sono proprietari del terreno sito in Palermo, contrada OM AL (o
Sferracavallo), esteso complessivamente ha. 2.58.29, in catasto al foglio 2, particella 453 di are 72.48, particella
454 di ha. 1.20.56, particella 5721 di ha. 00.45.17 e particella 5724 di ha. 00.20.08;
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei confronti degli attori dell'atto di donazione in notaio del 16.1.2019 trascritto a Palermo il 21.1.2019 ai nn. 2664/2023, con il Persona_2 quale il sig. ha donato alla figlia l'appezzamento di terreno sito in Controparte_1 Parte_5
Palermo, contrada Sferracavallo, esteso complessivamente ha. 2.58.29, in catasto al foglio 2, particella 453 di are
72.48, particella 454 di ha. 1.20.56, particella 5721 di are 45.17 e particella 5724 di are 20.08;
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o la inopponibilità nei confronti degli attori dell'atto di compravendita in notaio di Palermo del 20.2.2020, trascritto a Palermo il 21.2.2020 ai nn. Persona_2
8916/5744, con il quale la sig.ra ha venduto al sig. il terreno sito Parte_5 Persona_1 in Palermo, contrada Sferracavallo, catastato al foglio 2, alla particella 453 di are 72.48;
Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del
Territorio di Palermo, Servizio di Pubblicità Immobiliare;
Condannare la convenuta al rilascio a favore degli attori del terreno sito in Palermo, Parte_5 contrada Sferracavallo, in catasto al foglio 2, particella 454 di ha. 1.20.56, particella 5721 di are 45.17 e
2 particella 5724 di are 20.08;
Condannare i sigg.ri e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 nella qualità di eredi legittimi del sig. al rilascio in favore degli attori del terreno sito in Persona_1
Palermo, contrada Sferracavallo, catastato al foglio 2, particella 453 di are 72.48;
Condannare i convenuti al risarcimento dei danni da illecita occupazione in favore degli attori nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio o equitativamente dal Giudice;
In subordine e nel caso il cui il Tribunale dovesse ritenere efficace e/o opponibile agli attori l'atto di donazione in notaio del 16.1.2019 ed il conseguente atto di compravendita in notaio del Persona_2 Persona_2
20.2.2020 e rigettare la domanda di rilascio del fondo, condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno subito dagli attori per la perdita della proprietà del fondo, in misura pari al valore del fondo stesso, da determinare tramite consulenza tecnica e/o equitativamente;
Condannare tutti convenuti alle spese e compensi del giudizio.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1
contestando le deduzioni degli attori e chiedendo il rigetto delle Parte_5 domande da loro formulate, affermando che aveva esercitato sul terreno Controparte_1 oggetto del contendere un possesso pacifico, non violento o clandestino, per il tempo necessario ad usucapire il bene.
Per tali ragioni, chiedevano:
“IN VIA RICONVENZIONALE
- anche alla luce della espletanda perizia tecnica, ai sensi dell'art 1158 c.c., di dichiarare il convenuto
proprietario per intervenuta usucapione del seguente immobile: appezzamento di terreno sito Controparte_1 in Palermo, Contrada Sferracavallo, esteso complessivamente ha 2,58,29 in catasto al foglio 2, particella 453 di are 72,48, particella 454 di ha 1,20,56 particella 5721 di are 45,17 (proveniente dal frazionamento della particella 455), particella 5724 di are 20,08 (proveniente dal frazionamento della particella 458), in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
- di ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del territorio di Palermo, Servizio Pubblicità Immobiliare.
Per l'effetto
- di ritenere e dichiarare valido ed efficace l'atto di donazione in Notaio del 16 gennaio 2019, Persona_2 trascritto il 21 gennaio 2019 ai nn.2664/2023 con il quale l'odierno convenuto Sig. ha Controparte_1 donato alla figlia l'appezzamento di terreno sito in Palermo, Contrada Sferracavallo, Parte_5 esteso complessivamente ha 2,58,29 in catasto al foglio 2, particella 453 di are 72,48, particella 454 di ha
1,20,56, particella 5721 di are 45,17 (proveniente dal frazionamento della particella 455), particella 5724 di are 20,08 (proveniente dal frazionamento della particella 458).
3 NEL MERITO
- di rigettare la domanda attorea poichè infondata in fatto ed in diritto, oltrecchè sfornita di prova.
- di adottare ogni altro provvedimento conseguenziale come per legge”.
Non si costituivano in giudizio Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e , eredi del defunto .
[...] CP_5 Persona_1
A seguito delle difese dei due convenuti costituiti, modificando le proprie conclusioni ex art
183 comma 5 c.p.c., gli attori chiedevano altresì di “dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande riconvenzionali proposte dai convenuti e CP_1 Parte_5
.
[...]
Tali, in breve, i fatti controversi, la causa veniva istruita in via documentale e mediante assunzione di prove orali. All'udienza del 11.02.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in atti e il giudice, assegnando alle parti i termini ex art 190 c.p.c., tratteneva la causa per la decisione.
*****
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_2 CP_3
e , eredi del defunto , i quali,
[...] Controparte_4 CP_5 Persona_1 benché regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
2. Venendo al merito, al fine di una ordinata trattazione logico-giuridica delle richieste delle parti costituite, occorre rilevare che rispetto alle domande delle parti attrici, volte ad ottenere l'accertamento del diritto di proprietà, la nullità, inefficacia e/o inopponibilità degli atti di donazione e alienazione, la restituzione del terreno e il risarcimento del danno per l'occupazione dell'immobile, riveste carattere preliminare l'analisi della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalle parti convenute, poiché costituisce una questione preliminare di merito la cui fondatezza comporterebbe l'accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario e il conseguente rigetto delle domande attoree.
Ebbene, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti è infondata e va Parte_5 rigettata per le ragioni di seguito esposte.
A sostegno dell'intervenuta usucapione del terreno rivendicato dagli attori, i convenuti hanno dedotto che : (i) ha preso possesso del bene a partire dall'anno 1990, Controparte_6 provvedendo a recintarlo e ad adibirlo come maneggio di cavalli e ricovero di altri animali;
(ii) ha provveduto a piantare degli alberi di alto fusto dopo la costruzione della via Nicoletti (dalla quale, oggi, si accede al terreno); (iii) ha poi realizzato diverse strutture – nello specifico dei paddock – dove tutt'oggi vengono custoditi e accuditi i cavalli.
E al fine di soddisfare l'onere della prova richiesto per il perfezionamento dell'istituto di cui
4 all'art. 1158 c.c., oltre a produrre documentazione fotografica, hanno chiesto e ottenuto l'assunzione della prova orale con i testi , e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
Nello specifico, , in risposta ai capitoli di prova dal n. 1 al 5 articolati nella Testimone_4 memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. n. 2, ha dichiarato: di conoscere il signor e la Parte_5 figlia di ricoverare i propri cavalli presso il suo maneggio in Sferracavallo Parte_5 nell'appezzamento di terreno adiacente la via Nicoletti, ove gli animali vengono ricoverati nei box allestiti sotto gli alberi;
di aver fatto accesso al terreno, prima che venisse realizzata via Nicoletti, tramite un cancello cui si accedeva da casa del sig. , la cui abitazione confina con il Parte_5 fondo;
di aver cominciato ad accedervi dalla via Nicoletti una volta che questa è stata realizzata.
Lo stesso ha dichiarato, altresì, che nel fondo ci sono diverse recinzioni (che variano a Tes_4 seconda del numero di cavalli) e alcuni paddock, posizionati verso la fine degli anni '90 sulla parte verticale sinistra del terreno in prossimità degli alberi e, nella seconda metà degli anni 2000, anche nella parte centrale del terreno;
ha, poi, aggiunto, che il fondo è stato sempre recintato su tutti e quattro i lati e popolato da almeno 10/20 cavalli oltre al suo.
Ha dichiarato, infine, di non aver mai visto nessuno occuparsi della gestione del terreno al di fuori di e della figlia. Controparte_1
Anche le dichiarazioni rese dai testimoni e sembrano Testimone_2 Testimone_3 confermare quanto dedotto dai convenuti . Parte_5
In particolare, il teste , in riferimento ai capitoli di prova dal n. 7 al 11 d cui alla Tes_2 stessa memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ha dichiarato: di conoscere il terreno oggetto del giudizio in quanto frequentatore della zona a partire dagli anni '80 poiché, nelle immediate vicinanze, si trovano dei terreni originariamente di proprietà del suocero;
di aver realizzato una costruzione su uno di questi che è stato assegnato alla moglie;
di ricordare che il terreno oggetto del contendere, a partire dal 1993, è sempre stato popolato da diversi cavalli (in certi periodi anche una ventina) i quali, occasionalmente, anche in tempi recenti, si affacciano sul confine della sua proprietà tentando di mangiare delle “carrube” che cadono dagli alberi.
Il testimone ha, altresì, confermato la presenza di diverse recinzioni e strutture presenti sul terreno indicando anche la presenza di una giostra metallica sulla quale i cavalli “giravano ognuno nel proprio spazio” e di un rimorchio per il trasporto degli animali.
Ha dichiarato, infine, che, quantomeno a partire dal 1993 (anno di inizio della costruzione da lui realizzata nei pressi), ha sempre visto il prendersi cura della Controparte_1 manutenzione e potatura del terreno, escludendo la presenza di altre persone (sul punto – cap. 11
– “è vero, non ho mai visto nessuno che si occupasse del fondo o di gestire i cavalli diverso dal sig. ). Parte_5
E ancora, – in risposta alle domande a lui rivolte di cui ai capitoli di prova Testimone_3
5 dal n. 13 al 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – ha affermato di essersi recato frequentemente (anche in tempi recenti) sul terreno previa sollecitazione di Controparte_1
o dei proprietari dei cavalli, al fine di prestare la propria attività medica di veterinario in favore degli animali che ne avessero la necessità, confermando che il terreno è adibito a maneggio/centro allenamento e riscontrando la presenza di paddock e recinzioni adibite alla sistemazione dei diversi cavalli ivi presenti.
Ha dichiarato, altresì, di aver avuto sempre come interlocutore , Controparte_1 escludendo, per quanto da esso riscontrato, la presenza di altri soggetti deputati alla cura del terreno (sul punto – Cap. 16 – “quando io l'ho conosciuto, oltre trent'anni fa, ho visto soltanto lui nel fondo;
negli ultimi anni, mi è capitato di vedervi anche i proprietari dei cavalli che stanno lì e di cui il sig. si Parte_5 occupa”).
Ebbene, seppure la prova orale in commento appaia astrattamente idonea a comprovare le deduzioni dei convenuti in ordine al loro possesso ultraventennale del terreno, le dichiarazioni dei testi sopra esaminati si pongono in palese contrasto con quelle rese dai testimoni di parte attrice.
Quest'ultimi hanno, infatti, individuato negli attori coloro che da oltre un ventennio, Pt_1 quantomeno dal 1992, hanno la disponibilità materiale del terreno oggetto della controversia.
Nello specifico, il testimone , sentita all'udienza del 25.9.2023 sui capitoli di Testimone_5 prova articolati da parte attrice dal 7 al 9 della propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha dichiarato di essersi recata presso il terreno, insieme a (padre degli attori), Persona_3 nell'anno 2004, per conto di uno zio residente negli Stati Uniti e potenzialmente interessato all'acquisto del fondo, affermando di avervi fatto accesso tramite un cancello chiuso e che il terreno si presentava libero, incolto e privo di animali (v. Cap. 9: confermo, il fondo era libero, non c'era nulla e c'era molta sterpaglia;
non c'erano animali né altro).
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese alla stessa udienza dal testimone
[...]
, il quale – in riferimento ai capitoli di prova dal 10 al 13 della stessa memoria – Testimone_6 ha dichiarato: di aver lavorato alle dipendenze dei signori e;
di aver Parte_2 Per_3 frequentemente accompagnato quest'ultimi sul fondo nel periodo intercorrente dal 1992 al 2005; di avervi fatto accesso dalla via Sferracavallo e, una volta costruita, dalla via Nicoletti, ed, infine, che il terreno, in quel periodo, è stato sempre libero, incolto e privo della presenza di animali.
Alle stesse conclusioni conducono anche le dichiarazioni del testimone il Testimone_7 quale, all'udienza del 23.10.2023, sui capitoli di prova dal n. 1 al 6, ha affermato: di essersi recato in più occasioni sul fondo (inizialmente con il padre che vi eseguiva piccoli lavori di manutenzione, successivamente da solo) previa autorizzazione dei signori;
di aver ricevuto Pt_1 le chiavi dagli stessi, riconsegnandole a nel 2014; di avervi fatto accesso, Parte_1
6 utilizzando le chiavi nella sua disponibilità, inizialmente dalla via Sferracavallo e successivamente dal cancello di via Nicoletti;
di non aver mai riscontrato la presenza di animali o di strutture loro dedicate sul fondo (sul punto v. cap. 3: “è vero, il fondo era libero, anche perché io ci andavo con i cani e se ci fosse stato altro animale avrei evitato”).
Lo stesso ha confermato, altresì, della presenza di una recinzione sul terreno e di aver provveduto, nell'anno 2004, alla riparazione di una parte della stessa, continuando a recarsi nel terreno in quel periodo.
Orbene, l'istruttoria orale assunta con i testi di entrambe le parti ha condotto a esiti in palese discordanza, poiché le prove orali introdotte dai convenuti individuano in questi Parte_5 ultimi i soggetti che hanno avuto la piena disponibilità del terreno per il tempo necessario ad usucapirlo, laddove, viceversa, i testimoni di parte attrice riconducono, nello stesso identico arco temporale, la piena disponibilità del fondo alla famiglia . Pt_1
Dunque, a fronte di un insanabile contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni, risulta dirimente l'esame delle prove documentali introdotte dalle parti.
Ebbene, i convenuti hanno prodotto (unitamente alla comparsa di costituzione) quattro illustrazioni fotografiche che ritraggono un cavallo (in due occasioni in compagnia di una ragazzina, che a detta della parte si identifica nella convenuta ) in un Parte_5 appezzamento di terreno particolarmente ristretto e privo di qualsiasi struttura.
Ma è fin troppo evidente che illustrazioni simili non forniscono alcuna prova in ordine alla presenza sui luoghi, da oltre trent'anni, di un numero considerevole di cavalli (a dire dei testimoni, talvolta anche venti), né in ordine alla presenza di paddock, di recinzioni o di qualsivoglia struttura idonea alla cura e al ricovero degli animali. Peraltro, non è neppure minimamente identificabile il luogo ritratto nelle immagini prodotte, essendo ben possibile che si tratti di un terreno che non ha nulla a che vedere con quello oggetto del contendere.
Se la documentazione fotografica prodotta dai convenuti non consente, in alcun modo, di riscontrare i fatti descritti dai testi della stessa parte, osserva, invero, il giudicante che, al contrario, le otto aerofotogrammetrie prodotte dagli attori (unitamente alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) si pongono in perfetta coerenza con le dichiarazioni rese dai loro testimoni
(in ordine all'utilizzabilità dei rilievi aerofotogrammetrici v. anche Cass. n. 12061/2023 secondo cui “non essendovi alcun divieto posto dalla legge all'utilizzo di tale indagine tecniche;
la parte che intende disconoscerne l'efficacia probatoria deve fornire elementi concreti in senso contrario, diretti a confutarne
l'attendibilità”).
Tali documenti ritraggono dall'alto i luoghi oggetto del contendere nell'arco temporale compreso dal mese di giugno 1987 al mese di settembre 2013, mostrando chiaramente, per tutto
7 il periodo in esame, un fondo libero da animali, paddock, recinzioni.
Del resto, ove realmente esistenti, le strutture e gli animali descritti dai testi di parte convenuta sarebbero stati agevolmente visibili in almeno una delle otto aerofotogrammetrie dei luoghi.
Si consideri, a titolo esemplificativo, la testimonianza del teste di parte convenuta , il Tes_4 quale, previa esibizione dell'aerofotogrammetria del settembre 2013 (allegato n. 10), ha affermato:
“rispetto a questa foto che mi viene esibita, posso dire che le recinzioni dei cavalli, ossia i paddock, all'inizio, ossia intorno all'anno 1997-2000, venivano posizionati all'ombra sotto gli alberi della fila di alberi in verticale che si vede in questa immagine;
ricordo in particolare che il mio cavallo era posizionato sotto i primi alberi, sulla sinistra di via Nicoletti, a confine con la casa del sig. successivamente sono stati posizionati i paddock anche
Parte_5 verso il centro del terreno;
io non conoscevo il sig. ma mi è stato consigliato perché al mio cavallo si
Parte_5 era rotto un tendine e noi non avevamo tempo per occuparcene, quindi a partire da quel momento(verso la fine degli anni '90) il se n'è preso cura;
intorno agli anni 2005-2006 c'erano i paddock anche nella parte
Parte_5 centrale;
il sig. ogni tanto li spostava a seconda del sole e capitava che durante il giorno lui spostasse i
Parte_5 cavalli sotto gli alberi, per far sì che vi arrivasse l'ombra”.
Ebbene, circostanze simili non hanno trovato il benché minimo riscontro nelle aerofotogrammetrie relative ai periodi menzionati dal testimone (nello specifico allegati 6 e 8 raffiguranti luglio 1999 e maggio 2006), che, al contrario, mostrano il fondo completamente libero.
Peraltro, i convenuti non hanno introdotto il benché minimo elemento di prova di natura documentale (ad esempio, autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di maneggio, fatture relative all'acquisto di attrezzature e di mangime per animali o fatture per il pagamento dell'attività svolta dal medico veterinario) che possa in qualche modo attestare le attività che essi assumono di esercitare da oltre un trentennio presso i luoghi. E ciò rende ancora più inverosimile la loro ricostruzione dei fatti e le dichiarazioni rese dai loro testi.
Ciò posto, ricordato che, in virtù della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sulla parte che chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio acquisto della proprietà a titolo originario (sul punto ex multis Cass. n. 31238/2021: “È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si
è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.”), stante la evidente discordanza delle prove orali assunte in giudizio e alla luce delle prove documentali
8 introdotte da parte attrice, non risulta provato il possesso utile ad usucapire esercitato da oltre un ventennio da sul terreno oggetto del contendere, sicché la relativa domanda, Controparte_1 proposta in via riconvenzionale, va rigettata.
3. Così risolta la questione che si presentava come preliminare di merito, è possibile vagliare la fondatezza delle domande proposte dagli odierni attori.
La domanda principale da questi proposta integra un'azione di rivendica ex art 948 c.c. e l'accertamento del loro diritto di proprietà si pone in rapporto di pregiudizialità logica rispetto alla richiesta restitutoria (volta ad attuare il ricongiungimento tra “titolarità” e “disponibilità” del bene di cui si chiede di tutela).
Com'è noto, il regime probatorio posto a carico dell'attore che agisce in rivendicazione può risultare particolarmente gravoso (c. d. probatio diabolica) quando il bene bisognevole di tutela sia stato acquistato a titolo derivativo, dovendo, in tal caso, l'attore ripercorrere tutti gli atti di alienazione del bene fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Tale rigore si attenua, però, notevolmente, oltre al caso in cui l'attore abbia comunque mantenuto il possesso per il tempo necessario ad usucapire il bene, anche allorquando il convenuto esperisca una domanda o un'eccezione di usucapione, invocando un possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica o del suo dante causa (sul punto, v. Cass. n. 8215/2016; conf. Cass. n. 5161/2006; v., tra le altre,
Cass. n. 13186/2002: “…l'opposizione di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta che - attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore - l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto, nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare”, e da ultimo Cass civ n. 25865/2021: Nell'azione per rivendicazione l'onere della cosiddetta “probatio diabolica” incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.).
Tanto premesso, stante il rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto ad usucapionem proposta da parte convenuta, ai fini dell'accoglimento dell'azione rivendica, non è necessario risalire alla titolarità storica del terreno, ma è sufficiente che gli attori forniscano un valido titolo di acquisto antecedente all'anno 1990, momento a partire dal quale il convenuto Parte_5
9 ha opposto il proprio possesso ad usucapionem. CP_1
Ebbene, nonostante gli odierni attori abbiano sufficientemente documentato la titolarità storica del bene (attestando, sulla scorta dei documenti prodotti unitamente all'atto di citazione, che la famiglia è proprietaria da oltre un secolo del fondo oggetto del contendere), per quel Pt_1 che qui rileva, ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendica, l'onere probatorio su di essi gravante può ritenersi adeguatamente soddisfatto quantomeno sulla scorta dell'atto di divisione del 1969 (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione) e degli atti successivi.
