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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, II^ Sezione Civile, in composizione monocratica- GU
Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.6981-2022 RG, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Spadaro-opponente; Parte_1
e
e, per essa, quale mandataria, , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi -opposta; avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 26 febbraio 2025), il giudizio è stato riservato per la decisione con termini abbreviati ex art.190 cpc vigente ratione temporis per il deposito delle memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1693- Parte_1
2022 emesso nei suoi confronti per il pagamento dell'importo di €16.819,08 oltre accessori e spese in favore di per un presunto saldo-debitore Controparte_1
di un finanziamento contratto nel 2009.
Ha, preliminarmente, eccepito l'estinzione per prescrizione affermando che:
-il contratto di finanziamento posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo è stato sottoscritto il 2 aprile 2009;
-il 9 giugno 2010 è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine;
-da tale data è decorso il termine di prescrizione decennale, scaduto il 9 giugno 2020;
-nel corso del decennio, non è stata ricevuta alcuna richiesta di pagamento o atto interruttivo del termine di prescrizione.
Ha poi dedotto che:
1 - il credito non è provato;
-l'estratto conto certificato ex art.50 TUB non costituisce prova del credito nel giudizio di opposizione;
-la cessionaria istante non ha legittimazione attiva attesa la mancata prova sul contratto di cessione e sulla notifica della cessione del credito;
-il credito azionato sarebbe stato ceduto dall'originario creditore alla CP_3
società e da questa, con atto del 1° novembre 2011, ad CP_4 Controparte_1
;
[...]
-quest'ultima non ha prodotto alcun documento comprovante il primo trasferimento;
-il preteso credito non presenta i requisiti di certezza, liquidità, esigibilità previsti dall'art.633 cpc.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per l'accertamento della prescrizione con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
L'opposta ha, preliminarmente, dedotto ex art.115 primo comma cpc che il Pt_1
non ha contestato di aver sottoscritto il contratto, di aver ottenuto il finanziamento, di essere stato inadempiente.
Ha poi esposto che:
-il credito è provato dalla produzione del contratto e del rendiconto analitico;
-il debitore non ha allegato e provato di aver pagato;
-il debitore non ha interesse a contestare la legittimazione attiva;
-il debitore non ha contestato l'intervenuta cessione e la titolarità del credito;
-la Corte di Cassazione, nella sentenza n.9439-2022, ha affermato che l'onere di allegazione e prova, da parte dell'attore, della titolarità del credito fatto valere in giudizio si considera assolto in due casi: quando il convenuto svolge difese incompatibili con la contestazione della titolarità del credito;
quando il convenuto non contesta la titolarità del credito;
-la legittimazione attiva è comunque documentalmente provata mediante la pubblicazione in GU della cessione da a dalla CP_3 CP_4
comunicazione della cessione da a , dal contratto di cessione tra CP_4 Pt_1
2 CP
ed con pubblicazione in GU dell'elenco dei credito ceduti, con CP_4
comunicazione della cessione al;
Pt_1
-l'eccezione di prescrizione non è fondata perché la prescrizione decennale dei finanziamenti a rimborso prestabilito decorre dalla scadenza dell'ultima rata, che sarebbe avvenuta il 20 maggio 2016;
-il termine di prescrizione è stato interrotto più volte con la diffida ad adempiere del 9 dicembre 2014, con il sollecito di pagamento dell'8 marzo 2022, con la notifica del decreto ingiuntivo in data 27 ottobre 2022.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
*** ** ***
*** ** ***
La legittimazione.
Come noto, la legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio.
Il Giudice deve verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
L'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264
c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della
3 documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art.
58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che “affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019);
4 "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre
2020 n.24798);“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo 2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024
n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Hanno affermato che:
5 “È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n.
17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che
"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
(…) È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
6 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco””.
In conclusione:
1) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
2) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B;
3) nel caso in cui (come accaduto nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte
7 cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Nella fattispecie, l'opponente ha contestato la mancanza di prova documentale per la cessione del credito da a ed a fronte di tale eccezione CP_3 CP_4 incombeva sulla società opposta l'onere di provare sia il contratto di cessione tra a sia la specifica inclusione del credito di CP_3 CP_4 CP_3 verso nelle varie cessioni. Pt_1
Questa prova non è stata acquisita al processo e, quindi, non potendosi ritenere la titolarità del credito in capo alla società opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La prescrizione.
Il contratto di finanziamento è stato stipulato da con Parte_1 CP_3
in data 2 aprile 2009 per l'importo di €14.000,00 da restituire in 84 rate mensili.
[...]
L'opposta ha evidenziato che la decadenza dal beneficio del termine è avvenuta il 9 giugno 2010.
La stessa, al fine di superare l'avversa eccezione di prescrizione decennale ex art.2946 c.c., ha dedotto che:
1) la decorrenza del termine di prescrizione si è avuta con l'ultima rata del maggio 2016;
2) il termine di 10 anni è stato più volte interrotto, a cominciare dalla diffida ad adempiere del 9 dicembre 2014 (doc.n.8).
I rilievi in
contro
-eccezione dell'opposta non sono da condividere.
Per il primo, va detto che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui un diritto può esercitato (art.2935 c.c.), sicchè la decadenza dal beneficio del termine del 9 giugno 2010 ha fatto scaturire l'immediata esigibilità del diritto dell'istituto finanziatore al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto.
Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento si risolva per recesso dell'istituto di credito determinato dall'inadempimento del soggetto obbligato alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi, sorge
8 immediatamente il diritto al pagamento degli importi dovuti essendo caducato il piano rateale.
Per il secondo, precisando che dovrebbe trattarsi di sollecito al pagamento e non di diffida ad adempiere ex art.1454 c.c., stante la già avvenuta risoluzione negoziale sin dal 2010, va esclusa la valenza interruttiva della nota indicata come “diffda ad adempiere” del 1° dicembre 2014, da parte di CP_5
incaricata da poiché:
[...] CP_4
-come detto, nel processo, l'attrice in senso sostanziale, non ha fornito riscontro documentale in ordine al contratto di cessione tra e CP_3
CP_4
-non sono emersi elementi di collegamento tra la nota del 1° dicembre 2014 e la fotocopia della busta raccomandata n.61401430878-9, con attestazione di compiuta giacenza;
-agli atti non è stata prodotta l'attestazione di invio di quel numero di raccomandata al;
Pt_1
-la documentazione in copia presenta, per tale plico raccomandato, un avviso di ricevimento in bianco.
Pertanto, tenuto conto che la decorrenza del termine di prescrizione ha coinciso con la decadenza dal beneficio del termine del 9 giugno 2010 e che, nel lasso temporale 2010-2020, non sono avvenute interruzioni, è evidente l'avvenuta estinzione.
Ogni altra questione resta assorbita.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.6981-2022 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.1693-2022;
9 -condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo del contributo unificato (se versato) e nell'importo di € 5.100,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso l'11 aprile 2025
Il Giudice annagrazia lenti
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, II^ Sezione Civile, in composizione monocratica- GU
Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.6981-2022 RG, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Spadaro-opponente; Parte_1
e
e, per essa, quale mandataria, , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi -opposta; avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 26 febbraio 2025), il giudizio è stato riservato per la decisione con termini abbreviati ex art.190 cpc vigente ratione temporis per il deposito delle memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1693- Parte_1
2022 emesso nei suoi confronti per il pagamento dell'importo di €16.819,08 oltre accessori e spese in favore di per un presunto saldo-debitore Controparte_1
di un finanziamento contratto nel 2009.
Ha, preliminarmente, eccepito l'estinzione per prescrizione affermando che:
-il contratto di finanziamento posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo è stato sottoscritto il 2 aprile 2009;
-il 9 giugno 2010 è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine;
-da tale data è decorso il termine di prescrizione decennale, scaduto il 9 giugno 2020;
-nel corso del decennio, non è stata ricevuta alcuna richiesta di pagamento o atto interruttivo del termine di prescrizione.
Ha poi dedotto che:
1 - il credito non è provato;
-l'estratto conto certificato ex art.50 TUB non costituisce prova del credito nel giudizio di opposizione;
-la cessionaria istante non ha legittimazione attiva attesa la mancata prova sul contratto di cessione e sulla notifica della cessione del credito;
-il credito azionato sarebbe stato ceduto dall'originario creditore alla CP_3
società e da questa, con atto del 1° novembre 2011, ad CP_4 Controparte_1
;
[...]
-quest'ultima non ha prodotto alcun documento comprovante il primo trasferimento;
-il preteso credito non presenta i requisiti di certezza, liquidità, esigibilità previsti dall'art.633 cpc.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per l'accertamento della prescrizione con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
L'opposta ha, preliminarmente, dedotto ex art.115 primo comma cpc che il Pt_1
non ha contestato di aver sottoscritto il contratto, di aver ottenuto il finanziamento, di essere stato inadempiente.
Ha poi esposto che:
-il credito è provato dalla produzione del contratto e del rendiconto analitico;
-il debitore non ha allegato e provato di aver pagato;
-il debitore non ha interesse a contestare la legittimazione attiva;
-il debitore non ha contestato l'intervenuta cessione e la titolarità del credito;
-la Corte di Cassazione, nella sentenza n.9439-2022, ha affermato che l'onere di allegazione e prova, da parte dell'attore, della titolarità del credito fatto valere in giudizio si considera assolto in due casi: quando il convenuto svolge difese incompatibili con la contestazione della titolarità del credito;
quando il convenuto non contesta la titolarità del credito;
-la legittimazione attiva è comunque documentalmente provata mediante la pubblicazione in GU della cessione da a dalla CP_3 CP_4
comunicazione della cessione da a , dal contratto di cessione tra CP_4 Pt_1
2 CP
ed con pubblicazione in GU dell'elenco dei credito ceduti, con CP_4
comunicazione della cessione al;
Pt_1
-l'eccezione di prescrizione non è fondata perché la prescrizione decennale dei finanziamenti a rimborso prestabilito decorre dalla scadenza dell'ultima rata, che sarebbe avvenuta il 20 maggio 2016;
-il termine di prescrizione è stato interrotto più volte con la diffida ad adempiere del 9 dicembre 2014, con il sollecito di pagamento dell'8 marzo 2022, con la notifica del decreto ingiuntivo in data 27 ottobre 2022.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
*** ** ***
*** ** ***
La legittimazione.
Come noto, la legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio.
Il Giudice deve verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
L'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264
c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della
3 documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art.
58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che “affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019);
4 "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre
2020 n.24798);“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo 2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024
n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Hanno affermato che:
5 “È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n.
17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che
"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
(…) È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
6 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco””.
In conclusione:
1) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
2) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B;
3) nel caso in cui (come accaduto nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte
7 cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Nella fattispecie, l'opponente ha contestato la mancanza di prova documentale per la cessione del credito da a ed a fronte di tale eccezione CP_3 CP_4 incombeva sulla società opposta l'onere di provare sia il contratto di cessione tra a sia la specifica inclusione del credito di CP_3 CP_4 CP_3 verso nelle varie cessioni. Pt_1
Questa prova non è stata acquisita al processo e, quindi, non potendosi ritenere la titolarità del credito in capo alla società opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
La prescrizione.
Il contratto di finanziamento è stato stipulato da con Parte_1 CP_3
in data 2 aprile 2009 per l'importo di €14.000,00 da restituire in 84 rate mensili.
[...]
L'opposta ha evidenziato che la decadenza dal beneficio del termine è avvenuta il 9 giugno 2010.
La stessa, al fine di superare l'avversa eccezione di prescrizione decennale ex art.2946 c.c., ha dedotto che:
1) la decorrenza del termine di prescrizione si è avuta con l'ultima rata del maggio 2016;
2) il termine di 10 anni è stato più volte interrotto, a cominciare dalla diffida ad adempiere del 9 dicembre 2014 (doc.n.8).
I rilievi in
contro
-eccezione dell'opposta non sono da condividere.
Per il primo, va detto che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui un diritto può esercitato (art.2935 c.c.), sicchè la decadenza dal beneficio del termine del 9 giugno 2010 ha fatto scaturire l'immediata esigibilità del diritto dell'istituto finanziatore al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto.
Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento si risolva per recesso dell'istituto di credito determinato dall'inadempimento del soggetto obbligato alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi, sorge
8 immediatamente il diritto al pagamento degli importi dovuti essendo caducato il piano rateale.
Per il secondo, precisando che dovrebbe trattarsi di sollecito al pagamento e non di diffida ad adempiere ex art.1454 c.c., stante la già avvenuta risoluzione negoziale sin dal 2010, va esclusa la valenza interruttiva della nota indicata come “diffda ad adempiere” del 1° dicembre 2014, da parte di CP_5
incaricata da poiché:
[...] CP_4
-come detto, nel processo, l'attrice in senso sostanziale, non ha fornito riscontro documentale in ordine al contratto di cessione tra e CP_3
CP_4
-non sono emersi elementi di collegamento tra la nota del 1° dicembre 2014 e la fotocopia della busta raccomandata n.61401430878-9, con attestazione di compiuta giacenza;
-agli atti non è stata prodotta l'attestazione di invio di quel numero di raccomandata al;
Pt_1
-la documentazione in copia presenta, per tale plico raccomandato, un avviso di ricevimento in bianco.
Pertanto, tenuto conto che la decorrenza del termine di prescrizione ha coinciso con la decadenza dal beneficio del termine del 9 giugno 2010 e che, nel lasso temporale 2010-2020, non sono avvenute interruzioni, è evidente l'avvenuta estinzione.
Ogni altra questione resta assorbita.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.6981-2022 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.1693-2022;
9 -condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo del contributo unificato (se versato) e nell'importo di € 5.100,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso l'11 aprile 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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