Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 , concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, le parole: compresi quelli processuali, sono soppresse; le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite con le parole: il 30 giugno 1974;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresi' prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse".
E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 , concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, le parole: compresi quelli processuali, sono soppresse; le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite con le parole: il 30 giugno 1974;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresi' prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse".