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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 19/06/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Vera Colella pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 191/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] e ivi residente, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Gilberta Arcangeli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Urbino, via B. da Montefeltro 1
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio
[...]
Ceccarini, per procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del Notaio dott. di Persona_1
Ancona del 27 novembre 2018, rep. n. 1862 racc. n. 1503, elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria – Sez. Lavoro del Tribunale di Urbino
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.05.2024 la lavoratrice conveniva in giudizio l' per ottenere CP_1
il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale per quattro distinte patologie
(gonalgia bilaterale, tendinopatia spalle bilaterale, tunnel carpale bilaterale e discopatie colonna in toto), quantificato complessivamente nella misura del 21% o in quella diversa risultante in corso di causa, evidenziando che l' aveva riconosciuto solamente la sussistenza della malattia “tunnel CP_1
carpale bilaterale” con un gradiente accertato pari al 3%.
Esponeva la ricorrente che, a causa delle lavorazioni svolte in qualità di operaia agricola florovivaista, aveva contratto le predette malattie;
la ricorrente, cioè, sosteneva che le mansioni svolte erano state causa o concausa efficiente della malattia e richiedeva in giudizio il riconoscimento dei postumi invalidanti in misura pari al 21% complessivo, a tal fine richiamando certificazione medica di parte.
Nella memoria di costituzione in giudizio l' resisteva adducendo l'esclusione della CP_1
correlazione tra l'attività svolta e le denunciate malattie.
La causa, istruita mediante l'escussione di due testimoni, la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale, sulle conclusioni delle parti all'odierna udienza pubblica è stata decisa mediante lettura di dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti e dai riferimenti fattuali di cui alla anamnesi lavorativa, come riferita da entrambi i testimoni, si può desumere la prova dello svolgimento di attività lavorativa nelle qualità descritte in ricorso da parte del lavoratore e quindi la sua continuativa esposizione al rischio di contrazione delle malattie lamentaea. Invero, i due testimoni hanno confermato tutti i capitoli di cui al ricorso riferendo, in particolare, che: “si è vero, è un lavoro pesante. Non vende i
fiori ma prende le piante, le confeziona, porta i sacchi di terra in auto dei clienti etc. ADR: quanti
chili pesavano i pesi che la signora solleva? I sacchi di terra pesano circa 20-25 kg e li sollevava
da sola”, “si, lo facevo anche io, portavamo anche la terra nelle auto dei clienti e ci occupavamo di
portare i sacchi di terra al cimitero e anche i sacchi di sassi per le tombe sottoterra trasportate con
le auto elettriche”.
Il ctu, dott. , ha evidenziato quanto segue: “TRATTASI DI PATOLOGIE Per_2
degenerative documentate CHE, TENUTO CONTO della anamnesi lavorativa (circa 30 anni come fioraia dipendente con abituale significativo sovraccarico funzionale rachide L-S, ginocchia, spalle
e mani (vedi AN. LAV pg.22-23), alla luce delle voci rispettivamente 73 b (M51.2) + 75 c (M23.3) e
75 a (M70.4) + 74 a (M75.1) + 74 c (G56.0) delle tabelle delle MP del 2023 - D.L. 10.10.2023),
DEBBONO CONSIDERARSI DI COMPROVATA PREVALENTE EZIOPATOGENESI
PROFESSIONALE anche se l'OBESITA', seppur di I-grado, comporta iper-carico usurante significativo a livello delle articolazioni portanti (rachide L-S, ginocchia). Con riferimento alle tabelle di legge “DL. 38/2000 - codice 213 + 281 + 227-224 + 163.0, attesa la disfunzionalità accertata, si configura un DBP complessivo che ritengo valutabile, con calcolo riduzionistico “von Balthazard”, pari al 19%”. Infine, ha concluso in questi termini: “Il CTU, conseguentemente a quanto sopra rilevato ed argomentato, risponde ai quesiti posti precisando che: a) ESISTE NESSO
CAUSALE FRA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA E LA PATOLOGIA DENUNCIATA AL
DISTRETTO DELLE SPALLE/MANI. b) ESISTE NESSO CONCAUSALE FRA ATTIVITÀ
LAVORATIVA SVOLTA E LA PATOLOGIA DENUNCIATA AI DISTRETTI DEL RACHIDE
LOMBARE E GINOCCHIA (articolazioni portanti). c) Per la “ERNIA DISCALE DEGENERATIVA
DEL TRATTO LOMBARE L5-S1 (cerniera)”, si valuta congruo un DBP pari al 6%. (Criterio
TABELLARE -> D.M. 12.07.2000, cod. 213). d) Per la “CONDROPATIA DEGENERATIVA CON
ASSOCIATE MENISCOSI E BORSITE CRONICA GINOCCHIO DESTRO, si valuta congruo un
DBP pari al 2%. (Criterio TABELLARE -> D.M. 12.07.2000, cod. 281). e) Per la
“CONDROPATIA DEGENERATIVA CON ASSOCIATE MENISCOSI E BORSITE CRONICA
GINOCCHIO SINISTRO, si valuta congruo un DBP pari al 2%. (Criterio TABELLARE -> D.M.
12.07.2000, cod. 281). f) Per la “TEDINOPATIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA DEI
ROTATORI SPALLA ST”, si valuta congruo un DBP pari al 4%. (Criterio TABELLARE ->
D.M. 12.07.2000, cod. 227-224). g) Per la “TEDINOPATIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA
DEI ROTATORI SPALLA ST” si valuta congruo un DBP pari al 4%. (Criterio TABELLARE
-> D.M. 12.07.2000, cod. 227-224). h) Per la “SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
BILATERALE” si valuta congruo un DBP pari al 3%. (Criterio TABELLARE -> D.M. 12.07.2000, cod. 163). i) Si valuta congruo un DBC complessivo pari al 19% (con calcolo riduzionistico “von
Balthazard”). j) Decorrenza dalla data della domanda: 22.06.2023. Ciò in relazione segnatamente alla documentazione specialistico-strumentale allegata, trattandosi di affezioni degenerative a lenta evoluzione ed in assenza di eventi acuti intercorrenti): -21/11/2022 visita ORTOPEDICA
-23/01/2023 RM E . -20.02.23 Persona_3 Per_4 [...]
-11/01/2023 -05.06.2023 Parte_2 Parte_3
AA.SS. e II. -11/10/2023 VISITA NEUROCHIRURGICA -04/03/2025 Pt_4 CP_2
PRESSO -15/04/2025 CERTIFICAZIONE PRESSO CENTRO DI TERAPIA ”
[... CP_3
In risposta alle osservazioni del ctp di parte resistente ha inoltre precisato: “Il CTU risponde citando i che, con riferimento all'esame clinico/obiettivo unitamente alle Persona_5
“tabelle delle MP del 2023” (D.L. 10.10.2023) e delle menomazioni del 2000” (D.L. 38/2000)” lo hanno condotto alle valutazioni conclusive: RIGUARDO AL LAVORO -Trattasi di operaia da circa
30 anni, (da tre anni unica dipendente), della ditta Garden Durantino che è costituita da una
“SERRA/NEGOZIO” di medie dimensioni (non semplice negozio) con plurime attività
(segnatamente vendita di fiori, piante ornamentali, piante da orto e da giardino, concimi, vasi, manutenzione floreale di tombe cimiteriali); -Ne consegue naturalmente che la sua mansione non può concretizzarsi in mera “commessa addetta al banco vendite” (vedi in specifico AN. pg. 22- Cont 23) ma in operaia con mansioni multiple. -Ne deriva, implicitamente, che l'attività lavorativa svolta è sostanzialmente manuale ed avviene in postura eretta con reiterato/sistematico impegno funzionale delle mani, braccia e spalle nonché del rachide lombare e ginocchia specie in flesso/estensione sempre, più o meno, sotto carico (anche se risultano difficilmente quantivizzabili la frequenza e durata delle posture statico/dinamiche per singola attività svolta). RIGUARDO
ALLA “STORIA” PATOLOGICA Risulta ben documentata non tanto dal numero dei referti specialistici nel tempo quanto dalla loro autorevolezza e contenuti -21/11/2022 CERTIFICAZIONE del dr. DIRETTORE DELLA UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Per_6
OSPEDALE -11/10/2023 VISITA NEUROCHIRURGICA presso Ospedale di Persona_7
Pesaro (dr -15/04/2025 CERTIFICAZIONE PRESSO CENTRO DI TERAPIA Persona_8
DEL DOLORE ospedale di Fano (dr . …. coerenti agli esami strumentali in atti Persona_9
che identificano un danno morfologico poli-distrettuale ben al di sopra della popolazione generale di pari sesso ed età: -23/01/2023 RM -G ST E ST -11/01/2023
RM E -05.06.2023 AA.SS. e II Parte_3 Parte_3 Pt_4
-04/03/2025 RM E SX RIGUARDO ALLA ASSENZA DI SEGNI O SINTOMI IN CP_2
VERBALE DI VISITE PERIODICHE ANNUALI MEDICO COMPETENTE: Si rileva che in data
17/02/23 si riporta in APP “ … Nel periodo intercorso da segnalare comparsa di fastidio alla gamba sinistra a livello del cavo popliteo. Da una prima ecografia MS evidenza di cisti di Baker.
Avrebbe dovuto eseguire RMN che non ha fatto. Non ha perso peso come prescritto dal proprio
MMG….” A tal proposito si ricorda che una RMN è un esame di II livello, abitualmente su prescrizione specialistica e non certamente a valle di “un fastidio” alla gamba. Ciò testimonia una valutazione clinica “di superficie”. IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA SINTETIZZATO IL CTU
HA RISPOSTO, CON SCIENZA E COSCIENZA, AI QUESITI (POSTI DAL GIUDICE) CHE
CONFERMA IN QUANTO RITENUTI EQUI, DOCUMENTATI E SUFFICIENTEMENTE
ARGOMENTATI.”.
Poiché le conclusioni del medico-legale risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici, che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
Sulla base delle considerazioni del ctu, deve dunque ritenersi la sussistenza della malattia in misura pari al 19% (6% ernia discale degenerativa del tratto lombare L5-S1, 2% condropatia degenerativa con associate meniscosi e borsite cronica ginocchio sinistro, 4% tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori spalla destra”, 4% tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori spalla sinistra, 3% sindrome del tunnel carpale bilaterale) a partire dall'epoca della domanda amministrativa del 22.06.2023 ed in tale senso l' va, pertanto, condannato ad erogare CP_1
alla ricorrente la prestazione corrispondente per la malattia professionale accertata nella misura del grado riconosciuto del 19% e con la decorrenza indicata, in favore di , oltre interessi Parte_1
legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
Gli accessori decorrono non già dal giorno della maturazione del diritto, ma dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'ente erogatore per il ritardo nell'adempimento; nel caso in esame il termine decorre dopo 120 giorni dall'accertamento, atteso il carattere generale della regola di cui al citato art. 7 della L.533/1973, con conseguente applicabilità ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie (Cass. n. 7792 del 1993) senza che per tali prestazioni accessorie sia altresì necessaria la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 4331 del 1992).
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza
(art. 91 cpc); per la stessa ragione sono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
06.05.2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' CP_1
- accertato che è affetta da ernia discale degenerativa del tratto lombare L5-S1, Parte_1
condropatia degenerativa con associate meniscosi e borsite cronica ginocchio sinistro, tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori spalla destra, tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori spalla sinistra e sindrome del tunnel carpale bilaterale contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l' a corrispondere CP_1
alla ricorrente la prestazione corrispondente alla misura del grado accertato del 19% con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi CP_1
antistatario, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della ctu. CP_1
Così deciso in Urbino, all'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025.
Il giudice
Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Vera Colella pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 191/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] e ivi residente, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Gilberta Arcangeli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Urbino, via B. da Montefeltro 1
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio
[...]
Ceccarini, per procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del Notaio dott. di Persona_1
Ancona del 27 novembre 2018, rep. n. 1862 racc. n. 1503, elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria – Sez. Lavoro del Tribunale di Urbino
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.05.2024 la lavoratrice conveniva in giudizio l' per ottenere CP_1
il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale per quattro distinte patologie
(gonalgia bilaterale, tendinopatia spalle bilaterale, tunnel carpale bilaterale e discopatie colonna in toto), quantificato complessivamente nella misura del 21% o in quella diversa risultante in corso di causa, evidenziando che l' aveva riconosciuto solamente la sussistenza della malattia “tunnel CP_1
carpale bilaterale” con un gradiente accertato pari al 3%.
Esponeva la ricorrente che, a causa delle lavorazioni svolte in qualità di operaia agricola florovivaista, aveva contratto le predette malattie;
la ricorrente, cioè, sosteneva che le mansioni svolte erano state causa o concausa efficiente della malattia e richiedeva in giudizio il riconoscimento dei postumi invalidanti in misura pari al 21% complessivo, a tal fine richiamando certificazione medica di parte.
Nella memoria di costituzione in giudizio l' resisteva adducendo l'esclusione della CP_1
correlazione tra l'attività svolta e le denunciate malattie.
La causa, istruita mediante l'escussione di due testimoni, la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale, sulle conclusioni delle parti all'odierna udienza pubblica è stata decisa mediante lettura di dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti e dai riferimenti fattuali di cui alla anamnesi lavorativa, come riferita da entrambi i testimoni, si può desumere la prova dello svolgimento di attività lavorativa nelle qualità descritte in ricorso da parte del lavoratore e quindi la sua continuativa esposizione al rischio di contrazione delle malattie lamentaea. Invero, i due testimoni hanno confermato tutti i capitoli di cui al ricorso riferendo, in particolare, che: “si è vero, è un lavoro pesante. Non vende i
fiori ma prende le piante, le confeziona, porta i sacchi di terra in auto dei clienti etc. ADR: quanti
chili pesavano i pesi che la signora solleva? I sacchi di terra pesano circa 20-25 kg e li sollevava
da sola”, “si, lo facevo anche io, portavamo anche la terra nelle auto dei clienti e ci occupavamo di
portare i sacchi di terra al cimitero e anche i sacchi di sassi per le tombe sottoterra trasportate con
le auto elettriche”.
Il ctu, dott. , ha evidenziato quanto segue: “TRATTASI DI PATOLOGIE Per_2
degenerative documentate CHE, TENUTO CONTO della anamnesi lavorativa (circa 30 anni come fioraia dipendente con abituale significativo sovraccarico funzionale rachide L-S, ginocchia, spalle
e mani (vedi AN. LAV pg.22-23), alla luce delle voci rispettivamente 73 b (M51.2) + 75 c (M23.3) e
75 a (M70.4) + 74 a (M75.1) + 74 c (G56.0) delle tabelle delle MP del 2023 - D.L. 10.10.2023),
DEBBONO CONSIDERARSI DI COMPROVATA PREVALENTE EZIOPATOGENESI
PROFESSIONALE anche se l'OBESITA', seppur di I-grado, comporta iper-carico usurante significativo a livello delle articolazioni portanti (rachide L-S, ginocchia). Con riferimento alle tabelle di legge “DL. 38/2000 - codice 213 + 281 + 227-224 + 163.0, attesa la disfunzionalità accertata, si configura un DBP complessivo che ritengo valutabile, con calcolo riduzionistico “von Balthazard”, pari al 19%”. Infine, ha concluso in questi termini: “Il CTU, conseguentemente a quanto sopra rilevato ed argomentato, risponde ai quesiti posti precisando che: a) ESISTE NESSO
CAUSALE FRA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA E LA PATOLOGIA DENUNCIATA AL
DISTRETTO DELLE SPALLE/MANI. b) ESISTE NESSO CONCAUSALE FRA ATTIVITÀ
LAVORATIVA SVOLTA E LA PATOLOGIA DENUNCIATA AI DISTRETTI DEL RACHIDE
LOMBARE E GINOCCHIA (articolazioni portanti). c) Per la “ERNIA DISCALE DEGENERATIVA
DEL TRATTO LOMBARE L5-S1 (cerniera)”, si valuta congruo un DBP pari al 6%. (Criterio
TABELLARE -> D.M. 12.07.2000, cod. 213). d) Per la “CONDROPATIA DEGENERATIVA CON
ASSOCIATE MENISCOSI E BORSITE CRONICA GINOCCHIO DESTRO, si valuta congruo un
DBP pari al 2%. (Criterio TABELLARE -> D.M. 12.07.2000, cod. 281). e) Per la
“CONDROPATIA DEGENERATIVA CON ASSOCIATE MENISCOSI E BORSITE CRONICA
GINOCCHIO SINISTRO, si valuta congruo un DBP pari al 2%. (Criterio TABELLARE -> D.M.
