TRIB
Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2928/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2928 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 [...]
, titolare dell'impresa individuale omonima con sede a Santo Stefano Quisquina in C.F._1
C/da Margimuto snc - P.IVA - rappresentato e difeso - per procura in calce all'atto P.IVA_1
introduttivo - dall'Avv. Salvatore Mortellaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Bivona in via Roma n. 26;
opponente
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Alberto Oggiano in virtù della Procura Generale alle liti del 25.11.2009, Rep. n. 15103 – Racc. n. 6887,
registrata a Sassari il 13.12.2009 al n° 11694 Mod. 1T, Dott. , Notaio in Alghero, Persona_1
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, allegata al fascicolo del ricorso per Decreto ingiuntivo telematico N. 623/2020 del 11.09.2020 odiernamente opposto;
opposta pagina 1 di 6 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente, come da atto introduttivo del 31.10.2020; nell'interesse dell'opposta,
come da comparsa di costituzione del 22.01.2021 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio esponendo: CP_1
- di essere destinatario di decreto ingiuntivo n. 623/2020 (2220/2028 R.G.), notificato a mezzo del servizio postale in data 17.09.2020, con il quale si è ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di €. 5.315,40, oltre interessi come da domanda e le spese di procedura;
- il credito vantato da si fonderebbe su un contratto concluso per la fornitura di infissi e CP_1
serramenti che il sig. ritiene affetti da gravi vizi, che avrebbe tempestivamente denunciato alla Pt_1
società fornitrice;
- in via preliminare avanzava eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Sciacca,
in quanto per espresso accordo tra le parti le obbligazioni del compratore, come quelle che per il venditore discendono dal contratto, dovevano essere eseguite presso la sede dell'impresa acquirente.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di
Sassari in Favore del Tribunale di Sciacca;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, in applicazione della garanzia per vizi (artt. 1490 s.s. c.c.), dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1492 c.c. la risoluzione del contratto (o in subordine la riduzione del prezzo corrispondente all'entità dei vizi), con condanna al risarcimento del danno ex art 1494 c.c., nei limiti di valore della cosa venduta dichiarato dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio contestando quanto esposto da parte opponente ed CP_1
esponendo:
- che l'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale sarebbe infondata, in quanto formulata in modo generico e senza indicare tutti i possibili criteri di collegamento (artt. 18,
19, 20 c.p.c.), e perché formulata senza subordinare la domanda principale nel merito all'eventuale reiezione dell'eccezione d'incompetenza. Inoltre, nelle Conferme d'ordine riferite alle fatture azionate col ricorso in sede monitoria con allegate le Condizioni Generali
di contratto sottoscritte dal sig. nelle date 08.01.2015 e del 15.01.2016 sarebbe Pt_1
specificato che il “Foro Competente” scelto dalle parti sarebbe quello dell'allora Sezione
Distaccata di Alghero del Tribunale di Sassari;
- che sarebbe evidente la pretestuosità dei vizi lamentati di cui non vi sarebbe alcuna prova;
- che il comportamento processuale dell'opponente sarebbe tale da integrare i presupposti per la condanna per lite temeraria.
Concludeva, in via preliminare per il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto o l'emissione di ordinanza ex art. 196 ter c.p.c.; nel merito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto e per condannare l'opponente in via equitativa al risarcimento del danno in favore della
Società opposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Con vittoria di spese di lite.
Dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudizio veniva istruito con audizione di testimoni e con produzioni documentali e veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
a) L'eccezione di incompetenza territoriale non ha pregio. Invero, nelle Conferme d'ordine pagina 3 di 6 n. O160228 del 15.01.2016 e n. O160041 del 08.01.2016, all'art. 9 è indicato espressamente come Foro competente quello del Tribunale (allora) di Alghero, oggi Tribunale di Sassari.
Non solo tali Conferme d'ordine sono state sottoscritte dal sig. , ma la clausola di cui Pt_1
all'art. 9 è stata altresì specificamente sottoscritta dal medesimo.
b) Nel merito, va premesso che è incontestato che sia stato stipulato un contratto tra le parti per la fornitura, da parte di a di infissi (meglio CP_1 Parte_1
descritti nelle conferme d'ordine sopra indicate), ed è altresì incontestato il mancato pagamento.
Deve, quindi, essere richiamata la giurisprudenza costante della Suprema Corte, secondo cui
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del
danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del
termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito
dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Deve ritenersi che abbia dato prova della fonte negoziale del proprio credito CP_1
nei confronti del sig. producendo i documenti di cui alle Conferme d'ordine e al Pt_1
fascicolo monitorio a cui si aggiungono la non contestazione da parte dell'opponente e,
soprattutto, la mancata presentazione a rendere interrogatorio da parte del sig. che, in Pt_1
un giudizio in cui parte opponente non ha prodotto nulla, nemmeno la denuncia per vizi,
deve ritenersi equivalente all'ammissione dei fatti come ricostruiti da parte opposta. Anche
la prova testimoniale ha confermato quanto sostenuto da parte opposta: i testi e Tes_1 Tes_2
dipendenti di , hanno dichiarato di aver fornito gli infissi al sig. che
[...] CP_1 Pt_1
non ha pagato il corrispettivo dovuto.
D'altra parte, l'opponente non ha adempiuto al proprio onere di dimostrare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo del credito vantato da in questo caso CP_1
pagina 4 di 6 consistente nella prova della sussistenza di vizi della merce venduta. Ha, infatti, prodotto solo e unicamente delle fotografie di parti di infissi, prive di luogo, data e ora dello scatto, il che non consente in alcun modo di ricondurre le parti di infissi fotografate con quelli forniti dall'opposta. Non vi è in atti nemmeno la denuncia dei vizi fatta a e/o altre CP_1
comunicazioni con la ditta fornitrice. Solo il teste ha riferito di aver avuto Tes_2
conoscenza da altri che solo in sede di sollecito di pagamento ci sarebbero state alcune contestazioni da parte del sig. , ma ciò oltre a essere riferito da altri ed essere Pt_1
estremamente generico, non è corredato da date (per valutare la tempestività della denuncia)
e, comunque, non si ha la certezza che ciò sia avvenuto. Deve, dunque, ritenersi che una vera e propria denuncia per vizi non sia mai stata formulata, e che l'opponente si sia limitato a chiedere la revoca del decreto opposto con un'opposizione che appare evidentemente pretestuosa e dilatoria.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e, stante la pretestuosità dell'opposizione e il contegno processuale dell'opponente (ben riassunto negli scritti conclusivi dell'opposta), con condanna del sig.
per art. 96 c.p.c. al pagamento di €. 2.000,00 oltre alle spese di lite che seguono la Pt_1
soccombenza e devono essere liquidate secondo il D.M. vigente, parametri medi, con riduzione del 30% per assenza di questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di €. 2.000,00 a titolo di responsabilità aggravata;
- condanna l'opponente alla rifusione all'opposta delle spese del presente giudizio che liquida in €. 3.553,90, oltre rimborso C.U. e spese vive, rimborso forfettario 15%, IVA,
pagina 5 di 6 CNPA oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 02.02.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2928 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 [...]
, titolare dell'impresa individuale omonima con sede a Santo Stefano Quisquina in C.F._1
C/da Margimuto snc - P.IVA - rappresentato e difeso - per procura in calce all'atto P.IVA_1
introduttivo - dall'Avv. Salvatore Mortellaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Bivona in via Roma n. 26;
opponente
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Alberto Oggiano in virtù della Procura Generale alle liti del 25.11.2009, Rep. n. 15103 – Racc. n. 6887,
registrata a Sassari il 13.12.2009 al n° 11694 Mod. 1T, Dott. , Notaio in Alghero, Persona_1
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, allegata al fascicolo del ricorso per Decreto ingiuntivo telematico N. 623/2020 del 11.09.2020 odiernamente opposto;
opposta pagina 1 di 6 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente, come da atto introduttivo del 31.10.2020; nell'interesse dell'opposta,
come da comparsa di costituzione del 22.01.2021 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio esponendo: CP_1
- di essere destinatario di decreto ingiuntivo n. 623/2020 (2220/2028 R.G.), notificato a mezzo del servizio postale in data 17.09.2020, con il quale si è ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di €. 5.315,40, oltre interessi come da domanda e le spese di procedura;
- il credito vantato da si fonderebbe su un contratto concluso per la fornitura di infissi e CP_1
serramenti che il sig. ritiene affetti da gravi vizi, che avrebbe tempestivamente denunciato alla Pt_1
società fornitrice;
- in via preliminare avanzava eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Sciacca,
in quanto per espresso accordo tra le parti le obbligazioni del compratore, come quelle che per il venditore discendono dal contratto, dovevano essere eseguite presso la sede dell'impresa acquirente.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di
Sassari in Favore del Tribunale di Sciacca;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, in applicazione della garanzia per vizi (artt. 1490 s.s. c.c.), dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1492 c.c. la risoluzione del contratto (o in subordine la riduzione del prezzo corrispondente all'entità dei vizi), con condanna al risarcimento del danno ex art 1494 c.c., nei limiti di valore della cosa venduta dichiarato dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio contestando quanto esposto da parte opponente ed CP_1
esponendo:
- che l'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale sarebbe infondata, in quanto formulata in modo generico e senza indicare tutti i possibili criteri di collegamento (artt. 18,
19, 20 c.p.c.), e perché formulata senza subordinare la domanda principale nel merito all'eventuale reiezione dell'eccezione d'incompetenza. Inoltre, nelle Conferme d'ordine riferite alle fatture azionate col ricorso in sede monitoria con allegate le Condizioni Generali
di contratto sottoscritte dal sig. nelle date 08.01.2015 e del 15.01.2016 sarebbe Pt_1
specificato che il “Foro Competente” scelto dalle parti sarebbe quello dell'allora Sezione
Distaccata di Alghero del Tribunale di Sassari;
- che sarebbe evidente la pretestuosità dei vizi lamentati di cui non vi sarebbe alcuna prova;
- che il comportamento processuale dell'opponente sarebbe tale da integrare i presupposti per la condanna per lite temeraria.
