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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/04/2024, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Rita De Angelis GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 76 EL R.G.A.C.C. ELl'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 16/01/2024 da:
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]( AP ), Parte_1
Via Olimpica n. 17, C.F.: e , nato il C.F._1 Parte_2
05/04/1968 ad AVELLINO (AV) e residente a [...], C.F.:
, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luigina Giansante C.F._2
Avente ad oggetto: omologa separazione consensuale coniugi;
Conclusioni ELle parti: come da ricorso;
Conclusioni EL P.M.: il P.M. non si oppone all'accoglimento EL ricorso.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16/01/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 28/08/2004 avevano contratto matrimonio concordatario in VA EL TI ( AV ),
iscritto nei Registri degli atti di matrimonio EL predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2004,
optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione erano nati i figli ( 28-6-2006 ) e ( 28-6-2006 ); Per_1 Per_2
1 - la prosecuzione ELla convivenza era divenuta intollerabile per gravi incompatibilità caratteriali, sicchè
da tempo i ricorrenti si erano determinati a separarsi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina EL Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I minori avranno residenza presso la casa familiare ove coabiteranno con la madre, che sarà quindi il Parte_1 genitore collocatario prevalente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta ELla residenza abituale dei minori invece dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in TO, via Olimpica n.17, int. 10, in comproprietà indivisa dei ricorrenti, viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi (ad eccezione di un antico comò ELla Parte_1 famiglia e di un letto in ferro con due comodini) e la stessa vi abiterà, come detto, solo con i figli Pt_2 minori. Il sig. potrà lasciare i suoi effetti personali all'interno ELla detta abitazione sino al 30 Pt_2
Aprile 2024 e sino a tale data Egli comparteciperà al pagamento ELle utenze nella misura pari al 50%. A partire dal mese di Maggio 2024 invece il sig. asporterà i propri effetti personali e la sig.ra Pt_2 provvederà a volturare le utenze a suo nome con relative spese di volturazione a carico di Pt_1 entrambi nella misura pari al 50%. Utenze, oneri condominiali, tasse e imposte legate all'assegnazione ELl'immobile dal mese di Maggio 2024 invece saranno ad esclusivo carico ELla signora Pt_1
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità Parte_2 che vorrà tenuto conto degli impegni scolastici e di altro genere degli stessi e previa comunicazione alla madre. Una volta reperita una sua abitazione, il padre potrà ospitarli ivi anche due fine settimana al mese dalle 13.00 EL sabato alle 22.00 ELla domenica e nei periodi di disoccupazione e/o feriali anche per più giorni consecutivi, se i ragazzi lo vorranno;
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il Parte_2 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 200,00 Org_ ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice oltre alla quota pari al 50% ELle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli e da individuarsi secondo quanto previsto nella Convenzione sottoscritta tra Ordine Avvocati e Presidente EL Tribunale di Ascoli Piceno. L'Assegno Unico sarà percepito al 50% da ciascuno dei ricorrenti;
6. I ricorrenti sono e si riconoscono economicamente autosufficienti cosicché nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto;
7. I ricorrenti disporranno in via esclusiva e totale ELle auto agli stessi rispettivamente intestate. Si dà atto che non esistono conti correnti cointestati e/o altri risparmi da dividere.
8. Spese legali compensate.
Il Presidente EL Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 10-4-2024
l'udienza di comparizione ELle parti dinanzi allo stesso, disponendo sostituirsi detta udienza con il
2 deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere EL P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è divenuta EL tutto intollerabile, sicchè
sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni ELla separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi ELle parti stesse e quelli dei figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata ELla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo,
come sopra riportate e trascritte;
manda la Cancelleria EL Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia ELla presente sentenza,
quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di VA EL TI ( AV )
per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 15-4-2024.
Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )
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