Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1973, n. 9
Versione
18 febbraio 1973
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 , concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, le parole: compresi quelli processuali, sono soppresse; le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite con le parole: il 30 giugno 1974;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresi' prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse".

Entrata in vigore il 18 febbraio 1973
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