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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/07/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. GULLINO Massimo Presidente rel.
Dott. SABATINI Augusto Consigliere
Dott. SALVO Marisa Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 193/2021 R.G. vertente:
TRA
nato a [...] il 25\12\1961 e residente in [...]
Stracuzzi 44 c.f. nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della C.F._1 [...] con sede in Terme Vigliatore (ME), Via Stracuzzi n. 3 (P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Ventimiglia (c.f. ), P.IVA_1 C.F._2 presso il cui studio in San Salvatore di Fitalia, Via dei Mille 3, è elettivamente domiciliata
Appellante
E
in persona del Sindaco pro-tempore, con sede presso il locale palazzo Controparte_2 municipale (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Puliafito, presso il cui P.IVA_2 studio in Terme Vigliatore, Via Benedettina Inferiore, è elettivamente domiciliato,
Appellato e appellante incidentale condizionato
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 16\2021 depositata il 14\01\2021dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio n. 782\09 R.G..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: 1)In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 16\2021 emessa il 14\01\2021 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a definizione del giudizio iscritto al n. 702\09 R.G., notificata il 10\02\21, ricorrendone i presupposti di legge;
2)In riforma della sentenza di primo grado, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del Giudice Amministrativo o, in subordine, condannare il al pagamento in favore della , della somma di € 147.675,08 ai Controparte_2 CP_1 sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 5 del contratto di affidamento Rep . 64 del 17.10.1997
o l'altra maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudice riterrà equa ovvero, in caso di riconoscimento del credito vantato dal condannare quest'ultimo al pagamento della Controparte_2 somma di € 122.074,58, risultante dalla differenza fra l'importo dovuto in base al computo metrico e la somma di € 25.600,50 della quale il Comune risulterebbe allora creditore;
3) Conseguentemente revocare-annullare i capi di condanna relativi al pagamento di € 34.584,56, delle spese e compensi legali, ivi compreso il costo della CTU;
4) Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di ambedue i gradi giudizio, ivi compreso il costo della CTU.
In via istruttoria si chiede disporsi rinnovo della CTU, dando mandato al consulente di dare un valore all'impianto di illuminazione realizzato dall'appellante.
Si deposita fascicolo di parte giudizio di primo grado.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
A) Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la mancanza dei presupposti voluti dal codice di rito.
B) In via preliminare, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla ditta avverso la sentenza n. 16\2021 del Tribunale di Barcellona P.G., Controparte_1 stante l'infondatezza di tutti i motivi di appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.
C) Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla ditta avverso la Controparte_1 sentenza n. 16\2021 del Tribunale di Barcellona P.G., per tutti i motivi sopra esposti, confermando in ogni sua parte l'atto impugnato anche con diversa motivazione.
D) In ogni caso dare atto che si è formato il giudicato interno per acquiescenza e mancata impugnazione in ordine al capo della sentenza relativo all'an della pretesa creditoria avanzata dal
, nonché in merito al capo della sentenza che ha espressamente rigettato Controparte_2 con adeguata ed espressa motivazione, in alcun modo contrastata, l'eccezione di prescrizione avanzata da controparte in primo grado.
E) In via incidentale condizionata, qualora l'On.le Corte adita non ritenga di confermare il totale rigetto nel merito della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla ditta CP_1 accertare e dichiarare che in relazione a tale domanda riconvenzionale vi è carenza di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice amministrativo. F) Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22\05\2009, il – premesso di Controparte_2 aver stipulato con la il contratto rep. n. 64 del 17\10\97, avente ad oggetto il servizio di CP_1 illuminazione votiva e permanente dei due cimiteri comunali di Terme Centro e , per gli CP_2 anni 1997-2005 - lamentava il mancato pagamento del canone fisso annuale di £ 5.000.000 annui e della percentuale sugli incassi per tutti gli anni (ad eccezione del 1998 e del 1999), nonché la mancata realizzazione di un impianto di illuminazione adeguato. Chiedeva pertanto il pagamento delle somme non corrisposte, quantificate in € 66.212,28, oltre al risarcimento dei danni conseguenti all'inutilizzabilità dell'impianto di illuminazione.
Con comparsa del 05\10\2009 si costituiva la eccependo preliminarmente il difetto CP_1 assoluto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per essere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e nel merito deduceva l'infondatezza della azionata pretesa e, comunque la intervenuta prescrizione dell'eventuale credito. Formulava, altresì domanda riconvenzionale, assumendo di essere creditrice nei confronti del dell'importo di euro Controparte_2
147.675,08, in dipendenza della previsione dell'art. 5 del contratto di affidamento del servizio, secondo cui “l'impianto di illuminazione rimarrà di proprietà dell'Ente, previa valutazione dello stesso e delle opere eseguite, in base al prezziario regionale vigente, da parte dell'UTC, e liquidazione del relativo importo con apposito atto”.
In esito all'istruttoria compiuta, con sentenza pronunciata in data 14\01\21, in parziale accoglimento delle domande attoree, il giudice di primo grado ha condannato la convenuta al pagamento di € 34.584,56, oltre interessi e spese legali, rigettando tutte le altre domande, ivi compresa la riconvenzionale della CP_1
Avverso tale decisione interponeva appello la deducendone la erroneità e la illegittimità CP_1
e chiedendo la riforma della impugnata sentenza, per i motivi che saranno illustrati nel prosieguo.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del proposto gravame e Controparte_2 la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, con la conseguente condanna dell'appellante al rimborso delle spese e compensi, anche di questo grado del giudizio.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 26/06/2023, questa Corte così statuiva:
1. Conferma la sentenza impugnata quanto alle pretese azionate dal Controparte_2 contro , rigettando conseguentemente l'appello proposto in relazione ad esse;
2. Parte_1
Rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata dalla come da separata ordinanza;
3. Spese al definitivo. CP_1
La rimessione della casa sul ruolo è stata disposta sulla base di articolate argomentazioni, alle quali si fa integrale rinvio, con cui questa Corte ha ritenuto che, contrariamente a quanto statuito del giudice di primo grado, dovesse procedersi - in conformità alla previsione contenuta nell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti - all'accertamento del valore che l'impianto di illuminazione realizzato aveva al momento della consegna al comune, valore oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla società. Pertanto, con la separata ordinanza richiamata nella pronuncia non definitiva, la Corte nominava CTU, con l'incarico di accertare, “…in conformità alla previsione dell'art 5 del contratto intercorso tra le parti, quantificandolo sulla scorta della documentazione a suo tempo visionata, il valore che l'impianto di illuminazione realizzato aveva al momento della consegna al comune e sulla base al prezziario regionale all'epoca vigente, ovviamente previa decurtazione dell'importo necessario al suo adeguamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In questa sede la Corte dovrà occuparsi esclusivamente della questione residua demandata dalla sentenza non definitiva, ossia della quantificazione del valore dell'impianto di illuminazione al momento della consegna al essendo precluso l'esame di tutte le altre domande ed eccezioni CP_2 già decise con il pronunciamento non definitivo.
A tale proposto, prima di passare all'analisi delle risultanze della CTU esperita, va dato atto che nella comparsa conclusionale il ha riproposto la tesi posta a base del proprio motivo di appello CP_2 incidentale condizionato, secondo cui la giurisdizione sulla domanda riconvenzionale proposta dalla società spetterebbe al giudice amministrativo.
Tale motivo, tuttavia, non può essere preso in esame in questa fase del procedimento, a causa della preclusione derivante dal fatto che sullo specifico punto si è esplicitamente pronunciato il Collegio con la sentenza non definitiva (pag. 6), con la conseguenza che la questione potrà costituire, eventualmente, solo motivo di ricorso per cassazione, non invece di esame all'interno dello stesso giudizio di appello.
