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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 9254/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maximiliano Bruno e
Alessandro Pantosti Bruni entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato Maximiliano Bruno sito in Torino al corso
Re Umberto n. 139
parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Sansonetti del Foro di Prato nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Prato al viale Vittorio Veneto n. 7 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; promessa di pagamento e ricognizione di debito ex art. 1988 del cod. civ.; compravendita di autovettura;
corrispettivo; domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via cautelare e/o pregiudiziale e/o preliminare 1) Sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione d'udienza, sussistendo i gravi e fondati motivi, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà e/o l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo esecutivo R.G. 529/2024, Decr. Ing. n. 1591/2024 del 20 marzo 2024, Tribunale di Torino, dott.ssa Nicoletta Aloj, e di tutti gli atti conseguenti e connessi, per la evidente infondatezza in fatto e in diritto e invalidità dello stesso e per la gravità ed irreparabilità del pregiudizio patrimoniale derivante all'opponente, in caso di esecuzione del medesimo per le causali di cui in narrativa. 2) Ordinare al sig. la Controparte_1 produzione in giudizio dell'originale della scrittura
“Attestazione di riconoscimento del debito” del 28 settembre 2018, per il formale disconoscimento da parte del sig. sia del contenuto sia della Parte_1 sottoscrizione ex art. 214 c.p.c.. Nel merito, previo eventuale esperimento della procedura di mediazione obbligatoria,
1) Accertare e dichiarare il disconoscimento da parte del sig. ex art. 214 c.p.c., sia del contenuto Parte_1 sia della sottoscrizione della scrittura “Attestazione di riconoscimento del debito” del 28 settembre 2018 di cui in narrativa.
2) Accertare e dichiarare la nullità o inesistenza della scrittura “Attestazione di riconoscimento del debito” del 28 settembre 2018 di cui in narrativa in quanto sia il contenuto sia la sottoscrizione della stessa sono falsi.
3) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del sig. al sig. per Parte_1 Controparte_1 inesistenza del credito dello stesso per le causali di cui in narrativa.
4) Revocare o annullare il decreto ingiuntivo R.G. 529/2024, Decr. Ing. n. 1591/2024 del 20 marzo 2024, Tribunale di Torino, dott.ssa Nicoletta Aloj, e tutti gli atti conseguenti e connessi, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa. 5) Rigettare tutte le domande avversarie. In via riconvenzionale, 1) Dichiarare tenuto e condannare il sig. Controparte_1 alla restituzione al sig. della complessiva somma di Pt_1
2 euro 21.375,76, oltre interessi, per le causali di cui in narrativa. In ogni caso, condannare il sig. al Controparte_1 pagamento degli onorari, diritti e spese del presente giudizio. Con riserva di depositare nuove memorie difensive.”.
Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: Nel merito respingere l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1591/2024 emesso in data 20/03/2024 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento R.G. 529/2024; Sempre nel merito accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in atti, che è debitore di Parte_1 dell'importo di € 212.500,00 o della Controparte_1 somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e, conseguentemente, condannare l'opponente a corrispondere l'importo accertato a favore del oltre interessi legali dal giorno Controparte_1 del dovuto alla notifica del decreto ingiuntivo e interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo. Sempre nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata essendo infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi espressi nella parte motiva. Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la
3 fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1591/2024 (R.G. n. 529/2024) qui opposto, il
Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 233.750,00 Parte_1 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta . Controparte_1
La parte opposta ha dedotto nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) si è dichiarato debitore di esso Parte_1 ricorrente per la somma di € 212.500,00 in forza del riconoscimento di debito che ha previsto il contestuale impegno del debitore alla restituzione della predetta somma, oltre il 10% di penale, da pagare entro e non oltre sessanta giorni a far data dal giorno 28 settembre 2018;
2) tuttavia, pur essendo trascorsi i termini di adempimento, il debitore intimato non ha provveduto a corrispondere quanto da lui dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
a) falsità della firma apposta sulla dichiarazione di riconoscimento di debito ed invalidità di quest'ultima essendo priva di data certa e di autentica di firma (v. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione);
b) inesistenza del credito azionato poiché avente ad oggetto una vicenda intercorsa tra le parti ed ormai conclusasi con dichiarazione di parte opposta di non aver più nulla a pretendere e contestuale annullamento degli assegni emessi per il pagamento di quanto dovuto (v. pagg. da 2 a 4 dell'atto di citazione in opposizione);
L'opponente ha altresì formulato Parte_1 domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione della
4 somma di € 21.375,76, oltre interessi, pagati da esso opponente a favore di parte opposta a titolo di deposito cauzionale, penali e oneri accessori tuttavia non dovuti e, ad oggi, ancora non restituita.
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Nel corso del giudizio, peraltro, con ordinanza del 23 luglio 2024 (n. cronologico 3642/2024, R.G. n. 9254/2024-
1), è stata accolta l'istanza cautelare avanzata dalla parte opponente ed è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto ex art. 648 del c.p.c..
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La parte opposta ha posto a base della sua azione monitoria la dichiarazione di riconoscimento del debito del
28 settembre 2018 (v. il doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
La parte opponente ha disconosciuto detta scrittura ai sensi dell'articolo 214 del c.p.c..
La parte opposta inizialmente ha richiesto la verificazione della sottoscrizione in calce alla predetta scrittura (v. le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta).
Successivamente, nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 del c.p.c., la parte opposta ha rinunciato alla predetta istanza di verificazione.
Stante l'intervenuta rinuncia alla verificazione, la predetta scrittura deve considerarsi nel presente giudizio tamquam non esset.
Ciò posto, la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante presentazione del ricorso monitorio è infondata per difetto di prova.
5 E invero dalla documentazione prodotta in atti non risulta provato il credito azionato in via monitoria in quanto la valenza probatoria della dichiarazione di acquisto del 16 dicembre 2017 resa dall'opponente Parte_1
per l'importo di € 212.500,00 (prodotta sub doc. n. 1
[...] del fascicolo di parte opposta) risulta invero elisa e confutata dalla successiva scrittura del 28 settembre 2018
(con sottoscrizione autenticata da un funzionario del
Comune di Prato) con la quale l'opposto Controparte_1 ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento tardivo di due assegni per un importo corrispondente all'asserito suddetto prezzo di € 212.500,00 (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte opponente).
Allo stato degli atti, dunque, il credito azionato non risulta adeguatamente e sufficientemente provato in atti, dovendosi piuttosto concludere per l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta.
Quanto poi alla domanda riconvenzionale (di natura restitutoria) avanzata dalla parte opponente, si rileva come, da un lato, la dichiarazione invocata dalla Difesa opponente (la dichiarazione del 28 settembre 2018) non contiene affatto (come pur affermato in atti) l'evocata dichiarazione di non aver nulla a pretendere (in detta dichiarazione l'opposto si limita a dichiarare di aver ricevuto il pagamento tardivo dei due assegni ivi indicati), dall'altro lato, come non è stata dedotta alcuna valida ragione e giustificazione giuridica a sostegno della richiesta di pagamento dell'importo di € 21.375,76.
E invero sul punto la Difesa opponente non ha minimamente chiarito il motivo per il quale la somma in parola sarebbe stata indebitamente versata (l'unica insufficiente e scarna argomentazione sulla domanda riconvenzionale in parola è contenuta a pagina 4 dell'atto di citazione), dovendosi piuttosto ritenere che le parti abbiano concordato il versamento dell'importo in parola
6 sulla base di accordi verbali non sanciti e formalizzati in atti scritti.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, in accoglimento dell'opposizione ex art. 645 del c.p.c. qui delibata, deve revocarsi il decreto opposto e rigettarsi la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei confronti dell'opponente Controparte_1 [...]
mediante presentazione del ricorso monitorio. Pt_1
Va altresì rigettata la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte opponente.
5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere compensate fra le parti ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c. stante la soccombenza reciproca (parte opposta è soccombente con riferimento alla domanda di pagamento somme avanzata in via monitoria;
parte opponente è soccombente con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata).
7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
1591/2024.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei confronti Controparte_1 dell'opponente mediante presentazione del Parte_1 ricorso monitorio.
3) Rigetta la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte opponente.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 30 settembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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