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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1003/2020 R.G., avente ad oggetto “Dichiarazione
giudiziale di paternità” e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Guerriero; attore
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._2 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Pt_4
( ) e (C.F.:
[...] C.F._5 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Primarosa;
C.F._6 convenuti
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13 maggio 2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Avellino, , CP_1 Parte_3 Parte_2
e all'uopo esponendo: Parte_4 Parte_5
-di essere nato dalla relazione tra , ormai deceduto, e;
Persona_1 RO
- di essere stato riconosciuto soltanto dalla madre, , la quale gli riferiva RO che più volte il padre aveva manifestato, in vita, la volontà di riconoscerlo ma che tale circostanza non si era mai verificata a causa del sopraggiungere del suo decesso, avvenuto nel 2018;
-di essere intenzionato a rivendicare il proprio status di figlio nonché i diritti ereditari nei confronti degli altri figli ed eredi di , odierni convenuti. Persona_1
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “a) – in accoglimento della presente azione di riconoscimento della paternità sentir dichiarare ed accertare che l'attore è figlio naturale del signor ER
, nato il [...], a [...] e deceduto il 10.03.2018 in San
[...]
Potito Ultra (AV). b) accertare con sentenza il rapporto di filiazione dell'attore con il defunto sig. . c) dichiarare la paternità naturale del sig. Persona_1 ER
nei confronti dell'odierno attore, d) dichiarare il diritto dell'attore ad
[...] attribuirsi il cognome paterno, a cui ha diritto in virtù dell'avvenuto riconoscimento.
e)- condannare i convenuti alla refusione delle spese e competenze tutte del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata in data 31.7.2020, si costituivano in giudizio , , Parte_4 Parte_2 Parte_3
e i quali eccepivano la nullità dell'atto di citazione e il CP_1 Parte_5 difetto di prova in ordine ai fatti allegati, contestandone la fondatezza, atteso che il defunto era sempre stato persona dedita alla famiglia e risultava quindi Persona_1 inverosimile l'esistenza di una relazione adulterina. Negavano pertanto il consenso alla riesumazione della salma onde procedere al test del DNA.
Tanto premesso, i convenuti concludevano “A) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti al punto sub I) della premessa del presente atto;
B) in ogni caso, rigettare in toto la domanda attorea in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e, comunque, non provata;
C) Vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di lite, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Disposta CTU genetica, acquisito il diniego delle parti convenute sia all'esumazione della salma del defunto sia a sottoporsi all'esame del DNA, la causa Persona_1 veniva assunta una prima volta in decisione e poi rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio. Indi, assunte le prove orali ammesse, all'udienza del 13.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate, la causa veniva assegnata in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 281- sexies, ult. comma, c.p.c..
***
1.- Preliminarmente, va rigettata la generica eccezione di nullità dell'atto introduttivo, atteso che dalla lettura dello stesso è agevole desumere la sussistenza dei requisiti minimi prescritti dalla legge per quanto attiene all'editio actionis, sotto il profilo sia del
2 petitum (dichiarazione giudiziale di paternità), che della causa petendi (sussistenza di rapporto parentale tra l'attore e il defunto , conseguente alla relazione Persona_1 intercorsa, all'epoca del concepimento, tra quest'ultimo e la madre dell'attore,
[...]
), ragion per cui non è ravvisabile alcuna violazione del combinato disposto CP_2 degli artt. 163 e 164 c.p.c.
2.- Nel merito, la domanda avanzata ai sensi dell'art. 269 c.c. è fondata e meritevole di accoglimento.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 269 c.c. "la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento, non costituiscono prova della paternità naturale".
Tuttavia, in base all'attuale formulazione dell'art. 269 c.c., la dimostrazione della paternità naturale può essere fornita “con ogni mezzo” e, pertanto, il giudice di merito può legittimamente fondare il proprio convincimento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario (Cass. 2944/1998, Cass. 5333/1998, Cass, 366/1999).
Sul punto, occorre rammentare che, in tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, la consulenza tecnica immuno-ematologica rappresenta lo strumento probatorio più rilevante ai fini dell'accertamento della relazione dedotta.
Giova ricordare che costituisce orientamento consolidato quello per cui, nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (Cass. 8451/1991;
Cass. 15568/2011), anche se, in tale ipotesi, possono essere sufficienti anche altre risultanze processuali (Cass. 9412/2004). Inoltre, nella materia della dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all'accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (cfr. Cass.
n.22498/2021; Cass. 23290/2015, in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale).
Invero, “con la consulenza tecnica immunoematologica, con la quale il giudice accerta
l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, si dà luogo nel processo all'accertamento di un fatto (biologico), di per sè suscettibile di rilevazione solo con
l'ausilio di competenze tecniche particolari. In siffatta ipotesi, pertanto, il giudice non utilizza la consulenza per valutare la prova offerta dall'attore, bensì acquisisce la conoscenza di un fatto giuridicamente essenziale” (Cass. 7465/1992). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che “In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione;
essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce
3 strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione” (Cass.
3563/2006).
Inoltre, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (Cass. n.28886/2019;
Cass. n.7092/2022; da ultimo, Cass. 21979/2024).
Va peraltro segnalato che, con riguardo alla prova del rapporto di filiazione nel caso – quale quello che ci occupa - di intervenuto decesso del presunto padre, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità è favorevole all'esumazione del cadavere dello stesso, al fine di prelevarne il DNA (Cass. 9 giugno 2005, n. 12166; Cass. 16 aprile 2008, n. 10007) e ciò anche laddove siano trascorsi numerosi anni dalla morte in quanto «il decesso del presunto padre .. non è di ostacolo all'esperimento, previa esumazione delle salme, di tale prova scientifica» (Cass. 16 aprile 2008, n. 10007).
Si è tuttavia precisato che, in ogni caso, anche l'esumazione del cadavere non può essere imposta coattivamente dal giudice, atteso che, così come il preteso padre deve dare il consenso al prelievo ematico, dovendosi tutelare la libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost., altrettanto gli eredi devono dare il consenso all'esumazione o estumulazione, posto a tutela del loro diritto alla pietà per i defunti, anch'esso di rilevanza costituzionale ex art. 2 Cost.
Tuttavia anche in tal caso il rifiuto immotivato all'esumazione può essere apprezzato dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di tal che si profila, quale alternativa all'esumazione del cadavere, per poter comunque giungere all'accertamento del rapporto di filiazione, quella di effettuare le indagini genetiche sugli eredi, convenuti in giudizio (Cass. 16 aprile 2008, n. 10051).
Tanto premesso e venendo al caso di specie, va innanzitutto evidenziato che i convenuti, figli (riconosciuti) di , non solo hanno espresso il proprio dissenso in Persona_1 merito alla richiesta di riesumazione della salma del defunto genitore (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.) ma hanno anche rifiutato di sottoporsi all'esame del DNA
(cfr. consulenza depositata in data 12.9.2022 e in data 10.12.2023), impedendo di fatto al CTU nominato di espletare le indagini genetiche dirette ad accertare la relazione di parentela tra l'attore e il defunto . Persona_1
Il comportamento ostruzionistico tenuto dai convenuti è qualificabile come argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., secondo cui “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.
A nulla rileva, invece, la circostanza prospettata dai convenuti secondo cui il test genetico sarebbe stato nella specie ininfluente in quanto può “valere solo ad accertare, eventualmente, l'esistenza di un rapporto di parentela, ma non la paternità”. E' notorio, peraltro, che ciò che rileva ai fini dell'analisi e della comparazione del DNA
è il prelievo di campione biologico. Il test di paternità, infatti, è un esame tramite il quale viene prelevato un campione cellule dal figlio, dal presunto padre e se possibile anche dalla madre;
esso permette di dare conferma o, al contrario, di escludere la
4 compatibilità biologica tra il codice genetico del presunto padre e quello del figlio. Ciò avviene in quanto vengono effettuati in laboratorio il confronto e l'analisi dei DNA
(codice genetico che caratterizza ciascun individuo e che si eredita da entrambi i genitori) dei soggetti interessati e il test può essere eseguito non solo attraverso l'esame del sangue, ma anche attraverso l'utilizzo di altro materiale biologico (saliva, unghie, capelli).
L'esito del test – sia se effettuato sulla salma che sul patrimonio genetico dei convenuti- avrebbe consentito di affermare o escludere la paternità invocata dall'attore.
In ogni caso, la fondatezza della domanda attorea trova pieno riscontro anche negli esiti delle prove orali assunte in corso di causa.
Invero, nel caso di specie, devono ritenersi decisive le dichiarazioni rese da due testimoni indicati da parte attrice, indifferenti alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Il teste , escusso all'udienza del 5 marzo 2025, ha dichiarato: Testimone_1
Adr. sono amico da diversi anni dell'attore . Ho conosciuto l'attore e la Parte_1 madre dopo il terremoto. Io all'epoca vivevo a Verona e tornavo per RO le festività a trovare mia madre che viveva a Monteforte IN. Mia madre e
[...]
erano vicine di casa, abitavano nello stesso villaggio. CP_2
Adr. ho conosciuto nei primi anni '80. Ricordo che un giorno mio Persona_1 figlio stava giocando con davanti casa di ed ad Per_2 Parte_1 RO un certo mi invitò in casa a prendere un caffè. Io entrai e in RO quell'occasione conobbi che era in casa della sig.ra Persona_1 [...]
