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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/06/2025, n. 8143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8143 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del g.o.t. IA UP, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al NRG 47748 dell'anno 2023 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 13082/2023 del 04/08/2023 RG n. 32034/2023, emesso dal Tribunale di Roma munito di formula esecutiva in data 3 agosto 2023 promossa da:
(c.f. e partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'Avvocato Filippo Giampaolo
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del l.r.p.t. Avv. Stefano SE – c.f. Controparte_1 P.IVA_2 pec – che la rappresenta e difende in giudizio C.F._1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: per parte opponente: “Nel merito accogliere la presente opposizione e, previo accertamento dell'erroneità della richiesta creditoria avanzata da in persona del l.r.p.t., Parte_2 revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ingiunta. In via subordinata, accertata la validità della cessione del credito e considerato il pignoramento presso terzi notificato a Parte_1 da parte dell'Agenzia delle Entrate (debitore Avv. AR) ridurre gli importi ingiunti, qualora dovuti, a quanto risulterà di giustizia, considerate anche le somme già versate dalla società ingiunta, e indicare il soggetto nei cui confronti eseguire il versamento. Condannare l'opposta alla restituzione delle somme esecutivamente incassate, o parte di esse, pari ad euro 18.441,63, per sorte interessi e spese come da precetto, oltre ad Euro 2.000,00 (compresi esborsi, contributo cassa avvocati, iva e spese genali nonché compensi successivi all'ordinanza di assegnazione somme) per spese esecutive, che saranno ritenute non dovute, oltre al pagamento delle spese di questo giudizio, maggiorate di rimborso forfettario, spese generali 15% e oneri di legge”; per parte opposta: “nel riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta e alle memorie istruttorie, nonché ai precedenti verbali di udienza, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rese e per il rigetto dell'opposizione avversaria con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo nell'interesse della in persona Parte_3 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Avv. Stefano SE, in giudizio personalmente era chiesto di ingiungersi alla il pagamento della somma di Euro 11.970,39, da Parte_1 maggiorarsi dell'IVA di legge, oltre spese di procedura e accessori di legge per compensi dovuti in esecuzione di prestazioni d'opera professionale in materia giudiziale.
In particolare si esponeva in ricorso: che gli Avvocati AR e SE avevano assistito la in numerosi contenziosi Parte_1 giudiziali e stragiudiziali e, più in particolare, nella procedura di recupero del credito vantato nei confronti del ( iscritto al Rgn. 12616/2012, dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Roma che, in data 7.05.2012, aveva emesso il D.I. n. 8889/2012, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 125.969,85, oltre interessi moratori e spese di procedura, liquidate in € 338,00 per spese, € 743,00 per competenze ed € 930,00 per onorari oltre IVA e CPA (così per un totale di € 2.470,98) e del Sig. n.q. di condomino del predetto condominio;
Persona_1
che il predetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, veniva portato in esecuzione nei confronti del condomino sig. – che risultava essere proprietario di un immobile sito Persona_1 nel Condominio Via Santa Maria del Pianto 1/C, per millesimi 265,597, di conseguenza debitore nei confronti della dell'importo di € 39.965,26 - mediante la notifica di atto di precetto in Parte_1 data 22.07.2013 per l'importo di € 40.279,86 nonché le spese e diritti per la notifica e successive spese occorrenti (cfr. doc. 1) e, stante la mancanza del pagamento di quanto dovuto, in data 25.03.2014, veniva notificato atto di precetto in rinnovazione per un importo pari ad € 42.379,81 nonché le spese e diritti per la notifica e successive spese occorrenti (così per un totale di € 328,73, quali competenze del precetto in rinnovazione) la - in data 10.6.2014 - depositava atto di Parte_1 intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 636/2014 promossa dal
[...]
