Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2462/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe V. Lia Parte_1
- ricorrente -
contro
, (già ) e per esso Controparte_1 CP_2
l' Controparte_3
, in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] CP_4 difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
- resistente -
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 16.04.2025.
Con ricorso depositato il 27.10.2023, la parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del Controparte_1
con plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici
[...]
2021/2022 e 2022/2023, adiva il Tribunale di Catanzaro per sentir riconoscere il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della legge n.
107/2015, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, chiedendo la condanna del resistente al pagamento di complessivi € 1.000,00.
1
Cost. e con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 63, 64 CCNL “Contratto Scuola”.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, o per i diversi anni risultanti dovuti e conseguentemente condannarsi il in persona Controparte_1 del suo Ministro PT, al riconoscimento del beneficio stesso e per la somma totale di € 1.000,00
o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia nei limiti di € 5.000,00; 2)
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati o per i diversi anni risultanti dovuti, condannarsi il in persona del suo Ministro, al pagamento della Controparte_1 somma di € 1.000,00 o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c, nei limiti di € 5.000,00; 3)”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
argomentando nel merito per il rigetto della domanda.
[...]
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
È incontestato che l'odierna ricorrente abbia prestato servizio in favore dell'amministrazione convenuta, per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del Docente” (cfr. all. 1, 2 e 3 del ricorso).
2 Ciò posto, la normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che:
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, CP_1 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”; criteri che attualmente risultano trasfusi nel D.P.C.M del 28 novembre 2016.
La scelta compiuta dal legislatore nazionale di non attribuire il beneficio della
“Carta Docenti” agli insegnanti non di ruolo è stata ritenuta dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, in contrasto con la normativa comunitaria.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
3 che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non Controparte_1 al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Da ultimo sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023 chiarendo i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni
4 che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, va dichiarato il diritto della ricorrente - che ha documentato di essere stata assunta con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. doc. 2 e
3 del ricorso) svolgendo di fatto, contrariamente agli assunti di parte resistente, una attività continuativa per ciascun anno scolastico (cfr. contratti e buste paga in atti), nonché di aver svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti immessi in ruolo, come dimostrato dalla stessa funzione di insegnamento che è chiamata ad esercitare in forza del contratto stipulato di anno in anno con il , e di essere attualmente inserita nel sistema CP_1 scolastico (cfr. contratto a.s. 2024/2025 allegato alle note di deposito del
25.09.2024) - ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici indicati in ricorso con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni annualità.
Conseguentemente, parte ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegnazione della
Carta Docenti, per tutti gli anni oggetto di ricorso, applicandosi al caso di specie la prescrizione quinquennale, e il convenuto deve essere condannato CP_1
5 a riconoscere alla medesima il beneficio economico di 500,00 euro annuali mediante rilascio e fruizione della Carta per le annualità 2021/2022 e
2022/2023.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento (attesa la natura seriale della controversia), espunta la fase istruttoria non svolta, giusto D.M. 147/2022, nonché distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015;
- per l'effetto, condanna il ad assegnare in Controparte_1 favore della ricorrente la cd. “Carta elettronica del docente” o equipollenti e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico 2021/2022 e
2022/2023;
- condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 321,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, li 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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