Articolo 12 della Legge 23 dicembre 1994, n. 726
Articolo 11Articolo 13
Versione
14 gennaio 1995
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11)
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1995