Dall'esame dei documenti prodotti da parte attrice, si ricava, infatti, che: (i) con l'atto di divisione dell'eredità del de cuius (bisnonno degli odierni attori), è stata attribuita la Persona_3 titolarità del terreno oggetto di lite (ossia “piano rustico sito in agro di Palermo contrada OM AL
– Grotta Impiso” al figlio (nonno degli odierni attori); (ii) con successione del de cuius Parte_2
regolata da testamento pubblico del 1.9.1995 (doc. n. 8 degli allegati alla citazione a Parte_2 giudizio), trascritto il 12.9.1998, è stata attribuita la titolarità del bene a (padre degli Persona_3 odierni attori); (iii) con successione testamentaria del de cuius , regolata dal Persona_3 testamento pubblico del 11.11.2005 (allegato n. 10), pubblicato il 10.10.2006, è stata attribuita la titolarità del bene, in qualità di eredi universali, ai figli (odierni attori) e alla moglie;
(iv) con successione ex lege della de cuius (moglie di e madre degli odierni Persona_4 Persona_3 attori), aperta in data 22.8.2021, è stata attribuita ai figli anche la quota di sua spettanza del fondo in oggetto precedentemente ereditata dal marito (allegati 12, 13 e 14).
Gli odierni attori, allegando validi titoli di acquisto in loro favore e in favore dei loro danti causa quantomeno a partire dal 1969 – epoca ampiamente antecedente all'inizio del possesso ad usucapionem dedotto e non provato dai convenuti costituiti –, hanno, dunque, assolto all'onere della prova cui erano tenuti.
Né meritano condivisione le contestazioni dei convenuti secondo cui il terreno oggetto del contendere non sarebbe menzionato nel testamento del 1998, ma soltanto in una dichiarazione fiscale del 23.10.1999, nella quale viene omessa l'indicazione della particella 445 dalla quale deriva la particella 5721 indicata in dichiarazione.
Tale deduzione risulta smentita dalla documentazione prodotta, poiché il fondo oggetto del giudizio è regolarmente menzionato – seppur senza l'indicazione dei dati catastali – a pagina 11 della scheda testamentaria (allegato 8 – “il fondo rustico sito in agro Palermo, contrada OM natale esteso Ha 3,41”) e indicato nella successiva dichiarazione di successione integrativa del 23.10.1999
(allegato 9) nella quale è menzionata la “particella 5153”, proveniente da un frazionamento della
“particella 445”, che a sua volta ha generato l'odierna “5721”, circostanza effettivamente riscontrabile dalla visura storica di quest'ultima particella che da contezza dei diversi
10 frazionamenti del terreno causati anche da alcuni atti di parziale espropriazione (vedi allegato 19 all'atto di citazione).
E ad ogni modo, eventuali omissioni in sede di dichiarazione di successione (priva di rilievo ai fini civilistici e finalizzata unicamente al soddisfacimento di interessi di natura fiscale e tributaria) non determinano la perdita di diritti dominicali su beni oggetto di successione ereditaria.
A ciò si aggiunga, a ulteriore conferma della fondatezza dell'azione di rivendica proposta dagli attori, che il diritto di proprietà, in quanto diritto assoluto, è riconducibile alla categoria dei diritti
“autodeterminati”, cioè diritti che, essendo sempre identici a prescindere dal loro fatto costitutivo, si individuano in base al loro contenuto e non in base al titolo.
Ciò comporta che il giudice può ritenere sussistente il diritto di proprietà anche sulla scorta di un titolo diverso da quello introdotto in giudizio, senza che ciò comporta una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Orbene, nel caso di specie, pur volendo prescindere dai titoli prodotti dagli attori, all'esito della prova orale assunta in giudizio - esclusa l'attendibilità dei testi di parte convenuta (le cui dichiarazioni non solo non hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta dalle parti, ma hanno pure trovato diretta smentita nelle riproduzioni aerofotogrammetriche prodotte da parte attrice) e rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione – le convergenti dichiarazioni dei testi di parte attrice, avvalorate dalle aerofotogrammetrie prodotte in giudizio, provano il possesso esercitato dagli odierni attori e dai loro danti causa quantomeno dal 1992 al 2014, Pt_1
e dunque per un tempo idoneo all'acquisto a titolo originario.
Sulla scorta di quanto finora detto, essendo stato provato l'acquisto del fondo da parte degli odierni attori a titolo derivativo ed essendo stato, parimenti, provato il loro possesso ad usucapionem per il tempo necessario al perfezionamento della “prescrizione acquisitiva”, l'azione di rivendica proposta nei confronti degli odierni convenuti merita accoglimento.
4. Quanto finora detto consente di ritenere fondate anche le domande di parte attrice dirette a:
“accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei confronti degli attori dell'atto di donazione in notaio del 16.1.2019 trascritto a Palermo il 21.1.2019 ai nn. 2664/2023, con il Persona_2 quale il sig. ha donato alla figlia l'appezzamento di terreno sito in Controparte_1 Parte_5
Palermo, contrada Sferracavallo, esteso complessivamente ha. 2.58.29, in catasto al foglio 2, particella 453 di are
72.48, particella 454 di ha. 1.20.56, particella 5721 di are 45.17 e particella 5724 di are 20.08” e a
“accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o la inopponibilità nei confronti degli attori dell'atto di compravendita in notaio di Palermo del 20.2.2020, trascritto a Palermo il 21.2.2020 ai nn. Persona_2
8916/5744, con il quale la sig.ra ha venduto al sig. il terreno sito Parte_5 Persona_1 in Palermo, contrada Sferracavallo, catastato al foglio 2, alla particella 453 di are 72.48”.
11 Trattasi, in entrambi i casi, di atti di disposizione “a non domino”, ossia posti in essere da soggetti privi della relativa legittimazione, non essendone proprietari, né legittimati ad altro titolo.
Con riferimento all'atto di donazione di cosa altrui, ci si limita richiamare i principi di diritto pacificamente accolti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la donazione di cosa altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, trattandosi di un atto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela (sul punto, v. Cass. Sez. Un. n. 5068/2016 e di recente
Cass. n. 29661/2024 alla luce della quale “la donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l"animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio”).
Alla luce di tali principi di diritto, l'atto in notaio del 16.1.2019, a mezzo del quale _2
, pur non essendone proprietario, ha donato alla figlia Controparte_1 Parte_5 la piena proprietà esclusiva del terreno sito in Palermo in contrada Sferracavallo
[...]
(esteso complessivamente ha. 2.58.29) identificato in Catasto al foglio 2, particella 453 (di are
72.48), particella 454 (di ha. 1.20.56), particella 5721 (di are 45.17) e particella 5724 (di are 20.08)
è nullo per difetto di causa.
Dichiarata la nullità del predetto atto di donazione va, di conseguenza, dichiarato inefficace e inopponibile agli odierni attori l'atto di compravendita in notaio di Palermo del Persona_2
20.2.2020, con il quale ha venduto a il terreno sito in Parte_5 Persona_1
Palermo, contrada Sferracavallo, limitatamente alla parte identificabile in catasto al foglio 2, alla particella 453 (di are 72.48).
Tale atto di compravendita, seppur valido ed efficace tra la parti contrattuali, risulta privo di effetti nei confronti dei proprietari , non avendo – in ragione della Pt_1 Parte_5 accertata nullità della donazione ricevuta – mai acquistato nella propria sfera giuridica la proprietà del bene o altro titolo che potesse fondare la legittimazione a disporne.
5. Sulla scorta di quanto finora detto, accolta l'azione di rivendica e dichiarata la nullità dell'atto di donazione in Notaio del 16.1.2019, va ordinato a _2 Parte_5
(che pacificamente ne ha, ad oggi, la disponibilità) la restituzione agli odierni attori del terreno sito in Palermo, contrada Sferracavallo, identificato al catasto al foglio 2, particella 454 (di ha.
