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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7781 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. CAMPOLATTANO MICHELA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata in [...] l'[...] e residente in [...]
Oberdan n. 3;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dal matrimonio non erano nati figli, chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 11/04/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la perdurante cessazione della convivenza e lo stesso comportamento processuale costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. la separazione personale tra i coniugi;
b) nulla per le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, parte
I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 15/04/25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7781 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. CAMPOLATTANO MICHELA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata in [...] l'[...] e residente in [...]
Oberdan n. 3;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dal matrimonio non erano nati figli, chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 11/04/25, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la perdurante cessazione della convivenza e lo stesso comportamento processuale costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, nulla per le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. la separazione personale tra i coniugi;
b) nulla per le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, parte
I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 15/04/25
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso