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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15488/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA RI Presidente relatrice
AN AL GI
DR RC GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15488/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. ABRAMI PIERGIORGIO, chela rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Lumezzane (BS), presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. MARISA TROMBINI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“A) Affidamento
Le figlie e vengono affidate, in via condivisa, ad entrambi i genitori, che si Per_1 Per_2
impegnano a partecipare, possibilmente concordandole tra loro, tutte le decisioni inerenti la loro educazione, sviluppo e salute, con prevalente collocazione ed elezione della residenza anagrafica presso la madre sig.ra che si trasferirà in nuovo compendio all'uopo locato in (25060) Parte_1
Marcheno (BS) Via Paradiso n. 8/a;
B) Nuova abitazione di residenza delle minori
I ricorrenti concordano che, anche al fine di contribuire a rendere più confortevole la nuova sistemazione abitativa delle figlie minori ed a ciò in tal modo contribuendo, la Sig.ra oltre a Pt_1
tutto il proprio vestiario ed effetti personali, nonché quelli delle minori medesime, entro e non oltre gg 15 dall'udienza di comparizione, asporterà dall'attuale casa familiare i seguenti beni mobili e suppellettili, alcuni dei quali già di sua proprietà esclusiva: un letto matrimoniale con relativo materasso, due comodini, nr. 1 consolle, nr. 1 tavolino, una credenza, un armadio, un mobile porta
TV, la “cornice” lignea del caminetto, porcellane e bicchieri della famiglia oggettistica, Pt_1
soprammobili e ricordi della sig.ra giochi, contenitori ed altri beni delle figlie minori, un Pt_1
televisore Samsung da 50”, la lavatrice, l'asciugatrice, un fornetto, un forno a microonde, una friggitrice ad aria, un robot da cucina marca “Bimbi”, addobbi e decorazioni natalizie.
C) Contributo ordinario nel mantenimento delle minori
Il sig. provvederà mensilmente al versamento in favore della sig.ra a titolo di concorso Pt_2 Pt_1
nel mantenimento ordinario delle figlie sino a quando le stesse non saranno maggiorenni e comunque economicamente autosufficienti, della somma mensile pari ad euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia), che avverrà indifferibilmente entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, intestato a presso N26 Bank SE, di cui al seguente codice Iban: Parte_1
[...]. Detta somma sarà oggetto di automatica rivalutazione ISTAT annuale;
D) Spese straordinarie
Tutte le spese di natura straordinaria, necessarie allo sviluppo e tutela psicofisica delle minori, come di seguito meglio enucleate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali dunque provvederanno con cadenza mensile al reciproco rimborso/compensazione/conguaglio, previa esibizione di idonea documentazione fiscale / giustificativa:
I. spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguite con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
II. spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e specialistiche private o eseguite presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
III. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
IV. spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche o universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
V. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo c) Spese di custodia dei figli minorenni se necessarie causa impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
VI. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative o ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
E) Frequentazioni con il genitore non prevalentemente collocatario
I genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle attività scolastiche e non delle minori, quanto ai tempi di permanenza delle medesime presso il genitore non prevalentemente collocatario, concordano quanto segue. Il padre, che avrà sempre diritto di comunicare con le minori a mezzo telefono, le terrà con sé e/o trascorrerà con loro: un fine settimana alternato con la madre, prelevandole presso la residenza il Sabato entro le 13.00 ed avendo cura ed onere di riaccompagnarvele la Domenica entro le ore 19,00;
settimanalmente, in un giorno da concordare di volta in volta, le preleverà invariabilmente entro le
16.00, (durante il periodo di frequenza scolastica dalla scuola di appartenenza, nei giorni di fermo scolastico presso la residenza), avendo cura di riaccompagnarle a scuola la mattina successiva, oppure alle ore 10,30 presso la residenza.
Inoltre, prelevandole dalla residenza entro le 12.30 ed avendo cura la mattina successiva di riaccompagnarle a scuola, o se del caso presso la residenza, entro le ore 11,00-, avrà altresì il diritto di tenerle con sé:
il 25 Aprile negli anni dispari;
il 1° Maggio negli anni pari;
il 2 Giugno negli anni dispari;
il 25 Dicembre negli anni pari;
il 26 dicembre negli anni dispari;
il 31 Dicembre negli anni pari;
il 06 Gennaio negli anni dispari;
la Pasqua negli anni pari;
il lunedì di Pasqua negli anni dispari;
il giorno del di lui compleanno;
durante il fermo scolastico estivo complessivi 7 giorni (sette) durante il mese di Agosto, da comunicare da parte del padre alla madre entro il 31.05. di ciascun anno.
F) Detrazioni d'imposta e attribuzione assegno unico
In relazione alle detrazioni d'imposta Irpef, i genitori concordano che le figlie siano da considerarsi a carico di ciascuno in ragione del 50 %, salvo casi di imposta incapiente da valutare annualmente, mentre l'assegno unico sarà percepito dalla madre sig.ra I ricorrenti si obbligano a fornire i Pt_1 documenti necessari alla formulazione del calcolo ISEE annuale per la richiesta dell'assegno unico
(o di altro contributo equipollente), nonché ai fini dell'ottenimento di borse di studio, bonus e quant'altro erogabile in favore della prole;
G) Assenso al rilascio / rinnovo di documentazione
I genitori si concedono l'un l'altro l'assenso sia per sé che per le figlie minori al rilascio e\o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio o del passaporto, fermo restando che, in ogni caso in cui un genitore riterrà di portare le figlie all'estero per qualsiasi motivo, dovrà sempre informarne preventivamente l'altro;
H) Assenso al trasferimento delle minori dall'attuale casa familiare
Il padre sig. autorizza la madre sig.ra a trasferirsi, unitamente alle figlie Parte_2 Parte_1 minori, presso la nuova abitazione di residenza in Marcheno (BS) sin dall'intervenuto formale deposito del presente Ricorso presso la competente cancelleria del Tribunale adito, obbligandosi pertanto a contribuire materialmente ed economicamente al mantenimento delle figlie minori ai sensi dei capoversi C), D) ed E) a far data dal loro trasferimento;
I) Clausola di chiusura
I ricorrenti si dichiarano soddisfatti delle condizioni di cui al presente ricorso congiunto, che accettano e sottoscrivono in quanto liberamente pattuite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2007, dalla quale sono nate le figlie il 5.7.2011 e il 3.5.2018, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte Per_1 Per_2 all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e le figlie appaiono conformi all'interesse delle minori, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità nonché della tenera età di pertanto il Tribunale dispone in conformità ad Per_2
esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento delle figlie minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA RI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA RI Presidente relatrice
AN AL GI
DR RC GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15488/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. ABRAMI PIERGIORGIO, chela rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Lumezzane (BS), presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. MARISA TROMBINI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“A) Affidamento
Le figlie e vengono affidate, in via condivisa, ad entrambi i genitori, che si Per_1 Per_2
impegnano a partecipare, possibilmente concordandole tra loro, tutte le decisioni inerenti la loro educazione, sviluppo e salute, con prevalente collocazione ed elezione della residenza anagrafica presso la madre sig.ra che si trasferirà in nuovo compendio all'uopo locato in (25060) Parte_1
Marcheno (BS) Via Paradiso n. 8/a;
B) Nuova abitazione di residenza delle minori
I ricorrenti concordano che, anche al fine di contribuire a rendere più confortevole la nuova sistemazione abitativa delle figlie minori ed a ciò in tal modo contribuendo, la Sig.ra oltre a Pt_1
tutto il proprio vestiario ed effetti personali, nonché quelli delle minori medesime, entro e non oltre gg 15 dall'udienza di comparizione, asporterà dall'attuale casa familiare i seguenti beni mobili e suppellettili, alcuni dei quali già di sua proprietà esclusiva: un letto matrimoniale con relativo materasso, due comodini, nr. 1 consolle, nr. 1 tavolino, una credenza, un armadio, un mobile porta
TV, la “cornice” lignea del caminetto, porcellane e bicchieri della famiglia oggettistica, Pt_1
soprammobili e ricordi della sig.ra giochi, contenitori ed altri beni delle figlie minori, un Pt_1
televisore Samsung da 50”, la lavatrice, l'asciugatrice, un fornetto, un forno a microonde, una friggitrice ad aria, un robot da cucina marca “Bimbi”, addobbi e decorazioni natalizie.
C) Contributo ordinario nel mantenimento delle minori
Il sig. provvederà mensilmente al versamento in favore della sig.ra a titolo di concorso Pt_2 Pt_1
nel mantenimento ordinario delle figlie sino a quando le stesse non saranno maggiorenni e comunque economicamente autosufficienti, della somma mensile pari ad euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia), che avverrà indifferibilmente entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, intestato a presso N26 Bank SE, di cui al seguente codice Iban: Parte_1
[...]. Detta somma sarà oggetto di automatica rivalutazione ISTAT annuale;
D) Spese straordinarie
Tutte le spese di natura straordinaria, necessarie allo sviluppo e tutela psicofisica delle minori, come di seguito meglio enucleate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali dunque provvederanno con cadenza mensile al reciproco rimborso/compensazione/conguaglio, previa esibizione di idonea documentazione fiscale / giustificativa:
I. spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguite con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
II. spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e specialistiche private o eseguite presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
III. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
IV. spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche o universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
V. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo c) Spese di custodia dei figli minorenni se necessarie causa impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
VI. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative o ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
E) Frequentazioni con il genitore non prevalentemente collocatario
I genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle attività scolastiche e non delle minori, quanto ai tempi di permanenza delle medesime presso il genitore non prevalentemente collocatario, concordano quanto segue. Il padre, che avrà sempre diritto di comunicare con le minori a mezzo telefono, le terrà con sé e/o trascorrerà con loro: un fine settimana alternato con la madre, prelevandole presso la residenza il Sabato entro le 13.00 ed avendo cura ed onere di riaccompagnarvele la Domenica entro le ore 19,00;
settimanalmente, in un giorno da concordare di volta in volta, le preleverà invariabilmente entro le
16.00, (durante il periodo di frequenza scolastica dalla scuola di appartenenza, nei giorni di fermo scolastico presso la residenza), avendo cura di riaccompagnarle a scuola la mattina successiva, oppure alle ore 10,30 presso la residenza.
Inoltre, prelevandole dalla residenza entro le 12.30 ed avendo cura la mattina successiva di riaccompagnarle a scuola, o se del caso presso la residenza, entro le ore 11,00-, avrà altresì il diritto di tenerle con sé:
il 25 Aprile negli anni dispari;
il 1° Maggio negli anni pari;
il 2 Giugno negli anni dispari;
il 25 Dicembre negli anni pari;
il 26 dicembre negli anni dispari;
il 31 Dicembre negli anni pari;
il 06 Gennaio negli anni dispari;
la Pasqua negli anni pari;
il lunedì di Pasqua negli anni dispari;
il giorno del di lui compleanno;
durante il fermo scolastico estivo complessivi 7 giorni (sette) durante il mese di Agosto, da comunicare da parte del padre alla madre entro il 31.05. di ciascun anno.
F) Detrazioni d'imposta e attribuzione assegno unico
In relazione alle detrazioni d'imposta Irpef, i genitori concordano che le figlie siano da considerarsi a carico di ciascuno in ragione del 50 %, salvo casi di imposta incapiente da valutare annualmente, mentre l'assegno unico sarà percepito dalla madre sig.ra I ricorrenti si obbligano a fornire i Pt_1 documenti necessari alla formulazione del calcolo ISEE annuale per la richiesta dell'assegno unico
(o di altro contributo equipollente), nonché ai fini dell'ottenimento di borse di studio, bonus e quant'altro erogabile in favore della prole;
G) Assenso al rilascio / rinnovo di documentazione
I genitori si concedono l'un l'altro l'assenso sia per sé che per le figlie minori al rilascio e\o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio o del passaporto, fermo restando che, in ogni caso in cui un genitore riterrà di portare le figlie all'estero per qualsiasi motivo, dovrà sempre informarne preventivamente l'altro;
H) Assenso al trasferimento delle minori dall'attuale casa familiare
Il padre sig. autorizza la madre sig.ra a trasferirsi, unitamente alle figlie Parte_2 Parte_1 minori, presso la nuova abitazione di residenza in Marcheno (BS) sin dall'intervenuto formale deposito del presente Ricorso presso la competente cancelleria del Tribunale adito, obbligandosi pertanto a contribuire materialmente ed economicamente al mantenimento delle figlie minori ai sensi dei capoversi C), D) ed E) a far data dal loro trasferimento;
I) Clausola di chiusura
I ricorrenti si dichiarano soddisfatti delle condizioni di cui al presente ricorso congiunto, che accettano e sottoscrivono in quanto liberamente pattuite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2007, dalla quale sono nate le figlie il 5.7.2011 e il 3.5.2018, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte Per_1 Per_2 all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e le figlie appaiono conformi all'interesse delle minori, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità nonché della tenera età di pertanto il Tribunale dispone in conformità ad Per_2
esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento delle figlie minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA RI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209