Concludeva, in via preliminare per il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto o l'emissione di ordinanza ex art. 196 ter c.p.c.; nel merito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto e per condannare l'opponente in via equitativa al risarcimento del danno in favore della
Società opposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Con vittoria di spese di lite.
Dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudizio veniva istruito con audizione di testimoni e con produzioni documentali e veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
a) L'eccezione di incompetenza territoriale non ha pregio. Invero, nelle Conferme d'ordine pagina 3 di 6 n. O160228 del 15.01.2016 e n. O160041 del 08.01.2016, all'art. 9 è indicato espressamente come Foro competente quello del Tribunale (allora) di Alghero, oggi Tribunale di Sassari.
Non solo tali Conferme d'ordine sono state sottoscritte dal sig. , ma la clausola di cui Pt_1
all'art. 9 è stata altresì specificamente sottoscritta dal medesimo.
b) Nel merito, va premesso che è incontestato che sia stato stipulato un contratto tra le parti per la fornitura, da parte di a di infissi (meglio CP_1 Parte_1
descritti nelle conferme d'ordine sopra indicate), ed è altresì incontestato il mancato pagamento.
Deve, quindi, essere richiamata la giurisprudenza costante della Suprema Corte, secondo cui
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del
danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del
termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito
dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Deve ritenersi che abbia dato prova della fonte negoziale del proprio credito CP_1
nei confronti del sig. producendo i documenti di cui alle Conferme d'ordine e al Pt_1
fascicolo monitorio a cui si aggiungono la non contestazione da parte dell'opponente e,
soprattutto, la mancata presentazione a rendere interrogatorio da parte del sig. che, in Pt_1
un giudizio in cui parte opponente non ha prodotto nulla, nemmeno la denuncia per vizi,
deve ritenersi equivalente all'ammissione dei fatti come ricostruiti da parte opposta. Anche
la prova testimoniale ha confermato quanto sostenuto da parte opposta: i testi e Tes_1 Tes_2
dipendenti di , hanno dichiarato di aver fornito gli infissi al sig. che
[...] CP_1 Pt_1
non ha pagato il corrispettivo dovuto.
D'altra parte, l'opponente non ha adempiuto al proprio onere di dimostrare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo del credito vantato da in questo caso CP_1
pagina 4 di 6 consistente nella prova della sussistenza di vizi della merce venduta. Ha, infatti, prodotto solo e unicamente delle fotografie di parti di infissi, prive di luogo, data e ora dello scatto, il che non consente in alcun modo di ricondurre le parti di infissi fotografate con quelli forniti dall'opposta. Non vi è in atti nemmeno la denuncia dei vizi fatta a e/o altre CP_1
comunicazioni con la ditta fornitrice. Solo il teste ha riferito di aver avuto Tes_2
conoscenza da altri che solo in sede di sollecito di pagamento ci sarebbero state alcune contestazioni da parte del sig. , ma ciò oltre a essere riferito da altri ed essere Pt_1
estremamente generico, non è corredato da date (per valutare la tempestività della denuncia)
e, comunque, non si ha la certezza che ciò sia avvenuto. Deve, dunque, ritenersi che una vera e propria denuncia per vizi non sia mai stata formulata, e che l'opponente si sia limitato a chiedere la revoca del decreto opposto con un'opposizione che appare evidentemente pretestuosa e dilatoria.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e, stante la pretestuosità dell'opposizione e il contegno processuale dell'opponente (ben riassunto negli scritti conclusivi dell'opposta), con condanna del sig.
per art. 96 c.p.c. al pagamento di €. 2.000,00 oltre alle spese di lite che seguono la Pt_1
soccombenza e devono essere liquidate secondo il D.M. vigente, parametri medi, con riduzione del 30% per assenza di questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di €. 2.000,00 a titolo di responsabilità aggravata;
- condanna l'opponente alla rifusione all'opposta delle spese del presente giudizio che liquida in €. 3.553,90, oltre rimborso C.U. e spese vive, rimborso forfettario 15%, IVA,
pagina 5 di 6 CNPA oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 02.02.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6