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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dott. Giovanni Galasso - Consigliere relatore -
Dott. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3692/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 2272/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Quarta Sezione civile, il 1.7.2021 e notificata il 14.7.2021;
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Antonio Carozza (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), costituitosi in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado dall'Avv. Massimiano Sciascia (c.f.
; C.F._3
APPELLATO
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n. 3692/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.1.2010, evocava in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ente Controparte_1 proprietario della strada, per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a pagarle una somma contenuta entro il limite di € 26.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di una caduta verificatasi in il 16.3.2009. CP_1
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che:
-il 16.3.2009, alle ore 19:30 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede sito alla Via Acquaviva, in , era caduta rovinosamente al suolo a causa di un “fosso CP_1 dovuto allo sprofondamento dell'asfalto esistente sul marciapiede non segnalato da alcuna segnaletica mobile e non visibile a causa della scarsa illuminazione pubblica”;
- a seguito della caduta aveva accusato un forte dolore al gomito sinistro;
tuttavia, soltanto il 30.3.2009, essendo aumentato il dolore al gomito sinistro, si era recata presso il pronto soccorso dell'Ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, dove le era stata diagnosticata una “frattura scomposta del gomito sx. di circa due settimane”;
- avendo rifiutato il ricovero, si era recata presso l'Ospedale di Cattolica dove era stata sottoposta ad intervento chirurgico il 22.9.2009, per “frattura scomposta inveterata capitulum humeri e troclea gomito sinistro”;
- era stata dimessa il 25.9.2009 con guarigione accertata l'11.12.2009.
Si costituiva in data 8.4.2010 il eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la carenza di legittimazione passiva e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto, a suo parere, il sinistro si era verificato a causa della condotta imprudente e negligente di parte attrice.
Nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati due testi e svolta CTU medico- legale;
quindi, con sentenza n. 2272/2021, il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., rigettava la domanda e compensava le spese di lite (ad eccezione delle sole spese di ctu poste a carico dell'attrice soccombente). Osservava il primo giudice che:
-la domanda della andava rigettata in assenza di “adeguata piattaforma Pt_1 probatoria, in punto di sussistenza del nesso causale”;
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(già prima sezione civile bis)
-vi erano delle “peculiarità della vicenda”, emerse dalla stessa esposizione dei fatti di causa da parte dell'attrice, che “avrebbero meritato un maggiore approfondimento istruttorio”. Appariva del tutto singolare che la danneggiata si fosse recata in ospedale soltanto il 30.3.2009, dopo ben 14 giorni dal sinistro, e che, sottoposta a consulenza ortopedica, avesse rifiutato il ricovero ospedaliero consigliatole, scegliendo poi di farsi seguire da specialisti di un centro situato in un'altra regione, con un'inevitabile perdita di tempo. Tali particolari circostanze e l'atteggiamento “attendistico” dell'attrice, che certamente aveva aggravato le conseguenze del sinistro, erano stati del tutto trascurati dal consulente medico - legale d'ufficio, le cui valutazioni, pertanto, non potevano essere condivise. Argomentava il Tribunale sul punto che: “…il consulente non ha ritenuto rilevanti le verosimili conseguenze negative della tempistica stessa, ma ha inteso giustificare la perizianda, alla quale ha riconosciuto un alto tasso di tolleranza al dolore, salvo poi annotare - nel corso dell'esame obiettivo - che “evoca vivo dolore la digitopressione mirata in sede del pregresso trauma fratturativo” e che “la perizianda lamenta notevole dolore […] del gomito e del polso sinistro” Non si dubita, naturalmente, della dolorosità dei postumi, ma è notevole l'incoerenza con le precedenti esclamazioni”;
- tali considerazioni avrebbero imposto la rinnovazione della consulenza, sennonché anche le dichiarazioni dei testi presentavano “profili di grave lacunosità” tali da inficiarne l'efficacia probatoria;
- le dichiarazioni dei testi (i genitori dell'appellante) non erano concordi;
“una notevole discrasia tra le due testimonianze riguarda l'illuminazione pubblica del tratto di strada ovvero di marciapiede ove è avvenuto il sinistro: “scarsa” secondo
[...]
, inesistente secondo (“non vi era segnaletica né CP_3 Persona_1 illuminazione”). Altrettanto censurabile è l'assoluta mancanza di riferimenti di contesto: non viene chiesto ai testimoni come mai padre, madre e figlia (trentunenne all'epoca del fatto) stessero percorrendo a piedi, insieme, via Acquaviva in;
non si chiede CP_1 alcun chiarimento sul tipo di scarpe indossato dall'attrice; non si chiede se nell'imminenza della caduta l'attrice fosse esclusivamente attenta ai propri passi oppure fosse impegnata in qualche conversazione, vuoi con i genitori poco lontani da lei, vuoi al telefono (o via SMS). Circostanze che sono rimaste estranee al processo, e che non possono essere né affermate né smentite, ma che andavano pur sommariamente affrontate
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(…) padre, madre e figlia maggiorenne si spostavano insieme a piedi, come mai?
Quest'ultima domanda sarebbe stata necessaria, se non altro al fine di saggiare
l'attendibilità dei testi, trattandosi del padre e della madre della danneggiata (è fin troppo banale osservare che i genitori tendono normalmente a simpatizzare con i figli e a
“difenderli”, anche inconsciamente). (...) E soprattutto: le fotografie riconosciute dai testimoni mostrano un marciapiede molto sconnesso, con pavimentazione eterogenea
(sampietrini, asfalto, rattoppi in cemento e conseguenti dislivelli), e con più “fossi” per niente minuscoli, che appaiono visibili anche da qualche metro di distanza. Ciò si coglie agevolmente dalle varie prospettive delle foto prodotte dell'attrice. Dunque, atteso che il complessivo stato del marciapiede, per come documentato dalle anzidette foto, appare alquanto scadente per la lunghezza di più metri (tanto che esso non poteva passare inosservato, in presenza di una pur scarsa illuminazione), era esigibile da una persona giovane e presumibilmente in buono stato di salute, quale la l'impiego di una Pt_1 speciale cautela lungo il cammino, soprattutto nei punti meno illuminati. Ma questa speciale cautela non fu impiegata. Non appare credibile, infatti, che una persona diligente ed attenta sia potuta inciampare in uno di quei “fossi”, in mancanza di particolari insidie quali, ad es., il foglio di giornale steso a terra, la presenza di fogliame ecc., fatta salva l'eventualità del deficit del visus (…)”.
- la ricostruzione dei fatti “maggiormente probabile”, anche alla luce dell'esito della prova testimoniale “solo apparentemente favorevole all'attrice” e dell'esame dei rilievi fotografici, che ritraevano uno “stato molto sconnesso del marciapiede, luogo dell'incidente, con dislivelli molto ampi e ben visibili anche a distanza da qualunque persona attenta e diligente”, imponeva di ritenere sussistente il c.d. caso fortuito, in quanto il sinistro era da attribuire esclusivamente alla disattenzione e al comportamento incauto della Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato tramite posta elettronica certificata l'8.9.2021, sostenendo che:
- il Tribunale, alla luce delle perplessità mostrate in ordine alle conclusioni della
C.T.U., avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al consulente;
- il giudice di primo grado aveva erroneamente escluso che la prova testimoniale fosse idonea a dimostrare la dinamica del sinistro e del nesso causale, mentre era evidente
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che la caduta era stata provocata dalla scarsa illuminazione del marciapiede, sicché erano irrilevanti le generali condizioni dello stesso;
- aveva omesso di esaminare la documentazione medica prodotta in giudizio.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: in riforma della sentenza impugnata, “dichiarare e condannare la suddetta appellata in seguito alle suesposte motivazioni illustrate avvalorate dalla c.t.u. medica, a risarcire la stessa appellante per
i danni tutti fisici riportati, in seguito al sinistro de quo e dichiarare l'esclusiva responsabile dello stesso Ente, al pagamento del danno fisici e morali, subito dalla sig.ra
dei danni fisici morali biologici per l'importo di Euro 23.380,00, oltre Parte_1 spese vive, interessi legali ed rivalutazione monetaria dal dì al soddisfo. Condannare
l'appellata convenuta alla refusione delle spese di lite con distrazione del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa depositata il 10.1.2022 si è costituito il che, Controparte_1 resistendo al gravame, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., stante la genericità delle doglianze e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
All'udienza del 17.12.2024, le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e la Corte ha introiato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, l'appello è ammissibile;
pur essendo caratterizzato da ridotta specificità, è comunque possibile individuare le critiche mosse alla sentenza di primo grado che, in pratica, si esauriscono nella richiesta di una diversa valutazione delle prove.
2. Passando all'esame del merito, deve osservarsi che l'appello è infondato, sebbene la motivazione della sentenza di primo grado debba essere integrata.
Al riguardo, va innanzi tutto evidenziato che, anche ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato ha comunque l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 20943/2022).
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Nel caso di specie, tuttavia, non si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che, dagli elementi acquisiti, possa trarsi la prova che i fatti si siano svolti secondo la descrizione che ne ha offerto la Pt_1
Ed infatti, appare innanzi tutto assai singolare che la – che all'epoca dei fatti Pt_1 era giovane, non avendo ancora compiuto trentadue anni, ed in buona salute, non essendo note patologie pregresse – che, per effetto di una caduta avvenuta mentre camminava a piedi, ha subito una frattura scomposta del capitulum humeri e troclea gomito sinistro
(così la descrizione contenuta nella scheda di dimissione dell'ospedale di Cattolica) abbia atteso due settimane prima di recarsi al pronto soccorso, pur avendo riportato un danno notoriamente molto doloroso ad un arto che è assai difficile non utilizzare o comunque non muovere (si pensi anche soltanto all'impossibilità di tenerlo fermo durante il sonno).
Del resto, la stessa consulente d'ufficio non ha negato che si tratti di una lesione dolorosa, ma ha giustificato la circostanza, affermando, in verità in maniera assai superficiale, che vi sono persone che hanno una notevole resistenza al dolore, senza però chiarire se tra queste rientrava la inoltre, come evidenziato anche dal Tribunale, se veramente la Pt_1 stessa fosse stata così resistente al dolore, certamente non avrebbe lamentato “vivo dolore” a seguito della “digitopressione mirata in sede del pregresso trauma fratturativo” senz'altro meno dolorosa dei movimenti del braccio con la frattura scomposta non ancora sottoposta ad alcun trattamento. Tali considerazioni appaiono altresì avvalorate dal fatto che, sempre secondo la consulente d'ufficio, ancora a distanza di circa cinque anni dal sinistro (la consulenza è stata svolta nel 2014), “lamenta[va] notevole dolore e limitazione funzionale a carico del gomito e del polso sinistro (…)”.
Va ancora evidenziato che, nel referto del pronto soccorso del 30/3/2009, pur facendosi riferimento ad un evento di due settimane prima, viene riportata quale “causa dell'accesso: incidente stradale” e, quale anamnesi, “riferito trauma per dinamica accidentale (…)”; non si fa invece specifica menzione della caduta per strada.
Nell'atto di citazione non viene fatto alcun riferimento alla presenza, insieme alla danneggiata, sul luogo del sinistro, dei suoi genitori che sono i soli testi sentiti nel processo di primo grado e sulle dichiarazioni dei quali dovrebbe fondarsi, sostanzialmente, una eventuale sentenza di condanna. Infine, come rilevato dal Tribunale, anche le dichiarazioni dei predetti testi lasciano molte perplessità. e CP_3
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, hanno dichiarato entrambi che la loro figlia li Persona_1 Parte_1 precedeva “nel luogo in cui è avvenuto il sinistro di pochi metri” e che la caduta dell'attrice era stata causata da “una buca sita sul marciapiede destro” della strada.
Le dichiarazioni non appaiono tuttavia del tutto coincidenti con riguardo alle condizioni di illuminazione della strada – come già evidenziato dal Tribunale – dal momento che, secondo il “vi era scarsa illuminazione pubblica”, mentre secondo Pt_1 la “non vi era segnaletica né illuminazione ed era quasi buio”. Inoltre, in base Per_1 alle considerazioni sopra svolte, appaiono assai significative le discordanze tra le dichiarazioni dei testi in ordine alle condizioni dell'appellante dopo la caduta. Ed infatti, secondo il la figlia lamentava “poi, a seguito della caduta, dolore al braccio Pt_1 sinistro”, mentre, secondo la “subito dopo l'incidente, accompagnai mia figlia Per_1 insieme a mio marito a casa, e dopo qualche giorno cominciava a lamentare dolore al braccio sinistro”. Dunque, secondo il padre il dolore sarebbe insorto subito, mentre secondo la madre dopo qualche giorno. È evidente, pertanto, che le dichiarazioni dei testi, già tra loro discordanti anche su aspetti significativi, non chiariscono affatto i dubbi sopra riportati in ordine al ritardo di nel ricorrere alle cure mediche ed anzi Parte_1 rendono ancor meno credibile la versione dei fatti offerta da quest'ultima.
In ordine al nesso di causalità, del tutto irrilevante poi è la relazione della C.T.U.,
Dr.ssa , in cui si dà sostanzialmente per scontato che il sinistro sia Persona_2 avvenuto secondo la descrizione dell'appellante e si fornisce una valutazione di mera compatibilità tra i danni e la caduta.
In definitiva, non essendo stata fornita la prova che i fatti si siano svolti secondo la descrizione fornita dall'odierna appellante, l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del delle spese del presente grado di giudizio;
i compensi Controparte_1 vanno liquidati - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022), per i giudizi di valore compreso tra Euro
5.200 ed Euro 26.000 – nel complessivo importo di Euro 3.100 (Euro 600 per la fase di studio, Euro 500 per la fase introduttiva, Euro 1.000 per la fase istruttoria, Euro 1.000 per la fase decisoria).
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In considerazione dell'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2272/2021 pronunciata l'1.7.2021 dal Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, Quarta sezione civile:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese del Controparte_1 secondo grado di giudizio che liquida in Euro 3.100 per compenso professionale ed Euro
465 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv.
Massimiano Sciascia;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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