1.20.56), particella 5721 (di are 45.17) e particella 5724 (di are 20.08).
Inoltre, vista l'inefficacia nei confronti degli attori dell'atto di compravendita in notaio del 20.2.2020 e l'accoglimento dell'azione di rivendica, va, altresì, ordinata ad _2 CP_2
e , nella qualità di eredi
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 legittimi di – come risulta dal certificato di morte (doc. n. 23 allegato all'atto Persona_1
12 di citazione) e dal certificato dello stato di famiglia (doc. n. 24) -, la restituzione della porzione di terreno sito in Palermo, contrada Sferracavallo, identificata in catasto al foglio 2, alla particella
453 (di are 72.48).
6. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di carattere risarcitorio, con richiesta di liquidazione del danno da illegittima occupazione da determinare anche in via equitativa, proposta dagli attori, non essendo stato in alcun modo allegato, né tantomeno provato, il pregiudizio che essi assumono di avere patito e non essendo configurabili nel nostro ordinamento giuridico ipotesi di danno in re ipsa, come chiarito anche da ultimo dalla pronuncia a Sezioni Unite n.
33645/2022 in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo.
Ripercorrendo brevemente i principi di diritto da cui muove la menzionata pronuncia, si rammenta, al riguardo, la differenza strutturale tra l'azione di rivendica e l'azione risarcitoria. La prima, di natura reale, richiede che l'attore fornisca in giudizio la prova della titolarità del bene, non essendo, invece, altresì necessaria l'allegazione o la prova dell'uso che egli ne avrebbe fatto, atteso che anche il “non uso” costituisce esplicazione del diritto di proprietà. L'azione risarcitoria, invece, in considerazione del diverso scopo, diretto a reintegrare il danneggiato del pregiudizio subito (principio di indifferenza), richiede che l'attore alleghi la concreta possibilità di utilizzo del bene, non essendo configurabile alcun “danno conseguenza” in caso di “non uso” (sul punto – ancora – Cass. Sez. Un. n. 33645/2022: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”).
Ciò posto (stante la diversità dei presupposti e la diversa ratio sottesa alle due azioni), non essendo stato in alcun modo allegato, né tantomeno provato, il pregiudizio che gli attori ritengono di aver subito per non avere avuto la disponibilità del fondo oggetto del contendere, la domanda risarcitoria da essi proposta (nonostante l'accoglimento dell'azione di rivendica) non può che essere respinta.
*****
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore, determinato ex art. 15 c.p.c., da euro 26.000,01 fino ad euro 52.000,00: parametri medi per tutte le fasi), vanno poste a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1) RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti;
2) in accoglimento dell'azione ex art. 948 c.c. proposta da parte attrice, ACCERTA che il terreno sito in Palermo, contrada Sferracavallo, identificato al Catasto al foglio 2, particella 453, particella 454, particella 5721 e particella 5724 è di proprietà di
[...]
, e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_5
3) DICHIARA nullo l'atto di donazione concluso da e Controparte_1 in notaio di Palermo il 16.1.2019, trascritto a Parte_5 Persona_2
Palermo il 21.1.2019 ai nn. 2664/2023;
4) DICHIARA inefficace nei confronti di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e l'atto di compravendita concluso da e Persona_5 Parte_5 Per_1 in notaio di Palermo il 20.2.2020, trascritto a Palermo il
[...] Persona_2
21.2.2020 ai nn. 8916/5744;
5) per effetto, ORDINA a il rilascio in favore degli attori Parte_5 del terreno sito in Palermo, contrada Sferracavallo, in catasto al foglio 2, particella 454, particella 5721 e particella 5724;
6) ORDINA ad e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, nella qualità di eredi legittimi di , il rilascio in favore CP_5 Persona_1 degli attori del terreno sito in Palermo, contrada Sferracavallo, catastato al foglio 2, particella 453;
7) RIGETTA le restanti domande di parte attrice.
8) ORDINA la trascrizione della sentenza presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio di Palermo, servizio di pubblicità immobiliare;
9) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in euro 7.616,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Palermo, in data 4.6.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gianluca Prosperini, Magistrato Ordinario in
Tirocinio.
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