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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice unico Carmela Gallina ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3525/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Marcona 20129 MILANO presso l'Avvocato CERCHIA FRANCESCO LUIGI, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da foglio depositato nel fascicolo telematico.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio al Parte_1 Controparte_1
fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di € 10.000, oltre interessi legali a titolo di restituzione del prestito erogatogli nel 2008, nonché al pagamento di una pagina 1 di 5 somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, quale sanzione per il mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita.
L'attore ha dedotto di essere legato al convenuto da un rapporto di parentela, in quanto cugini, e di avergli concesso in prestito la somma di 10.000 euro in data 21.7.2008
(eseguito con bonifico del 22.7.2008). Tale importo era stato richiesto dal convenuto per un investimento, tale da consentirgli di acquisire ulteriori lavori e incrementare il proprio giro di affari. L'intesa era stata nel senso della restituzione nei sei mesi successivi e, tuttavia, alla scadenza, l'importo non veniva restituito.
In data 28.5.2018 l'attore ha sollecitato il convenuto mediante l'invio di un messaggio tramite l'applicazione di messaggistica whatsapp ed in risposta il convenuto in data
1.6.2018 gli ha confermato l'esistenza del debito impegnandosi alla restituzione non appena possibile. Ulteriormente, in data 3.8.2018, il convenuto ha dichiarato che avrebbe adempiuto alla propria obbligazione nel momento in cui fosse riuscito a vendere la propria abitazione.
Le richieste - per il tramite della messagistica whatsapp - sono state inviate periodicamente fino al luglio 2023, ma non hanno ottenuto riscontro.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata.
La Suprema Corte – con orientamento consolidato e condiviso dal Tribunale - ha stabilito che chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo di restituzione. Ciò per l'evidente ragione che la datio di una somma di denaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta restitutoria, ben potendo la consegna avvenire a vario titolo, non necessariamente implicante l'obbligo di pagina 2 di 5 restituzione (cfr., da ultimo, ordinanza Sez. II civile nr. 16332/24).
Tale onere è stato assolto.
Con riferimento alla consegna, l'attore ha dato prova dell'avvenuto trasferimento del denaro, avendo allegato la contabile del bonifico della cifra di 10.000 euro tratto dal proprio conto in data 21.7.2008 ed eseguito in data 22.7.2008 verso quello del convenuto, recante la causale “prestito personale” (doc. 1). Tale causale evidenzia che il titolo dell'operazione non può che rinvenirsi in un contratto di mutuo, tale da far sorgere l'obbligo restitutorio in capo all'odierno convenuto.
Ulteriore conferma si ricava dal contenuto delle chat whatsapp allegate dall'attore previa stampa degli screen shot dei messaggi presenti sul suo telefono cellulare (doc.
3). In particolare, in data 28.5.2018, l'attore scriveva al convenuto “Ciao caro cugino
[…] quando pensi di riuscire a restituirmi i soldi che ti ho prestato nel lontano 2008?”.
A tale richiesta il convenuto rispondeva, in data 1.6.2018, riconoscendo l'esistenza del debito in questione, affermando: “ti assicuro che se ne avessi avuto la possibilità te li avrei già restituiti con immenso piacere e tra l'altro è un dovere da cui non intendo sottrarmi” e “…e di certo è l'impegno che appena potrò risolverò con maggiore piacere…….e precedenza”.
Dell'attendibilità e veridicità dei messaggi non è dato dubitare.
A tal proposito non può che richiamarsi una recente pronuncia della Corte di
Cassazione (Ord. 1254/2025) la quale ha affermato che: “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2,
Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-
pagina 3 di 5 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018)”.
Nel caso di specie, le chat whatsapp allegate all'atto introduttivo sono da reputarsi riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e, pertanto, formano piena prova sia della riferibilità dei messaggi agli interlocutori sia del contenuto delle conversazioni intercorse.
Ciò ha reso inutile sia l'espletamento della pur richiesta CTU sul telefono cellulare sia l'ammissione della prova orale in quanto avente ad oggetto fatti riscontrati dalle suddette chat.
In particolare, la chat dell'1.6.2018 reca la specifica ricognizione del debito da parte del convenuto: ai sensi dell'art. 1988 c.c. la stessa dispensa il creditore dalla prova dell'esistenza del rapporto fondamentale. Ciò rappresenta una conferma ulteriore dell'esistenza del diritto di credito in capo all'attore.
Inoltre, emerge l'interruzione della prescrizione del diritto di credito: la richiesta di adempimento dell'attore in data 28.5.2018 equivale alla costituzione in mora ex art. 2943 comma 4 c.c. Il profilo – per quanto non oggetto di eccezione attesa la contumacia del convenuto – merita comunque di essere valorizzato.
Risulta parzialmente fondata la domanda relativa agli interessi.
L'allegazione riguardo al termine di sei mesi ai fini restitutori è rimasta priva di prova: nulla a riguardo si evince dal contenuto dei messaggi esaminati né l'attore ha dedotto capitoli di prova afferenti tale profilo.
Posto che il mutuo si presume oneroso ai sensi dell'art. 1815 c.c., gli interessi sono indubbiamente dovuti, ma la decorrenza non può che collocarsi alla data del 28.5.2018, ossia, al momento in cui l'attore – come riscontrato dalle chat esaminate – ha posto in mora il convenuto. Il saggio – in assenza di prova circa una diversa pattuizione – è quello legale.
Pertanto, sulla somma di € 10.000 competono gli interessi al tasso legale dal 28.5.18 sino alla notifica della citazione e quelli previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c. da tale data fino al saldo effettivo.
pagina 4 di 5 Non si ravvisano i presupposti per far luogo alla richiesta di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ritenendosi che il mancato riscontro alla convenzione per la negoziazione assistita sia connotato da male fede o colpa grave.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e sono liquidate nei minimi nella fase introduttiva e in quella istruttoria e nei medi per il resto, considerata l'assenza di contraddittorio e la natura documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina così decide:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento a favore dell'attore per il titolo di cui in narrativa dell'importo di €
10.000, oltre interessi al tasso legale dal 28.5.18 sino alla notifica della citazione e quelli previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c. da tale data fino al saldo effettivo;
2. condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di Controparte_1
lite liquidate in € 3.849 per compensi ed € 264 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa.
Milano, 10 febbraio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
Sentenza resa con la collaborazione di Tommaso Ercolani, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice unico Carmela Gallina ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3525/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Marcona 20129 MILANO presso l'Avvocato CERCHIA FRANCESCO LUIGI, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da foglio depositato nel fascicolo telematico.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio al Parte_1 Controparte_1
fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di € 10.000, oltre interessi legali a titolo di restituzione del prestito erogatogli nel 2008, nonché al pagamento di una pagina 1 di 5 somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, quale sanzione per il mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita.
L'attore ha dedotto di essere legato al convenuto da un rapporto di parentela, in quanto cugini, e di avergli concesso in prestito la somma di 10.000 euro in data 21.7.2008
(eseguito con bonifico del 22.7.2008). Tale importo era stato richiesto dal convenuto per un investimento, tale da consentirgli di acquisire ulteriori lavori e incrementare il proprio giro di affari. L'intesa era stata nel senso della restituzione nei sei mesi successivi e, tuttavia, alla scadenza, l'importo non veniva restituito.
In data 28.5.2018 l'attore ha sollecitato il convenuto mediante l'invio di un messaggio tramite l'applicazione di messaggistica whatsapp ed in risposta il convenuto in data
1.6.2018 gli ha confermato l'esistenza del debito impegnandosi alla restituzione non appena possibile. Ulteriormente, in data 3.8.2018, il convenuto ha dichiarato che avrebbe adempiuto alla propria obbligazione nel momento in cui fosse riuscito a vendere la propria abitazione.
Le richieste - per il tramite della messagistica whatsapp - sono state inviate periodicamente fino al luglio 2023, ma non hanno ottenuto riscontro.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata.
La Suprema Corte – con orientamento consolidato e condiviso dal Tribunale - ha stabilito che chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo di restituzione. Ciò per l'evidente ragione che la datio di una somma di denaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta restitutoria, ben potendo la consegna avvenire a vario titolo, non necessariamente implicante l'obbligo di pagina 2 di 5 restituzione (cfr., da ultimo, ordinanza Sez. II civile nr. 16332/24).
Tale onere è stato assolto.
Con riferimento alla consegna, l'attore ha dato prova dell'avvenuto trasferimento del denaro, avendo allegato la contabile del bonifico della cifra di 10.000 euro tratto dal proprio conto in data 21.7.2008 ed eseguito in data 22.7.2008 verso quello del convenuto, recante la causale “prestito personale” (doc. 1). Tale causale evidenzia che il titolo dell'operazione non può che rinvenirsi in un contratto di mutuo, tale da far sorgere l'obbligo restitutorio in capo all'odierno convenuto.
Ulteriore conferma si ricava dal contenuto delle chat whatsapp allegate dall'attore previa stampa degli screen shot dei messaggi presenti sul suo telefono cellulare (doc.
3). In particolare, in data 28.5.2018, l'attore scriveva al convenuto “Ciao caro cugino
[…] quando pensi di riuscire a restituirmi i soldi che ti ho prestato nel lontano 2008?”.
A tale richiesta il convenuto rispondeva, in data 1.6.2018, riconoscendo l'esistenza del debito in questione, affermando: “ti assicuro che se ne avessi avuto la possibilità te li avrei già restituiti con immenso piacere e tra l'altro è un dovere da cui non intendo sottrarmi” e “…e di certo è l'impegno che appena potrò risolverò con maggiore piacere…….e precedenza”.
Dell'attendibilità e veridicità dei messaggi non è dato dubitare.
A tal proposito non può che richiamarsi una recente pronuncia della Corte di
Cassazione (Ord. 1254/2025) la quale ha affermato che: “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2,
Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-
pagina 3 di 5 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018)”.
Nel caso di specie, le chat whatsapp allegate all'atto introduttivo sono da reputarsi riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e, pertanto, formano piena prova sia della riferibilità dei messaggi agli interlocutori sia del contenuto delle conversazioni intercorse.
Ciò ha reso inutile sia l'espletamento della pur richiesta CTU sul telefono cellulare sia l'ammissione della prova orale in quanto avente ad oggetto fatti riscontrati dalle suddette chat.
In particolare, la chat dell'1.6.2018 reca la specifica ricognizione del debito da parte del convenuto: ai sensi dell'art. 1988 c.c. la stessa dispensa il creditore dalla prova dell'esistenza del rapporto fondamentale. Ciò rappresenta una conferma ulteriore dell'esistenza del diritto di credito in capo all'attore.
Inoltre, emerge l'interruzione della prescrizione del diritto di credito: la richiesta di adempimento dell'attore in data 28.5.2018 equivale alla costituzione in mora ex art. 2943 comma 4 c.c. Il profilo – per quanto non oggetto di eccezione attesa la contumacia del convenuto – merita comunque di essere valorizzato.
Risulta parzialmente fondata la domanda relativa agli interessi.
L'allegazione riguardo al termine di sei mesi ai fini restitutori è rimasta priva di prova: nulla a riguardo si evince dal contenuto dei messaggi esaminati né l'attore ha dedotto capitoli di prova afferenti tale profilo.
Posto che il mutuo si presume oneroso ai sensi dell'art. 1815 c.c., gli interessi sono indubbiamente dovuti, ma la decorrenza non può che collocarsi alla data del 28.5.2018, ossia, al momento in cui l'attore – come riscontrato dalle chat esaminate – ha posto in mora il convenuto. Il saggio – in assenza di prova circa una diversa pattuizione – è quello legale.
Pertanto, sulla somma di € 10.000 competono gli interessi al tasso legale dal 28.5.18 sino alla notifica della citazione e quelli previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c. da tale data fino al saldo effettivo.
pagina 4 di 5 Non si ravvisano i presupposti per far luogo alla richiesta di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ritenendosi che il mancato riscontro alla convenzione per la negoziazione assistita sia connotato da male fede o colpa grave.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e sono liquidate nei minimi nella fase introduttiva e in quella istruttoria e nei medi per il resto, considerata l'assenza di contraddittorio e la natura documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina così decide:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento a favore dell'attore per il titolo di cui in narrativa dell'importo di €
10.000, oltre interessi al tasso legale dal 28.5.18 sino alla notifica della citazione e quelli previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c. da tale data fino al saldo effettivo;
2. condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di Controparte_1
lite liquidate in € 3.849 per compensi ed € 264 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa.
Milano, 10 febbraio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
Sentenza resa con la collaborazione di Tommaso Ercolani, magistrato ordinario in tirocinio.
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