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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione, nella persona del giudice dr. Vincenzo De Franceschi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 778 del ruolo generale affari contenziosi del Tribunale di Potenza dell'anno 2013
TRA
(partita IVA ), in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro-tempore, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Via
Isca del Pioppo n. 178, presso lo studio dell'avvocato Mariani Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
, (codice fiscale ), residente in Controparte_1 C.F._1
Acquarica del Capo (LE) alla via dei Cavatufi n. 2;
PARTE CONVENUTA – CONTUMACE
CONCLUSIONI: rese all'udienza cartolare del 04/09/2024, in cui l'istante, riportandosi ai propri atti, ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) accertare e dichiarare che la parte convenuta è debitrice nei confronti della società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per il pagamento delle somme dalla stessa dovute quale accollo di spesa ed I.V.A. per i lavori di ricostruzione dell'immobile di sua proprietà individuato dal Piano di Recupero del Comune di Muro Lucano quale U.M.P. Q2 –
Unità U2 sita in Via Fosso e per l'effetto; b) condannare la convenuta
[...]
al pagamento in favore della società in persona del suo legale CP_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 6.961,68 per le causali di cui in premessa. oltre interessi dalla data della richiesta di pagamento e contestuale costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria. Con
Pag. 1 a 7 vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato per dichiarato anticipo”.
Svolgimento del processo
Occorre premettere che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 cpc, come novellato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del
2009. Con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai fatti di causa ed allo svolgimento del processo, per quanto qui di seguito non esposto, si fa espresso rinvio agli atti di causa ed ai verbali di udienza.
Con atto di citazione, notificato in data 09/12 marzo 2013, l'istante conveniva dianzi al Tribunale di Potenza chiedendo l'accoglimento delle CP_1 CP_1 conclusioni come sopra formulate.
A fondamento la medesima deduceva: che era proprietaria di una Controparte_1 unità immobiliare sita in Muro Lucano (PZ), composta da una abitazione sita alla Via
Fosso n. 16, da una superficie non residenziale (terrazzo) e da un locale deposito sito al civico 13 della medesima strada, ricompresa nella U.M.P. denominata Q2 del Piano di Recupero di Muro Lucano ed identificata come unità U2; che ai sensi del D. Lgs.
30 marzo 1990, n. 76 (“T.U. delle leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981e del marzo 1982”) l'art. 10, comma 1, stabilisce che spetta un contributo
“per la ricostruzione di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma ...”; che
[...]
unitamente ai proprietari delle altre unità immobiliari facenti parte del CP_1 comparto Q2, dovendo procedere alla ricostruzione dell'immobile danneggiato, in data
27/03/2004 costituivano formalmente il condominio, eleggendo quale loro rappresentante il signor , al quale venivano delegate tutte le funzioni Controparte_2 atte a rendere cantierabile l'immobile previo ottenimento di finanziamento pubblico;
che al suddetto delegato condominiale veniva attribuito dai proprietari il potere di contattare varie imprese di costruzioni, secondo modalità predeterminate, al fine di valutare la migliore offerta ed affidare conseguentemente i lavori di ricostruzione medesimi;
che nella seduta assembleare del 17/06/2004, veniva dagli stessi approvato
“senza riserve” il progetto di ricostruzione dell'immobile, corredato da tutti gli elaborati tecnici ed economico finanziari;
in particolare veniva approvato ed accettato il quadro economico dei lavori, che venivano affidati alla impresa attrice;
che per la stipula del relativo contratto di appalto, si deliberava di contabilizzare gli eseguendi
Pag. 2 a 7 lavori “a misura”, modalità da seguire anche per la contabilizzazione degli accolli di spesa risultanti, da versarsi in favore dell'impresa esecutrice a consuntivo, al termine dei lavori, in misura risultante dal quadro di contabilità finale approvato dall'Ufficio
Ricostruzione del Comune di Muro Lucano;
che in 23/06/2004 veniva emesso il decreto di finanziamento dei lavori di ricostruzione della “Q2” per l'importo Pt_2 di € 367.876,76 oltre spese tecniche, accantonate nella somma di € 77.178,84 trattandosi di comparto delegato;
che veniva, quindi, stipulato il contratto di appalto per la esecuzione dei lavori di ricostruzione dell'immobile così come CP_3 previsti e finanziati con contributo a carico dei fondi pubblici, salvo eventuali successivi ulteriori accolli di spesa derivanti dall'approvazione della contabilità finale da parte degli Uffici preposti;
che per quanto attiene all'I.V.A., gravante sui lavori ammessi a contributo pubblico, veniva pattuito che la stessa dovesse essere corrisposta in occasione di ogni stato di avanzamento dei lavori, per la quota risultante dagli atti di contabilità presentati ed approvati dal Comune;
che a seguito della Parte_3 ultimazione dei lavori appaltati, così come accertato dalla Direzione dei Lavori nella relazione sul conto finale e certificato di ultimazione dei lavori, e con la presentazione del quadro economico a consuntivo al competente Ufficio Ricostruzione del Comune di Muro Lucano, veniva determinato l'importo complessivo a titolo di accollo di spesa per ciascun proprietario, derivante dalla realizzazione delle opere appaltate;
che, in particolare, per quanto riguarda l'unità immobiliare di proprietà della convenuta,
l'importo complessivo dell'accollo di spesa sui lavori era pari ad € 4.069,90, al netto del ribasso contrattuale del 25% oltre l'I.V.A., come per legge, ammontante ad €
406,99 ed oltre all'I.V.A. sull'importo del contributo pubblico concesso per i lavori di ricostruzione, regolarmente applicata dalla società attrice sulle fatture emesse e non rimborsate, per € 2.484,79 e dunque in totale la somma complessiva di € 6.961,68; che, in ossequio delle disposizioni contrattuali la società odierna attrice si era obbligata a praticare una riduzione del 25% unicamente sull'importo dell'accollo di spesa pari a
£ 14.245.901, oltre all'I.V.A. sull'accollo di spesa di £ 1.424.590, nonché l'I.V.A. sull'importo del contributo pubblico concesso per i lavori di ricostruzione, regolarmente applicata dall'istante sulle fatture emesse e non rimborsata dalla convenuta;
che era rimasto priva di riscontro la raccomandata A/R con cui si chiedeva il pagamento delle suddetta somma
Alla prima udienza, dichiarata la contumacia di parte convenuta, ritualmente citata, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con i testi indicati, all'udienza del
24/06/2015 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pag. 3 a 7 Dopo una serie di rinvii e di scardinamenti, la causa è stata assegnata al sottoscritto giudice, che, all'udienza cartolare del 04/09/2024, ha introitato la causa in decisione, assegnando termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali ed ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di note di replica.
Motivi della decisione
I. In via preliminare va confermato il provvedimento emesso alla prima udienza con cui è stata dichiarata la contumacia della convenuta ritualmente evocata in causa.
II. Sempre in via preliminare questo giudice ritiene non sussistere alcun dubbio sulla legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Più precisamente: a) quella di parte attrice si evince dalla documentazione depositata ed in particolare dal contratto di appalto sottoscritto in data 22/06/2004 e depositato agli atti di causa (cfr. all. 6 della produzione attore), stipulato tra la società e , quest'ultimo Pt_1 Controparte_2 quale rappresentante e Capo del Condominio denominato UMP Q2 sito in via Fosso
Muro Lucano;
b) quella di parte convenuta discende sempre dal suddetto contratto, nonché dall'art. 15 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nelle zone terremotate.
Al riguardo va osservato che i condomini, costituiti ai sensi del suddetto articolo, sono condomini atipici e si distinguono dal condominio degli edifici disciplinato dagli articoli 1117 e seguenti c.c. sia per l'oggetto che per la fonte, dal momento che essi non sono relativi soltanto alle parti comuni di un edificio condominiale, ma attengono anche alle porzioni di piano di proprietà esclusiva dei condomini e, per tale ragione, non trovano la propria fonte nella legge, ma nella volontà dei proprietari delle singole unità immobiliari. Inoltre, secondo il noto e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è alcun motivo per discostarsi, le obbligazioni contratte nell'interesse comune dei condomini hanno natura parziaria
(cfr. Cass. civ. S.U. 9148/2008; successivamente conf. Cass. civ. 16920/2009). Ne discende che va riconosciuta la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio in capo alla convenuta, quale proprietaria di porzioni del fabbricato in relazione al quale sono stati realizzati i lavori appaltati, e tale proprietà è data desumersi dalla documentazione versta in atti, ovvero dalla delega da quest'ultima conferita ex art. 219/1981 al Comune di Muro Lucano per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ricostruzione delle unità immobiliari poste nel suddetto comparto e nella quale la medesima espressamente ha dichiarato di accollarsi l'onere di spesa eccedente l'erogazione dei contributi (cfr. all. 2, 3 e 4 della produzione attore).
III. Ancora in via preliminare l'azione proposta da parte attrice va qualificata come un'azione contrattuale finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione,
Pag. 4 a 7 assunta dal proprietario dell'immobile in questione al momento della stipula del contratto di appalto ed avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto. In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio, al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti, il risarcimento del danno oppure la risoluzione del contratto, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata (Cfr. Cass. n. 2221/1984 e n. 8336/1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697
c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto), mentre grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. 2221/1984, n. 8336/1990, Cassazione
Sezioni Unite n. 13533/2001, Cass. n. 3373/2010). Inoltre la più recente giurisprudenza, con specifico riferimento al contratto di appalto, ha precisato che compete all'appaltatore, che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, dimostrare anche l'adempimento della propria obbligazione, laddove, però il committente ne contesti l'adempimento (Cass. 15287/2024).
IV. Tutto quanto sopra precisato, la domanda attorea è fondata e va integralmente accolta.
Parte attrice ha difatti dimostrato sia la fonte della propria obbligazione, attraverso il contratto di appalto depositato agli atti e nel quale a paragrafo 6 è dato leggersi “...
l'accollo di spesa, decurtato dello sconto stabilito al p.to 5, verrà versato all'appaltatore da ciascun condomino a consuntivo dei lavori secondo gli atti della contabilità finale”, sia l'ulteriore circostanza di aver correttamente eseguito tutti i lavori nel medesimo pattuiti. Come sopra precisato tale ultima circostanza non è stata oggetto di alcuna contestazione, ma, in ogni caso, è stata provata attraverso i testimoni escussi. Più precisamente: a) il teste , all'udienza del 24/06/2015, ha Controparte_2 confermato tutte le circostanze di fatto indicate nelle note ex art. 183, sesto comma n.
2, cpc, confermando in particolare il capo 7, ovvero che l'impresa aveva regolarmente ultimato i lavori di ricostruzione dell'immobile e che aveva provveduto a sottoscrivere verbale di regolare esecuzione dei lavori e la contabilità finale, poi depositati presso l'Ufficio Ricostruzione del Comune di Muro Lucano;
b) il testimone geom. Tes_1
Pag. 5 a 7 quale Responsabile del Settore Ricostruzione del Comune di Muro Testimone_2
Lucano, all'udienza del 28/01/2014, ha dichiarato di essersi occupato dell'istruttoria relativa alla pratica in oggetto, che la stessa era completa sia dal punto di vista amministrativo che contabile, che, a seguito della ultimazione dei lavori appaltati, così come accertato dalla Direzione Lavori e certificato nella relazione sul conto finale,
l'Ufficio Ricostruzione aveva effettuato i controlli finalizzati alla liquidazione delle somme gravanti sul contributo pubblico concesso e che veniva conseguentemente determinato, in via definitiva, il quadro economico a contabilità finale nel quale venivano evidenziate e determinate le somme definitivamente gravanti su ciascun proprietario a titolo di accollo spesa.
Parte istante, inoltre, ha fornito anche adeguata dimostrazione delle somme dovute da parte convenuta, depositando agli atti di causa copia del “quadroeconomico UNPQ2” del Comune di Muro Lucano e dal quale è dato evincersi che detto accollo di spesa per
RE RA era pari a £. 10.507.243.
In conclusione parte convenuta va condannata al pagamento in favore di parte istante della somma come richiesta in citazione pari ad € 6.961,68, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, depositata agli atti di causa (ovvero dal 19/11/2009), sino all'integrale soddisfo. Nulla è dovuta, per contro, a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
V. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo sulla base ai parametri al minimo previsti dal DM 147/2022, in considerazione della non complessità della controversia, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico dott. Vincenzo De
Franceschi, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 6.961,68, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla richiesta di pagamento e contestuale costituzione in mora al soddisfo dal 19/11/2009;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in € 224,83 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso
Pag. 6 a 7 spese generali e accessori come per legge da attribuire all'avvocato Giuseppe Mariani, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Potenza, lì 06/01/2025.
Il giudice delegato GOP dott. Vincenzo De Franceschi
Pag. 7 a 7