nei confronti del Sig. (cfr. doc. 1); Parte_4 Persona_1
che, stante il mancato deposito da parte del creditore procedente della documentazione ipocatastale, dovuto ad un errore di trascrizione in quanto il pignoramento risultava iscritto contro Parte_5
” anziché contro “ ”, come risulta da certificato Ipotecario in atti, detto
[...] Persona_1 procedimento Rg. 636/2014 subiva una serie di rinvii che spingevano la a proporre Parte_1 autonoma procedura esecutiva;
che nello specifico, l'Avv. AR e SE notificavano – in data 13 marzo 2015 – atto di pignoramento immobiliare nei confronti del sig. , iscritto Rgn. 722/2015 (doc. 2), su quello Per_1 che risultava un diverso immobile ma poi riscontrato essere un'unica unità immobiliare sviluppata su più livelli;
in conseguenza detto procedimento veniva riunito in data 1.06.2016 al procedimento Rgn. 636/2014, più recente, in virtù delle note di trascrizione depositate e stante l'appurata identità dei beni su cui gravavano le due procedure nonché l'identità dei debitori esecutati (doc. 3); che l'attività difensiva degli Avv.ti AR e SE proseguiva, pertanto, nell'ambito del giudizio Rgn. 636/2014, nel corso del quale, in data 11.06.2018 veniva presentata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617/618 dal Sig. (conduttore dell'immobile di proprietà del Sig. Persona_2
), avverso l'ordine di liberazione dell'immobile ex art. 560 c.p.c. del 9.01.2018; gli Avv.ti Per_1
AR e SE provvedevano al deposito della memoria di costituzione sulla predetta opposizione (doc. 4). Il G.E., con ordinanza del 12.09.2019, rigettava l'opposizione, condannando
“ a rifondere le spese di lite a che si liquidano nella somma di Persona_2 Parte_1
€3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA al creditore opposto” (doc. 5); che ai fini del recupero del credito liquidato nell'ordinanza del 12.09.2019 (cfr. doc. 5), in data 25.10.2019, veniva notificato al Sig. atto di precetto intimante il pagamento dell'importo Per_2 complessivo di € 4.370,18 (doc. 6) e, stante il mancato pagamento, i ricorrenti depositavano nella procedura immobiliare Rgn. 636/2014 (nella quale il sig. era intervenuto chiedendo di essere Per_2 ammesso a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita immobiliare de qua per il soddisfacimento del proprio credito precisato in € 47.979,55) atto di intervento in sostituzione del Sig. per il complessivo importo di € 4.370,18 (doc. 7); Per_2
che con provvedimento del 18.11.2020 (doc. 8), il GE dichiarava esecutivo il piano di riparto depositato dal professionista delegato riconoscendo alla anche il rimborso di totali Euro Parte_1
11.970,39, dovute a titolo di spese legali;
che la somma di € 11.970,39, da maggiorarsi dell'IVA di legge in quanto non rimborsata alla poiché soggetto IVA, successivamente all'assegnazione in favore della Parte_1 Parte_1 dell'importo totale di € 79.049,75, era stata incassata e trattenuta dalla società resistente che illegittimamente non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto agli Avv.ti AR e SE, nonostante i solleciti di pagamento;
che gli Avv.ti AR e SE in data 31.03.2022 avevano costituito la società Parte_3
(doc. 13) e successivamente, con atto del 27.06.2023 avevano ceduto il credito di € 11.970,39,
[...] oltre Iva e interessi moratori, vantato nei confronti della alla (doc. 14) Parte_1 CP_1 comunicando in pari data l'intervenuta cessione alla resistente a mezzo pec (doc.15 a / b).
Con citazione tempestivamente notificata la parte ingiunta proponeva opposizione a tale decreto già munito della clausola di provvisoria esecutorietà, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, 1) in via preliminare sospendere inaudita altera parte ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e sussistendo gravi motivi. In alternativa fissare un'udienza ad hoc per discutere l'istanza. 3) nel merito accogliere la presente opposizione e, previo accertamento dell'erroneità della richiesta creditoria avanzata da in persona del l.r.p.t., revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti Parte_2 dell'ingiunta. 4) in via subordinata, nell'ipotesi accerti la validità della cessione del credito e considerato il pignoramento presso terzi notificato a da parte dell'Agenzia delle Entrate Parte_1
(debitore Avv. AR) ridurre gli importi ingiunti, qualora dovuti, a quanto risulterà di giustizia, considerate anche le somme già versate dalla società ingiunta. 5) condannare comunque l'opposta al pagamento delle spese del giudizio, maggiorate di rimborso forfettario, spese generali 15% e oneri di legge ed ex art. 96 c.p.c. “.
Costituitasi ritualmente in contraddittorio parte opposta contestava tutti i motivi di opposizione;
produceva tutti i documenti già prodotti nell'ambito del procedimento monitorio, con l'aggiunta del ricorso per decreto ingiuntivo, del decreto ingiuntivo, della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, della notifica dell'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. e procura alle liti e concludeva chiedendo: “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'istanza di cui all'art. 649 c.p.c. e per l'effetto rigettarla;
nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e per l'effetto tutte le domande ed eccezioni svolte dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., stante la pretestuosità delle eccezioni sollevate, anche alla luce delle argomentazioni e documentazione prodotta”.
Respinta con ordinanza resa all'esito del subprocedimento cautelare aperto in corso di causa NRG 47748-1/2023 l'istanza avanzata da parte opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, la causa era istruita sui documenti prodotti e rinviata per la precisazione delle conclusioni ad udienza a trattazione scritta.
All'esito dell'udienza svoltasi in data 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione - come noto - ha la duplice funzione: di accertare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio (giudizio rescindente) e di accertare la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. per tutte Cass. 18 aprile 2000, n.4974).
L'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo risulta essere stato legittimamente emesso sulla scorta di documenti che costituiscono prova dell'avvenuto conferimento degli incarichi giudiziali e della corretta esecuzione delle attività di avvocato da parte degli Avvocati AR e SE.
Circa il quantum della pretesa creditoria avanzata non sussistono dubbi sulla congruità della relativa richiesta, atteso che si tratta di liquidazioni giudiziali pure documentalmente provate.
Passando all'esame dei motivi di opposizione si osserva quanto segue.
Parte opponente ha sollevato eccezione di avvenuta parziale estinzione del debito e ha richiamato i pagamenti della fattura n. 73 dell'importo di € 1.794,81 (all. 3), comprensivo di oneri di legge, e in data 7.6.2012 la fattura n. 30 dell'importo di € 4.627,47 (all. 4), comprensivo di oneri di legge.
Sul punto convince la contestazione svolta dalla secondo cui le fatture di cui Controparte_3 sopra e i relativi pagamenti non possono riferirsi al credito azionato con il ricorso opposto, dovendosi tenere conto delle date (di molto anteriori) in cui i pagamenti stessi sono avvenuti.
L'opponente eccepisce altresì l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nonostante l'assenza della parcella emessa dagli avvocati AR e SE e del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
L'eccezione è priva di pregio. Ha statuito la Suprema Corte con l'ordinanza n. 33193/2022 che il parere dell'Ordine sulla congruità della parcella è obbligatorio quando ai sensi dell'art. 636 cpc l'avvocato ricorre in sede monitoria e i compensi per le prestazioni per le quali chiede il pagamento del compenso non sono stati determinati in base a tariffe obbligatorie. Nel caso in esame i compensi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo sono stati liquidati dall'autorità giudiziaria secondo le tariffe predeterminate dalla legge.
Per quanto sopra esposto risulta l'infondatezza dell'opposizione in ogni suo motivo.
Ritiene questo tribunale non sussistenti gli elementi soggettivo e oggettivo della fattispecie invocata da parte opposta per il risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo. Spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Stefano SE, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nella causa di opposizione iscritta al NRG 47748/2023 avverso il decreto ingiuntivo n. 13082/2023 del 04/08/2023 RG n. 32034/2023, emesso dal Tribunale di Roma munito di formula esecutiva in data 3 agosto 2023 così provvede:
1) rigetta l'opposizione promossa da . e conferma il decreto;
Parte_1
2) rigetta la domanda avanzata ex art. 96 cpc da parte opposta;
3) condanna a pagare le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 5077,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA. Spese da distrarsi in favore dell' Avvocato Stefano SE, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, Roma, 25.5.2025
Si comunichi
Il giudice o.t.
IA UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del g.o.t. IA UP, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al NRG 47748 dell'anno 2023 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 13082/2023 del 04/08/2023 RG n. 32034/2023, emesso dal Tribunale di Roma munito di formula esecutiva in data 3 agosto 2023 promossa da:
(c.f. e partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'Avvocato Filippo Giampaolo
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del l.r.p.t. Avv. Stefano SE – c.f. Controparte_1 P.IVA_2 pec – che la rappresenta e difende in giudizio C.F._1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: per parte opponente: “Nel merito accogliere la presente opposizione e, previo accertamento dell'erroneità della richiesta creditoria avanzata da in persona del l.r.p.t., Parte_2 revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ingiunta. In via subordinata, accertata la validità della cessione del credito e considerato il pignoramento presso terzi notificato a Parte_1 da parte dell'Agenzia delle Entrate (debitore Avv. AR) ridurre gli importi ingiunti, qualora dovuti, a quanto risulterà di giustizia, considerate anche le somme già versate dalla società ingiunta, e indicare il soggetto nei cui confronti eseguire il versamento. Condannare l'opposta alla restituzione delle somme esecutivamente incassate, o parte di esse, pari ad euro 18.441,63, per sorte interessi e spese come da precetto, oltre ad Euro 2.000,00 (compresi esborsi, contributo cassa avvocati, iva e spese genali nonché compensi successivi all'ordinanza di assegnazione somme) per spese esecutive, che saranno ritenute non dovute, oltre al pagamento delle spese di questo giudizio, maggiorate di rimborso forfettario, spese generali 15% e oneri di legge”; per parte opposta: “nel riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta e alle memorie istruttorie, nonché ai precedenti verbali di udienza, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rese e per il rigetto dell'opposizione avversaria con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo nell'interesse della in persona Parte_3 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Avv. Stefano SE, in giudizio personalmente era chiesto di ingiungersi alla il pagamento della somma di Euro 11.970,39, da Parte_1 maggiorarsi dell'IVA di legge, oltre spese di procedura e accessori di legge per compensi dovuti in esecuzione di prestazioni d'opera professionale in materia giudiziale.
In particolare si esponeva in ricorso: che gli Avvocati AR e SE avevano assistito la in numerosi contenziosi Parte_1 giudiziali e stragiudiziali e, più in particolare, nella procedura di recupero del credito vantato nei confronti del ( iscritto al Rgn. 12616/2012, dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Roma che, in data 7.05.2012, aveva emesso il D.I. n. 8889/2012, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 125.969,85, oltre interessi moratori e spese di procedura, liquidate in € 338,00 per spese, € 743,00 per competenze ed € 930,00 per onorari oltre IVA e CPA (così per un totale di € 2.470,98) e del Sig. n.q. di condomino del predetto condominio;
Persona_1
che il predetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, veniva portato in esecuzione nei confronti del condomino sig. – che risultava essere proprietario di un immobile sito Persona_1 nel Condominio Via Santa Maria del Pianto 1/C, per millesimi 265,597, di conseguenza debitore nei confronti della dell'importo di € 39.965,26 - mediante la notifica di atto di precetto in Parte_1 data 22.07.2013 per l'importo di € 40.279,86 nonché le spese e diritti per la notifica e successive spese occorrenti (cfr. doc. 1) e, stante la mancanza del pagamento di quanto dovuto, in data 25.03.2014, veniva notificato atto di precetto in rinnovazione per un importo pari ad € 42.379,81 nonché le spese e diritti per la notifica e successive spese occorrenti (così per un totale di € 328,73, quali competenze del precetto in rinnovazione) la - in data 10.6.2014 - depositava atto di Parte_1 intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 636/2014 promossa dal
[...]
nei confronti del Sig. (cfr. doc. 1); Parte_4 Persona_1
che, stante il mancato deposito da parte del creditore procedente della documentazione ipocatastale, dovuto ad un errore di trascrizione in quanto il pignoramento risultava iscritto contro Parte_5
” anziché contro “ ”, come risulta da certificato Ipotecario in atti, detto
[...] Persona_1 procedimento Rg. 636/2014 subiva una serie di rinvii che spingevano la a proporre Parte_1 autonoma procedura esecutiva;
che nello specifico, l'Avv. AR e SE notificavano – in data 13 marzo 2015 – atto di pignoramento immobiliare nei confronti del sig. , iscritto Rgn. 722/2015 (doc. 2), su quello Per_1 che risultava un diverso immobile ma poi riscontrato essere un'unica unità immobiliare sviluppata su più livelli;
in conseguenza detto procedimento veniva riunito in data 1.06.2016 al procedimento Rgn. 636/2014, più recente, in virtù delle note di trascrizione depositate e stante l'appurata identità dei beni su cui gravavano le due procedure nonché l'identità dei debitori esecutati (doc. 3); che l'attività difensiva degli Avv.ti AR e SE proseguiva, pertanto, nell'ambito del giudizio Rgn. 636/2014, nel corso del quale, in data 11.06.2018 veniva presentata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617/618 dal Sig. (conduttore dell'immobile di proprietà del Sig. Persona_2
), avverso l'ordine di liberazione dell'immobile ex art. 560 c.p.c. del 9.01.2018; gli Avv.ti Per_1
AR e SE provvedevano al deposito della memoria di costituzione sulla predetta opposizione (doc. 4). Il G.E., con ordinanza del 12.09.2019, rigettava l'opposizione, condannando
“ a rifondere le spese di lite a che si liquidano nella somma di Persona_2 Parte_1
€3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA al creditore opposto” (doc. 5); che ai fini del recupero del credito liquidato nell'ordinanza del 12.09.2019 (cfr. doc. 5), in data 25.10.2019, veniva notificato al Sig. atto di precetto intimante il pagamento dell'importo Per_2 complessivo di € 4.370,18 (doc. 6) e, stante il mancato pagamento, i ricorrenti depositavano nella procedura immobiliare Rgn. 636/2014 (nella quale il sig. era intervenuto chiedendo di essere Per_2 ammesso a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita immobiliare de qua per il soddisfacimento del proprio credito precisato in € 47.979,55) atto di intervento in sostituzione del Sig. per il complessivo importo di € 4.370,18 (doc. 7); Per_2
che con provvedimento del 18.11.2020 (doc. 8), il GE dichiarava esecutivo il piano di riparto depositato dal professionista delegato riconoscendo alla anche il rimborso di totali Euro Parte_1
11.970,39, dovute a titolo di spese legali;
che la somma di € 11.970,39, da maggiorarsi dell'IVA di legge in quanto non rimborsata alla poiché soggetto IVA, successivamente all'assegnazione in favore della Parte_1 Parte_1 dell'importo totale di € 79.049,75, era stata incassata e trattenuta dalla società resistente che illegittimamente non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto agli Avv.ti AR e SE, nonostante i solleciti di pagamento;
che gli Avv.ti AR e SE in data 31.03.2022 avevano costituito la società Parte_3
(doc. 13) e successivamente, con atto del 27.06.2023 avevano ceduto il credito di € 11.970,39,
[...] oltre Iva e interessi moratori, vantato nei confronti della alla (doc. 14) Parte_1 CP_1 comunicando in pari data l'intervenuta cessione alla resistente a mezzo pec (doc.15 a / b).
Con citazione tempestivamente notificata la parte ingiunta proponeva opposizione a tale decreto già munito della clausola di provvisoria esecutorietà, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, 1) in via preliminare sospendere inaudita altera parte ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e sussistendo gravi motivi. In alternativa fissare un'udienza ad hoc per discutere l'istanza. 3) nel merito accogliere la presente opposizione e, previo accertamento dell'erroneità della richiesta creditoria avanzata da in persona del l.r.p.t., revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti Parte_2 dell'ingiunta. 4) in via subordinata, nell'ipotesi accerti la validità della cessione del credito e considerato il pignoramento presso terzi notificato a da parte dell'Agenzia delle Entrate Parte_1
(debitore Avv. AR) ridurre gli importi ingiunti, qualora dovuti, a quanto risulterà di giustizia, considerate anche le somme già versate dalla società ingiunta. 5) condannare comunque l'opposta al pagamento delle spese del giudizio, maggiorate di rimborso forfettario, spese generali 15% e oneri di legge ed ex art. 96 c.p.c. “.
Costituitasi ritualmente in contraddittorio parte opposta contestava tutti i motivi di opposizione;
produceva tutti i documenti già prodotti nell'ambito del procedimento monitorio, con l'aggiunta del ricorso per decreto ingiuntivo, del decreto ingiuntivo, della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, della notifica dell'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. e procura alle liti e concludeva chiedendo: “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'istanza di cui all'art. 649 c.p.c. e per l'effetto rigettarla;
nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e per l'effetto tutte le domande ed eccezioni svolte dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., stante la pretestuosità delle eccezioni sollevate, anche alla luce delle argomentazioni e documentazione prodotta”.
Respinta con ordinanza resa all'esito del subprocedimento cautelare aperto in corso di causa NRG 47748-1/2023 l'istanza avanzata da parte opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, la causa era istruita sui documenti prodotti e rinviata per la precisazione delle conclusioni ad udienza a trattazione scritta.
All'esito dell'udienza svoltasi in data 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione - come noto - ha la duplice funzione: di accertare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio (giudizio rescindente) e di accertare la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. per tutte Cass. 18 aprile 2000, n.4974).
L'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo risulta essere stato legittimamente emesso sulla scorta di documenti che costituiscono prova dell'avvenuto conferimento degli incarichi giudiziali e della corretta esecuzione delle attività di avvocato da parte degli Avvocati AR e SE.
Circa il quantum della pretesa creditoria avanzata non sussistono dubbi sulla congruità della relativa richiesta, atteso che si tratta di liquidazioni giudiziali pure documentalmente provate.
Passando all'esame dei motivi di opposizione si osserva quanto segue.
Parte opponente ha sollevato eccezione di avvenuta parziale estinzione del debito e ha richiamato i pagamenti della fattura n. 73 dell'importo di € 1.794,81 (all. 3), comprensivo di oneri di legge, e in data 7.6.2012 la fattura n. 30 dell'importo di € 4.627,47 (all. 4), comprensivo di oneri di legge.
Sul punto convince la contestazione svolta dalla secondo cui le fatture di cui Controparte_3 sopra e i relativi pagamenti non possono riferirsi al credito azionato con il ricorso opposto, dovendosi tenere conto delle date (di molto anteriori) in cui i pagamenti stessi sono avvenuti.
L'opponente eccepisce altresì l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nonostante l'assenza della parcella emessa dagli avvocati AR e SE e del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
L'eccezione è priva di pregio. Ha statuito la Suprema Corte con l'ordinanza n. 33193/2022 che il parere dell'Ordine sulla congruità della parcella è obbligatorio quando ai sensi dell'art. 636 cpc l'avvocato ricorre in sede monitoria e i compensi per le prestazioni per le quali chiede il pagamento del compenso non sono stati determinati in base a tariffe obbligatorie. Nel caso in esame i compensi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo sono stati liquidati dall'autorità giudiziaria secondo le tariffe predeterminate dalla legge.
Per quanto sopra esposto risulta l'infondatezza dell'opposizione in ogni suo motivo.
Ritiene questo tribunale non sussistenti gli elementi soggettivo e oggettivo della fattispecie invocata da parte opposta per il risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo. Spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Stefano SE, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nella causa di opposizione iscritta al NRG 47748/2023 avverso il decreto ingiuntivo n. 13082/2023 del 04/08/2023 RG n. 32034/2023, emesso dal Tribunale di Roma munito di formula esecutiva in data 3 agosto 2023 così provvede:
1) rigetta l'opposizione promossa da . e conferma il decreto;
Parte_1
2) rigetta la domanda avanzata ex art. 96 cpc da parte opposta;
3) condanna a pagare le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 5077,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA. Spese da distrarsi in favore dell' Avvocato Stefano SE, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, Roma, 25.5.2025
Si comunichi
Il giudice o.t.
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