12.07.2000, cod. 281). f) Per la “TEDINOPATIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA DEI
ROTATORI SPALLA ST”, si valuta congruo un DBP pari al 4%. (Criterio TABELLARE ->
D.M. 12.07.2000, cod. 227-224). g) Per la “TEDINOPATIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA
DEI ROTATORI SPALLA ST” si valuta congruo un DBP pari al 4%. (Criterio TABELLARE
-> D.M. 12.07.2000, cod. 227-224). h) Per la “SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
BILATERALE” si valuta congruo un DBP pari al 3%. (Criterio TABELLARE -> D.M. 12.07.2000, cod. 163). i) Si valuta congruo un DBC complessivo pari al 19% (con calcolo riduzionistico “von
Balthazard”). j) Decorrenza dalla data della domanda: 22.06.2023. Ciò in relazione segnatamente alla documentazione specialistico-strumentale allegata, trattandosi di affezioni degenerative a lenta evoluzione ed in assenza di eventi acuti intercorrenti): -21/11/2022 visita ORTOPEDICA
-23/01/2023 RM E . -20.02.23 Persona_3 Per_4 [...]
-11/01/2023 -05.06.2023 Parte_2 Parte_3
AA.SS. e II. -11/10/2023 VISITA NEUROCHIRURGICA -04/03/2025 Pt_4 CP_2
PRESSO -15/04/2025 CERTIFICAZIONE PRESSO CENTRO DI TERAPIA ”
[... CP_3
In risposta alle osservazioni del ctp di parte resistente ha inoltre precisato: “Il CTU risponde citando i che, con riferimento all'esame clinico/obiettivo unitamente alle Persona_5
“tabelle delle MP del 2023” (D.L. 10.10.2023) e delle menomazioni del 2000” (D.L. 38/2000)” lo hanno condotto alle valutazioni conclusive: RIGUARDO AL LAVORO -Trattasi di operaia da circa
30 anni, (da tre anni unica dipendente), della ditta Garden Durantino che è costituita da una
“SERRA/NEGOZIO” di medie dimensioni (non semplice negozio) con plurime attività
(segnatamente vendita di fiori, piante ornamentali, piante da orto e da giardino, concimi, vasi, manutenzione floreale di tombe cimiteriali); -Ne consegue naturalmente che la sua mansione non può concretizzarsi in mera “commessa addetta al banco vendite” (vedi in specifico AN. pg. 22- Cont 23) ma in operaia con mansioni multiple. -Ne deriva, implicitamente, che l'attività lavorativa svolta è sostanzialmente manuale ed avviene in postura eretta con reiterato/sistematico impegno funzionale delle mani, braccia e spalle nonché del rachide lombare e ginocchia specie in flesso/estensione sempre, più o meno, sotto carico (anche se risultano difficilmente quantivizzabili la frequenza e durata delle posture statico/dinamiche per singola attività svolta). RIGUARDO
ALLA “STORIA” PATOLOGICA Risulta ben documentata non tanto dal numero dei referti specialistici nel tempo quanto dalla loro autorevolezza e contenuti -21/11/2022 CERTIFICAZIONE del dr. DIRETTORE DELLA UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Per_6
OSPEDALE -11/10/2023 VISITA NEUROCHIRURGICA presso Ospedale di Persona_7
Pesaro (dr -15/04/2025 CERTIFICAZIONE PRESSO CENTRO DI TERAPIA Persona_8
DEL DOLORE ospedale di Fano (dr . …. coerenti agli esami strumentali in atti Persona_9
che identificano un danno morfologico poli-distrettuale ben al di sopra della popolazione generale di pari sesso ed età: -23/01/2023 RM -G ST E ST -11/01/2023
RM E -05.06.2023 AA.SS. e II Parte_3 Parte_3 Pt_4
-04/03/2025 RM E SX RIGUARDO ALLA ASSENZA DI SEGNI O SINTOMI IN CP_2
VERBALE DI VISITE PERIODICHE ANNUALI MEDICO COMPETENTE: Si rileva che in data
