Versione
18 febbraio 1973
18 febbraio 1973
Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 , concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, le parole: compresi quelli processuali, sono soppresse; le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite con le parole: il 30 giugno 1974;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresi' prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse".
E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 , concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, le parole: compresi quelli processuali, sono soppresse; le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite con le parole: il 30 giugno 1974;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresi' prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse".
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/1982, n. 351Provvedimento: L'articolo unico legge 15 febbraio 1973 n. 9, nel convertire in legge il d.l. 18 dicembre 1972 n. 788, ha espressamente prorogato i termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli Affitti fino al 30 giugno 1974 per quanto riguarda i ricorsi e i procedimenti innanzi alle commissioni tributarie e le relative impugnazioni. È, pertanto, proponibile il reclamo avverso la decisione della commissione provinciale delle imposte dirette proposto oltre il termine di cui all'art. 35 R.d. 8 luglio 1937 n. 1516 ma nel periodo di tempo corrente tra la data di entrata in vigore del citato d.l. n. 788 del 1972 ed il 30 giugno 1974. ( V 2839/80, mass n 406576).*Leggi di più...
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