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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 10255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 10255/2023 avente ad oggetto interdizione
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 29/07/1967 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. TODARO GIANFRANCO
RICORRENTE
E , NATO A CATANIA IL 30/07/1969 (C.F. ) RAPPRESENTATO E Controparte_1 C.F._2
DIFESO DALL'AVV. AIELLO MARCO
RICORRENTE CONTRO
NATO A CATANIA IL 05.01.2001 (CF: ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 settembre 2023 e hanno promosso Parte_1 Controparte_1
giudizio per l'interdizione del figlio , evidenziando che lo stesso dalla nascita è Controparte_2
affetto da insufficienza mentale grave, autismo infantile con grave problematiche comportamentali e relazionali in terapia antipsicotica (come da verbale INPS depositato unitamente al ricorso introduttivo), e che pertanto non è autosufficiente.
Fissata udienza di trattazione, non si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 18 marzo 2024 si è proceduto all'esame dell'interdicendo da parte dell'autorità giudiziaria;
nel corso dell'audizione ha risposto alle domande rivolte dal Giudice, Controparte_2
non sempre in modo coerente, ed ha volte non ha risposto affatto:
“Il giudice: “dove ci troviamo? Sa dove si trova?
A d.r.: “siamo qua.
Vengono poste semplici domande su che giorno sia e in quale città ci troviamo guarda in alto e non risponde.”
Nel corso dell'esame ha saputo dire il suo nome e riconoscere i genitori, ma ha dato un'età errata
(16 anni).
La ricorrente ha dichiarato che il figlio frequenta il centro ricreativo L'Oasi della crescita a
Mascalucia, tutti i giorni, e che è autonomo ma viene aiutato dalla madre, con la quale convive.
All'esito dell'udienza la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., per rinuncia delle parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
____ A suffragio del ricorso è stata depositata documentazione sanitaria dell'interdicendo, in particolare verbale INPS di accertamento dell'invalidità civile, nel quale si dà atto della patologia e della condizione di invalidità dell'interdicendo, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (all. 8 al ricorso); certificazione medica dell'ASL3 di
Catania del 2005 (all.9 al ricorso).
Alla stregua di quanto emerso in sede istruttoria deve pertanto ritenersi che versi, Controparte_2
a cagione delle proprie condizioni psicofisiche, in uno stato tale da non consentirle di gestirsi autonomamente e tale da renderlo bisognoso di assistenza da parte dei familiari.
In punto di diritto va rilevato che per effetto della legge n. 6 del 2004 è stato introdotto l'istituto dell'amministratore di sostegno determinando alcune difficoltà interpretative in merito al discrimen tra la nuova figura dell'amministratore di sostegno e gli istituti più risalenti della interdizione ed inabilitazione.
A mente del disposto di cui all'art. 414 c.c. il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Dalla lettera della norma si evince che si tratta di una valutazione discrezionale del giudice dell'interdizione tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (vedasi Corte Costituzionale n. 440/2005).
L'amministrazione di sostegno — introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 L. 9 gennaio 2004 n. 6 — ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge.
Tale strumento presenta maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
La Suprema Corte ha precisato che: “ Per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà l'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. n. 22332/2011).
Per converso si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per pronunciare l'interdizione in quanto appare più confacente al caso di specie ed alla tutela del resistente l'istituto dell'amministrazione di sostegno.
A tal riguardo deve osservarsi che l'entità e consistenza del patrimonio dell'interdicendo, percettore – per quanto emerge dagli atti – di indennità di accompagnamento, non giustificano, ad avviso del Collegio, il ricorso alla misura di protezione dell'interdizione; difatti, le attività di gestione di detto patrimonio non si caratterizza per la difficoltà e/o complessità, così come non è verosimile ipotizzare il compimento di atti pregiudizievoli, tenuto conto della limitata vita di relazione dello stesso.
Ai fini della valutazione in ordine all'opportunità della nomina di amministratore di sostegno, trattandosi nella specie di persona priva di autonomia (cfr. Cass. n. 13929/2014), si rimette il fascicolo al Giudice Tutelare per le determinazioni di sua competenza.
____
Le spese del giudizio, atteso l'esito e la natura del giudizio ed in ragione della mancata formale costituzione di parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- rigetta il ricorso promosso da e per l'interdizione di Parte_1 Controparte_1 , nato a [...] il [...]; Controparte_2
- dichiara irripetibili le spese di giudizio;
- dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare.
Cosi deciso in Catania il 14/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 10255/2023 avente ad oggetto interdizione
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 29/07/1967 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. TODARO GIANFRANCO
RICORRENTE
E , NATO A CATANIA IL 30/07/1969 (C.F. ) RAPPRESENTATO E Controparte_1 C.F._2
DIFESO DALL'AVV. AIELLO MARCO
RICORRENTE CONTRO
NATO A CATANIA IL 05.01.2001 (CF: ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 settembre 2023 e hanno promosso Parte_1 Controparte_1
giudizio per l'interdizione del figlio , evidenziando che lo stesso dalla nascita è Controparte_2
affetto da insufficienza mentale grave, autismo infantile con grave problematiche comportamentali e relazionali in terapia antipsicotica (come da verbale INPS depositato unitamente al ricorso introduttivo), e che pertanto non è autosufficiente.
Fissata udienza di trattazione, non si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 18 marzo 2024 si è proceduto all'esame dell'interdicendo da parte dell'autorità giudiziaria;
nel corso dell'audizione ha risposto alle domande rivolte dal Giudice, Controparte_2
non sempre in modo coerente, ed ha volte non ha risposto affatto:
“Il giudice: “dove ci troviamo? Sa dove si trova?
A d.r.: “siamo qua.
Vengono poste semplici domande su che giorno sia e in quale città ci troviamo guarda in alto e non risponde.”
Nel corso dell'esame ha saputo dire il suo nome e riconoscere i genitori, ma ha dato un'età errata
(16 anni).
La ricorrente ha dichiarato che il figlio frequenta il centro ricreativo L'Oasi della crescita a
Mascalucia, tutti i giorni, e che è autonomo ma viene aiutato dalla madre, con la quale convive.
All'esito dell'udienza la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., per rinuncia delle parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
____ A suffragio del ricorso è stata depositata documentazione sanitaria dell'interdicendo, in particolare verbale INPS di accertamento dell'invalidità civile, nel quale si dà atto della patologia e della condizione di invalidità dell'interdicendo, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (all. 8 al ricorso); certificazione medica dell'ASL3 di
Catania del 2005 (all.9 al ricorso).
Alla stregua di quanto emerso in sede istruttoria deve pertanto ritenersi che versi, Controparte_2
a cagione delle proprie condizioni psicofisiche, in uno stato tale da non consentirle di gestirsi autonomamente e tale da renderlo bisognoso di assistenza da parte dei familiari.
In punto di diritto va rilevato che per effetto della legge n. 6 del 2004 è stato introdotto l'istituto dell'amministratore di sostegno determinando alcune difficoltà interpretative in merito al discrimen tra la nuova figura dell'amministratore di sostegno e gli istituti più risalenti della interdizione ed inabilitazione.
A mente del disposto di cui all'art. 414 c.c. il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Dalla lettera della norma si evince che si tratta di una valutazione discrezionale del giudice dell'interdizione tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (vedasi Corte Costituzionale n. 440/2005).
L'amministrazione di sostegno — introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 L. 9 gennaio 2004 n. 6 — ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge.
Tale strumento presenta maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
La Suprema Corte ha precisato che: “ Per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà l'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. n. 22332/2011).
Per converso si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per pronunciare l'interdizione in quanto appare più confacente al caso di specie ed alla tutela del resistente l'istituto dell'amministrazione di sostegno.
A tal riguardo deve osservarsi che l'entità e consistenza del patrimonio dell'interdicendo, percettore – per quanto emerge dagli atti – di indennità di accompagnamento, non giustificano, ad avviso del Collegio, il ricorso alla misura di protezione dell'interdizione; difatti, le attività di gestione di detto patrimonio non si caratterizza per la difficoltà e/o complessità, così come non è verosimile ipotizzare il compimento di atti pregiudizievoli, tenuto conto della limitata vita di relazione dello stesso.
Ai fini della valutazione in ordine all'opportunità della nomina di amministratore di sostegno, trattandosi nella specie di persona priva di autonomia (cfr. Cass. n. 13929/2014), si rimette il fascicolo al Giudice Tutelare per le determinazioni di sua competenza.
____
Le spese del giudizio, atteso l'esito e la natura del giudizio ed in ragione della mancata formale costituzione di parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- rigetta il ricorso promosso da e per l'interdizione di Parte_1 Controparte_1 , nato a [...] il [...]; Controparte_2
- dichiara irripetibili le spese di giudizio;
- dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare.
Cosi deciso in Catania il 14/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco