Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 26/03/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
131/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
Sul ricorso, iscritto al numero 80631 del registro di segreteria proposto da XX, nato a [...] il omissis, residente a omissis, in Via omissis n. omissis (C.F.
omissis), in proprio.
CONTRO
contro l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF:
80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21
– in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall’Avv. Filippo IA (codice fiscale: [...]), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.
Visto il decreto presidenziale n. 233 del 11.03.2025 di assegnazione del giudizio.
Esaminati tutti gli atti del processo.
Udita nell’udienza del 24 marzo 2026 l’Avv. Flavia Incletolli, in sostituzione dell’Avv. Filippo IA, per l’INPS. Non comparso il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe il Sig. XX, assumendo di avere maturato i requisiti per la pensione anticipata ex L. 103/2023
(c.d. Quota 103) in data 1° gennaio 2024 e di avere conseguentemente inoltrato istanza di pensione in data 13 giugno 2024, ha adito questo Giudice al fine di ottenere la retrodatazione del proprio trattamento di quiescenza. In In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 particolare, contesta la erroneità del provvedimento di riconoscimento emesso dall’Istituto previdenziale, odierno convenuto, quanto alla data di decorrenza del trattamento previdenziale fissata al 1° luglio 2024 e non già alla data anteriore del 1° gennaio 2024.
2. Con memoria prodotta in data 6 febbraio 2026 si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale della previdenza sociale eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questa Corte atteso che, nel caso di specie, il trattamento pensionistico risulta essere a carico della gestione obbligatoria per i dipendenti del settore privato e non già a carico, nemmeno parziale, dello Stato. In via subordinata ha contestato l’avversa pretesa in quanto infondata.
3. Nel corso dell’udienza del 24 marzo 2026 l’Avvocato della parte resistente ha richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va delibata con priorità la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della parte resistente (art. 101 c.g.c.).
Come noto, la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti è limitata a coloro che abbiano lavorato alle dipendenze della P.A.,
con oneri contributivi a carico dello Stato (art. 1 c.g.c.; art. 13 e 62 r.d. 1214/1934 e 71 r.d.l. n. 680 del 1938).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza 19 In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 gennaio 2021, n. 784, hanno affermato che “La controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane Spa
(già Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, l’accertamento del diritto a non vedersi applicate le riduzioni previste dall’art. 1, commi da 260 a 268, della l. n. 145 del 2018, e, subordinatamente, delle corrette riduzioni da applicare), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art.
386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del "petitum" sostanziale e il d.l. n. 487 del 1993, convertito nella l. n. 71 del 1994, che ha trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico, ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.”
In senso conforme, Cass., sez. un., sentenza n. 16168 del 2011:
“La controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, l'attribuzione di un trattamento pensionistico con i benefici di cui all'art. 2, comma secondo, legge n. 336 del 1970, che prevede, per gli orfani di guerra, la promozione al momento del collocamento a riposo In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 alla qualifica immediatamente superiore a quella da ultimo ricoperta), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ.,
sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del
"petitum" sostanziale e il d.l. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994 - che ha trasformato l'Amministrazione postale in ente pubblico economico e, poi, in Spa - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico”.
È parimenti nota la recente pronuncia della Suprema Corte
(SS.UU. ord. 22801 del 07.08.2025) con la quale è stato precisato come elemento dirimente al fine di individuare il Giudice competente sia non già la natura pubblicistica del precedente rapporto di lavoro bensì il soggetto che in concreto sostenga l’onere previdenziale (“La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sussiste, a norma dell’art. 13 del r.d. 1214/1934 e degli articoli 1, 18, comma 1, lettera c, e 151 del d.lgs. n.
174/2016 (c.d. codice di giustizia contabile), solo ove si controverta su pensioni a totale o parziale carico dello Stato.… Come già chiarito da queste Sezioni Unite, con ordinanza n. 4854 del 2021, i trattamenti in relazione ai quali In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 sussiste la giurisdizione contabile sono quelli posti direttamente a carico del bilancio statale e che erano erogati, prima che le relative funzioni venissero trasferite all’INPDAP (art. 4 del d.lgs.
n. 479/1994 e art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995), dalle Direzioni provinciali del Tesoro (per i dipendenti dello Stato) o dalle quattro Casse pensioni (per i dipendenti degli enti locali; per gli insegnanti; per i sanitari e per gli ufficiali giudiziari)
amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro”).
Dall’esame dell’estratto contributivo del ricorrente appare ictu oculi come tutta la contribuzione maturata dal ricorrente derivi dal rapporto di lavoro intercorso con Poste Italiane.
Non si comprende pertanto laddove si possa riscontrare il cumulo contributivo che dovrebbe “spostare” la competenza di questo giudice a favore del Giudice del Lavoro.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione di questa Corte sulla controversia in esame.
2. Nel merito il ricorso è infondato.
Come correttamente rilevato dall’Istituto convenuto il ricorrente vanta una pensione anticipata flessibile (c.d. quota 103) per effetto dell’applicazione della L. 197/2022 che ha introdotto in via sperimentale la possibilità di accesso a tale trattamento in presenza di una età anagrafica di almeno 62 anni e una anzianità contributiva minima di 41 anni.
Tali requisiti (circostanza pacifica tra le parti) sono stati In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rinvenuti in capo al ricorrente che è, infatti, stato ammesso al trattamento pensionistico in parola.
Quanto alla decorrenza è lo stesso legislatore che ne determina il dies a quo individuato non già, come assume il Sig. XX nel mese successivo alla presentazione dell’istanza, bensì attraverso la previsione di c.d. “finestre di uscita mobili”
determinata a far data di maturazione del diritto.
Nel caso di specie, quindi attese le peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’attuale Poste Italiane S.p.A. (inciso come detto dalla disciplina di cui al d.l. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994), l’Inps ha correttamente operato applicando la disciplina di riferimento.
3. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Giudice Cons. Pasquale VA Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.03.2026 per il Dirigente f.to digitalmente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ND VINICOLA CORTE DEI CONTI 26.03.2026 10:41:51 GMT+01:00 Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico Cons. Pasquale VA f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.