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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/03/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6863/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi lette le note scritte ex art 127 - ter c.p.c. sostitutive dell'udienza ex art 281 - sexies c.p.c. del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6863/2021 promossa da: con l'Avv. FELIZIANI ALBERTO (PEC: Parte_1
Email_1
ATTORE/I contro n persona del suo l.r.p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE nonché contro in persona del suo l.r.p.t. rappresentata da con l'Avv. Filippo Controparte_2 CP_3
Coleine (pec: ) Email_2
CONVENUTO nonché contro
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice, quale aggiudicataria dell'immobile sito in Velletri, alla Via Colle Perino 68 oggetto della procedura esecutiva n. 389/2007, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nei confronti di e e per sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in ragione delle suesposte argomentazioni stante la difformità del bene aggiudicato alla Società ricorrente in data 24.09.2020, al prezzo stabilito in base a quanto indicato negli atti di procedura, nonostante gli ingenti danni subiti dall'immobile, a seguito dell'operato di terzi ignoti, danni dei quali non veniva fatta alcuna menzione, né resa pubblicità, benchè noti alla procedura prima dell'esperimento dell'asta, si da consentite all'eventuale parte aggiudicataria di valutare l'opportunità
o meno di partecipare all'incanto, in via principale ed urgente, ricorrendone i motivi sospendere l'esecuzione; - altresì revocare ed annullare il provvedimento di aggiudicazione reso in pari data, con
pagina 1 di 4 la retrocessione delle somme versate dall'odierna parte attrice. - in via del tutto gradata, ove volesse confermare il provvedimento di aggiudicazione, disporre nuova consulenza, al fine di determinare una congrua e relativa riduzione del prezzo di aggiudicazione. In via istruttoria si chiede acquisizione del fascicolo della fase sommaria. Salvezze illimitate”.
A sostegno della domanda ha allegato di essere venuta a conoscenza, successivamente all'aggiudicazione del bene, di danneggiamenti rilevanti subiti dal medesimo.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, “detto bene, nelle more del procedimento, segnatamente poco prima della sua aggiudicazione, ha subito ingenti danni relativi all'impianto elettrico e termico, nonché l'asportazione di altre parti interne (quali le porte), taciuti dagli organi dalla procedura, in quanto non resi pubblici”.
Si è costituita in giudizio la sola in persona del suo l.r.p.t. rappresentata da Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
1. Questioni preliminari.
Deve essere dichiarata la contumacia di n persona del suo l.r.p.t. e Controparte_1 CP_4 non costituitisi nonostante la regolarità della notifica.
[...]
2. Merito della domanda.
La domanda è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
Come noto, ai sensi dell'art. 2922 c.c. “Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione”.
Secondo l'interpretazione nomofilattica offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.
14165/2016) “L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, sancita dall'art. 2922 c.c. per la vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi - applicabile anche a quella disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare - riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c.
(vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale, oppure quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso, ivi considerato, che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto. Tale speciale disciplina si giustifica, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in ragione delle peculiarità della vendita forzata che, partecipando alla natura pubblicistica del procedimento, realizza congiuntamente
l'interesse pubblico, connesso ad ogni processo giurisdizionale, e quello privato, dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario, sicché il loro contemperamento, in sede di regolamentazione degli effetti di tale atto, è frutto di una legittima scelta del legislatore. (Rigetta, App. Venezia, 03/06/2013)”.
Nel caso oggetto della pronuncia della Suprema Corte, sopra richiamata, l'immobile oggetto di aggiudicazione presentava vizi sovrapponibili a quelli fatti valere a sostegno della domanda dall'odierna attrice (“lamentate condizioni di deterioramento degli interni della palazzina ristrutturata
(“sporcizia diffusa, muri sporchi, impianti da revisionare, infissi da ripristinare”) correttamente qualificati come “vizi della cosa che ne diminuiscono il valore, ma non possono comportare la radicale diversità di genere del bene consegnato rispetto a quello acquistato né comprometterne la destinazione all'uso abitativo previsto, unica ipotesi questa nella quale non sono dalla giurisprudenza considerate operanti, nella vendita forzata, le deroghe previste dall'art.2922 cod.civ. agli obblighi gravanti per legge in capo al venditore”.
Parte attrice lamenta infatti che il bene acquisito sarebbe diverso da quello oggetto della ordinanza di vendita e descritto nella perizia di stima in ragione della mancanza “delle qualità, atte ad assolvere alla
pagina 2 di 4 sua funzione socio-economica (con la rimozione dell'impianto elettrico e parzialmente di quello termico) ma dappiù, tale diminuzione, è intervenuta nelle more della procedura, e non in conseguenza di un normale deterioramento, ma a causa di un furto, circostanza la quale, benchè nota alla procedura, non veniva assolutamente comunicata o resa pubblica, ei riguardi dei partecipanti all'incanto. Chiaramente in totale dispregio delle più basilari norme di diritto”.
Appare pertanto evidente come la domanda principale volta ad ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione in quanto viziata da cd. aliud pro alio sia palesemente infondata posto che l'attrice lamenta la riduzione del valore del cespite a seguito dei danni subiti nelle more della procedura che necessiterebbero di un ulteriore esborso per il ripristino, secondo quanto pure affermato nell'atto di citazione (“atteso che, tra la pubblicazione del bando e l'intervenuta aggiudicazione, il bene veniva fatto oggetto di atti vandalici. Dei quali però, nonostante fossero noti alla procedura, nessuno provvedeva a dare notizia. Non consentendo così, all'odierna parte attrice, di valutare l'effettiva opportunità di partecipare all'incanto, atteso che, il bene successivamente aggiudicatosi, era evidentemente inidoneo al suo normale utilizzo. Per il quale, invece, sarebbe necessaria un ulteriore e consistente spesa”).
Ne segue che l'assunto dell'acquisto di un bene essenzialmente e funzionalmente diverso da quello oggetto della pubblicità (cd aliud pro alio) è smentito dalla stessa difesa attorea la quale riconosce di aver acquistato il bene che intendeva acquistare seppur deprezzato a seguito dei danni subiti all'impianto elettrico e termico e derivanti dall'asportazione delle porte che, evidentemente, costituiscono vizi del bene e non difformità tali da configurare l'acquisto di un bene diverso da quello pubblicizzato.
Anche la domanda subordinata è manifestamente infondata.
Ed infatti il danno lamentato da parte attrice (sotto le sembianze di un aliud pro alio) deriva in ipotesi evidentemente dall'omessa diligente custodia del bene nel corso della procedura che avrebbe legittimato l'eventuale esperimento da parte dell'odierno attore di un'azione risarcitoria ex art 2043 c.c.
(cfr. Cass. 14765/2014 “Nella vendita forzata, l'applicabilità delle norme del contratto di vendita, non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, riguarda anche l'art. 1477 cod. civ., concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore, ivi compresi gli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter" esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede a carico dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto, nonché un obbligo di correttezza (quale espressione di un principio di solidarietà sociale) anche dei terzi, i quali, allorché l'aggiudicatario lamenti la perdita o il danneggiamento dell'immobile aggiudicato prima del deposito del decreto di trasferimento, rispondono del relativo danno a norma dell'art. 2043 cod. civ. (In applicazione del principio esposto, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito ha condannato al risarcimento dei danni un terzo che, d'accordo con i proprietari, aveva effettuato, dopo
l'aggiudicazione di un fondo ma prima del decreto di trasferimento, il taglio di alberi da pioppo ivi insistenti)” ma non invalida la procedura esecutiva né, evidentemente, legittima la pretesa di una riduzione del prezzo (inammissibile ai sensi del richiamato art. 2922 c.c.).
Occorre inoltre rilevare come parte attrice non abbia provato nel presente giudizio l'entità delle pretese difformità del manufatto rispetto a quanto oggetto di pubblicità tenuto anche conto della natura evidentemente esplorativa della richiesta ctu avuto riguardo alla genericità delle allegazioni di parte attrice nel presente giudizio anche in ragione del richiamo alla perizia di parte prodotta nella fase cautelare senza alcuna specifica quantificazione del danno asseritamente subito.
Giova infatti rilevare come con l'atto introduttivo del giudizio la difesa ha chiesto in modo del tutto pagina 3 di 4 generico e indeterminato di “determinare una congrua e relativa riduzione del prezzo di aggiudicazione” senza specificare la domanda con la memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – precisata solo (tardivamente e inammissibilmente) con le note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
24.3.2025 – avuto riguardo all'irrilevanza del generico rinvio alla perizia di parte operato con la memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (“Ciò al fine di quantificare l'entità dei danni subiti dall'immobile staggito, come già evidenziati nella perizia di parte redatta dal Geom. nella fase sommaria del Per_1 presente giudizio, e se tali danni possano aver reso l'immobile utilizzabile o meno rispetto ai canoni di usuale impiego del medesimo, anche alla luce della mancata contestazione dei medesimi da parte della
Società convenuta”).