Venendo, quindi, alle risultanze dell'accertamento peritale, il CTU nominato, autorizzato dalla Corte a usufruire dell'ausilio di un ingegnere specializzato in impiantistica, che ha redatto apposita, autonoma relazione, ha anzitutto premesso che, “… al fine quantificare il valore dei suddetti impianti si procederà sulla base delle determinazioni effettuate dall'ing. nella stesura dell'ATP Per_1 datata 2007 (Allegato E) ed ai relativi allegati (Allegato A).
Ciò premesso, il CTU passa quindi alla quantificazione delle voci indicate nell'ordinanza ammissiva della Corte, nei termini che è opportuno trascrivere, stante la natura tecnica degli accertamenti peritali.
3.2 Quantificazione del valore dell'impianto al momento della consegna al comune
Per quanto sopra riportato, in ottemperanza al mandato ricevuto, al fine di quantificare il valore che l'impianto di illuminazione realizzato aveva al momento della consegna al comune, sulla base della documentazione redatta dall'Ing. è stata operata una verifica del computo a suo tempo Per_1 depositato (che riportava il quantitativo del materiale effettivamente impiegato e la relativa quantificazione economica), effettuando alcune correzioni sulla base dei rilievi introdotti in sede di ATP, oltre a nuove correzioni di refusi riscontrati. Dettagliatamente: per il cimitero di Terme Centro:
Vengono eliminate le voci “Realizzazione di derivazione su linee principali per linee secondarie di alimentazione dei punti luce, compreso cassetta in materiale termoplastico a parete, morsetti per i collegamenti e quant'altro necessario” e “Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico […]”, coerentemente con quanto rilevato in sede di ATP;
Viene corretta la quantificazione della voce “scavo a sezione obbligata eseguito a mano [..]” coerentemente con quanto rilevato in sede di ATP;
inoltre, la suddetta voce viene quantificata facendo riferimento alla voce di prezzario indicata per scavi “all'esterno di edifici” (voce 1.1.9.1 prezzario LL..PP. Sicilia 2005), in sostituzione della voce indicata per scavi “all'interno di edifici” (voce 1.1.9.3 prezzario LL..PP. Sicilia 2005).
Per la voce “Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido […]” viene corretto il prezzo unitario (da 4,00 euro si corregge a 3,50 euro) coerentemente con la medesima voce riportata nel computo del cimitero di . CP_2
Per la voce “Fornitura e messa in opera di linee di diramazione primaria […], cavi unipolari con guaina da 1x25 mmq” è stato corretto un refuso sulla quantificazione complessiva.
Per il cimitero di : CP_2
Viene eliminata la voce “Realizzazione di derivazione su linee principali per linee secondarie di alimentazione dei punti luce, compreso cassetta in materiale termoplastico a parete, per i CP_3 collegamenti e quant'altro necessario”, coerentemente con quanto rilevato in sede di ATP.
Viene corretta la quantificazione della voce “scavo a sezione obbligata eseguito a mano [..]” coerentemente con quanto rilevato in sede di ATP;
inoltre, la suddetta voce viene quantificata facendo riferimento alla voce di prezzario indicata per scavi “all'esterno di edifici” (voce 1.1.9.1 prezzario LL..PP. Sicilia 2005), in sostituzione della voce indicata per scavi “all'interno di edifici” (voce 1.1.9.3 prezzario LL..PP. Sicilia 2005).
In conclusione, per quanto sopra, in base dei computi così redatti, riportati dettagliatamente nell'Allegato G, complessivamente si definisce “ il valore che l'impianto di illuminazione realizzato aveva al momento della consegna al comune” per un importo pari ad euro 92.096,80 per il Cimitero di Terme Centro ed euro 26.772,21 per il Cimitero di , valori desunti sulla scorta della CP_2 quantificazione redatta dall'Ing e della correzione sopra specificate. Per_1
3.2 Quantificazione dell'importo necessario all'adeguamento
In merito alla decurtazione dell'importo necessario all'adeguamento degli impianti, preliminarmente è opportuno evidenziare gli stessi possono essere suddivisi in due “zone” sulla base del differente valore di tensione:
a) La prima ad una tensione di 380/220 Volts relativamente poco estesa rispetto alla seconda e che si sviluppa dal punto di consegna dell'energia (contatore ENEL) al Quadro Elettrico Generale – linee elettriche di alimentazione dei vari trasformatori di bassissima tensione (24 V) per l'alimentazione delle lampade perpetue e votive;
b) La seconda molto più estesa della precedente che si sviluppa dai trasformatori a bassissima tensione che mediante linee in cavo entro tubazione vanno ad alimentare ogni singola lampada perpetua e/o votiva.
Pertanto, per le motivazioni meglio descritte nell'Allegato F, e riportate anche nella ATP a firma dell'Ing. si rileva che la parte impiantistica zona a) va obbligatoriamente adeguata così Per_1 come previsto dal D.M. 37/08 ex L. 46/90 e D.P.R. 447/91, mentre la zona b) va assolutamente manutenzionata per il ripristino delle condizioni normali di esercizio.
Ciò premesso, al fine di procedere con la quantificazione economica degli interventi necessari, si precisa che nel computo metrico a suo tempo redatto non risultano computati (in quanto non realizzati): - Armadietti di contenimento in materiale autoestinguente e grado di protezione IP 65 per i trasformatori di bassissima tensione e apparecchiature di alimentazione e protezione;
- Impianto di terra;
- Idonei quadri elettrici generali di alimentazione;
- Protezione differenziale alimentazione trasformatori e protezioni linee bassissima tensione.
Ciò detto, ritenuto che la parte dell'impianto ricadente nell'obbligatorietà dell'adeguamento è quella sopracitata zona impiantistica a), qui si propone una stima degli importi necessari all'adeguamento della suddetta zona:
Fornitura e posa:
• N° 2 Quadri Elettrici Generali (uno per ogni cimitero) attrezzati con le apparecchiature di alimentazione e protezione per le linee di alimentazione trasformatori di bassissima tensione (n°8 + n°2); e N° 10 Quadri Elettrici arrivo linea ai trasformatori, posati entro armadietti in materiale autoestinguente grado di protezione IP 65, attrezzati con interruttori di alimentazione e protezione trasformatori:
Importo stimato €. 6.800,00
• N° 10 armadietti delle opportune dimensioni, grado di protezione IP 65 (tipo Conchiglia), per l'ubicazione dei trasformatori di bassissima tensione, quadro elettrico e morsetteria per partenze linee di bassissima tensione (24 V)
Importo stimato €. 7.500,00
• Rifacimento di pozzetti di derivazione in PVC dim. Minime 30x30x40 cm lungo linee alimentazione da QEG ai QE Trasformatori;
circa 25
Importo stimato €. 8.750,00
• Realizzazione impianto di terra, per ambedue i cimiteri, utilizzando corda di rame con guaina G-V della sezione minima di 16mmq che vada a collegare tra di loro tutti i trasformatori di bassissima tensione entro tubazione in PVC rigida posata in scavo o a parete e N° 10 puntazze in acciaio zincato a croce spessore 3mm e lunghezza 1,5 mt infisse nel terreno entro opportuno pozzetto d'ispezione in PVC dim. minime 30x30x30
Importo stimato €. 6.500,00
Totale importo stimato €. 29.550,00
La stima ivi prodotta, che è ovviamente riferita, in ottemperanza al mandato ricevuto, a quantificazioni economiche coerenti con i prezzari regionali all'epoca vigente (LL.PP. Sicilia 2005), è basata soprattutto sull'esperienza dell'ausiliario Ing. sulla scorta di lavori analoghi Per_2 eseguiti negli anni. Ciò premesso, tuttavia, trattandosi di una stima, in questa fase, tale valore è certamente suscettibile di variazioni a fronte di una più puntuale definizione dell'impianto che deve necessariamente scaturire dalla redazione di un progetto dello stesso, come d'altronde richiesto dalla normativa che ne prescrive l'obbligatorietà, e segnalata dallo stesso Ing. nella sua Per_1 relazione di ATP, dove si riteneva necessaria “una progettazione che preveda degli adeguati impianti di messa a terra, apparecchiature e materiali scelti secondo le specifiche disposizioni legislative al fine di ottenere, per ciascuno dei due cimiteri, la messa a norma degli impianti elettrici e di illuminazione votiva e perpetua ed una dichiarazione di conformità come previsto dalla legge n°46 del 1990”.
In merito alla zona b), dai sopralluoghi effettuati è stato possibile rilevare che l'impianto risulta ormai vetusto e danneggiato in più punti in maniera diffusa, come rappresentato nei rilievi fotografici Co allegati ai verbali;
le condizioni in cui versa l'impianto a suo tempo realizzato dalla (oggi sicuramente più gravose, ma già critiche nel 2007, come si evince dalla relazione dell'Ing. Per_1
e dalla documentazione fotografica a suo tempo depositata) sono dovute ad una mancata manutenzione ordinaria e straordinaria.
E' evidente che non è possibile ad oggi risalire alla esatta quantificazione degli importi che Co sarebbero stati necessari alla data della consegna degli impianti da parte della al per CP_2 il ripristino della “zona b)”, in mancanza di un rilievo puntuale al 2005. Pertanto, al fine di stimare l'importo che, alla data di consegna al sarebbe stato necessario per manutenere gli CP_2 impianti, si procederà con una quantificazione sulla base di valori parametrici che quantificano l'incidenza annua del costo di manutenzione degli impianti elettrici sui mq di superficie. Partendo dal dato di riferimento di 1,862/euro/mq/anno (rif. Allegato H anno 2016, https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato_6_Prezzi_2017.pdf, Allegato I anno 2019, https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/39843628/bando-gestione-manutenzione- immobili-all-d-elenco-prezzi-unitari-attivita-a-canone.pdf/bd03c28c-4e65-4560-873d- b2fb88e73a25), valore riferito ai costi di manutenzione degli impianti elettrici per edifici civili che, attualizzato al 2000 secondo gli indici di conversione istat, è pari a 1,385 euro/mq/anno, si considererà un'incidenza pari al 20%, quale rapporto dei costi manutentivi degli impianti elettrici in edifici civili e gli impianti elettrici in edifici cimiteriali, dunque, tenendo in considerazione del particolare impianto di che trattasi.
Il dato così ottenuto, pari a 0,277 euro/mq/anno, costo parametrico ritenuto congruo e proporzionato per il caso in esame, è da moltiplicarsi per l'estensione degli impianti, circa 2.000 mq per il Cimitero di , e circa 13.000 mq per il Cimitero di Terme. CP_2
Pertanto, per la manutenzione ordinaria dei due Cimiteri sarebbero stati necessari 0,277euro/mq/anno*15.000 mq=4155 euro/anno.
Dei complessivi 27 anni di utilizzo del suddetto impianto (dalla 1997, anno di realizzazione, ad oggi), Co 8 sono stati in capo alla (1997-2005). Moltiplicando dunque il dato ottenuto per gli anni in capo Co alla (4155*8=33.240,00) si ottiene una stima pari a 33.240,00 euro per la manutenzione della zona b) alla data di consegna al CP_2
È necessario sottolineare che le precedenti statuizioni sono frutto di una stima parametrica, non avendosi a disposizione un rilievo puntuale delle zone da manutenzionare alla data di consegna al comune, ma ritenuta congrua e proporzionata ai fini della stima richiesta col mandato ricevuto, avendo applicato i prezzi correnti di mercato relativi ai costi parametrici applicati alle manutenzioni degli impianti elettrici.
4. Conclusioni
La sottoscritta Ing, in qualità di CTU nominata in data 22.06.23 nella causa N Persona_3
193/21 RG, nomina per la quale la CTU ha provveduto a depositare telematicamente dichiarazione di giuramento di rito ex. art. 193 c.p.c. in data 22/08/2023, ha redatto la presente relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, coadiuvata nello svolgimento peritale dall'ausiliario esperto impiantista elettrotecnico, Ing. Persona_4 Al fine di ottemperare al mandato ricevuto, la sottoscritta CTU ha effettuato una richiesta di accesso agli atti presso il Comune di Terme Vigliatore, finalizzata a riscontare la documentazione tecnica a suo tempo depositata riguardante gli impianti per cui è causa;
nell'espletamento del suddetto accesso, è stato consegnato alla sottoscritta il materiale afferente all' ATP nel contenzioso 914/2007, che si allegano alla presente relazione (Allegato A), mentre dagli atti consegnati non è risultato alcun intervento di manutenzione straordinaria effettuato sugli impianti per cui è causa.
In base alla documentazione a suo tempo prodotta in sede di ATP nel contenzioso 914/2007, sono stati redatti due computi metrici per il Cimitero di Centro e per il Cimitero di , sulla CP_2 CP_2 scorta della quantificazione economica a suo tempo prodotta dall'Ing. tenendo conto delle Per_1 correzioni dallo stesso indicate e apportando modifiche a refusi riscontrati. Ciò premesso, sulla base dei computi così redatti, riportati dettagliatamente nell'Allegato G, complessivamente si definisce “il valore che l'impianto di illuminazione realizzato aveva al momento della consegna al comune” per un importo pari ad euro 92.096,80 per il Cimitero di Terme Centro ed euro 26.772,21 per il Cimitero di , per i materiali e le apparecchiature installate nei due Cimiteri. CP_2
In merito, poi, alla quantificazione degli importi dovuti per l'adeguamento degli impianti per cui è causa, sono state individuate due zone, zona a) e zona b), al fine di determinare gli interventi necessari. Per le motivazioni meglio descritte nell'Allegato F, e riportate anche nella ATP a firma dell'Ing la parte impiantistica zona a) va obbligatoriamente adeguata così come previsto Per_1 dal D.M. 37/08 ex L. 46/90 e D.P.R. 447/91. Per la zona a), la stima di euro 29.550,00 ivi prodotta, è riferita, in ottemperanza al mandato ricevuto, a quantificazioni economiche coerenti con i prezzari regionali all'epoca vigente (LL.PP. Sicilia 2005), ed è basata su esperienza dell'ausiliario Ing
sulla scorta di lavori analoghi eseguiti negli anni. Tale valore è certamente suscettibile di Per_2 variazioni a fronte di una più puntuale definizione dell'impianto che deve necessariamente scaturire dalla redazione di un progetto dello stesso, come d'altronde richiesto dalla normativa che ne prescrive l'obbligatorietà.
Per quanto riguarda la zona b) va assolutamente manutenzionata per il ripristino delle condizioni normali di esercizio. E' evidente che non è possibile ad oggi risalire alla esatta quantificazione degli Co importi che sarebbero stati necessari alla data della consegna degli impianti da parte della al per il ripristino della “zona b)”, in mancanza di un rilievo puntuale al 2005. Pertanto, al CP_2 fine di stimare l'importo che, alla data di consegna al sarebbe stato necessario per CP_2 manutenere gli impianti, si è proceduto con una quantificazione sulla base di valori parametrici che quantificano l'incidenza annua del costo di manutenzione degli impianti elettrici sui mq di superficie. Partendo dal dato di riferimento di 1,862/euro/mq/anno (rif. Allegato H anno 2016, Allegato I anno 2019), valore riferito ai costi di manutenzione degli impianti elettrici per edifici civili che, attualizzato al 2000 secondo gli indici di conversione istat, è pari a 1,385 euro/mq/anno, si considererà un'incidenza pari al 20%, quale rapporto dei costi manutentivi degli impianti elettrici in edifici civili e gli impianti elettrici in edifici cimiteriali, dunque, tenendo in considerazione del particolare impianto di che trattasi. Il dato così ottenuto, pari a 0,277 euro/mq/anno, costo parametrico ritenuto congruo e proporzionato per il caso in esame, è da moltiplicarsi per l'estensione degli impianti, circa 2.000 mq per il Cimitero di , e circa 13.000 mq per il Cimitero di CP_2
Terme. Pertanto, per la manutenzione ordinaria dei due Cimiteri sarebbero stati necessari 0,277euro/mq/anno*15.000 mq=4155 euro/anno. Dei complessivi 27 anni di utilizzo del suddetto Co impianto (dalla 1997, anno di realizzazione, ad oggi), 8 sono stati in capo alla (1997-2005). Co Moltiplicando dunque il dato ottenuto per gli anni in capo alla (4155*8=33.240,00) si ottiene una stima pari a 33.240,00 euro per la manutenzione della zona b) alla data di consegna al comune. È necessario sottolineare che le precedenti statuizioni sono frutto di una stima parametrica, non avendosi a disposizione un rilievo puntuale delle zone da manutenzionare alla data di consegna al comune, ma ritenuta congrua e proporzionata ai fini della stima richiesta col mandato ricevuto, avendo applicato i prezzi correnti di mercato relativi ai costi parametrici applicati alle manutenzioni degli impianti elettrici.
In sintesi:
Valore impianto cimitero terme centro euro 92.096,80
Valore impianto cimitero vigliatore euro 26.772,21
Sommano euro 118.869,01
A detrarre adeguamento zona a) euro 29.550,00
A detrarre manutenzione zona b) euro 33.240,00
Totale euro 56.079,01
L'elaborato predisposto dal CTU, dopo il suo invio alle parti, è stato oggetto di rilievi da parte del CT di parte del e dello stesso procuratore dell'ente. CP_2
A tali rilievi il CTU ha adeguatamente risposto.
Anzitutto, una prima obiezione di carattere generale è quella avanzata dal difensore del CP_2 Co secondo cui In pratica il consulente dell'ATP ha utilizzato il computo metrico fornito dalla ditta , solo per determinare le quantità e le caratteristiche dei materiali, ma non ha mai effettuato una quantificazione monetaria degli impianti, per cui quella allegata ed utilizzata per la bozza di CTU è solo una quantificazione economica unilaterale e di parte proveniente dalla ditta, ma mai fatta propria dall'Ing che viceversa nel suo lavoro si è limitato a “fotografare” la situazione dei Per_1 luoghi senza affrontare, per nulla, il problema della valutazione economica delle attrezzature e degli impianti”.
In altri termini, secondo quanto obiettato dalla difesa dell'ente, il CTU avrebbe fatto propria la quantificazione monetaria del valore degli impianti che era stata predisposta dal CT di parte in occasione dell'ATP, senza che essa fosse stata valutata dal CTU nominato in sede di ATP, il quale si era limitato a fotografare lo stato di fatto, senza alcuna valutazione economica.
Il CTU ha replicato a tale critica metodologica, rilevando che già il CTU nominato in sede di ATP aveva apportato modifiche e correzioni ai computi redatti dal CT di parte e che ulteriori correzioni sono state adottate dal CTU nominato in questa causa, ma soprattutto ha messo in rilievo come lo stesso CT di parte della odierna fase di appello avesse considerato congrue le singole voci di prezzo riportate nel computo “da considerarsi validi in caso di perfetta esecuzione e realizzazione a regola d'arte della lavorazione”, sebbene abbia mosso rilievi inerenti alla cattiva esecuzione dei lavori.
Quanto, invece, alle osservazioni formulate dal CT di parte, esse si sono sostanziate nell'evidenziare una serie di difetti nell'esecuzione degli impianti e nei materiali utilizzati, che vengono analiticamente riportati nelle repliche del CTU, il quale, tuttavia, spiega di aver preso in considerazione tali carenze ai fini delle proprie valutazioni. Segnatamente, il CTU si esprime in questi termini: A tal riguardo, si fa presente che tutte le osservazioni del Perito Ind. sono già state prese in Tes_1 atto, considerate e computate nella stima depositata in atti, prendendo in considerazione anche atti a livello nazionale (Allegati H e I), supportati inoltre anche dall'esperienza personale più che trentennale dell'Ing. nell'attività nel settore impiantistico, n.q. di ausiliario del CTU. Persona_4
Infatti si ribadisce che, oltre ad analizzare, apportando correzioni, i computi metrici forniti in sede di ATP, la CTU ha provveduto, nella relazione peritale cui si rimanda, a decurtare le somme così determinate dagli importi necessari all'adeguamento degli impianti per cui è causa (ferma restando l'obbligatorietà di redazione di un progetto di adeguamento per una definizione puntuale degli importi).
Le ulteriori percentuali di decurtazione, di cui alle controdeduzioni del CTP Per. Ind. Tes_1 risultano, come da egli stesso dichiarato, frutto di considerazioni del tutto personali.
Il CTU, pertanto, in sede di replica alle osservazioni delle parti, rassegna le seguenti conclusioni:
Tutto quanto sopra premesso e contro dedotto, si ribadisce quanto determinato dalla sottoscritta nella CTU depositata in atti in data 02/02/2024, specificando che le valutazioni ivi riportate sono state frutto di un'analisi critica della documentazione a suo tempo visionata, conformemente a quanto espressamente indicato nel mandato ricevuto;
l'analisi condotta dalla sottoscritta non si è limitata esclusivamente ad un mero recepimento di quanto già definito in sede di ATP, avendo, altresì, ottemperato alla stima degli importi da decurtare alle somme ricavate al fine dell'adeguamento degli impianti per cui è causa (a tal proposito, per le motivazioni meglio descritte nella relazione di CTU, cui si rimanda, si ribadisce che i valori determinati per l'adeguamento degli impianti sono suscettibili di variazioni a fronte di una più puntuale definizione dell'impianto che deve necessariamente scaturire dalla redazione di un progetto dello stesso, come d'altronde richiesto dalla normativa che ne prescrive l'obbligatorietà).
Stante quanto detto sopra, risulta ben fotografata la realtà con le ipotesi, quantificazioni e conclusioni poste in essere nella perizia redatta dalla sottoscritta CTU Ing. T. depositata Per_3 nel fascicolo telematico in data 02 02 2024, cui si rimanda.
Tali valutazioni finali non risultano ulteriormente e specificamente contestate negli scritti difensivi successivi del che si è limitato a richiamare gli argomenti già spesi in sede di osservazioni CP_2 alla bozza e adeguatamente confutati dal CTU, nei termini sopra illustrati.
Ne consegue che, in riforma della sentenza di primo grado, che per il resto va confermata, secondo quanto già statuito con la sentenza non definitiva, il va condannato a Controparte_2 corrispondere alla società appellante principale, a titolo di corrispettivo per il valore dell'impianto al tempo della consegna, la somma di euro 56.079,01, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo
Stante l'esito finale dei due gradi del giudizio, nell'ambito della valutazione unitaria che deve operarsi ai fini della liquidazione delle spese, si reputa equo compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, essendo state accolte, in entrambi i casi parzialmente, sia la domanda principale proposta dal che quella riconvenzionale avanzata dalla società conventa. CP_2
Si reputa invece di mantenere la statuizione di primo grado con cui le spese di CTU sono state addossate sulla società convenuta, stante la soccombenza di questa sulla domanda principale, e di porre invece quelle della CTU espletata in secondo grado a carico del soccombente sulla CP_2 domanda riconvenzionale, nella misura liquidata con separato decreto.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e Controparte_1 sull'appello incidentale condizionato proposto dal su cui la Corte di è Controparte_2 già non definitivamente pronunciata con sentenza emessa in data 26/06/2023, avverso la sentenza n. 16\2021 depositata il 14\01\2021dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il a Controparte_2 corrispondere alla la somma di 56.079,01, oltre interessi legali Controparte_1 dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conferma la statuizione di primo grado con riferimento alle spese relative alla CTU di primo grado e pone interamente a carico del quelle relative alla CTU espletata in Controparte_2 questo grado, nella misura indicata in separato decreto, salvo l'obbligo solidale di entrambe le parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. GULLINO Massimo Presidente rel.
Dott. SABATINI Augusto Consigliere
Dott. SALVO Marisa Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 193/2021 R.G. vertente:
TRA
nato a [...] il 25\12\1961 e residente in [...]
Stracuzzi 44 c.f. nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della C.F._1 [...] con sede in Terme Vigliatore (ME), Via Stracuzzi n. 3 (P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Ventimiglia (c.f. ), P.IVA_1 C.F._2 presso il cui studio in San Salvatore di Fitalia, Via dei Mille 3, è elettivamente domiciliata
Appellante
E
in persona del Sindaco pro-tempore, con sede presso il locale palazzo Controparte_2 municipale (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Puliafito, presso il cui P.IVA_2 studio in Terme Vigliatore, Via Benedettina Inferiore, è elettivamente domiciliato,
Appellato e appellante incidentale condizionato
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 16\2021 depositata il 14\01\2021dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio n. 782\09 R.G..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: 1)In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 16\2021 emessa il 14\01\2021 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a definizione del giudizio iscritto al n. 702\09 R.G., notificata il 10\02\21, ricorrendone i presupposti di legge;
2)In riforma della sentenza di primo grado, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del Giudice Amministrativo o, in subordine, condannare il al pagamento in favore della , della somma di € 147.675,08 ai Controparte_2 CP_1 sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 5 del contratto di affidamento Rep . 64 del 17.10.1997
o l'altra maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudice riterrà equa ovvero, in caso di riconoscimento del credito vantato dal condannare quest'ultimo al pagamento della Controparte_2 somma di € 122.074,58, risultante dalla differenza fra l'importo dovuto in base al computo metrico e la somma di € 25.600,50 della quale il Comune risulterebbe allora creditore;
3) Conseguentemente revocare-annullare i capi di condanna relativi al pagamento di € 34.584,56, delle spese e compensi legali, ivi compreso il costo della CTU;
4) Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di ambedue i gradi giudizio, ivi compreso il costo della CTU.
In via istruttoria si chiede disporsi rinnovo della CTU, dando mandato al consulente di dare un valore all'impianto di illuminazione realizzato dall'appellante.
Si deposita fascicolo di parte giudizio di primo grado.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
A) Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la mancanza dei presupposti voluti dal codice di rito.
B) In via preliminare, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla ditta avverso la sentenza n. 16\2021 del Tribunale di Barcellona P.G., Controparte_1 stante l'infondatezza di tutti i motivi di appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.
C) Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla ditta avverso la Controparte_1 sentenza n. 16\2021 del Tribunale di Barcellona P.G., per tutti i motivi sopra esposti, confermando in ogni sua parte l'atto impugnato anche con diversa motivazione.
D) In ogni caso dare atto che si è formato il giudicato interno per acquiescenza e mancata impugnazione in ordine al capo della sentenza relativo all'an della pretesa creditoria avanzata dal
, nonché in merito al capo della sentenza che ha espressamente rigettato Controparte_2 con adeguata ed espressa motivazione, in alcun modo contrastata, l'eccezione di prescrizione avanzata da controparte in primo grado.
E) In via incidentale condizionata, qualora l'On.le Corte adita non ritenga di confermare il totale rigetto nel merito della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla ditta CP_1 accertare e dichiarare che in relazione a tale domanda riconvenzionale vi è carenza di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice amministrativo. F) Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22\05\2009, il – premesso di Controparte_2 aver stipulato con la il contratto rep. n. 64 del 17\10\97, avente ad oggetto il servizio di CP_1 illuminazione votiva e permanente dei due cimiteri comunali di Terme Centro e , per gli CP_2 anni 1997-2005 - lamentava il mancato pagamento del canone fisso annuale di £ 5.000.000 annui e della percentuale sugli incassi per tutti gli anni (ad eccezione del 1998 e del 1999), nonché la mancata realizzazione di un impianto di illuminazione adeguato. Chiedeva pertanto il pagamento delle somme non corrisposte, quantificate in € 66.212,28, oltre al risarcimento dei danni conseguenti all'inutilizzabilità dell'impianto di illuminazione.
Con comparsa del 05\10\2009 si costituiva la eccependo preliminarmente il difetto CP_1 assoluto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per essere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e nel merito deduceva l'infondatezza della azionata pretesa e, comunque la intervenuta prescrizione dell'eventuale credito. Formulava, altresì domanda riconvenzionale, assumendo di essere creditrice nei confronti del dell'importo di euro Controparte_2
147.675,08, in dipendenza della previsione dell'art. 5 del contratto di affidamento del servizio, secondo cui “l'impianto di illuminazione rimarrà di proprietà dell'Ente, previa valutazione dello stesso e delle opere eseguite, in base al prezziario regionale vigente, da parte dell'UTC, e liquidazione del relativo importo con apposito atto”.
In esito all'istruttoria compiuta, con sentenza pronunciata in data 14\01\21, in parziale accoglimento delle domande attoree, il giudice di primo grado ha condannato la convenuta al pagamento di € 34.584,56, oltre interessi e spese legali, rigettando tutte le altre domande, ivi compresa la riconvenzionale della CP_1
Avverso tale decisione interponeva appello la deducendone la erroneità e la illegittimità CP_1
e chiedendo la riforma della impugnata sentenza, per i motivi che saranno illustrati nel prosieguo.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del proposto gravame e Controparte_2 la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, con la conseguente condanna dell'appellante al rimborso delle spese e compensi, anche di questo grado del giudizio.
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 26/06/2023, questa Corte così statuiva:
1. Conferma la sentenza impugnata quanto alle pretese azionate dal Controparte_2 contro , rigettando conseguentemente l'appello proposto in relazione ad esse;
2. Parte_1
Rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata dalla come da separata ordinanza;
3. Spese al definitivo. CP_1
La rimessione della casa sul ruolo è stata disposta sulla base di articolate argomentazioni, alle quali si fa integrale rinvio, con cui questa Corte ha ritenuto che, contrariamente a quanto statuito del giudice di primo grado, dovesse procedersi - in conformità alla previsione contenuta nell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti - all'accertamento del valore che l'impianto di illuminazione realizzato aveva al momento della consegna al comune, valore oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla società. Pertanto, con la separata ordinanza richiamata nella pronuncia non definitiva, la Corte nominava CTU, con l'incarico di accertare, “…in conformità alla previsione dell'art 5 del contratto intercorso tra le parti, quantificandolo sulla scorta della documentazione a suo tempo visionata, il valore che l'impianto di illuminazione realizzato aveva al momento della consegna al comune e sulla base al prezziario regionale all'epoca vigente, ovviamente previa decurtazione dell'importo necessario al suo adeguamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In questa sede la Corte dovrà occuparsi esclusivamente della questione residua demandata dalla sentenza non definitiva, ossia della quantificazione del valore dell'impianto di illuminazione al momento della consegna al essendo precluso l'esame di tutte le altre domande ed eccezioni CP_2 già decise con il pronunciamento non definitivo.
A tale proposto, prima di passare all'analisi delle risultanze della CTU esperita, va dato atto che nella comparsa conclusionale il ha riproposto la tesi posta a base del proprio motivo di appello CP_2 incidentale condizionato, secondo cui la giurisdizione sulla domanda riconvenzionale proposta dalla società spetterebbe al giudice amministrativo.
Tale motivo, tuttavia, non può essere preso in esame in questa fase del procedimento, a causa della preclusione derivante dal fatto che sullo specifico punto si è esplicitamente pronunciato il Collegio con la sentenza non definitiva (pag. 6), con la conseguenza che la questione potrà costituire, eventualmente, solo motivo di ricorso per cassazione, non invece di esame all'interno dello stesso giudizio di appello.
