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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/05/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91000248/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91000248/2013 promossa da:
(C.F. ), agente in proprio ex art. 86 c.p.c. , elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
XXV Aprile 7/F, CERIGNOLA , presso lo studio legale dell'Avv. Pt_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), in proprio e pure nella sua qualità di amministratore di Controparte_1 C.F._2 sostegno della signora , con l'Avv. Alessandra METTA, elettivamente domiciliato in Viale degli Controparte_2
Aviatori 21, Foggia, presso il difensore Avv. Alessandra Metta.
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 17.04.2024 , hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
All'udienza del 26.04.2024, con provvedimento del 9.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione
“ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte convenuta , delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
pagina 1 di 4 con atto di citazione ritualmente notificato il 4 marzo 2013, Avv. ha convenuto in giudizio dinanzi al Pt_1 Pt_1
Tribunale di Foggia, ex Sezione Distaccata di Cerignola, e quest'ultima beneficiaria Controparte_1 Controparte_2 dell'amministrazione di sostegno e, perciò, per essa il nominato amministratore di sostegno nonché suo coniuge _1
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1.…in accoglimento della presente domanda, accertare e
[...] dichiarare che tra l'avv. e i coniugi e è intercorso un rapporto Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 professionale, come argomentato in narrativa e la sua effettiva esecuzione, e, per l'effetto, 2. Condannare _1
e , e per Lei il suo amministratore di sostegno , al pagamento delle
[...] Controparte_2 Controparte_1 competenze professionali in favore dell'attore pari ad € 25.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo
Giudicante vorrà determinare.”
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda così come formulata dall'attore per assoluta indeterminatezza, stante la notevole differenza tra l'importo di E. 25.000,00, di cui è stato chiesto il pagamento e la sommatoria delle notule allegate a ciascun processo nel quale il professionista ha assistito i coniugi nel merito ha contestato l'entità della liquidazione a carico del cliente dei diritti e degli onorari Persona_1 professionali determinati in applicazione, ratione temporis, delle tariffe del D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
Preliminarmente si da atto che, successivamente alla riserva della causa in decisione, avvenuta all'udienza del 26.04.2024, con provvedimento del 9.05.2024 , parte convenuta ha revocato il mandato al proprio difensore originario, Avv. Alessandra
Metta, nominando il nuovo difensore Avv. Paola Metta , il quale si è costituito in data 23.01.2025.
Tuttavia la causa era già istruita e definitivamente trattenuta in decisione, sicché non residuavano ulteriori attività processuali da compiere. La nuova costituzione è stata quindi priva di effetti sullo sviluppo del giudizio, che prosegue sino alla decisione senza necessità di riapertura della trattazione o di nuove attività difensive.
Sempre preliminarmente si da atto che l'istanza di interruzione del giudizio, depositata da parte convenuta in data 5.3.2024,
è stata disattesa dall'odierno giudicante in quanto il presente giudizio era stato trattenuto in decisione all'udienza del 8.
09.2023 cui sono seguiti i depositi delle comparse conclusionali e memorie di replica delle parti, nelle more della pubblicazione della sentenza e che ai sensi dell'art.300, comma 2 c.p.c., l'evento interruttivo non ha effetto essendo intervenuto dopo la chiusura della fase processuale e la riserva della causa in decisione.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda, richiesta da parte convenuta, per l'indeterminatezza della domanda attorea.
Dall'esame dell'atto introduttivo, la domanda proposta dall'attore si ritiene ammissibile essendo, l'esposizione dei fatti, documentati , atti a determinare il petitum e la causa petendi;
l'attore ha quantificato la sua pretesa e ha prodotto la documentazione da cui la stessa trae fondamento per cui alcuna mancanza può essere riconducibile ai requisiti di cui all'art. 163, commi 3 e 4 c.p.c..
Inoltre il precedente giudicante assegnatario della causa, con ordinanza del 28.03.2019, emessa fuori udienza, aveva disatteso la predetta eccezione e aveva invitato l'attore a chiarire se lo stesso avesse rinunciato al maggiore importo rinveniente dalla sommatoria delle notule allegate, pari a E. 61.906,11 avendo formulato domanda per E. 25.000,00.
All'udienza del 14.06.2019 l'attore, nell'evidenziare che la sommatorie delle notule era di circa E. 90.000,00, attestava la sua richiesta in E. 25.000,00 pari a circa il 30 % dei compensi maturati.
Nel merito la domanda viene accolta.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'Avv. ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma Pt_1 di E. 25.000,00 , a titolo di compensi professionali per l'attività svolta in più giudizi per conto dello stesso e per conto della pagina 2 di 4 di Lui moglie, in forza di incarichi conferito nel corso degli anni, con cessazione del rapporto Controparte_2 professionale nell'anno 2009 ( all.9,10,11 fasc.parte attrice).
L'attività professionale svolta nei procedimenti Rg.n. 327/05, Rg.n. 151/05, Rg.n. 397/05, Rg.n.148/06, Rg.n. 397/06, Rg.n.
20589/05, risulta provata documentalmente, mediante il deposito degli atti, verbali, nonché per mezzo delle prove testimoniali assunte in giudizio, che hanno confermato l'esistenza dei mandati e la natura degli incarichi;
conferimento confermato dal convenuto all'udienza del 24.01.2017 in cui ha riconosciuto che il rapporto professionale con l'attore era iniziato ad ottobre 2004 e terminato nel 2011 ( novembre); tale assunto però è smentito dalla documentazione in atti ( all.9,10,11 fasc.parte attrice).
In ordine alla quantificazione del compenso va osservato che il professionista ha chiesto un importo pari a E. 25.000,00,
inferiore rispetto al compenso teoricamente spettante sulla base dei parametri tariffari, stimabile in circa E. 90.000,00 o in
E. 61.906,11stimati dal precedente giudice assegnatario della causa.
Tale richiesta, ridotta in via prudenziale e conciliativa, risulta congrua e proporzionata in relazione alla complessità delle questioni trattate, alla durata del rapporto professionale e all'effettiva attività svolta.
Poiché l'incarico è cessato nel 2009, la liquidazione del compenso deve avvenire sulla base della normativa allora vigente, ovvero secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004.
Con riferimento alla contestazione formulata dal convenuto circa l'asserito versamento di acconti al professionista, si rileva l'inammisibilità della prova articolata e offerta sul punto.
Le eccezioni sollevate dal convenuto risultano infondate. In particolare, quanto al versamento di acconti in favore del professionista, la prova offerta e inammissibile. Ai sensi dell'art. 2721 c.c., non è ammessa la prova per testimoni del pagamento di somme superiori a E. 2.582,28, quale adempimento contrattuale, salvo che ricorrano le eccezioni previste dall'art. 2724 c.c., tra cui il principio di prova scritta o la perdita incolpevole del documento. Nel caso di specie, nessuna di tali condizioni è stata allegata o dimostrata.
La giurisprudenza è costante nel ritenere inammissibile la prova testimoniale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie, superiori al limite legale ( Cass. Civ., sez. II, 13.01.2020 n. 373).
Nella specie, l'ammontare degli acconti di cui il convenuto assume l'avvenuto pagamento è superiore al limite legale di E.
2.583,28, e non risulta allegata né dimostrata alcune delle condizioni che consentirebbero di superare il divieto di prova per testi, quali un principio di prova scritta, la perdita incolpevole del documento.
In assenza di riscontri documentali, o indizi gravi, precisi e concordanti, le dichiarazioni rese dai testimoni non possono ritenersi idonee a dimostrare l'effettivo versamento di acconti.
Quanto alle contestazioni sollevate dal convenuto in ordine al presunto cattivo esito dei giudizi patrocinati dal professionista ( quello relativo al risarcimento danni conseguente all'incendio di un fondo limitrofo a quello degli odierni convenuti e quello dinanzi al Giudice del Lavoro) , occorre preliminarmente osservare che il diritto del Legale al compenso non è subordinato al conseguimento del risultato sperato dal cliente, bensì l'effettivo svolgimento dell'attività professionale
( che di fatto vi è stata) conformemente al mandato conferito e ai canoni di diligenza richiesti.
In assenza di specifiche allegazioni e di prova concreta circa una ipotesi di responsabilità professionale – che esula peraltro dall'oggetto del presente giudizio – tali doglianze si rivelano del tutto generiche e irrilevanti ai fini della liquidazione del compenso.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “ l'obbligo del cliente di corrispondere il compenso al proprio difensore prescinde dall'esito della causa, salvo che venga dimostrata una responsabilità professionale del legale ( cfr. Cass.
Civ., sez.II, 10.01.2013 n.451). pagina 3 di 4 Nel caso in esame non è stata proposta alcuna domanda riconvenzionale o azione risolutoria autonoma per responsabilità
professionale , né sono stati addotti comportamenti negligenti specifici del professionista.
Ne consegue che le censure formulate dal convenuto in ordine al presunto esito sfavorevole dei giudizi trattati non hanno alcuna incidenza sul diritto del professionista al pagamento dei compensi per l'attività regolarmente svolta.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie è emerso che il professionista ha svolto attività legale in parte nell'interesse congiunto dei convenuti, ed in parte distintamente, per ciascuno di essi: alcune prestazioni sono state rese direttamente al altre nell'interesse di altre nell'interesse di rappresentata da nella _1 CP_2 CP_2 _1 qualità di amministratore di sostegno;
mentre ulteriori attività risultano congiuntamente riferibili ad entrambi.
Nondimento l'Avv. ha avanzato una pretesa unitaria e ridotta, in via conciliativa, quantificandola in misura Pt_1 forfettaria senza suddivisione per destinatario delle prestazioni.
In tale contesto, avuto riguardo al carattere composito ma non analiticamente distinto delle attività, ed al vantaggio complessivo ricevuto da entrambi i convenuti, si ritiene corretta l'imputazione del credito in via solidale, secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza ( Cass.Civ., sez.II, 8.10.2018, n. 24636).
In conclusione , la domanda proposta dall'Avv. risulta pienamente fondata, sia in fatto che in diritto, e Parte_1 deve essere accolta integralmente nella misura richiesta e i convenuti devono essere condannati, in via solidale, al pagamento richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 , con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E. 5.201
e 26.000, 00
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
- Accoglie la domanda e condanna e e per lei il suo amministratore di sostegno Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento in favore di della somma di E. 25.000,00 oltre interessi legali dalla Controparte_1 Parte_1 domanda avanzata con il presente giudizio:
- Condanna e e per lei il suo amministratore di sostegno , alla Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 rifusione delle spese di lite che liquida in E. 5.077,00 per onorario, in E. 271,00 per spese, oltre rimb.forf., iva e cpa, come per legge;
Foggia 24.05.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91000248/2013 promossa da:
(C.F. ), agente in proprio ex art. 86 c.p.c. , elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
XXV Aprile 7/F, CERIGNOLA , presso lo studio legale dell'Avv. Pt_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), in proprio e pure nella sua qualità di amministratore di Controparte_1 C.F._2 sostegno della signora , con l'Avv. Alessandra METTA, elettivamente domiciliato in Viale degli Controparte_2
Aviatori 21, Foggia, presso il difensore Avv. Alessandra Metta.
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 17.04.2024 , hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
All'udienza del 26.04.2024, con provvedimento del 9.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione
“ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte convenuta , delle memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
pagina 1 di 4 con atto di citazione ritualmente notificato il 4 marzo 2013, Avv. ha convenuto in giudizio dinanzi al Pt_1 Pt_1
Tribunale di Foggia, ex Sezione Distaccata di Cerignola, e quest'ultima beneficiaria Controparte_1 Controparte_2 dell'amministrazione di sostegno e, perciò, per essa il nominato amministratore di sostegno nonché suo coniuge _1
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1.…in accoglimento della presente domanda, accertare e
[...] dichiarare che tra l'avv. e i coniugi e è intercorso un rapporto Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 professionale, come argomentato in narrativa e la sua effettiva esecuzione, e, per l'effetto, 2. Condannare _1
e , e per Lei il suo amministratore di sostegno , al pagamento delle
[...] Controparte_2 Controparte_1 competenze professionali in favore dell'attore pari ad € 25.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo
Giudicante vorrà determinare.”
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda così come formulata dall'attore per assoluta indeterminatezza, stante la notevole differenza tra l'importo di E. 25.000,00, di cui è stato chiesto il pagamento e la sommatoria delle notule allegate a ciascun processo nel quale il professionista ha assistito i coniugi nel merito ha contestato l'entità della liquidazione a carico del cliente dei diritti e degli onorari Persona_1 professionali determinati in applicazione, ratione temporis, delle tariffe del D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
Preliminarmente si da atto che, successivamente alla riserva della causa in decisione, avvenuta all'udienza del 26.04.2024, con provvedimento del 9.05.2024 , parte convenuta ha revocato il mandato al proprio difensore originario, Avv. Alessandra
Metta, nominando il nuovo difensore Avv. Paola Metta , il quale si è costituito in data 23.01.2025.
Tuttavia la causa era già istruita e definitivamente trattenuta in decisione, sicché non residuavano ulteriori attività processuali da compiere. La nuova costituzione è stata quindi priva di effetti sullo sviluppo del giudizio, che prosegue sino alla decisione senza necessità di riapertura della trattazione o di nuove attività difensive.
Sempre preliminarmente si da atto che l'istanza di interruzione del giudizio, depositata da parte convenuta in data 5.3.2024,
è stata disattesa dall'odierno giudicante in quanto il presente giudizio era stato trattenuto in decisione all'udienza del 8.
09.2023 cui sono seguiti i depositi delle comparse conclusionali e memorie di replica delle parti, nelle more della pubblicazione della sentenza e che ai sensi dell'art.300, comma 2 c.p.c., l'evento interruttivo non ha effetto essendo intervenuto dopo la chiusura della fase processuale e la riserva della causa in decisione.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda, richiesta da parte convenuta, per l'indeterminatezza della domanda attorea.
Dall'esame dell'atto introduttivo, la domanda proposta dall'attore si ritiene ammissibile essendo, l'esposizione dei fatti, documentati , atti a determinare il petitum e la causa petendi;
l'attore ha quantificato la sua pretesa e ha prodotto la documentazione da cui la stessa trae fondamento per cui alcuna mancanza può essere riconducibile ai requisiti di cui all'art. 163, commi 3 e 4 c.p.c..
Inoltre il precedente giudicante assegnatario della causa, con ordinanza del 28.03.2019, emessa fuori udienza, aveva disatteso la predetta eccezione e aveva invitato l'attore a chiarire se lo stesso avesse rinunciato al maggiore importo rinveniente dalla sommatoria delle notule allegate, pari a E. 61.906,11 avendo formulato domanda per E. 25.000,00.
All'udienza del 14.06.2019 l'attore, nell'evidenziare che la sommatorie delle notule era di circa E. 90.000,00, attestava la sua richiesta in E. 25.000,00 pari a circa il 30 % dei compensi maturati.
Nel merito la domanda viene accolta.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'Avv. ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma Pt_1 di E. 25.000,00 , a titolo di compensi professionali per l'attività svolta in più giudizi per conto dello stesso e per conto della pagina 2 di 4 di Lui moglie, in forza di incarichi conferito nel corso degli anni, con cessazione del rapporto Controparte_2 professionale nell'anno 2009 ( all.9,10,11 fasc.parte attrice).
L'attività professionale svolta nei procedimenti Rg.n. 327/05, Rg.n. 151/05, Rg.n. 397/05, Rg.n.148/06, Rg.n. 397/06, Rg.n.
20589/05, risulta provata documentalmente, mediante il deposito degli atti, verbali, nonché per mezzo delle prove testimoniali assunte in giudizio, che hanno confermato l'esistenza dei mandati e la natura degli incarichi;
conferimento confermato dal convenuto all'udienza del 24.01.2017 in cui ha riconosciuto che il rapporto professionale con l'attore era iniziato ad ottobre 2004 e terminato nel 2011 ( novembre); tale assunto però è smentito dalla documentazione in atti ( all.9,10,11 fasc.parte attrice).
In ordine alla quantificazione del compenso va osservato che il professionista ha chiesto un importo pari a E. 25.000,00,
inferiore rispetto al compenso teoricamente spettante sulla base dei parametri tariffari, stimabile in circa E. 90.000,00 o in
E. 61.906,11stimati dal precedente giudice assegnatario della causa.
Tale richiesta, ridotta in via prudenziale e conciliativa, risulta congrua e proporzionata in relazione alla complessità delle questioni trattate, alla durata del rapporto professionale e all'effettiva attività svolta.
Poiché l'incarico è cessato nel 2009, la liquidazione del compenso deve avvenire sulla base della normativa allora vigente, ovvero secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004.
Con riferimento alla contestazione formulata dal convenuto circa l'asserito versamento di acconti al professionista, si rileva l'inammisibilità della prova articolata e offerta sul punto.
Le eccezioni sollevate dal convenuto risultano infondate. In particolare, quanto al versamento di acconti in favore del professionista, la prova offerta e inammissibile. Ai sensi dell'art. 2721 c.c., non è ammessa la prova per testimoni del pagamento di somme superiori a E. 2.582,28, quale adempimento contrattuale, salvo che ricorrano le eccezioni previste dall'art. 2724 c.c., tra cui il principio di prova scritta o la perdita incolpevole del documento. Nel caso di specie, nessuna di tali condizioni è stata allegata o dimostrata.
La giurisprudenza è costante nel ritenere inammissibile la prova testimoniale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie, superiori al limite legale ( Cass. Civ., sez. II, 13.01.2020 n. 373).
Nella specie, l'ammontare degli acconti di cui il convenuto assume l'avvenuto pagamento è superiore al limite legale di E.
2.583,28, e non risulta allegata né dimostrata alcune delle condizioni che consentirebbero di superare il divieto di prova per testi, quali un principio di prova scritta, la perdita incolpevole del documento.
In assenza di riscontri documentali, o indizi gravi, precisi e concordanti, le dichiarazioni rese dai testimoni non possono ritenersi idonee a dimostrare l'effettivo versamento di acconti.
Quanto alle contestazioni sollevate dal convenuto in ordine al presunto cattivo esito dei giudizi patrocinati dal professionista ( quello relativo al risarcimento danni conseguente all'incendio di un fondo limitrofo a quello degli odierni convenuti e quello dinanzi al Giudice del Lavoro) , occorre preliminarmente osservare che il diritto del Legale al compenso non è subordinato al conseguimento del risultato sperato dal cliente, bensì l'effettivo svolgimento dell'attività professionale
( che di fatto vi è stata) conformemente al mandato conferito e ai canoni di diligenza richiesti.
In assenza di specifiche allegazioni e di prova concreta circa una ipotesi di responsabilità professionale – che esula peraltro dall'oggetto del presente giudizio – tali doglianze si rivelano del tutto generiche e irrilevanti ai fini della liquidazione del compenso.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “ l'obbligo del cliente di corrispondere il compenso al proprio difensore prescinde dall'esito della causa, salvo che venga dimostrata una responsabilità professionale del legale ( cfr. Cass.
Civ., sez.II, 10.01.2013 n.451). pagina 3 di 4 Nel caso in esame non è stata proposta alcuna domanda riconvenzionale o azione risolutoria autonoma per responsabilità
professionale , né sono stati addotti comportamenti negligenti specifici del professionista.
Ne consegue che le censure formulate dal convenuto in ordine al presunto esito sfavorevole dei giudizi trattati non hanno alcuna incidenza sul diritto del professionista al pagamento dei compensi per l'attività regolarmente svolta.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie è emerso che il professionista ha svolto attività legale in parte nell'interesse congiunto dei convenuti, ed in parte distintamente, per ciascuno di essi: alcune prestazioni sono state rese direttamente al altre nell'interesse di altre nell'interesse di rappresentata da nella _1 CP_2 CP_2 _1 qualità di amministratore di sostegno;
mentre ulteriori attività risultano congiuntamente riferibili ad entrambi.
Nondimento l'Avv. ha avanzato una pretesa unitaria e ridotta, in via conciliativa, quantificandola in misura Pt_1 forfettaria senza suddivisione per destinatario delle prestazioni.
In tale contesto, avuto riguardo al carattere composito ma non analiticamente distinto delle attività, ed al vantaggio complessivo ricevuto da entrambi i convenuti, si ritiene corretta l'imputazione del credito in via solidale, secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza ( Cass.Civ., sez.II, 8.10.2018, n. 24636).
In conclusione , la domanda proposta dall'Avv. risulta pienamente fondata, sia in fatto che in diritto, e Parte_1 deve essere accolta integralmente nella misura richiesta e i convenuti devono essere condannati, in via solidale, al pagamento richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 , con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E. 5.201
e 26.000, 00
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
- Accoglie la domanda e condanna e e per lei il suo amministratore di sostegno Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento in favore di della somma di E. 25.000,00 oltre interessi legali dalla Controparte_1 Parte_1 domanda avanzata con il presente giudizio:
- Condanna e e per lei il suo amministratore di sostegno , alla Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 rifusione delle spese di lite che liquida in E. 5.077,00 per onorario, in E. 271,00 per spese, oltre rimb.forf., iva e cpa, come per legge;
Foggia 24.05.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 4 di 4