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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1157/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
PO AN, EL
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3472/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17171/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239024792808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239024792808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Ricorrente_1, impugna la sentenza n. 17171/2024 del 25 novembre 2024, depositata il 29 novembre 2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il ricorso proposto dal Ric_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9024792808 000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 071 20110236115823 000, notificata in data 29/12/2011 per tassa automobilistica di euro 130,68 per l'anno 2007 e cartelle di pagamento n. 071 2013 0036933136 000, notificata in data
18/02/2013 per tassa automobilistica di euro 144,84 per l'anno 2008, il tutto oltre sanzioni ed interessi come per legge, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti, ovvero delle cartelle di pagamento numero
071 2011 0236115823 000 e 071 2013 0036933136 000, nonché per intervenuta prescrizione del carico intervenuta successivamente alla notifica delle citate cartelle per il decorso del relativo termine triennale.
L'Appellante, nel proprio atto di appello, ha articolato il motivo di gravame insistendo sull'eccezione alla prescrizione del credito erariale, assumendo che il termine di prescrizione era maturato dopo la notifica delle cartelle di pagamento e prima della notifica dell'intimazione impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che si è opposto a quanto ex adverso dedotto ed eccepito ritenutane l'infondatezza in fatto e diritto
contro
-eccependo la sospensione delle procedure di riscossione e della notifica delle cartelle di pagamento disposto dal decreto Cura Italia per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid- 19 e prorogato da diversi provvedimenti legislativi succedutisi in funzione dell'evoluzione della pandemia.
Nella seduta del 14 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad esporre.
Il bollo auto (tributo regionale) si prescrive in 3 anni (art. 5, D.L. 953/1982; giurisprudenza consolidata).
La prescrizione maturata tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento può essere eccepita dal contribuente, anche se la cartella non è stata impugnata nei termini.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. ''conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.
c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo . Con riguardo ad un caso analogo a quello in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d.
1. n.
953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986, la Suprema Corte – Cass. sent. 20425/2017 - ha avuto modo di richiamare il superiore principio espresso dalla Cassazione nella sua composizione più qualificata, nel senso che la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento (cfr da ultimo Cass.
n.11182/2024).
Ribadito che la prescrizione sopravvenuta dopo le notifiche delle cartelle può essere eccepita impugnando l'atto successivo (nel caso in esame intimazione), perché si tratta di fatti estintivi delle pretese erariali maturate dopo le notifiche delle cartelle stesse, nel caso in esame dalle notifiche delle cartelle di pagamento in parola, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione triennale è maturata in data antecedente alla sospensione Covid.
La sospensione COVID, in ogni caso, quindi, non potrebbe incidere, poichè i termini di prescrizione erano già maturati prima del periodo di sospensione.
L'appello, pertanto, deve essere accolto con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza annulla l'avviso di intimazione limitatamente alle cartelle impugnate condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese doppio grado di giudizio, che liquida in euro 290,00 per il primo grado ed Euro 310,00 per il secondo grado , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
PO AN, EL
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3472/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17171/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239024792808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239024792808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Ricorrente_1, impugna la sentenza n. 17171/2024 del 25 novembre 2024, depositata il 29 novembre 2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il ricorso proposto dal Ric_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9024792808 000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 071 20110236115823 000, notificata in data 29/12/2011 per tassa automobilistica di euro 130,68 per l'anno 2007 e cartelle di pagamento n. 071 2013 0036933136 000, notificata in data
18/02/2013 per tassa automobilistica di euro 144,84 per l'anno 2008, il tutto oltre sanzioni ed interessi come per legge, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti, ovvero delle cartelle di pagamento numero
071 2011 0236115823 000 e 071 2013 0036933136 000, nonché per intervenuta prescrizione del carico intervenuta successivamente alla notifica delle citate cartelle per il decorso del relativo termine triennale.
L'Appellante, nel proprio atto di appello, ha articolato il motivo di gravame insistendo sull'eccezione alla prescrizione del credito erariale, assumendo che il termine di prescrizione era maturato dopo la notifica delle cartelle di pagamento e prima della notifica dell'intimazione impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che si è opposto a quanto ex adverso dedotto ed eccepito ritenutane l'infondatezza in fatto e diritto
contro
-eccependo la sospensione delle procedure di riscossione e della notifica delle cartelle di pagamento disposto dal decreto Cura Italia per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid- 19 e prorogato da diversi provvedimenti legislativi succedutisi in funzione dell'evoluzione della pandemia.
Nella seduta del 14 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad esporre.
Il bollo auto (tributo regionale) si prescrive in 3 anni (art. 5, D.L. 953/1982; giurisprudenza consolidata).
La prescrizione maturata tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento può essere eccepita dal contribuente, anche se la cartella non è stata impugnata nei termini.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. ''conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.
c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo . Con riguardo ad un caso analogo a quello in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d.
1. n.
953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986, la Suprema Corte – Cass. sent. 20425/2017 - ha avuto modo di richiamare il superiore principio espresso dalla Cassazione nella sua composizione più qualificata, nel senso che la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento (cfr da ultimo Cass.
n.11182/2024).
Ribadito che la prescrizione sopravvenuta dopo le notifiche delle cartelle può essere eccepita impugnando l'atto successivo (nel caso in esame intimazione), perché si tratta di fatti estintivi delle pretese erariali maturate dopo le notifiche delle cartelle stesse, nel caso in esame dalle notifiche delle cartelle di pagamento in parola, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione triennale è maturata in data antecedente alla sospensione Covid.
La sospensione COVID, in ogni caso, quindi, non potrebbe incidere, poichè i termini di prescrizione erano già maturati prima del periodo di sospensione.
L'appello, pertanto, deve essere accolto con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza annulla l'avviso di intimazione limitatamente alle cartelle impugnate condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese doppio grado di giudizio, che liquida in euro 290,00 per il primo grado ed Euro 310,00 per il secondo grado , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.