Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2915/2023 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti SALERNO SALVATORE e FAZZOLARI Parte_1
PASQUALE
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 con la dott.ssa TROCINO ANTONELLA
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento (o, in subordine, la riduzione dell'importo della relativa sanzione e, in ogni caso, la rateizzazione della relativa Cont sanzione) dell'ordinanza-ingiunzione n.125/2023 emessa dall' di CP_1
con cui le è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per asserita
[...] violazione dell'art.3, co.3, d.l.12/2002 (così come sostituito dall'art.22,
d.lgs.151/2015), perché avrebbe impiegato sino a 30 giorni di effettivo lavoro (nello specifico, per 6 giorni) il dipendente senza preventiva Parte_2 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sanzione aumentata del 20 % per impiego di lavoratore beneficiario del RDC (ex art.3, co.3 quater, d.l.12/2002) e di un ulteriore 20 % ai sensi dell'art.1 (co.445, lett.d, punto 1) l.145/2018 (vedi pag.1 dell'impugnata ordinanza-ingiunzione). Cont L' di Catanzaro-Crotone ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta entro i seguenti limiti.
1
1 del 5/5/2023 in atti, in cui la parte ricorrente (titolare di impresa edile) fu ritenuta Controparte_3 responsabile di aver impiegato il lavoratore subordinato (senza Parte_2 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro), percettore del reddito di cittadinanza, per l'espletamento di mansioni di muratore. Ciò in quanto
fu trovato, in occasione dell'accesso ispettivo del 23/3/2023, Parte_2 intento ad effettuare lavori edili (in particolare, attività di posa di cappotto termico) nel cantiere teatro dell'accesso ispettivo e in abiti da lavoro; la parte ricorrente non fornì alcuna prova documentale della regolare assunzione del lavoratore intervenuta nei termini di legge; riferì agli Parte_2 ispettori di lavorare in quel cantiere da una settimana.
La parte ricorrente non ha negato la natura subordinata del rapporto instaurato con il suddetto lavoratore, né ha dedotto di averlo assunto il giorno precedente a quello dell'accesso ispettivo, limitandosi a lagnarsi: 1) dell'illegittimità della maggiorazione sanzionatoria ex art.14, co.1, lett.b) e c), d.lgs.145/2013 di euro 1.458 che sarebbe stata applicata con l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa;
2) dell'erroneità del calcolo della maggiorazione sanzionatoria di euro 810 di cui all'art.1 (co.445, lett.d, punto 1) l.145/2018 effettuato dagli ispettori;
3) della violazione dell'art.11 della l.689/1981 per mancato rispetto dei criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio ivi indicati.
Tanto premesso, deve innanzitutto rilevarsi che il richiamo -a pag.2 dell'impugnata ordinanza-ingiunzione- all'art.14, co.1, lett.b) e c), d.lgs.145/2013 costituisce evidentemente un mero refuso (come dedotto dalla parte resistente nella sua memoria difensiva), alla luce del tenore complessivo dell'atto, in quanto a pag.1 sono indicate in maniera specifica le norme che prevedono l'illecito amministrativo contestato alla parte ricorrente e il relativo trattamento sanzionatorio (art.3, co.3 e 3 quater, d.l.12/2002 e art.1, co.445, lett.d, punto 1, l.145/2018), non essendovi invece a pag.1 alcun richiamo all'art.14, co.1, lett.b) e c), d.lgs.145/2013. Dunque, considerato che l'art.3, co.3, d.l.12/2002 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare nell'ipotesi (ricorrente nel caso di specie) di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro e che tali importi devono essere maggiorati ai sensi dell'art.3, co.3, d.l.12/2002 e dell'art.1, co.445, lett.d), punto 1, l.145/2018, la sanzione doveva essere determinata tra un minimo di euro 2.160 e un massimo di euro 12.960
(come ammesso dagli stessi ispettori a pag.1 dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa), reputando quindi questo Giudice eccessivo l'importo di euro 4.860 determinato
2 dagli ispettori (cogliendo nel segno la relativa doglianza sollevata nel ricorso), anche in ragione dell'attenuante della condotta collaborativa tenuta dalla parte ricorrente nel corso degli accertamenti e dell'assenza di illeciti in materia di lavoro nell'ultimo quinquennio (circostanze ammesse dagli stessi ispettori nell'ordinanza-ingiunzione e che inducono a ritenere più equo il contenimento della sanzione entro il limite del minimo fissato in euro 2.160, anche tenendo conto delle condizioni economiche della parte ricorrente evincibili dalla dichiarazione reddituale in atti). Tra l'altro, il metodo di calcolo del quantum sanzionatorio indicato nella memoria difensiva è francamente oscuro e incomprensibile e, invece che chiarire le idee le confonde, rendendo ancora più nebulosa la lettura di un'ordinanza-ingiunzione che appare in ogni caso infarcita di refusi e errori materiali che, pur non inficiandone la validità, mal si conciliano con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Deve infine rilevarsi che non può essere concessa l'invocata rateizzazione, perché il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria spetta solo al giudice penale (e non anche al giudice civile) o all'autorità amministrativa cui sia stata rivolta una specifica istanza che nella fattispecie in esame la parte ricorrente non ha proposto (vedi, in tal senso, Cass., n.25621/2017, secondo cui “il giudice civile che decide sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria”). Per quanto esposto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta entro i suesposti limiti, con conseguente modifica dell'ordinanza-ingiunzione n.125/2023 emessa Cont dall' di Catanzaro-Crotone (nel senso che l'importo della relativa sanzione amministrativa deve essere ridotto a euro 2.160).
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, modifica l'ordinanza-ingiunzione Cont n.125/2023 adottata dall' di Catanzaro-Crotone, riducendo a euro 2.160 l'importo della relativa sanzione amministrativa.
Spese compensate.
Crotone, 20/02/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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