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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/12/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 319/2023
Il Giudice MA NC LA, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 4/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti DISTEFANO LAURA, FURREDDU PAOLA e NICOLA
GANDINI; ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
LO AN resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/6/2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1 A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato attività
lavorativa, con contratto a tempo determinato del 23 maggio 2022, in favore dalla società per svolgere la mansione di Comandante, CP_1
dal 1.06.2022 al 30.09.2022, dell'imbarcazione Azimut 50 denominata
“Aladin”, ormeggiata presso la Marina del Porto di Portisco, con la previsione di una proroga contrattuale dal 1.10.2022 al 30.10.2022.
Ha dedotto, altresì, che per inconvenienti burocratici relativi al necessario imbarco presso la competente Capitaneria di Porto, in accordo con la resistente, ha iniziato a svolgere la propria mansione in data 14/06/2022.
Ha affermato che per l'espletamento delle proprie mansioni, a bordo dell'imbarcazione “Aladin, riceveva disposizioni e direttive dalla Signora
responsabile amministrativa della alla Persona_1 CP_1
quale rendeva conto del proprio operato e per tutte le problematiche legate ai charter giornalieri con i clienti a bordo e per ogni altra questione tecnica relativa al funzionamento dell'imbarcazione, invece per ogni altra questione tecnica relativa al funzionamento dell'imbarcazione, si rivolgeva al Signor Comandante di della con cui Persona_2 CP_2 CP_1
peraltro il ricorrente aveva svolto il primo colloquio relativo all'assunzione;
Ha esposto che alla fine del mese di settembre 2022, la resistente, nella persona del Comandante di , gli aveva confermato Controparte_3
Pag. 2 di 11 la prosecuzione del contratto fino al giorno 6 ottobre 2022 perchè si rendeva necessario espletare le operazioni per il rimessaggio a terra dell'imbarcazione “Aladin”.
Ha affermato che in vista delle operazioni di rimessaggio l'imbarcazione di proprietà della resistente, era stata trasferita, da egli stesso, in data 4
ottobre 2022 presso la Marina di Porto Rotondo e che, successivamente al completamento delle operazioni, quest'ultima gli aveva inviato fattura intestata alla per i lavori eseguiti;
in data 6 ottobre 2022 era CP_4
stato sbarcato dall'imbarcazione Azimut 50 “Aladin”, terminando il rapporto di lavoro con la resistente;
Ha allegato che dopo la cessazione del rapporto di lavoro la resistente non gli aveva corrisposto le ultime retribuzioni per i mesi di settembre e ottobre 2022, oltre le competenze di fine rapporto e TFR. e pertanto era creditore nei confronti della resistente della somma di euro 4.480,76 come da conteggio prodotto agli atti.
Ha da ultimo esposto che in data 27 ottobre 2022 la resistente datrice di lavoro gli aveva inviato comunicazione email con cui pretendeva di compensare le retribuzioni ancora dovute con l'importo dei presunti danni sull'imbarcazione Aladin, che sarebbero stati causati dal ricorrente, e quantificati dalla datrice in complessivi €. 4.500,00 oltre IVA, come da
Pag. 3 di 11 preventivo allegato alla comunicazione email inviata dalla datrice, ma tali presunti danni all'imbarcazione erano stati da lui contestati, in quanto, nel corso della stagione, non aveva mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare.
