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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta del
11/02/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 3596 / 2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO ANGELO
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Calamia Emanuela
-resistente–
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 19/03/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del CP_2 requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile o, in subordine, invalidità pari o superiore al 46% al fine dell'iscrizione alle categorie protette ex l. 68/99. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento delle prestazioni in esame ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa, sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione. La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure della ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari al
74 % o quantomeno al 46 %.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche della perizianda.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Il motivo di opposizione si fonda, invero, sulla circostanza che il CTU avrebbe errato nella valutazione di alcune delle patologie denunciate, soprattutto nell'assegnazione del punteggio invalidante.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase di A.T.P.O., all'esito delle indagini a lui affidate, ha diagnosticato che parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “asma allergica, cervico-lombalgia cronica in scoliosi sinistro convessa e lombare destro convessa con lieve asimmetria degli AAII”. Ha, dunque, concluso che la ricorrente è invalida al 40%.
Il CTU, successivamente, chiamato a rendere i chiarimenti, ha provveduto a specificare le ragioni medico legali dell'attribuzione del punteggio invalidante alle singole patologie.
Ebbene, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente le percentuali previste dal DM 5 febbraio 1992, ritenendo equo assegnare una riduzione della capacità lavorativa del 40 %, sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talchè meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell' basate su diverse percentuali invalidanti rispetto alle singole CP_3
patologie.
In particolare , il c.t.u., cui sono stati richiesti appositi chiarimenti, ha precisato che: “- La cervico-lombalgia cronica in scoliosi sinistro convessa e lombare destro convessa con lieve asimmetria degli AAII è valutabile complessivamente al 20% con criterio analogico- proporzionale al riferimento tabellare n. 7010 “anchilosi rachide lombare 31-40%”. Si precisa che la patologia menzionata nel riferimento tabellare (anchilosi rachide lombare) è ben più grave rispetto a quella patita dalla ricorrente (cervico-lombalgia cronica in scoliosi sinistro convessa e lombare destro convessa con lieve asimmetria degli AAII). Non è paragonabile, infatti, la perdita di mobilità e la sintomatologia algica derivante dall' anchilosi del rachide lombare rispetto alla perdita di mobilità e alla sintomatologia algica derivante dalla cervicolombalgia cronica in scoliosi sinistro convessa e lombare destro convessa con lieve asimmetria degli AAII. Pertanto, nella valutazione complessiva, pur non sottovalutando il quadro clinico, non è possibile utilizzare le percentuali invalidanti maggiori, ma occorre inquadrare i danni più lievi. È pertanto impensabile paragonare le due patologie e attribuirne la stessa percentuale invalidante. Si conferma pertanto quanto espresso nella relazione peritale. - L'asma allergica è valutabile al 25% in ottemperanza al riferimento tabellare n.
6003 – “asma allergico estrinseco – 21-30%.”
Ne consegue che il c.t.u. ha confermato la riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 40 %. Orbene, si ritiene che il c.t.u. abbia dato conto nella propria relazione - e nelle successive note di chiarimento - delle motivazioni poste a base della percentuale ritenuta, complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili, anche tenuto conto dei chiarimenti predetti.
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto all'assegno di invalidità né per il riconoscimento della percentuale invalidante del 46 % richiesta in via subordinata.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state provate.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate dalla parte.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
CP_ c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico dell' .
Aversa, 12.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta del
11/02/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 3596 / 2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO ANGELO
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Calamia Emanuela
-resistente–
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 19/03/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del CP_2 requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile o, in subordine, invalidità pari o superiore al 46% al fine dell'iscrizione alle categorie protette ex l. 68/99. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento delle prestazioni in esame ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa, sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione. La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure della ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari al
74 % o quantomeno al 46 %.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche della perizianda.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Il motivo di opposizione si fonda, invero, sulla circostanza che il CTU avrebbe errato nella valutazione di alcune delle patologie denunciate, soprattutto nell'assegnazione del punteggio invalidante.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase di A.T.P.O., all'esito delle indagini a lui affidate, ha diagnosticato che parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “asma allergica, cervico-lombalgia cronica in scoliosi sinistro convessa e lombare destro convessa con lieve asimmetria degli AAII”. Ha, dunque, concluso che la ricorrente è invalida al 40%.
Il CTU, successivamente, chiamato a rendere i chiarimenti, ha provveduto a specificare le ragioni medico legali dell'attribuzione del punteggio invalidante alle singole patologie.
Ebbene, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente le percentuali previste dal DM 5 febbraio 1992, ritenendo equo assegnare una riduzione della capacità lavorativa del 40 %, sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talchè meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell' basate su diverse percentuali invalidanti rispetto alle singole CP_3
patologie.
In particolare , il c.t.u., cui sono stati richiesti appositi chiarimenti, ha precisato che: “- La cervico-lombalgia cronica in scoliosi sinistro convessa e lombare destro convessa con lieve asimmetria degli AAII è valutabile complessivamente al 20% con criterio analogico- proporzionale al riferimento tabellare n. 7010 “anchilosi rachide lombare 31-40%”. Si precisa che la patologia menzionata nel riferimento tabellare (anchilosi rachide lombare) è ben più grave rispetto a quella patita dalla ricorrente (cervico-lombalgia cronica in scoliosi sinistro convessa e lombare destro convessa con lieve asimmetria degli AAII). Non è paragonabile, infatti, la perdita di mobilità e la sintomatologia algica derivante dall' anchilosi del rachide lombare rispetto alla perdita di mobilità e alla sintomatologia algica derivante dalla cervicolombalgia cronica in scoliosi sinistro convessa e lombare destro convessa con lieve asimmetria degli AAII. Pertanto, nella valutazione complessiva, pur non sottovalutando il quadro clinico, non è possibile utilizzare le percentuali invalidanti maggiori, ma occorre inquadrare i danni più lievi. È pertanto impensabile paragonare le due patologie e attribuirne la stessa percentuale invalidante. Si conferma pertanto quanto espresso nella relazione peritale. - L'asma allergica è valutabile al 25% in ottemperanza al riferimento tabellare n.
6003 – “asma allergico estrinseco – 21-30%.”
Ne consegue che il c.t.u. ha confermato la riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 40 %. Orbene, si ritiene che il c.t.u. abbia dato conto nella propria relazione - e nelle successive note di chiarimento - delle motivazioni poste a base della percentuale ritenuta, complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili, anche tenuto conto dei chiarimenti predetti.
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto all'assegno di invalidità né per il riconoscimento della percentuale invalidante del 46 % richiesta in via subordinata.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state provate.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate dalla parte.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
CP_ c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico dell' .
Aversa, 12.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo