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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 03.06.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta e/o la ritualità del relativo avviso
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 4735/2022 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del G.d.P.”, vertente TRA
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappr.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mocci del Foro di Nuoro (c.f.
), indirizzo pec: e dall'avv. Anna C.F._1 Email_1
Bettoni del Foro di Milano (c.f. ), indirizzo pec: C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Email_2
Gianclaudio Alinei, sito in Napoli (NA), in Via Niutta n. 36, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
Appellante
E
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Palma CP_1 C.F._3
Campania (NA), alla via Nuova Nola n. 273, presso lo studio dell'avv. Nunziata Cinzia
(C.F. ), indirizzo pec per comunicazioni di legge: C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_3
rilasciata su documento informatico congiunto alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi CP_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino, la società esponendo Parte_1
che: 1) in data 13.3.2015 stipulava con la il contratto di Parte_1
finanziamento n. 05177377988, per l'importo lordo di € 34.234,00, da restituire in 120
pag. 2/7 rate mensili di € 283,00 ciascuna, con costi di contratto pari a € 748,00; -2) nel mese di luglio 2017 estingueva anticipatamente il finanziamento in corrispondenza della scadenza della rata numero 28; -3) l'Istituto di credito appellato non provvedeva alla restituzione “pro quota” di tutti i costi del contratto.
Sulla base di tali premesse, chiedeva, ai sensi dell'art. 125 sexies del T.U.B., il rimborso dei costi in proporzione alla restante durata del contratto, pari a € 573,46,
secondo il criterio di calcolo c.d. pro rata temporis.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva il rigetto della domanda, con Parte_1
vittoria di spese processuali. Eccepiva: 1) in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
-2) nel merito, l'infondatezza della domanda per l'inapplicabilità della sentenza c.d. “Lexitor”
della Corte di Giustizia Europea al contratto di finanziamento e per l'inefficacia diretta orizzontale della direttiva comunitaria 2008/48/CE nei rapporti tra privati.
Con sentenza n. 1314/2022, depositata in data 14.10.2022, il Giudice di Pace di
Avellino accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento dell'importo di € 500,00 a titolo di rimborso per i costi del contratto di credito, oltre interessi legali e spese del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva Parte_1
appello, chiedendo: 1) l'integrale riforma della decisione impugnata con rigetto delle domande attoree;
-2) la condanna dell'appellato alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado;
-3) la riduzione delle somme dovute a titolo di rimborso secondo il criterio di calcolo c.d. della curva di interessi.
pag. 3/7 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite del secondo grado di giudizio.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
Motivi della decisione
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per:
1) l'erronea interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., che, nel testo vigente al momento della conclusione del contratto di finanziamento, non prevedeva il rimborso dei costi “up front”. In particolare, l'appellante ha dedotto che la decisione si poneva in contrasto con la previsione di cui all'art. 11, co. 2 del D.L. n.
73/2021, convertito in legge n. 106/2021 (“Decreto Sostegni”), che espressamente stabiliva la non rimborsabilità dei costi up front per i contratti di credito stipulati in data anteriore al 25.07.2021; -2) l'illegittima applicazione al contratto di finanziamento della sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia Europea (C.
383/2018 dell'11.09.2019), relativa all'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva
200/48/CE, sulla scorta dell'inefficacia diretta orizzontale delle direttive comunitarie nei rapporti tra privati;
-3) l'erronea qualificazione, come vessatoria,
della clausola contrattuale di rinuncia al rimborso dei costi non ancora maturati in caso di estinzione anticipata del prestito.
Le riportate censure sono prive di pregio.
pag. 4/7 Invero, in tema di tutela del consumatore, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11 octies,
comma 2, del Decreto “Sostegni” del 25.5.2021 n. 73, convertito in legge n. 106 del
23.07.2021, nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto di riduzione spettante al consumatore, in quanto in contrasto con la normativa europea e, nello specifico, con l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza “Lexitor”.
La sentenza di incostituzionalità ha confermato il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito,
anche in relazione a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021, così riallineando l'Italia ai principi espressi dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
Alla luce del quadro normativo in tema di credito al consumo, come interpretato anche dalla giurisprudenza europea, va riconosciuto il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi relativi al credito, dovendosi ritenere superata qualsivoglia questione in ordine alla distinzione tra costi c.d. “recurring” e costi c.d. “up-front”.
Quanto alla clausola contrattuale che limita la quota delle commissioni rimborsabili in caso di estinzione anticipata o che esclude il mutuatario da qualsiasi rimborso in siffatta ipotesi, essa va ritenuta nulla, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, atteso che “consente all'ente finanziatore di trattenere somme
parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata
pag. 5/7 limitata ad un arco di tempo inferiore” (cfr. Cass. Civ. 25977/2023). In base alla disciplina contenuta nel Codice del Consumo, tale clausola avrebbe dovuto essere oggetto di una trattativa individuale, essendo invece irrilevante la mera doppia sottoscrizione. Ed, infatti, l'art. 33 del Codice del Consumo prevede espressamente che si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed il successivo art. 34 comma IV prevede che non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che la clausola contrattuale invocata dall'appellante sia stata oggetto di una effettiva trattativa individuale con il consumatore. Dunque, la clausola è da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.
n. 206/2005.
Parimenti infondati sono il quarto e il quinto motivo di appello.
Il quarto motivo di appello rimane assorbito dal rigetto delle censure relative alla non ripetibilità dei costi “up front”.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del
Giudice di Pace sulla domanda subordinata di rideterminazione dei costi “up front”
secondo il criterio c.d. della curva degli interessi.
La censura è priva di pregio.
Viene condivisa dal Tribunale l'applicazione da parte del Giudice di Pace del criterio c.d. “pro rata temporis” per il calcolo dei costi rimborsabili. Va rilevato che, in assenza di regolamento contrattuale, trova applicazione il metodo della proporzionalità lineare, da intendersi quale criterio più favorevole al cliente-
pag. 6/7 consumatore, in virtù dell'art. 1370 c.c.; secondo tale norma “Le clausole inserite
nelle condizioni generali di contratto in moduli o formulari predisposti da uno dei
contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo,
applicando i valori medi delle tabelle ministeriali vigenti (D.M. 147/2022).
Sussistono i presupposti per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato ex art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in funzione di Giudice d'appello,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa Parte_1
ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore dell'appellato , che liquida in CP_1
complessivi € 641,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7
II SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 03.06.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta e/o la ritualità del relativo avviso
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 4735/2022 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del G.d.P.”, vertente TRA
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappr.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mocci del Foro di Nuoro (c.f.
), indirizzo pec: e dall'avv. Anna C.F._1 Email_1
Bettoni del Foro di Milano (c.f. ), indirizzo pec: C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Email_2
Gianclaudio Alinei, sito in Napoli (NA), in Via Niutta n. 36, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
Appellante
E
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Palma CP_1 C.F._3
Campania (NA), alla via Nuova Nola n. 273, presso lo studio dell'avv. Nunziata Cinzia
(C.F. ), indirizzo pec per comunicazioni di legge: C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_3
rilasciata su documento informatico congiunto alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi CP_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino, la società esponendo Parte_1
che: 1) in data 13.3.2015 stipulava con la il contratto di Parte_1
finanziamento n. 05177377988, per l'importo lordo di € 34.234,00, da restituire in 120
pag. 2/7 rate mensili di € 283,00 ciascuna, con costi di contratto pari a € 748,00; -2) nel mese di luglio 2017 estingueva anticipatamente il finanziamento in corrispondenza della scadenza della rata numero 28; -3) l'Istituto di credito appellato non provvedeva alla restituzione “pro quota” di tutti i costi del contratto.
Sulla base di tali premesse, chiedeva, ai sensi dell'art. 125 sexies del T.U.B., il rimborso dei costi in proporzione alla restante durata del contratto, pari a € 573,46,
secondo il criterio di calcolo c.d. pro rata temporis.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva il rigetto della domanda, con Parte_1
vittoria di spese processuali. Eccepiva: 1) in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
-2) nel merito, l'infondatezza della domanda per l'inapplicabilità della sentenza c.d. “Lexitor”
della Corte di Giustizia Europea al contratto di finanziamento e per l'inefficacia diretta orizzontale della direttiva comunitaria 2008/48/CE nei rapporti tra privati.
Con sentenza n. 1314/2022, depositata in data 14.10.2022, il Giudice di Pace di
Avellino accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento dell'importo di € 500,00 a titolo di rimborso per i costi del contratto di credito, oltre interessi legali e spese del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva Parte_1
appello, chiedendo: 1) l'integrale riforma della decisione impugnata con rigetto delle domande attoree;
-2) la condanna dell'appellato alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado;
-3) la riduzione delle somme dovute a titolo di rimborso secondo il criterio di calcolo c.d. della curva di interessi.
pag. 3/7 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite del secondo grado di giudizio.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
Motivi della decisione
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per:
1) l'erronea interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., che, nel testo vigente al momento della conclusione del contratto di finanziamento, non prevedeva il rimborso dei costi “up front”. In particolare, l'appellante ha dedotto che la decisione si poneva in contrasto con la previsione di cui all'art. 11, co. 2 del D.L. n.
73/2021, convertito in legge n. 106/2021 (“Decreto Sostegni”), che espressamente stabiliva la non rimborsabilità dei costi up front per i contratti di credito stipulati in data anteriore al 25.07.2021; -2) l'illegittima applicazione al contratto di finanziamento della sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia Europea (C.
383/2018 dell'11.09.2019), relativa all'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva
200/48/CE, sulla scorta dell'inefficacia diretta orizzontale delle direttive comunitarie nei rapporti tra privati;
-3) l'erronea qualificazione, come vessatoria,
della clausola contrattuale di rinuncia al rimborso dei costi non ancora maturati in caso di estinzione anticipata del prestito.
Le riportate censure sono prive di pregio.
pag. 4/7 Invero, in tema di tutela del consumatore, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11 octies,
comma 2, del Decreto “Sostegni” del 25.5.2021 n. 73, convertito in legge n. 106 del
23.07.2021, nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto di riduzione spettante al consumatore, in quanto in contrasto con la normativa europea e, nello specifico, con l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza “Lexitor”.
La sentenza di incostituzionalità ha confermato il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito,
anche in relazione a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021, così riallineando l'Italia ai principi espressi dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
Alla luce del quadro normativo in tema di credito al consumo, come interpretato anche dalla giurisprudenza europea, va riconosciuto il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi relativi al credito, dovendosi ritenere superata qualsivoglia questione in ordine alla distinzione tra costi c.d. “recurring” e costi c.d. “up-front”.
Quanto alla clausola contrattuale che limita la quota delle commissioni rimborsabili in caso di estinzione anticipata o che esclude il mutuatario da qualsiasi rimborso in siffatta ipotesi, essa va ritenuta nulla, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, atteso che “consente all'ente finanziatore di trattenere somme
parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata
pag. 5/7 limitata ad un arco di tempo inferiore” (cfr. Cass. Civ. 25977/2023). In base alla disciplina contenuta nel Codice del Consumo, tale clausola avrebbe dovuto essere oggetto di una trattativa individuale, essendo invece irrilevante la mera doppia sottoscrizione. Ed, infatti, l'art. 33 del Codice del Consumo prevede espressamente che si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed il successivo art. 34 comma IV prevede che non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale.
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che la clausola contrattuale invocata dall'appellante sia stata oggetto di una effettiva trattativa individuale con il consumatore. Dunque, la clausola è da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.
n. 206/2005.
Parimenti infondati sono il quarto e il quinto motivo di appello.
Il quarto motivo di appello rimane assorbito dal rigetto delle censure relative alla non ripetibilità dei costi “up front”.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del
Giudice di Pace sulla domanda subordinata di rideterminazione dei costi “up front”
secondo il criterio c.d. della curva degli interessi.
La censura è priva di pregio.
Viene condivisa dal Tribunale l'applicazione da parte del Giudice di Pace del criterio c.d. “pro rata temporis” per il calcolo dei costi rimborsabili. Va rilevato che, in assenza di regolamento contrattuale, trova applicazione il metodo della proporzionalità lineare, da intendersi quale criterio più favorevole al cliente-
pag. 6/7 consumatore, in virtù dell'art. 1370 c.c.; secondo tale norma “Le clausole inserite
nelle condizioni generali di contratto in moduli o formulari predisposti da uno dei
contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo,
applicando i valori medi delle tabelle ministeriali vigenti (D.M. 147/2022).
Sussistono i presupposti per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato ex art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in funzione di Giudice d'appello,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa Parte_1
ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore dell'appellato , che liquida in CP_1
complessivi € 641,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7