Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6920 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
IN6920/0 1 REPUBBLICA DLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Cassazione RICORSY NULLITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 5285/99 Rel. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Cron. 15724 Rep. 2543 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere- Ud. 22/02/01 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Dott. Vincenzo MAZ ZACANE ha pronunciato la seguente E SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE CONCETTA, SC IA,GL AM Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 1500 AV AN elettivamente domiciliati in ROMA ' VOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di 21 MAG. MACELLIEREP.ZZA CA CASSAZION difesi dall'avvocato ARANCIO IA, giusta delega in atti;
0,77 1500 ricorrenti
contro
AR TO, AT LA;
JB54969 intimati avverso la sentenza n. 24/98 del Tribunale di 2001 CALTAGIRONE, depositata il 31/01/98; 340 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso. o N -2- Svolgimento del processo Con ricorso, notificato il 26 27 febbraio 1999 a VA RI ed a RM US, CE IO AN, IA CA e AN VA, deducendo l'inosservanza dell'art.46 c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c. in punto di omessa pronunzia su uno specifico motivo di doglianza concernente l'integrità del contraddittorio in prime cure, chiedono la cassazione della sentenza del 31 gennaio 1998 con la quale il tribunale di Caltagirone ha dichiarato inammis- sibile l'appello avverso la pronunzia del giudice di pace che aveva negato la propria competenza a provvedere su una loro domanda giudiziale. Al ricorso non resistono gli intimati RI e US. Motivi della decisione. La Corte aderisce alla richiesta principale del P.G e ritiene il ricorso inam- missibile. E Perché risulti soddisfatto il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti - a pena di inammissibilità, rilevabi- sostanziali e processuali - di causa" prescritto dal n° 3 dell'art.366 c.p.c., non le "ex officio iudicis" del ricorso per cassazione è necessaria che l'esposizione di detti “fatti" costituisca una premessa autonoma ri- spetto alla parte critica dell'atto, né occorre una loro analitica narrativa. E' indispensabile, tuttavia, che dal contesto del solo ricorso - senza dover attingere notizie da fonti sussidiarie, in queste compresa la sentenza impugnata sia possibile desumere una conoscenza dei "fatti sostanziali e processuali -di - causa" sufficiente alla comprensione delle critiche rivolte alla pronuncia del giudi- ce. del merito ed alla valutazione della loro correttezza.. 3 Il che, nella specie, non è consentito desumere dal contesto del ricorso. La disamina dell'atto nel suo complesso non induce neppure ad una suffi- ciente conoscenza della materia del contendere, oggetto della fase di merito, dalla quale poter desumere la necessaria partecipazione di altri soggetti oltre gli origina- ri contraddittori, e la coerente disciplina delle impugnazioni. Non si provvede al regolamento delle spese del giudizio di legittimità non avendo in questo gli intimati, RI e US, espletato attività difensiva.
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, il 22 febbraio 2001. Il Presidente (dr Rafaele Corona) Il Consigliere estensore (dr EnriceEnrice Sompanna Musso) IL CANCELLITRE C1 Paolo AR DEPOSITATO IN CANCELLERIA Le Cozic 21 MAG. 2001 Roma IL CANCELLIERĘ C1 Celazco Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 98c00 29.07 11 Iscritto a ruolo il 1602 270000 Art. n.