. Lui si presentò con il nome di (mi disse che tutti lo chiamavano CP_2 Per_3 così) e si qualificò come il padre di . Pt_1
Adr. Preciso che è stato un mio conoscente. Quando mi sono Persona_1 trasferito da Verona a Monteforte IN nel 1995, l'ho incontrato con una certa frequenza a casa di , lui era solito venire anche a trovare i figli di RO
. Ricordo che in un'occasione lui disse che aveva portato dei regali ai nipoti. Pt_1
Adr. non ho mai chiesto nulla né a né a della loro RO Persona_1 relazione, non so dire quando sia iniziata.
Adr. dal 1995 io ho abitato nello stesso villaggio evangelico di e della Parte_1 madre e posso dire che per molti anni, credo sino al 2015, si è recato Persona_1
a casa di almeno una volta al mese. Io l'ho visto personalmente. RO
Adr. era gentile e affabile con ma non so dire di più. Persona_1 Parte_1
Adr. non ho mai sentito chiamarlo papà, né i nipoti chiamarlo nonno ma c'era un Pt_1 rapporto molto affettuoso tra loro.
Adr. non sono in grado di confermare il capitolo 3) della memoria di parte attrice perché io all'epoca non li conoscevo, posso solo ripetere che si è Persona_1 presentato a me come il padre di . Pt_1
Adr. confermo il capitolo 4) perché, ribadisco, si è presentato come il padre di . Pt_1
Adr. nulla so in relazione al capitolo 5).
Particolarmente significative sono anche le dichiarazioni rese dalla testimone
, escussa all'udienza del 26 marzo 2025, la quale ha dichiarato: Testimone_2
5 Adr. sono stata amica intima di , madre dell'attore. RO
Adr. ho conosciuto la sig.ra 28-30 anni fa. Preciso che l'ho conosciuta negli CP_2 anni '90.
…
Adr. ho iniziato a frequentare la sua a Monteforte via Rivarano, se non erro.
Adr. per tutti gli anni della nostra amicizia, ho frequentato con assiduità la casa della sig.ra , quasi tutte le sere. CP_2
Adr. ho conosciuto e la sua ex moglie. Sono stata anche al loro matrimonio. Pt_1
Adr. a casa di , ho conosciuto tale , di cognome , me lo ha CP_2 Per_3 ER presentato come il papà di . Era un uomo alto, viveva a San Potito Ultra. L'ho Pt_1 visto solo un paio di volte. Io non sono invadente, ho evitato di incontrarlo.
Adr. si confidò con me e mi disse di aver avuto una relazione con il RO
negli anni 75-76 ma che lui aveva un'altra famiglia, cinque figli. ER
Adr. mi ha detto che il è stato presente per , che l'ha CP_2 ER Pt_1 aiutata.
Adr. ho appreso della morte del da . ER RO
Anche la testimone , ex moglie dell'attore , ha Testimone_3 Parte_1 confermato le circostanze indicate dagli altri testimoni dichiarando:
…Adr. quando ho conosciuto (ndr. nel 20029, poco dopo sono andata a vivere Pt_1 con la madre e con a Monteforte. Pt_1
Adr. all'inizio della nostra convivenza ho conosciuto . Era una sera Persona_1 del
2002. Il sig. si faceva chiamare . ER Per_3
Adr. mi presentò il come suo padre. L'ho sempre sentito chiamare Pt_1 ER
“papà”.
Adr. il sig. frequentava la casa di e di mia suocera periodicamente, ER Pt_1 veniva più volte di sera durante la settimana.
Adr. ricordo in particolare che poco prima del nostro matrimonio abbiamo fatto una cena a casa in cui lui ha partecipato.
Adr. in verità lo avevamo anche invitato al matrimonio ma lui non è venuto, però ci ha fatto un regalo, una busta con dei soldi.
Adr. mi disse che il padre non lo aveva riconosciuto perché aveva un'altra Pt_1 famiglia. In verità, il è sempre stato presente nella vita di ma anche in ER Pt_1 quella dei miei figli.
Adr. quando è nata la mia prima figlia nel 2004, è venuto sia in ospedale sia a casa.
Adr. anche quando è nato il secondo figlio nel 2006, il è stato presente, è ER venuto a casa.
Adr. fino a che io e non ci siamo separati, è venuto spesso a casa nostra per Pt_1 vedere i nipoti. Dopo la separazione, telefonava per vederli e io li portavo a casa di
(la madre di ) per farglieli vedere. CP_2 Pt_1
Adr mia suocera non si è mai apertamente confidata con me sulla sua storia con il
, era una donna molto riservata. Ne ho parlato con . ER Pt_1
6 Adr. il era molto affettuoso con , aveva un atteggiamento paterno, ER Pt_1
era contento del loro rapporto. Facevano spesso cose insieme, si vedevano Pt_1 anche fuori casa.
Una volta, ricordo, dovevano andare ad un concessionario insieme perché voleva comprare un'auto a . Pt_1
Adr. in occasione del battesimo di mia figlia , il ha regalato alla nipote Per_4 ER una collanina d'oro. Anche a mio figlio ha regalato un bracciale. Mi Per_5 ricordo che si offrì anche di pagare il pranzo del battesimo ma non voleva, non Pt_1 so se è accaduto.
Adr. dopo la mia separazione da , i nostri rapporti si sono allentati. Pt_1
Adr. non ricordo l'ultima volta che ho visto il l'ultima volta. ER
Adr. i rapporti del con i miei figli sono stati intermediati da me o da . ER Pt_1
Adr. quando il è morto, ricordo mi chiamò per chiedermi se io lo avessi ER Pt_1 sentito, mi disse che stava provando a chiamarlo da alcuni giorni ed era preoccupato perché non rispondeva. Poi ha saputo della sua morte .
La circostanza secondo cui il defunto era conosciuto con il nome di Persona_1
è stata, peraltro, confermata anche dalle dichiarazioni del teste di parte Per_3 convenuta, , genero di e marito della convenuta Testimone_4 Persona_1
il quale ha riferito che “mio suocero si faceva chiamare ”. CP_1 Per_3
Quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, gli stessi si sono limitati ad affermare che ha sempre avuto un comportamento irreprensibile in Persona_1 famiglia e che non ha mai dato adito al sospetto di una relazione extraconiugale. Il che, tuttavia, non costituisce, notoriamente, elemento sufficiente ed idoneo ad escludere che tale relazione possa esservi effettivamente stata.
In conclusione, può certamente desumersi, dal tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte, la conferma non solo della relazione sentimentale intercorsa tra ER
(detto ) e ma anche del fatto che lo stesso
[...] Per_3 RO ER
– che ha frequentato con costanza e assiduità per molti anni la casa di
[...] [...]
e ha intrattenuto relazioni affettive anche con i nipoti, figli di - si CP_2 Pt_1 qualificava apertis verbis come il padre di riconoscendolo come proprio figlio. Pt_1
Per quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda proposta da , Parte_1
l'attore va dichiarato figlio di . Persona_1
Ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita va poi ricordato il disposto dell'art. 48, comma 3, del D.P.R. 396/2000 il quale prevede “La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita”. Non spetta dunque a questo Tribunale ordinare l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita. 3.- Va inoltre esaminato il profilo relativo all'attribuzione giudiziale del cognome al figlio riconosciuto.
Con il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 è stato previsto, in conformità a una linea interpretativa già proposta in relazione alla precedente formulazione della norma, che il
7 figlio "può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre" (art. 262 comma 2 c.c.) e che il figlio “può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto..” (art. 262 comma 3 c.c).
In linea generale, il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona, avente copertura costituzionale assoluta, quale strumento identificativo di ogni individuo.
Nel caso di specie, l'attore ha fatto espressa istanza, sin dall'atto introduttivo, di vedersi
“attribuito” il cognome paterno.
Ne consegue che il Collegio, in accoglimento dell'istanza avanzata sul punto da parte attrice, dispone che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 277 e 262 c.c., Pt_1 assuma il cognome paterno in sostituzione al cognome materno.
[...]
4.-Le spese di giudizio e quelle di CTU seguono la soccombenza dei convenuti. Le spese di lite sono liquidate tenuto conto dell'attività svolta e secondo i valori previsti per lo scaglione “valore indeterminabile- complessità media”, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della parte attrice vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1003/2020 R.G., così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] Parte_1
IN (Av) il 13.8.1976, è figlio di , nato il [...] a [...] Persona_1
Ultra (Av) ed ivi deceduto il 10.3.2018;
b) visti gli artt. 277 e 262 c.c., dispone che, per effetto della presente sentenza, Pt_1
assuma, in sostituzione del cognome materno, il cognome ”;
[...] ER
c) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato;
d) pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta;
e) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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