Venendo, quindi, alle risultanze dell'accertamento peritale, il CTU nominato, autorizzato dalla Corte a usufruire dell'ausilio di un ingegnere specializzato in impiantistica, che ha redatto apposita, autonoma relazione, ha anzitutto premesso che, “… al fine quantificare il valore dei suddetti impianti si procederà sulla base delle determinazioni effettuate dall'ing. nella stesura dell'ATP Per_1 datata 2007 (Allegato E) ed ai relativi allegati (Allegato A).
Ciò premesso, il CTU passa quindi alla quantificazione delle voci indicate nell'ordinanza ammissiva della Corte, nei termini che è opportuno trascrivere, stante la natura tecnica degli accertamenti peritali.
3.2 Quantificazione del valore dell'impianto al momento della consegna al comune
Per quanto sopra riportato, in ottemperanza al mandato ricevuto, al fine di quantificare il valore che l'impianto di illuminazione realizzato aveva al momento della consegna al comune, sulla base della documentazione redatta dall'Ing. è stata operata una verifica del computo a suo tempo Per_1 depositato (che riportava il quantitativo del materiale effettivamente impiegato e la relativa quantificazione economica), effettuando alcune correzioni sulla base dei rilievi introdotti in sede di ATP, oltre a nuove correzioni di refusi riscontrati. Dettagliatamente: per il cimitero di Terme Centro:
Vengono eliminate le voci “Realizzazione di derivazione su linee principali per linee secondarie di alimentazione dei punti luce, compreso cassetta in materiale termoplastico a parete, morsetti per i collegamenti e quant'altro necessario” e “Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico […]”, coerentemente con quanto rilevato in sede di ATP;
Viene corretta la quantificazione della voce “scavo a sezione obbligata eseguito a mano [..]” coerentemente con quanto rilevato in sede di ATP;
inoltre, la suddetta voce viene quantificata facendo riferimento alla voce di prezzario indicata per scavi “all'esterno di edifici” (voce 1.1.9.1 prezzario LL..PP. Sicilia 2005), in sostituzione della voce indicata per scavi “all'interno di edifici” (voce 1.1.9.3 prezzario LL..PP. Sicilia 2005).
Per la voce “Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido […]” viene corretto il prezzo unitario (da 4,00 euro si corregge a 3,50 euro) coerentemente con la medesima voce riportata nel computo del cimitero di . CP_2
Per la voce “Fornitura e messa in opera di linee di diramazione primaria […], cavi unipolari con guaina da 1x25 mmq” è stato corretto un refuso sulla quantificazione complessiva.
Per il cimitero di : CP_2
Viene eliminata la voce “Realizzazione di derivazione su linee principali per linee secondarie di alimentazione dei punti luce, compreso cassetta in materiale termoplastico a parete, per i CP_3 collegamenti e quant'altro necessario”, coerentemente con quanto rilevato in sede di ATP.
Viene corretta la quantificazione della voce “scavo a sezione obbligata eseguito a mano [..]” coerentemente con quanto rilevato in sede di ATP;
inoltre, la suddetta voce viene quantificata facendo riferimento alla voce di prezzario indicata per scavi “all'esterno di edifici” (voce 1.1.9.1 prezzario LL..PP. Sicilia 2005), in sostituzione della voce indicata per scavi “all'interno di edifici” (voce 1.1.9.3 prezzario LL..PP. Sicilia 2005).
In conclusione, per quanto sopra, in base dei computi così redatti, riportati dettagliatamente nell'Allegato G, complessivamente si definisce “ il valore che l'impianto di illuminazione realizzato aveva al momento della consegna al comune” per un importo pari ad euro 92.096,80 per il Cimitero di Terme Centro ed euro 26.772,21 per il Cimitero di , valori desunti sulla scorta della CP_2 quantificazione redatta dall'Ing e della correzione sopra specificate. Per_1
3.2 Quantificazione dell'importo necessario all'adeguamento
In merito alla decurtazione dell'importo necessario all'adeguamento degli impianti, preliminarmente è opportuno evidenziare gli stessi possono essere suddivisi in due “zone” sulla base del differente valore di tensione:
a) La prima ad una tensione di 380/220 Volts relativamente poco estesa rispetto alla seconda e che si sviluppa dal punto di consegna dell'energia (contatore ENEL) al Quadro Elettrico Generale – linee elettriche di alimentazione dei vari trasformatori di bassissima tensione (24 V) per l'alimentazione delle lampade perpetue e votive;
b) La seconda molto più estesa della precedente che si sviluppa dai trasformatori a bassissima tensione che mediante linee in cavo entro tubazione vanno ad alimentare ogni singola lampada perpetua e/o votiva.
Pertanto, per le motivazioni meglio descritte nell'Allegato F, e riportate anche nella ATP a firma dell'Ing. si rileva che la parte impiantistica zona a) va obbligatoriamente adeguata così Per_1 come previsto dal D.M. 37/08 ex L. 46/90 e D.P.R. 447/91, mentre la zona b) va assolutamente manutenzionata per il ripristino delle condizioni normali di esercizio.
Ciò premesso, al fine di procedere con la quantificazione economica degli interventi necessari, si precisa che nel computo metrico a suo tempo redatto non risultano computati (in quanto non realizzati): - Armadietti di contenimento in materiale autoestinguente e grado di protezione IP 65 per i trasformatori di bassissima tensione e apparecchiature di alimentazione e protezione;
- Impianto di terra;
- Idonei quadri elettrici generali di alimentazione;
- Protezione differenziale alimentazione trasformatori e protezioni linee bassissima tensione.
Ciò detto, ritenuto che la parte dell'impianto ricadente nell'obbligatorietà dell'adeguamento è quella sopracitata zona impiantistica a), qui si propone una stima degli importi necessari all'adeguamento della suddetta zona:
Fornitura e posa:
• N° 2 Quadri Elettrici Generali (uno per ogni cimitero) attrezzati con le apparecchiature di alimentazione e protezione per le linee di alimentazione trasformatori di bassissima tensione (n°8 + n°2); e N° 10 Quadri Elettrici arrivo linea ai trasformatori, posati entro armadietti in materiale autoestinguente grado di protezione IP 65, attrezzati con interruttori di alimentazione e protezione trasformatori:
Importo stimato €. 6.800,00
• N° 10 armadietti delle opportune dimensioni, grado di protezione IP 65 (tipo Conchiglia), per l'ubicazione dei trasformatori di bassissima tensione, quadro elettrico e morsetteria per partenze linee di bassissima tensione (24 V)
Importo stimato €. 7.500,00
• Rifacimento di pozzetti di derivazione in PVC dim. Minime 30x30x40 cm lungo linee alimentazione da QEG ai QE Trasformatori;
circa 25
Importo stimato €. 8.750,00
• Realizzazione impianto di terra, per ambedue i cimiteri, utilizzando corda di rame con guaina G-V della sezione minima di 16mmq che vada a collegare tra di loro tutti i trasformatori di bassissima tensione entro tubazione in PVC rigida posata in scavo o a parete e N° 10 puntazze in acciaio zincato a croce spessore 3mm e lunghezza 1,5 mt infisse nel terreno entro opportuno pozzetto d'ispezione in PVC dim. minime 30x30x30
Importo stimato €. 6.500,00
Totale importo stimato €. 29.550,00
La stima ivi prodotta, che è ovviamente riferita, in ottemperanza al mandato ricevuto, a quantificazioni economiche coerenti con i prezzari regionali all'epoca vigente (LL.PP. Sicilia 2005), è basata soprattutto sull'esperienza dell'ausiliario Ing. sulla scorta di lavori analoghi Per_2 eseguiti negli anni. Ciò premesso, tuttavia, trattandosi di una stima, in questa fase, tale valore è certamente suscettibile di variazioni a fronte di una più puntuale definizione dell'impianto che deve necessariamente scaturire dalla redazione di un progetto dello stesso, come d'altronde richiesto dalla normativa che ne prescrive l'obbligatorietà, e segnalata dallo stesso Ing. nella sua Per_1 relazione di ATP, dove si riteneva necessaria “una progettazione che preveda degli adeguati impianti di messa a terra, apparecchiature e materiali scelti secondo le specifiche disposizioni legislative al fine di ottenere, per ciascuno dei due cimiteri, la messa a norma degli impianti elettrici e di illuminazione votiva e perpetua ed una dichiarazione di conformità come previsto dalla legge n°46 del 1990”.
In merito alla zona b), dai sopralluoghi effettuati è stato possibile rilevare che l'impianto risulta ormai vetusto e danneggiato in più punti in maniera diffusa, come rappresentato nei rilievi fotografici Co allegati ai verbali;
le condizioni in cui versa l'impianto a suo tempo realizzato dalla (oggi sicuramente più gravose, ma già critiche nel 2007, come si evince dalla relazione dell'Ing. Per_1
e dalla documentazione fotografica a suo tempo depositata) sono dovute ad una mancata manutenzione ordinaria e straordinaria.
E' evidente che non è possibile ad oggi risalire alla esatta quantificazione degli importi che Co sarebbero stati necessari alla data della consegna degli impianti da parte della al per CP_2 il ripristino della “zona b)”, in mancanza di un rilievo puntuale al 2005. Pertanto, al fine di stimare l'importo che, alla data di consegna al sarebbe stato necessario per manutenere gli CP_2 impianti, si procederà con una quantificazione sulla base di valori parametrici che quantificano l'incidenza annua del costo di manutenzione degli impianti elettrici sui mq di superficie. Partendo dal dato di riferimento di 1,862/euro/mq/anno (rif. Allegato H anno 2016, https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato_6_Prezzi_2017.pdf, Allegato I anno 2019, https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/39843628/bando-gestione-manutenzione- immobili-all-d-elenco-prezzi-unitari-attivita-a-canone.pdf/bd03c28c-4e65-4560-873d- b2fb88e73a25), valore riferito ai costi di manutenzione degli impianti elettrici per edifici civili che, attualizzato al 2000 secondo gli indici di conversione istat, è pari a 1,385 euro/mq/anno, si considererà un'incidenza pari al 20%, quale rapporto dei costi manutentivi degli impianti elettrici in edifici civili e gli impianti elettrici in edifici cimiteriali, dunque, tenendo in considerazione del particolare impianto di che trattasi.
Il dato così ottenuto, pari a 0,277 euro/mq/anno, costo parametrico ritenuto congruo e proporzionato per il caso in esame, è da moltiplicarsi per l'estensione degli impianti, circa 2.000 mq per il Cimitero di , e circa 13.000 mq per il Cimitero di Terme. CP_2
Pertanto, per la manutenzione ordinaria dei due Cimiteri sarebbero stati necessari 0,277euro/mq/anno*15.000 mq=4155 euro/anno.
Dei complessivi 27 anni di utilizzo del suddetto impianto (dalla 1997, anno di realizzazione, ad oggi), Co 8 sono stati in capo alla (1997-2005). Moltiplicando dunque il dato ottenuto per gli anni in capo Co alla (4155*8=33.240,00) si ottiene una stima pari a 33.240,00 euro per la manutenzione della zona b) alla data di consegna al CP_2
È necessario sottolineare che le precedenti statuizioni sono frutto di una stima parametrica, non avendosi a disposizione un rilievo puntuale delle zone da manutenzionare alla data di consegna al comune, ma ritenuta congrua e proporzionata ai fini della stima richiesta col mandato ricevuto, avendo applicato i prezzi correnti di mercato relativi ai costi parametrici applicati alle manutenzioni degli impianti elettrici.
4. Conclusioni
La sottoscritta Ing, in qualità di CTU nominata in data 22.06.23 nella causa N Persona_3
193/21 RG, nomina per la quale la CTU ha provveduto a depositare telematicamente dichiarazione di giuramento di rito ex. art. 193 c.p.c. in data 22/08/2023, ha redatto la presente relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, coadiuvata nello svolgimento peritale dall'ausiliario esperto impiantista elettrotecnico, Ing. Persona_4 Al fine di ottemperare al mandato ricevuto, la sottoscritta CTU ha effettuato una richiesta di accesso agli atti presso il Comune di Terme Vigliatore, finalizzata a riscontare la documentazione tecnica a suo tempo depositata riguardante gli impianti per cui è causa;
nell'espletamento del suddetto accesso, è stato consegnato alla sottoscritta il materiale afferente all' ATP nel contenzioso 914/2007, che si allegano alla presente relazione (Allegato A), mentre dagli atti consegnati non è risultato alcun intervento di manutenzione straordinaria effettuato sugli impianti per cui è causa.
In base alla documentazione a suo tempo prodotta in sede di ATP nel contenzioso 914/2007, sono stati redatti due computi metrici per il Cimitero di Centro e per il Cimitero di , sulla CP_2 CP_2 scorta della quantificazione economica a suo tempo prodotta dall'Ing. tenendo conto delle Per_1 correzioni dallo stesso indicate e apportando modifiche a refusi riscontrati. Ciò premesso, sulla base dei computi così redatti, riportati dettagliatamente nell'Allegato G, complessivamente si definisce “il valore che l'impianto di illuminazione realizzato aveva al momento della consegna al comune” per un importo pari ad euro 92.096,80 per il Cimitero di Terme Centro ed euro 26.772,21 per il Cimitero di , per i materiali e le apparecchiature installate nei due Cimiteri. CP_2
In merito, poi, alla quantificazione degli importi dovuti per l'adeguamento degli impianti per cui è causa, sono state individuate due zone, zona a) e zona b), al fine di determinare gli interventi necessari. Per le motivazioni meglio descritte nell'Allegato F, e riportate anche nella ATP a firma dell'Ing la parte impiantistica zona a) va obbligatoriamente adeguata così come previsto Per_1 dal D.M. 37/08 ex L. 46/90 e D.P.R. 447/91. Per la zona a), la stima di euro 29.550,00 ivi prodotta, è riferita, in ottemperanza al mandato ricevuto, a quantificazioni economiche coerenti con i prezzari regionali all'epoca vigente (LL.PP. Sicilia 2005), ed è basata su esperienza dell'ausiliario Ing
sulla scorta di lavori analoghi eseguiti negli anni. Tale valore è certamente suscettibile di Per_2 variazioni a fronte di una più puntuale definizione dell'impianto che deve necessariamente scaturire dalla redazione di un progetto dello stesso, come d'altronde richiesto dalla normativa che ne prescrive l'obbligatorietà.
Per quanto riguarda la zona b) va assolutamente manutenzionata per il ripristino delle condizioni normali di esercizio. E' evidente che non è possibile ad oggi risalire alla esatta quantificazione degli Co importi che sarebbero stati necessari alla data della consegna degli impianti da parte della al per il ripristino della “zona b)”, in mancanza di un rilievo puntuale al 2005. Pertanto, al CP_2 fine di stimare l'importo che, alla data di consegna al sarebbe stato necessario per CP_2 manutenere gli impianti, si è proceduto con una quantificazione sulla base di valori parametrici che quantificano l'incidenza annua del costo di manutenzione degli impianti elettrici sui mq di superficie. Partendo dal dato di riferimento di 1,862/euro/mq/anno (rif. Allegato H anno 2016, Allegato I anno 2019), valore riferito ai costi di manutenzione degli impianti elettrici per edifici civili che, attualizzato al 2000 secondo gli indici di conversione istat, è pari a 1,385 euro/mq/anno, si considererà un'incidenza pari al 20%, quale rapporto dei costi manutentivi degli impianti elettrici in edifici civili e gli impianti elettrici in edifici cimiteriali, dunque, tenendo in considerazione del particolare impianto di che trattasi. Il dato così ottenuto, pari a 0,277 euro/mq/anno, costo parametrico ritenuto congruo e proporzionato per il caso in esame, è da moltiplicarsi per l'estensione degli impianti, circa 2.000 mq per il Cimitero di , e circa 13.000 mq per il Cimitero di CP_2
Terme. Pertanto, per la manutenzione ordinaria dei due Cimiteri sarebbero stati necessari 0,277euro/mq/anno*15.000 mq=4155 euro/anno. Dei complessivi 27 anni di utilizzo del suddetto Co impianto (dalla 1997, anno di realizzazione, ad oggi), 8 sono stati in capo alla (1997-2005). Co Moltiplicando dunque il dato ottenuto per gli anni in capo alla (4155*8=33.240,00) si ottiene una stima pari a 33.240,00 euro per la manutenzione della zona b) alla data di consegna al comune. È necessario sottolineare che le precedenti statuizioni sono frutto di una stima parametrica, non avendosi a disposizione un rilievo puntuale delle zone da manutenzionare alla data di consegna al comune, ma ritenuta congrua e proporzionata ai fini della stima richiesta col mandato ricevuto, avendo applicato i prezzi correnti di mercato relativi ai costi parametrici applicati alle manutenzioni degli impianti elettrici.
In sintesi:
Valore impianto cimitero terme centro euro 92.096,80
Valore impianto cimitero vigliatore euro 26.772,21
Sommano euro 118.869,01
A detrarre adeguamento zona a) euro 29.550,00
A detrarre manutenzione zona b) euro 33.240,00
Totale euro 56.079,01
L'elaborato predisposto dal CTU, dopo il suo invio alle parti, è stato oggetto di rilievi da parte del CT di parte del e dello stesso procuratore dell'ente. CP_2
A tali rilievi il CTU ha adeguatamente risposto.
Anzitutto, una prima obiezione di carattere generale è quella avanzata dal difensore del CP_2 Co secondo cui In pratica il consulente dell'ATP ha utilizzato il computo metrico fornito dalla ditta , solo per determinare le quantità e le caratteristiche dei materiali, ma non ha mai effettuato una quantificazione monetaria degli impianti, per cui quella allegata ed utilizzata per la bozza di CTU è solo una quantificazione economica unilaterale e di parte proveniente dalla ditta, ma mai fatta propria dall'Ing che viceversa nel suo lavoro si è limitato a “fotografare” la situazione dei Per_1 luoghi senza affrontare, per nulla, il problema della valutazione economica delle attrezzature e degli impianti”.
In altri termini, secondo quanto obiettato dalla difesa dell'ente, il CTU avrebbe fatto propria la quantificazione monetaria del valore degli impianti che era stata predisposta dal CT di parte in occasione dell'ATP, senza che essa fosse stata valutata dal CTU nominato in sede di ATP, il quale si era limitato a fotografare lo stato di fatto, senza alcuna valutazione economica.
Il CTU ha replicato a tale critica metodologica, rilevando che già il CTU nominato in sede di ATP aveva apportato modifiche e correzioni ai computi redatti dal CT di parte e che ulteriori correzioni sono state adottate dal CTU nominato in questa causa, ma soprattutto ha messo in rilievo come lo stesso CT di parte della odierna fase di appello avesse considerato congrue le singole voci di prezzo riportate nel computo “da considerarsi validi in caso di perfetta esecuzione e realizzazione a regola d'arte della lavorazione”, sebbene abbia mosso rilievi inerenti alla cattiva esecuzione dei lavori.
Quanto, invece, alle osservazioni formulate dal CT di parte, esse si sono sostanziate nell'evidenziare una serie di difetti nell'esecuzione degli impianti e nei materiali utilizzati, che vengono analiticamente riportati nelle repliche del CTU, il quale, tuttavia, spiega di aver preso in considerazione tali carenze ai fini delle proprie valutazioni. Segnatamente, il CTU si esprime in questi termini: A tal riguardo, si fa presente che tutte le osservazioni del Perito Ind. sono già state prese in Tes_1 atto, considerate e computate nella stima depositata in atti, prendendo in considerazione anche atti a livello nazionale (Allegati H e I), supportati inoltre anche dall'esperienza personale più che trentennale dell'Ing. nell'attività nel settore impiantistico, n.q. di ausiliario del CTU. Persona_4
Infatti si ribadisce che, oltre ad analizzare, apportando correzioni, i computi metrici forniti in sede di ATP, la CTU ha provveduto, nella relazione peritale cui si rimanda, a decurtare le somme così determinate dagli importi necessari all'adeguamento degli impianti per cui è causa (ferma restando l'obbligatorietà di redazione di un progetto di adeguamento per una definizione puntuale degli importi).
Le ulteriori percentuali di decurtazione, di cui alle controdeduzioni del CTP Per. Ind. Tes_1 risultano, come da egli stesso dichiarato, frutto di considerazioni del tutto personali.
Il CTU, pertanto, in sede di replica alle osservazioni delle parti, rassegna le seguenti conclusioni:
Tutto quanto sopra premesso e contro dedotto, si ribadisce quanto determinato dalla sottoscritta nella CTU depositata in atti in data 02/02/2024, specificando che le valutazioni ivi riportate sono state frutto di un'analisi critica della documentazione a suo tempo visionata, conformemente a quanto espressamente indicato nel mandato ricevuto;
l'analisi condotta dalla sottoscritta non si è limitata esclusivamente ad un mero recepimento di quanto già definito in sede di ATP, avendo, altresì, ottemperato alla stima degli importi da decurtare alle somme ricavate al fine dell'adeguamento degli impianti per cui è causa (a tal proposito, per le motivazioni meglio descritte nella relazione di CTU, cui si rimanda, si ribadisce che i valori determinati per l'adeguamento degli impianti sono suscettibili di variazioni a fronte di una più puntuale definizione dell'impianto che deve necessariamente scaturire dalla redazione di un progetto dello stesso, come d'altronde richiesto dalla normativa che ne prescrive l'obbligatorietà).
Stante quanto detto sopra, risulta ben fotografata la realtà con le ipotesi, quantificazioni e conclusioni poste in essere nella perizia redatta dalla sottoscritta CTU Ing. T. depositata Per_3 nel fascicolo telematico in data 02 02 2024, cui si rimanda.
Tali valutazioni finali non risultano ulteriormente e specificamente contestate negli scritti difensivi successivi del che si è limitato a richiamare gli argomenti già spesi in sede di osservazioni CP_2 alla bozza e adeguatamente confutati dal CTU, nei termini sopra illustrati.
Ne consegue che, in riforma della sentenza di primo grado, che per il resto va confermata, secondo quanto già statuito con la sentenza non definitiva, il va condannato a Controparte_2 corrispondere alla società appellante principale, a titolo di corrispettivo per il valore dell'impianto al tempo della consegna, la somma di euro 56.079,01, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo
Stante l'esito finale dei due gradi del giudizio, nell'ambito della valutazione unitaria che deve operarsi ai fini della liquidazione delle spese, si reputa equo compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, essendo state accolte, in entrambi i casi parzialmente, sia la domanda principale proposta dal che quella riconvenzionale avanzata dalla società conventa. CP_2
Si reputa invece di mantenere la statuizione di primo grado con cui le spese di CTU sono state addossate sulla società convenuta, stante la soccombenza di questa sulla domanda principale, e di porre invece quelle della CTU espletata in secondo grado a carico del soccombente sulla CP_2 domanda riconvenzionale, nella misura liquidata con separato decreto.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e Controparte_1 sull'appello incidentale condizionato proposto dal su cui la Corte di è Controparte_2 già non definitivamente pronunciata con sentenza emessa in data 26/06/2023, avverso la sentenza n. 16\2021 depositata il 14\01\2021dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il a Controparte_2 corrispondere alla la somma di 56.079,01, oltre interessi legali Controparte_1 dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conferma la statuizione di primo grado con riferimento alle spese relative alla CTU di primo grado e pone interamente a carico del quelle relative alla CTU espletata in Controparte_2 questo grado, nella misura indicata in separato decreto, salvo l'obbligo solidale di entrambe le parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)