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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2487/2024 R. G. sezione lavoro, vertente TRA
(P.I. ), con sede in Roma (RM) alla Piazza della Parte_1 P.IVA_1
Croce Rossa 1, in persona dell'institore Avv. Nicola Nero giusta procura per atto del Notaio Dott.ssa del 13 marzo 2023 recante rep. n. 1885, Persona_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nel fascicolo telematico, dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo ( - C.F._1
e Giovanni Ronconi Email_1
C.F._2 Email_2
-
Appellante E
- non costituito Controparte_1
Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI – Sezione Lavoro n. 586/2024 pubbl. il 27.03.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.09.2024 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo il ricorso proposto dall'odierno appellato dispose: “1) accerta il diritto del ricorrente al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza, di cui all'art. 77, punto 2.4 del C.C.N.L. Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 e C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016, e dell'indennità di utilizzazione professionale di cui all'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2021 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso già riconosciuto;
2) condanna a pagare in favore del ricorrente le differenze retributive Parte_1 maturate, in ragione di quanto disposto al capo 1), a far data dal 18.7.2007, da quantificarsi in separato giudizio;
3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.100,00 oltre rimborso CU e spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti A. Cammisa e Alfonso Leperino, dichiaratisi antistatari”.
Con plurime argomentazioni l'appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, parte appellante ha depositato in data 3.07.2025 note di trattazione con le quali ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ancor prima dell'instaurazione del contraddittorio. All'odierna udienza, in assenza di costituzione della parte appellata, la Corte all'esito della camera di consiglio, ha deciso nei termini di seguito espressi. Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. La Suprema Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27631 del 21/09/2022 (Rv. 665619 - 01) nell'esaminare un caso di appello incidentale tardivo (cioè proposto dopo la rinuncia all'appello principale) ha rilevato che “la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; 11. è quindi evidente, stante l'effetto ex tunc della rinuncia stessa, per quanto da regolare con provvedimento che ne accerti i presupposti (art. 306, co. 3, c.p.c.) e dirima eventuali profili consequenziali, l'impossibilità di introdurre un appello incidentale tardivo rispetto ad un processo di appello estinto, in quanto a quel punto rispetto alla sentenza di primo grado si forma un intangibile giudicato formale”. Nel caso di specie la dichiarazione è intervenuta in assenza di notifica dell'atto e di costituzione della controparte. Dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese del grado.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2487/2024 R. G. sezione lavoro, vertente TRA
(P.I. ), con sede in Roma (RM) alla Piazza della Parte_1 P.IVA_1
Croce Rossa 1, in persona dell'institore Avv. Nicola Nero giusta procura per atto del Notaio Dott.ssa del 13 marzo 2023 recante rep. n. 1885, Persona_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nel fascicolo telematico, dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo ( - C.F._1
e Giovanni Ronconi Email_1
C.F._2 Email_2
-
Appellante E
- non costituito Controparte_1
Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI – Sezione Lavoro n. 586/2024 pubbl. il 27.03.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.09.2024 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo il ricorso proposto dall'odierno appellato dispose: “1) accerta il diritto del ricorrente al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza, di cui all'art. 77, punto 2.4 del C.C.N.L. Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 e C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016, e dell'indennità di utilizzazione professionale di cui all'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2021 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso già riconosciuto;
2) condanna a pagare in favore del ricorrente le differenze retributive Parte_1 maturate, in ragione di quanto disposto al capo 1), a far data dal 18.7.2007, da quantificarsi in separato giudizio;
3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.100,00 oltre rimborso CU e spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti A. Cammisa e Alfonso Leperino, dichiaratisi antistatari”.
Con plurime argomentazioni l'appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, parte appellante ha depositato in data 3.07.2025 note di trattazione con le quali ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ancor prima dell'instaurazione del contraddittorio. All'odierna udienza, in assenza di costituzione della parte appellata, la Corte all'esito della camera di consiglio, ha deciso nei termini di seguito espressi. Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. La Suprema Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27631 del 21/09/2022 (Rv. 665619 - 01) nell'esaminare un caso di appello incidentale tardivo (cioè proposto dopo la rinuncia all'appello principale) ha rilevato che “la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; 11. è quindi evidente, stante l'effetto ex tunc della rinuncia stessa, per quanto da regolare con provvedimento che ne accerti i presupposti (art. 306, co. 3, c.p.c.) e dirima eventuali profili consequenziali, l'impossibilità di introdurre un appello incidentale tardivo rispetto ad un processo di appello estinto, in quanto a quel punto rispetto alla sentenza di primo grado si forma un intangibile giudicato formale”. Nel caso di specie la dichiarazione è intervenuta in assenza di notifica dell'atto e di costituzione della controparte. Dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese del grado.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano