Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.
NOTA
Nota all'art. 1:
La convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, e' stata ratificata e resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961, n. 215 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 13 aprile 1961.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.
NOTA
Nota all'art. 1:
La convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, e' stata ratificata e resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961, n. 215 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 13 aprile 1961.