Le spese di lite seguono la soccombenza nei soli rapporti con la parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'aumento ex art 4, comma 8 DM 55/2014 stante la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di n persona del suo l.r.p.t. e Controparte_1 Controparte_4 rigetta la domanda.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano in € 4.490,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi lette le note scritte ex art 127 - ter c.p.c. sostitutive dell'udienza ex art 281 - sexies c.p.c. del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6863/2021 promossa da: con l'Avv. FELIZIANI ALBERTO (PEC: Parte_1
Email_1
ATTORE/I contro n persona del suo l.r.p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE nonché contro in persona del suo l.r.p.t. rappresentata da con l'Avv. Filippo Controparte_2 CP_3
Coleine (pec: ) Email_2
CONVENUTO nonché contro
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice, quale aggiudicataria dell'immobile sito in Velletri, alla Via Colle Perino 68 oggetto della procedura esecutiva n. 389/2007, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nei confronti di e e per sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in ragione delle suesposte argomentazioni stante la difformità del bene aggiudicato alla Società ricorrente in data 24.09.2020, al prezzo stabilito in base a quanto indicato negli atti di procedura, nonostante gli ingenti danni subiti dall'immobile, a seguito dell'operato di terzi ignoti, danni dei quali non veniva fatta alcuna menzione, né resa pubblicità, benchè noti alla procedura prima dell'esperimento dell'asta, si da consentite all'eventuale parte aggiudicataria di valutare l'opportunità
o meno di partecipare all'incanto, in via principale ed urgente, ricorrendone i motivi sospendere l'esecuzione; - altresì revocare ed annullare il provvedimento di aggiudicazione reso in pari data, con
pagina 1 di 4 la retrocessione delle somme versate dall'odierna parte attrice. - in via del tutto gradata, ove volesse confermare il provvedimento di aggiudicazione, disporre nuova consulenza, al fine di determinare una congrua e relativa riduzione del prezzo di aggiudicazione. In via istruttoria si chiede acquisizione del fascicolo della fase sommaria. Salvezze illimitate”.
A sostegno della domanda ha allegato di essere venuta a conoscenza, successivamente all'aggiudicazione del bene, di danneggiamenti rilevanti subiti dal medesimo.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, “detto bene, nelle more del procedimento, segnatamente poco prima della sua aggiudicazione, ha subito ingenti danni relativi all'impianto elettrico e termico, nonché l'asportazione di altre parti interne (quali le porte), taciuti dagli organi dalla procedura, in quanto non resi pubblici”.
Si è costituita in giudizio la sola in persona del suo l.r.p.t. rappresentata da Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
1. Questioni preliminari.
Deve essere dichiarata la contumacia di n persona del suo l.r.p.t. e Controparte_1 CP_4 non costituitisi nonostante la regolarità della notifica.
[...]
2. Merito della domanda.
La domanda è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
Come noto, ai sensi dell'art. 2922 c.c. “Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione”.
Secondo l'interpretazione nomofilattica offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.
14165/2016) “L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, sancita dall'art. 2922 c.c. per la vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi - applicabile anche a quella disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare - riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c.
(vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale, oppure quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso, ivi considerato, che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto. Tale speciale disciplina si giustifica, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in ragione delle peculiarità della vendita forzata che, partecipando alla natura pubblicistica del procedimento, realizza congiuntamente
l'interesse pubblico, connesso ad ogni processo giurisdizionale, e quello privato, dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario, sicché il loro contemperamento, in sede di regolamentazione degli effetti di tale atto, è frutto di una legittima scelta del legislatore. (Rigetta, App. Venezia, 03/06/2013)”.
Nel caso oggetto della pronuncia della Suprema Corte, sopra richiamata, l'immobile oggetto di aggiudicazione presentava vizi sovrapponibili a quelli fatti valere a sostegno della domanda dall'odierna attrice (“lamentate condizioni di deterioramento degli interni della palazzina ristrutturata
(“sporcizia diffusa, muri sporchi, impianti da revisionare, infissi da ripristinare”) correttamente qualificati come “vizi della cosa che ne diminuiscono il valore, ma non possono comportare la radicale diversità di genere del bene consegnato rispetto a quello acquistato né comprometterne la destinazione all'uso abitativo previsto, unica ipotesi questa nella quale non sono dalla giurisprudenza considerate operanti, nella vendita forzata, le deroghe previste dall'art.2922 cod.civ. agli obblighi gravanti per legge in capo al venditore”.
Parte attrice lamenta infatti che il bene acquisito sarebbe diverso da quello oggetto della ordinanza di vendita e descritto nella perizia di stima in ragione della mancanza “delle qualità, atte ad assolvere alla
pagina 2 di 4 sua funzione socio-economica (con la rimozione dell'impianto elettrico e parzialmente di quello termico) ma dappiù, tale diminuzione, è intervenuta nelle more della procedura, e non in conseguenza di un normale deterioramento, ma a causa di un furto, circostanza la quale, benchè nota alla procedura, non veniva assolutamente comunicata o resa pubblica, ei riguardi dei partecipanti all'incanto. Chiaramente in totale dispregio delle più basilari norme di diritto”.
Appare pertanto evidente come la domanda principale volta ad ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione in quanto viziata da cd. aliud pro alio sia palesemente infondata posto che l'attrice lamenta la riduzione del valore del cespite a seguito dei danni subiti nelle more della procedura che necessiterebbero di un ulteriore esborso per il ripristino, secondo quanto pure affermato nell'atto di citazione (“atteso che, tra la pubblicazione del bando e l'intervenuta aggiudicazione, il bene veniva fatto oggetto di atti vandalici. Dei quali però, nonostante fossero noti alla procedura, nessuno provvedeva a dare notizia. Non consentendo così, all'odierna parte attrice, di valutare l'effettiva opportunità di partecipare all'incanto, atteso che, il bene successivamente aggiudicatosi, era evidentemente inidoneo al suo normale utilizzo. Per il quale, invece, sarebbe necessaria un ulteriore e consistente spesa”).
Ne segue che l'assunto dell'acquisto di un bene essenzialmente e funzionalmente diverso da quello oggetto della pubblicità (cd aliud pro alio) è smentito dalla stessa difesa attorea la quale riconosce di aver acquistato il bene che intendeva acquistare seppur deprezzato a seguito dei danni subiti all'impianto elettrico e termico e derivanti dall'asportazione delle porte che, evidentemente, costituiscono vizi del bene e non difformità tali da configurare l'acquisto di un bene diverso da quello pubblicizzato.
Anche la domanda subordinata è manifestamente infondata.
Ed infatti il danno lamentato da parte attrice (sotto le sembianze di un aliud pro alio) deriva in ipotesi evidentemente dall'omessa diligente custodia del bene nel corso della procedura che avrebbe legittimato l'eventuale esperimento da parte dell'odierno attore di un'azione risarcitoria ex art 2043 c.c.
(cfr. Cass. 14765/2014 “Nella vendita forzata, l'applicabilità delle norme del contratto di vendita, non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, riguarda anche l'art. 1477 cod. civ., concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore, ivi compresi gli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter" esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede a carico dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto, nonché un obbligo di correttezza (quale espressione di un principio di solidarietà sociale) anche dei terzi, i quali, allorché l'aggiudicatario lamenti la perdita o il danneggiamento dell'immobile aggiudicato prima del deposito del decreto di trasferimento, rispondono del relativo danno a norma dell'art. 2043 cod. civ. (In applicazione del principio esposto, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito ha condannato al risarcimento dei danni un terzo che, d'accordo con i proprietari, aveva effettuato, dopo
l'aggiudicazione di un fondo ma prima del decreto di trasferimento, il taglio di alberi da pioppo ivi insistenti)” ma non invalida la procedura esecutiva né, evidentemente, legittima la pretesa di una riduzione del prezzo (inammissibile ai sensi del richiamato art. 2922 c.c.).
Occorre inoltre rilevare come parte attrice non abbia provato nel presente giudizio l'entità delle pretese difformità del manufatto rispetto a quanto oggetto di pubblicità tenuto anche conto della natura evidentemente esplorativa della richiesta ctu avuto riguardo alla genericità delle allegazioni di parte attrice nel presente giudizio anche in ragione del richiamo alla perizia di parte prodotta nella fase cautelare senza alcuna specifica quantificazione del danno asseritamente subito.
Giova infatti rilevare come con l'atto introduttivo del giudizio la difesa ha chiesto in modo del tutto pagina 3 di 4 generico e indeterminato di “determinare una congrua e relativa riduzione del prezzo di aggiudicazione” senza specificare la domanda con la memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – precisata solo (tardivamente e inammissibilmente) con le note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
24.3.2025 – avuto riguardo all'irrilevanza del generico rinvio alla perizia di parte operato con la memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (“Ciò al fine di quantificare l'entità dei danni subiti dall'immobile staggito, come già evidenziati nella perizia di parte redatta dal Geom. nella fase sommaria del Per_1 presente giudizio, e se tali danni possano aver reso l'immobile utilizzabile o meno rispetto ai canoni di usuale impiego del medesimo, anche alla luce della mancata contestazione dei medesimi da parte della
Società convenuta”).
Le spese di lite seguono la soccombenza nei soli rapporti con la parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'aumento ex art 4, comma 8 DM 55/2014 stante la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di n persona del suo l.r.p.t. e Controparte_1 Controparte_4 rigetta la domanda.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano in € 4.490,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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