17/02/23 si riporta in APP “ … Nel periodo intercorso da segnalare comparsa di fastidio alla gamba sinistra a livello del cavo popliteo. Da una prima ecografia MS evidenza di cisti di Baker.
Avrebbe dovuto eseguire RMN che non ha fatto. Non ha perso peso come prescritto dal proprio
MMG….” A tal proposito si ricorda che una RMN è un esame di II livello, abitualmente su prescrizione specialistica e non certamente a valle di “un fastidio” alla gamba. Ciò testimonia una valutazione clinica “di superficie”. IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA SINTETIZZATO IL CTU
HA RISPOSTO, CON SCIENZA E COSCIENZA, AI QUESITI (POSTI DAL GIUDICE) CHE
CONFERMA IN QUANTO RITENUTI EQUI, DOCUMENTATI E SUFFICIENTEMENTE
ARGOMENTATI.”.
Poiché le conclusioni del medico-legale risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici, che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
Sulla base delle considerazioni del ctu, deve dunque ritenersi la sussistenza della malattia in misura pari al 19% (6% ernia discale degenerativa del tratto lombare L5-S1, 2% condropatia degenerativa con associate meniscosi e borsite cronica ginocchio sinistro, 4% tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori spalla destra”, 4% tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori spalla sinistra, 3% sindrome del tunnel carpale bilaterale) a partire dall'epoca della domanda amministrativa del 22.06.2023 ed in tale senso l' va, pertanto, condannato ad erogare CP_1
alla ricorrente la prestazione corrispondente per la malattia professionale accertata nella misura del grado riconosciuto del 19% e con la decorrenza indicata, in favore di , oltre interessi Parte_1
legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
Gli accessori decorrono non già dal giorno della maturazione del diritto, ma dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'ente erogatore per il ritardo nell'adempimento; nel caso in esame il termine decorre dopo 120 giorni dall'accertamento, atteso il carattere generale della regola di cui al citato art. 7 della L.533/1973, con conseguente applicabilità ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie (Cass. n. 7792 del 1993) senza che per tali prestazioni accessorie sia altresì necessaria la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 4331 del 1992).
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza
(art. 91 cpc); per la stessa ragione sono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
06.05.2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' CP_1
- accertato che è affetta da ernia discale degenerativa del tratto lombare L5-S1, Parte_1
condropatia degenerativa con associate meniscosi e borsite cronica ginocchio sinistro, tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori spalla destra, tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori spalla sinistra e sindrome del tunnel carpale bilaterale contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l' a corrispondere CP_1
alla ricorrente la prestazione corrispondente alla misura del grado accertato del 19% con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi CP_1
antistatario, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della ctu. CP_1
Così deciso in Urbino, all'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025.
Il giudice
Vera Colella