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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/08/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice dott. Francesca Ajello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5477/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RIZZI MARINA
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell' avv. COANA LUIGI
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili
Data della decisione: 6 agosto 2025
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come memorie depositate in atti e alle quali si sono riportate all'udienza del giorno 1.07.2025
La parte ricorrente ha così concluso:
“In via principale:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Trieste il 18.10.2012 e trascritto a
Trieste nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, Anno 2012, numero 257, Parte I;
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di effettuare sulla base dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio l'annotazione di cui al R.D.
9.7.1939 n. 1238”
La parte resistente ha così concluso:
“1) venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio, tra e celebrato con CP_1 Parte_1 rito civile a Trieste il 18.10.2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste, al n.
257, Parte prima, anno 2012;
2) venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di effettuare l'annotazione ex RD 9.7.1939,
n. 1238”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e hanno contratto matrimonio in Trieste, il 18/10/2012; Parte_1 CP_1
2. dal matrimonio non sono nati figli;
3. e si sono separati in forza dell'accordo di separazione Parte_1 CP_1
personale stipulato in data 11.05.2022 a nroma dell'art. 12 L. 162/14, registrato al numero 175-II-C-
Ter/2022 e confermato il 15.06.2022 al n. 225-II-C-ter72022;
4. con ricorso depositato ha chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del Parte_1
matrimonio;
5. si è costituita in giudizio “riservandosi di formulare le proprie osservazioni e le CP_1
proprie richieste nel corso dell'istruttoria”;
pagina 2 di 4 6. Alla prima udienza di comparizione delle parti, non è stato possibile raggiungere un accordo e il giudice, assunta la causa in riserva, ha poi fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.;
7. Con la comparsa conclusionale depositata in data 31.05.2025, la signora si è associata CP_1
integralmente alle richieste avanzate dal signor , chiedendo che venga emesso la sentenza Parte_1
sullo status divorzile, senza nulla statuire in punto contributi economici;
8. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, in esito all'udienza del giorno 1°.07.2025.
Ritenuto che:
- sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio,
dal momento che entrambe le parti hanno avanzato congiuntamente tale domanda e dovendosi comunque ritenere provato che e vivono separati dal momento Controparte_2 CP_1
dell'accordo di separazione consensuale raggiunto il giorno 11.05.2022, regolarmente registrato e confermato presso il Comune. La separazione prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere;
- nessuna delle parti ha avanzato domanda di riconoscimento di un contributo economico nei confronti dell'altra;
- le spese vanno integralmente compensate in ragione della natura della causa e dell'attività svolta nel corso del giudizio, nel corso del quale non è stata compiuto alcun atto istruttorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 5477/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nato in [...] Parte_1
il 01/07/1977 e , nata a BARLETTA (BT), il [...], a [...] il CP_1
pagina 3 di 4 18/10/2012 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste 2012, numero 257,
parte I;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato il 18/10/2012
3. Spese integralmente compensate.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del giorno 6 agosto 2025
il Giudice relatore
Dott. Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott. Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice dott. Francesca Ajello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5477/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RIZZI MARINA
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell' avv. COANA LUIGI
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili
Data della decisione: 6 agosto 2025
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come memorie depositate in atti e alle quali si sono riportate all'udienza del giorno 1.07.2025
La parte ricorrente ha così concluso:
“In via principale:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Trieste il 18.10.2012 e trascritto a
Trieste nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, Anno 2012, numero 257, Parte I;
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di effettuare sulla base dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio l'annotazione di cui al R.D.
9.7.1939 n. 1238”
La parte resistente ha così concluso:
“1) venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio, tra e celebrato con CP_1 Parte_1 rito civile a Trieste il 18.10.2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste, al n.
257, Parte prima, anno 2012;
2) venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di effettuare l'annotazione ex RD 9.7.1939,
n. 1238”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e hanno contratto matrimonio in Trieste, il 18/10/2012; Parte_1 CP_1
2. dal matrimonio non sono nati figli;
3. e si sono separati in forza dell'accordo di separazione Parte_1 CP_1
personale stipulato in data 11.05.2022 a nroma dell'art. 12 L. 162/14, registrato al numero 175-II-C-
Ter/2022 e confermato il 15.06.2022 al n. 225-II-C-ter72022;
4. con ricorso depositato ha chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del Parte_1
matrimonio;
5. si è costituita in giudizio “riservandosi di formulare le proprie osservazioni e le CP_1
proprie richieste nel corso dell'istruttoria”;
pagina 2 di 4 6. Alla prima udienza di comparizione delle parti, non è stato possibile raggiungere un accordo e il giudice, assunta la causa in riserva, ha poi fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.;
7. Con la comparsa conclusionale depositata in data 31.05.2025, la signora si è associata CP_1
integralmente alle richieste avanzate dal signor , chiedendo che venga emesso la sentenza Parte_1
sullo status divorzile, senza nulla statuire in punto contributi economici;
8. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, in esito all'udienza del giorno 1°.07.2025.
Ritenuto che:
- sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio,
dal momento che entrambe le parti hanno avanzato congiuntamente tale domanda e dovendosi comunque ritenere provato che e vivono separati dal momento Controparte_2 CP_1
dell'accordo di separazione consensuale raggiunto il giorno 11.05.2022, regolarmente registrato e confermato presso il Comune. La separazione prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere;
- nessuna delle parti ha avanzato domanda di riconoscimento di un contributo economico nei confronti dell'altra;
- le spese vanno integralmente compensate in ragione della natura della causa e dell'attività svolta nel corso del giudizio, nel corso del quale non è stata compiuto alcun atto istruttorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 5477/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nato in [...] Parte_1
il 01/07/1977 e , nata a BARLETTA (BT), il [...], a [...] il CP_1
pagina 3 di 4 18/10/2012 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste 2012, numero 257,
parte I;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato il 18/10/2012
3. Spese integralmente compensate.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del giorno 6 agosto 2025
il Giudice relatore
Dott. Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott. Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4