Ha chiesto:”. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione:▪ accertare e dichiarare che tra la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Catania Via
NI OS 10 e il signor è intercorso il rapporto Parte_1
di lavoro dal 1.06.2022 al 6.10.2022, con qualifica di Comandante
imbarcato, CCNL per i marittimi imbarcati su navi italiani;
▪ Accertare e
dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, corrente in Catania Via NI OS 10, risulta
inadempiente al pagamento di quanto dovuto al signor a titolo di Pt_1
retribuzione per le mensilità di settembre/ottobre 2022 oltre spettanze di
fine rapporto– salvo miglior determinazione in corso di causa;
• per
l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, corrente in Catania Via NI OS 10, al pagamento
del predetto importo o dell'altro maggiore o minore che dovesse risultare,
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
dal dovuto al saldo;
in ogni caso: con vittoria delle spese di giudizio, oltre
Pag. 4 di 11 al compenso di avvocato ed accessori di legge.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rapp.te ed ha CP_1
precisato che la resistente non si era mai rifiutata di provvedere al pagamento delle spettanze derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con il
Sig. né intendeva sottrarsi ai propri obblighi in questa sede, tuttavia, Pt_1
le richieste del ricorrente, avanzate prima della conclusione del rapporto di lavoro, non potevano tecnicamente essere soddisfatte poiché l'elaborazione del cedolino di ottobre 2022 nonché del cedolino di “chiusura rapporto di lavoro” (contenente il TFR e le altre spettanze di fine rapporto) non poteva materialmente essere conclusa in data 26/09/2022 (prima della fine del rapporto di lavoro) che si era concluso per scadenza contratto in data
6/10/2022.
Ha affermato che solo quando il ricorrente era sbarcato dall'imbarcazione
Azimut 50 “Aladin”, cioè il 6/10/2022, si era avveduta dei danni cagionati all'imbarcazione suddetta e pertanto, ribadendo di essere disponibile e pronta al pagamento di quanto dovuto al lavoratore, aveva proposto di compensare le dovute spettanze con i danni causati dal sig. alla Pt_1
imbarcazione “Aladin”, nello svolgimento delle proprie mansioni di
Comandante.
Ha affermato da ultimo che considerato che i danni cagionati
Pag. 5 di 11 all'imbarcazione condotta dal ricorrente ammontavano ad euro 5.490,00 iva inclusa, come da preventivo, considerato, che la somma dovuta al ricorrente a titolo di retribuzioni di settembre ed ottobre 2022, T.F.R. e spettanze di fine rapporto ammontavano ad euro 4.067,63 ha proposto ai sensi dell'art. 1241 c.c. istanza di compensazione tra i crediti, entrambi certi liquidi ed esigibili.
Ha chiesto:” In via preliminare accertare e dichiarare che i danni
cagionati alla imbarcazione denominata “Aladin” sono imputabili al sig.
Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione di Parte_1
compensazione, accertare la Conseguentemente, in accoglimento
dell'eccezione di compensazione, accertare la compensazione legale con
effetto decorrente dalla coesistenza dei due crediti;
compensazione legale
con effetto decorrente dalla coesistenza dei due crediti;
e per l'effetto,
respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione,
respingere in toto le domande del ricorrente perché inammissibili e/o
infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso
forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
La causa è stata istruita con documenti e CTU contabile, in quanto non sono state ammesse le prove dedotte dalle parti, e decisa, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc, con sentenza come da dispositivo e
Pag. 6 di 11 motivazione contestuale.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le considerazioni che seguono.
Deve ritenersi pacificamente accertato, perché dedotto dalla parte ricorrente e non contestato dal convenuto (art. 115, 1 comma, c.p.c.) anzi ammesso, il rapporto di lavoro ed il mancato pagamento delle retribuzioni pe r i mesi di settembre e ottobre 2022, oltre le competenze di fine rapporto e TFR.
In relazione alla richiesta di compensazione legale proposta dalla resistente si osserva che la stessa risulta formulata in termini del tutto generici, in quanto parte resistente non ha provato né ha offerto di provare il danno, né
l'ammontare dello stesso, il quale deve essere certo e determinato, né basta alla prova della certezza e liquidità il preventivo prodotto, in quanto contestato dal ricorrente.
Non risulta altresì provato in quale momento si sarebbero verificati i lamentati danni e se questi si siano verificati nel periodo in cui il ricorrente aveva la disponibilità della imbarcazione.
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione legale riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, Cass. civ., Sez. II,
Pag. 7 di 11 Ordinanza, 13/03/2024, n. 6700.
La compensazione pertanto non può essere effettuata.
La CTU contabile effettuata dal dr. ha accertato:” Si Persona_3
ritiene pertanto che per la quantificazione delle somme dovute al
Ricorrente per i periodi di paga 09/2022 e 10/2022, come richiesto dal
quesito, si possa pacificamente tenere conto dei prospetti paga elaborati
dal Datore di Lavoro, eliminando dal conteggio le somme trattenute a
titolo di "Multa per violazione amministrativa" e "Multa per
danneggiamento", rilevate nei seguenti importi, e che hanno avuto l'effetto
di ridurre a zero il netto in busta delle suddette mensilità:- periodo di paga
09/2024: Trattenuta per "MULTA - per violazione amministrativa n. 18/22
del 22/08/2022 del GCA70capitan.di porto" € 331,95 Trattenuta per
"MULTA - per danneggiamento imbarcazione Adalin" € 3368,00 TOTALE
TRATTENUTA MESE 09/2024: € 3699,95 - periodo di paga 10/2024:
Trattenuta per "MULTA - saldo danneggiamento imbarcazione Adalin" €
699,63 TOTALE TRATTENUTA MESE 10/2024: € 699,63
TOTALE TRATTENUTA PERIODO D'OSSERVAZIONE 09/2022 -
10/2022: € 4399,58.Si ritiene che le suddette somme debbano essere
detratte in sede di risposta al quesito in quanto non direttamente
riconducibili al trattamento retributivo dovuto e la loro eventuale
Pag. 8 di 11 quantificazione non è richiesta né possibile in questa sede.
E' stato rilevato un mancato adeguamento della retribuzione minima
contrattuale, che in conseguenza del Verbale di Accordo del 16/12/2020
sarebbe dovuta essere pari ad € 1661,87 con decorrenza dal 01/07/2022,
mentre nei prospetti paga è stata applicata la retribuzione valida per il
periodo precedente (€ 1621,72). Tale differenza risulta comunque
assorbita dai vari elementi retributivi che generano il trattamento netto
concordato, per cui non si ritiene necessario alcun ricalcolo in quanto non
andrebbe a generare variazioni in aumento alla retribuzione netta finale.
Le somme spettanti al Ricorrente sono pertanto pari ad € 4399,28. Non
essendo ritenuto necessario rideterminare gli importi lordi spettanti,
essendo gli importi delle suddette trattenute l'unica differenza riscontrata
tra somme dovute e somme erogate, la differenza retributiva calcolata deve
essere considerata quale somma netta dovuta al Ricorrente. E' presumibile
infatti che il Datore di Lavoro, in quanto sostituto d'imposta, abbia già
provveduto a versare le somme trattenute al Lavoratore per gli oneri di
legge a suo carico (ritenute fiscali e previdenziali) come evidenziate nei
prospetti paga e come presumibilmente riportate nelle dichiarazioni fiscali
econtributive obbligatorie a carico del Datore di Lavoro (Mod. 770/2023 e
Denunce Uniemens periodi 09/2022 e 10/2022)….. In conseguenza delle
Pag. 9 di 11 elaborazioni e delle ricostruzioni effettuate, la risposta al quesito posto dal
Giudice è la seguente: Somme spettanti alla parte ricorrente, a titolo di
retribuzione per i mesi di settembre, ottobre 2022 e TFR: €
4399,58*.*Importo netto non comprendente somme a titolo di rivalutazione
monetaria e interessi.
La CTU, basata su attento esame della documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti, pertanto deve reputarsi condivisibile nelle conclusioni.
A favore del ricorrente va, quindi, riconosciuto il complessivo importo di euro, 4399,58 (retribuzioni settembre-ottobre-2022 e TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione:
accoglie il ricorso;
condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.399,58 (retribuzioni settembre-ottobre-2022 e TFR), oltre
Pag. 10 di 11 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
-rigetta la compensazione legale;
-condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.626,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte resistente liquidate con separato decreto
05/12/2025 Il Giudice
MA NC LA
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 319/2023
Il Giudice MA NC LA, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 4/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti DISTEFANO LAURA, FURREDDU PAOLA e NICOLA
GANDINI; ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
LO AN resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/6/2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1 A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato attività
lavorativa, con contratto a tempo determinato del 23 maggio 2022, in favore dalla società per svolgere la mansione di Comandante, CP_1
dal 1.06.2022 al 30.09.2022, dell'imbarcazione Azimut 50 denominata
“Aladin”, ormeggiata presso la Marina del Porto di Portisco, con la previsione di una proroga contrattuale dal 1.10.2022 al 30.10.2022.
Ha dedotto, altresì, che per inconvenienti burocratici relativi al necessario imbarco presso la competente Capitaneria di Porto, in accordo con la resistente, ha iniziato a svolgere la propria mansione in data 14/06/2022.
Ha affermato che per l'espletamento delle proprie mansioni, a bordo dell'imbarcazione “Aladin, riceveva disposizioni e direttive dalla Signora
responsabile amministrativa della alla Persona_1 CP_1
quale rendeva conto del proprio operato e per tutte le problematiche legate ai charter giornalieri con i clienti a bordo e per ogni altra questione tecnica relativa al funzionamento dell'imbarcazione, invece per ogni altra questione tecnica relativa al funzionamento dell'imbarcazione, si rivolgeva al Signor Comandante di della con cui Persona_2 CP_2 CP_1
peraltro il ricorrente aveva svolto il primo colloquio relativo all'assunzione;
Ha esposto che alla fine del mese di settembre 2022, la resistente, nella persona del Comandante di , gli aveva confermato Controparte_3
Pag. 2 di 11 la prosecuzione del contratto fino al giorno 6 ottobre 2022 perchè si rendeva necessario espletare le operazioni per il rimessaggio a terra dell'imbarcazione “Aladin”.
Ha affermato che in vista delle operazioni di rimessaggio l'imbarcazione di proprietà della resistente, era stata trasferita, da egli stesso, in data 4
ottobre 2022 presso la Marina di Porto Rotondo e che, successivamente al completamento delle operazioni, quest'ultima gli aveva inviato fattura intestata alla per i lavori eseguiti;
in data 6 ottobre 2022 era CP_4
stato sbarcato dall'imbarcazione Azimut 50 “Aladin”, terminando il rapporto di lavoro con la resistente;
Ha allegato che dopo la cessazione del rapporto di lavoro la resistente non gli aveva corrisposto le ultime retribuzioni per i mesi di settembre e ottobre 2022, oltre le competenze di fine rapporto e TFR. e pertanto era creditore nei confronti della resistente della somma di euro 4.480,76 come da conteggio prodotto agli atti.
Ha da ultimo esposto che in data 27 ottobre 2022 la resistente datrice di lavoro gli aveva inviato comunicazione email con cui pretendeva di compensare le retribuzioni ancora dovute con l'importo dei presunti danni sull'imbarcazione Aladin, che sarebbero stati causati dal ricorrente, e quantificati dalla datrice in complessivi €. 4.500,00 oltre IVA, come da
Pag. 3 di 11 preventivo allegato alla comunicazione email inviata dalla datrice, ma tali presunti danni all'imbarcazione erano stati da lui contestati, in quanto, nel corso della stagione, non aveva mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare.
Ha chiesto:”. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione:▪ accertare e dichiarare che tra la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Catania Via
NI OS 10 e il signor è intercorso il rapporto Parte_1
di lavoro dal 1.06.2022 al 6.10.2022, con qualifica di Comandante
imbarcato, CCNL per i marittimi imbarcati su navi italiani;
▪ Accertare e
dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, corrente in Catania Via NI OS 10, risulta
inadempiente al pagamento di quanto dovuto al signor a titolo di Pt_1
retribuzione per le mensilità di settembre/ottobre 2022 oltre spettanze di
fine rapporto– salvo miglior determinazione in corso di causa;
• per
l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, corrente in Catania Via NI OS 10, al pagamento
del predetto importo o dell'altro maggiore o minore che dovesse risultare,
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
dal dovuto al saldo;
in ogni caso: con vittoria delle spese di giudizio, oltre
Pag. 4 di 11 al compenso di avvocato ed accessori di legge.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rapp.te ed ha CP_1
precisato che la resistente non si era mai rifiutata di provvedere al pagamento delle spettanze derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con il
Sig. né intendeva sottrarsi ai propri obblighi in questa sede, tuttavia, Pt_1
le richieste del ricorrente, avanzate prima della conclusione del rapporto di lavoro, non potevano tecnicamente essere soddisfatte poiché l'elaborazione del cedolino di ottobre 2022 nonché del cedolino di “chiusura rapporto di lavoro” (contenente il TFR e le altre spettanze di fine rapporto) non poteva materialmente essere conclusa in data 26/09/2022 (prima della fine del rapporto di lavoro) che si era concluso per scadenza contratto in data
6/10/2022.
Ha affermato che solo quando il ricorrente era sbarcato dall'imbarcazione
Azimut 50 “Aladin”, cioè il 6/10/2022, si era avveduta dei danni cagionati all'imbarcazione suddetta e pertanto, ribadendo di essere disponibile e pronta al pagamento di quanto dovuto al lavoratore, aveva proposto di compensare le dovute spettanze con i danni causati dal sig. alla Pt_1
imbarcazione “Aladin”, nello svolgimento delle proprie mansioni di
Comandante.
Ha affermato da ultimo che considerato che i danni cagionati
Pag. 5 di 11 all'imbarcazione condotta dal ricorrente ammontavano ad euro 5.490,00 iva inclusa, come da preventivo, considerato, che la somma dovuta al ricorrente a titolo di retribuzioni di settembre ed ottobre 2022, T.F.R. e spettanze di fine rapporto ammontavano ad euro 4.067,63 ha proposto ai sensi dell'art. 1241 c.c. istanza di compensazione tra i crediti, entrambi certi liquidi ed esigibili.
Ha chiesto:” In via preliminare accertare e dichiarare che i danni
cagionati alla imbarcazione denominata “Aladin” sono imputabili al sig.
Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione di Parte_1
compensazione, accertare la Conseguentemente, in accoglimento
dell'eccezione di compensazione, accertare la compensazione legale con
effetto decorrente dalla coesistenza dei due crediti;
compensazione legale
con effetto decorrente dalla coesistenza dei due crediti;
e per l'effetto,
respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione,
respingere in toto le domande del ricorrente perché inammissibili e/o
infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso
forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
La causa è stata istruita con documenti e CTU contabile, in quanto non sono state ammesse le prove dedotte dalle parti, e decisa, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc, con sentenza come da dispositivo e
Pag. 6 di 11 motivazione contestuale.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le considerazioni che seguono.
Deve ritenersi pacificamente accertato, perché dedotto dalla parte ricorrente e non contestato dal convenuto (art. 115, 1 comma, c.p.c.) anzi ammesso, il rapporto di lavoro ed il mancato pagamento delle retribuzioni pe r i mesi di settembre e ottobre 2022, oltre le competenze di fine rapporto e TFR.
In relazione alla richiesta di compensazione legale proposta dalla resistente si osserva che la stessa risulta formulata in termini del tutto generici, in quanto parte resistente non ha provato né ha offerto di provare il danno, né
l'ammontare dello stesso, il quale deve essere certo e determinato, né basta alla prova della certezza e liquidità il preventivo prodotto, in quanto contestato dal ricorrente.
Non risulta altresì provato in quale momento si sarebbero verificati i lamentati danni e se questi si siano verificati nel periodo in cui il ricorrente aveva la disponibilità della imbarcazione.
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione legale riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, Cass. civ., Sez. II,
Pag. 7 di 11 Ordinanza, 13/03/2024, n. 6700.
La compensazione pertanto non può essere effettuata.
La CTU contabile effettuata dal dr. ha accertato:” Si Persona_3
ritiene pertanto che per la quantificazione delle somme dovute al
Ricorrente per i periodi di paga 09/2022 e 10/2022, come richiesto dal
quesito, si possa pacificamente tenere conto dei prospetti paga elaborati
dal Datore di Lavoro, eliminando dal conteggio le somme trattenute a
titolo di "Multa per violazione amministrativa" e "Multa per
danneggiamento", rilevate nei seguenti importi, e che hanno avuto l'effetto
di ridurre a zero il netto in busta delle suddette mensilità:- periodo di paga
09/2024: Trattenuta per "MULTA - per violazione amministrativa n. 18/22
del 22/08/2022 del GCA70capitan.di porto" € 331,95 Trattenuta per
"MULTA - per danneggiamento imbarcazione Adalin" € 3368,00 TOTALE
TRATTENUTA MESE 09/2024: € 3699,95 - periodo di paga 10/2024:
Trattenuta per "MULTA - saldo danneggiamento imbarcazione Adalin" €
699,63 TOTALE TRATTENUTA MESE 10/2024: € 699,63
TOTALE TRATTENUTA PERIODO D'OSSERVAZIONE 09/2022 -
10/2022: € 4399,58.Si ritiene che le suddette somme debbano essere
detratte in sede di risposta al quesito in quanto non direttamente
riconducibili al trattamento retributivo dovuto e la loro eventuale
Pag. 8 di 11 quantificazione non è richiesta né possibile in questa sede.
E' stato rilevato un mancato adeguamento della retribuzione minima
contrattuale, che in conseguenza del Verbale di Accordo del 16/12/2020
sarebbe dovuta essere pari ad € 1661,87 con decorrenza dal 01/07/2022,
mentre nei prospetti paga è stata applicata la retribuzione valida per il
periodo precedente (€ 1621,72). Tale differenza risulta comunque
assorbita dai vari elementi retributivi che generano il trattamento netto
concordato, per cui non si ritiene necessario alcun ricalcolo in quanto non
andrebbe a generare variazioni in aumento alla retribuzione netta finale.
Le somme spettanti al Ricorrente sono pertanto pari ad € 4399,28. Non
essendo ritenuto necessario rideterminare gli importi lordi spettanti,
essendo gli importi delle suddette trattenute l'unica differenza riscontrata
tra somme dovute e somme erogate, la differenza retributiva calcolata deve
essere considerata quale somma netta dovuta al Ricorrente. E' presumibile
infatti che il Datore di Lavoro, in quanto sostituto d'imposta, abbia già
provveduto a versare le somme trattenute al Lavoratore per gli oneri di
legge a suo carico (ritenute fiscali e previdenziali) come evidenziate nei
prospetti paga e come presumibilmente riportate nelle dichiarazioni fiscali
econtributive obbligatorie a carico del Datore di Lavoro (Mod. 770/2023 e
Denunce Uniemens periodi 09/2022 e 10/2022)….. In conseguenza delle
Pag. 9 di 11 elaborazioni e delle ricostruzioni effettuate, la risposta al quesito posto dal
Giudice è la seguente: Somme spettanti alla parte ricorrente, a titolo di
retribuzione per i mesi di settembre, ottobre 2022 e TFR: €
4399,58*.*Importo netto non comprendente somme a titolo di rivalutazione
monetaria e interessi.
La CTU, basata su attento esame della documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti, pertanto deve reputarsi condivisibile nelle conclusioni.
A favore del ricorrente va, quindi, riconosciuto il complessivo importo di euro, 4399,58 (retribuzioni settembre-ottobre-2022 e TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione:
accoglie il ricorso;
condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.399,58 (retribuzioni settembre-ottobre-2022 e TFR), oltre
Pag. 10 di 11 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
-rigetta la compensazione legale;
-condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.626,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte resistente liquidate con separato decreto
05/12/2025 Il Giudice
MA NC LA
Pag. 11 di 11