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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/07/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2458/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_1
Cod. Fisc. avv. MONTANARI SIMONETTA C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...]
(SP)
Cod. Fisc. avv. MONTANARI SIMONETTA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 3.1.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I Precisate dalle parti all'udienza del 13.3.2025, confermate con note scritte depositate entro il termine dell'1.7.2025:
“dichiararsi la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, con obbligo reciproco di comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) la figlia , di anni 10, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, i genitori avranno pari obblighi di accudirla ed educarla, creando per lei le migliori condizioni per una serena e proficua crescita.
2) il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile totale di €
500,00 (cinquecento,00) comprensiva del 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche e ludiche, calcolate forfettariamente, e sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia;
detto importo dovrà essere pagato entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da aggiornarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
3) la sig.ra si impegna a farsi carico di tutte le spese per affitto, Pt_1
utenze, condominio ordinarie e TARI, inerenti la casa che fu coniugale, che sono già state volturate alla stessa;
4) le autovetture e la moto già intestate ai rispettivi proprietari, resteranno nella disponibilità degli stessi;
5) Piano genitoriale allegato e sottoscritto da entrambi i genitori: (doc. sub
6): , nata a [...], è affidata in maniera condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori, gli stessi, nella loro qualità di affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di , Per_1 considerando che, in esse, rientreranno le scelte religiose, l'indirizzo
2 scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere assunte di volta in volta dal genitore presso il quale il minore si trova;
6) avrà residenza prevalente presso la abitazione materna in Sarzana Per_1
(SP) alla via Landinelli n. 12, nei periodi di permanenza presso il padre alloggerà in Arcola (SP), alla via XXV Aprile n. 19, nella abitazione dove risiedono anche i nonni paterni e lo zio;
quanto alle frequentazioni Per_3
padre - figlia, il padre potrà vedere ogni qualvolta lo vorrà, Per_1
compatibilmente con gli impegni di lavoro propri, della sig.ra e Pt_1
scolastici della figlia, comunicando alla madre gli orari di visita;
inoltre il padre potrà tenere con sé , nel week end, a settimane alterne con la Per_1 madre, prelevandola o lui stesso o i nonni, dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola, dalle ore 13.00 del sabato sino alle ore 22.00 della domenica, comunicando eventuali impedimenti con congruo preavviso;
7) inoltre, nel periodo scolastico: il padre terrà con sé due giorni la Per_1
settimana, prelevando la minore, personalmente o se impedito, i nonni, dall'uscita da scuola, provvedendo a riaccompagnarla presso la madre alle ore 21.30 ca., individuando indicativamente le giornate di mercoledì e venerdi, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
8) Per quanto riguarda le festività civili e religiose, , nel periodo Per_1
Natalizio 2024 starà con il padre il 24 dicembre con pernottamento, il 25 dicembre con la madre, ed il 26 dicembre con il padre, il 31 dicembre e il 1° gennaio con il padre, mentre con la madre il 5 ed il 6 gennaio 2025, la S.
Pasqua 2025 con il padre, Pasquetta con la madre. Negli anni a seguire gli stessi periodi saranno alternati.
3 9) nel periodo estivo, la minore starà con il padre per 15 giorni anche Per_1
non continuativamente, per lo stesso periodo con la madre, ovvero con i nonni paterni o materni che potranno portare la nipote in vacanza in caso di impedimento dei genitori o per consuetudine ormai radicata, in periodi che saranno concordati anticipatamente dai coniugi;
10) per quanto riguarda il rapporto di con i nonni, dovrà essere, in ogni Per_1
caso, garantito il diritto della minore di far loro visita quando lo desideri, rispettando, comunque, la stessa frequenza fino ad oggi avuta;
11) la minore frequenta ancora per l'ultimo anno (5a scuola primaria) Per_1 la scuola Primaria presso l'Istituto (privato) I. Pavone a Sarzana, il prossimo anno verrà iscritta ad un istituto scolastico statale;
segue inoltre un corso di ginnastica ritmica c/o ADS Dreaming;
a scuola o ai corsi di ginnastica viene accompagnata e ripresa dai nonni e /o dallo zio paterno, quando i genitori sono impegnati per lavoro;
12) gli assegni familiari, e/o il diverso assegno previsto quale sussidio, saranno percepiti dai genitori in ragione del 50% ciascuno.
13) Modifiche del piano genitoriale: i genitori rappresentano che il programma concordato è, comunque, suscettibile di modifiche, sia occasionalmente che periodicamente, sia in base ad eventi imprevedibili che a seguito di constatazione della inopportunità di attuazione di alcune regole stabilite, e si impegnano a concordare le necessarie modifiche.
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non avanzare richieste di mantenimento l'uno verso l'altro e di aver separatamente regolato ogni altra pendenza in essere.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024 premettendo di aver contratto in data
4 7.10.2019 in Sarzana (SP) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 33 parte I anno 2019), di aver avuto una figlia , nata l'[...]), di essere in Per_1
regime di separazione dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 13.3.2025 dinanzi al Giudice delegato le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito come in ricorso, precisando che il contributo al mantenimento si intende comprensivo delle spese straordinarie fino alla cifra di € 100,00 al mese, mentre le spese ulteriori saranno suddivise in pari misura e che il piano genitoriale contenuto in ricorso deve intendersi parte integrante delle condizioni concordate.
La causa è stata rimessa in istruttoria per consentire alle parti di depositare tutta la documentazione necessaria e tale onere è stato adempiuto entro l'ultimo termine assegnato.
Alla scadenza del termine assegnato dell'1.7.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 3.1.2025.
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come in ricorso: le condizioni concordate quali genitori sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della figlia minorenne e le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Non si ravvisa la necessità dell'ascolto della figlia minore di età, tenuto conto dell'assenza di contrasto in ordine all'affidamento, collocazione e
5 frequentazione della stessa e del contenuto stesso dell'accordo tra le parti, alla stregua dell'art. 473 - bis.4 ultimo comma c.p.c.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
generalizzati come in epigrafe, omologando le seguenti condizioni
[...]
concordate:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, con obbligo reciproco di comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) la figlia , di anni 10, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, i genitori avranno pari obblighi di accudirla ed educarla, creando per lei le migliori condizioni per una serena e proficua crescita.
2) il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile totale di €
500,00 (cinquecento,00) comprensiva del 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche e ludiche, calcolate forfettariamente, e sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia;
detto importo dovrà essere pagato entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da aggiornarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
3) la sig.ra si impegna a farsi carico di tutte le spese per affitto, Pt_1
utenze, condominio ordinarie e TARI, inerenti la casa che fu coniugale, che sono già state volturate alla stessa;
4) le autovetture e la moto già intestate ai rispettivi proprietari, resteranno nella disponibilità degli stessi;
5) Piano genitoriale allegato e sottoscritto da entrambi i genitori: (doc. sub
6 6): , nata a [...], è affidata in maniera condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori, gli stessi, nella loro qualità di affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di , Per_1 considerando che, in esse, rientreranno le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere assunte di volta in volta dal genitore presso il quale il minore si trova;
6) avrà residenza prevalente presso la abitazione materna in Sarzana Per_1
(SP) alla via Landinelli n. 12, nei periodi di permanenza presso il padre alloggerà in Arcola (SP), alla via XXV Aprile n. 19, nella abitazione dove risiedono anche i nonni paterni e lo zio;
quanto alle frequentazioni Per_3
padre - figlia, il padre potrà vedere ogni qualvolta lo vorrà, Per_1
compatibilmente con gli impegni di lavoro propri, della sig.ra e Pt_1
scolastici della figlia, comunicando alla madre gli orari di visita;
inoltre il padre potrà tenere con sé , nel week end, a settimane alterne con la Per_1 madre, prelevandola o lui stesso o i nonni, dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola, dalle ore 13.00 del sabato sino alle ore 22.00 della domenica, comunicando eventuali impedimenti con congruo preavviso;
7) inoltre, nel periodo scolastico: il padre terrà con sé due giorni la Per_1
settimana, prelevando la minore, personalmente o se impedito, i nonni, dall'uscita da scuola, provvedendo a riaccompagnarla presso la madre alle ore 21.30 ca., individuando indicativamente le giornate di mercoledì e venerdi, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
7 8) Per quanto riguarda le festività civili e religiose, , nel periodo Per_1
Natalizio 2024 starà con il padre il 24 dicembre con pernottamento, il 25 dicembre con la madre, ed il 26 dicembre con il padre, il 31 dicembre e il 1° gennaio con il padre, mentre con la madre il 5 ed il 6 gennaio 2025, la S.
Pasqua 2025 con il padre, Pasquetta con la madre. Negli anni a seguire gli stessi periodi saranno alternati.
9) nel periodo estivo, la minore starà con il padre per 15 giorni anche Per_1
non continuativamente, per lo stesso periodo con la madre, ovvero con i nonni paterni o materni che potranno portare la nipote in vacanza in caso di impedimento dei genitori o per consuetudine ormai radicata, in periodi che saranno concordati anticipatamente dai coniugi;
10) per quanto riguarda il rapporto di con i nonni, dovrà essere, in ogni Per_1
caso, garantito il diritto della minore di far loro visita quando lo desideri, rispettando, comunque, la stessa frequenza fino ad oggi avuta;
11) la minore frequenta ancora per l'ultimo anno (5a scuola primaria) Per_1 la scuola Primaria presso l'Istituto (privato) I. Pavone a Sarzana, il prossimo anno verrà iscritta ad un istituto scolastico statale;
segue inoltre un corso di ginnastica ritmica c/o ADS Dreaming;
a scuola o ai corsi di ginnastica viene accompagnata e ripresa dai nonni e /o dallo zio paterno, quando i genitori sono impegnati per lavoro;
12) gli assegni familiari, e/o il diverso assegno previsto quale sussidio, saranno percepiti dai genitori in ragione del 50% ciascuno.
13) Modifiche del piano genitoriale: i genitori rappresentano che il programma concordato è, comunque, suscettibile di modifiche, sia occasionalmente che periodicamente, sia in base ad eventi imprevedibili che a seguito di constatazione della inopportunità di attuazione di alcune regole stabilite, e si impegnano a concordare le necessarie modifiche.
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non avanzare richieste di mantenimento l'uno verso l'altro e di aver separatamente regolato ogni altra pendenza in essere.”
8 Nulla per le spese
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
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