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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 34001/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.10.2024 da
1) Parte_1
Nato il 06/01/1979 a Milano cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ferdinando Mauro presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) CP_1
Nata il 01/12/1980 a Milano cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federico Fossanova presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzano sul Naviglio (MI) in data 05 settembre 2014
(anno 2014 atto n. 22 parte II serie A)
Divorziati con sentenza n. 11327/2019 del Tribunale di Milano pubblicata in data 06 dicembre 2019
con i seguenti figli: , nata il [...] Per_1
nato il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 01.10.2024 il Sig. ha Parte_1 chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 11327/2019 del Tribunale di Milano pubblicata in data 06 dicembre 2019 e, in particolare: riduzione del contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 14.01.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si è CP_1 opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 06 marzo 2025, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) contributo al mantenimento dei figli quantificato in Euro 400,00 al mese con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di appello di Milano del 14/11/17;
2) assegno unico interamente a favore della madre;
3) a titolo di pregresso, con rinuncia ad ogni altra richiesta, euro 6000,00 da corrispondersi con le seguenti modalità: Euro 4000,00 entro il 10 marzo 2025; rate da Euro 200,00 al mese da corrispondersi con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025 fino a esaurimento della somma;
4) spese di lite compensate.”
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla di divorzio n. 11327/2019 del Tribunale di Milano pubblicata in data 06 dicembre 2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.10.2024 da
1) Parte_1
Nato il 06/01/1979 a Milano cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ferdinando Mauro presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) CP_1
Nata il 01/12/1980 a Milano cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federico Fossanova presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzano sul Naviglio (MI) in data 05 settembre 2014
(anno 2014 atto n. 22 parte II serie A)
Divorziati con sentenza n. 11327/2019 del Tribunale di Milano pubblicata in data 06 dicembre 2019
con i seguenti figli: , nata il [...] Per_1
nato il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 01.10.2024 il Sig. ha Parte_1 chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 11327/2019 del Tribunale di Milano pubblicata in data 06 dicembre 2019 e, in particolare: riduzione del contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 14.01.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si è CP_1 opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 06 marzo 2025, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) contributo al mantenimento dei figli quantificato in Euro 400,00 al mese con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di appello di Milano del 14/11/17;
2) assegno unico interamente a favore della madre;
3) a titolo di pregresso, con rinuncia ad ogni altra richiesta, euro 6000,00 da corrispondersi con le seguenti modalità: Euro 4000,00 entro il 10 marzo 2025; rate da Euro 200,00 al mese da corrispondersi con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025 fino a esaurimento della somma;
4) spese di lite compensate.”
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla di divorzio n. 11327/2019 del Tribunale di Milano pubblicata in data 06 dicembre 2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai