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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/08/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 653 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
D A
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici in Palermo via V. Villareale n.6 sono elettivamente domiciliati appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Cimino, Martina Controparte_1
Abate e Oscar Di Rosa elettivamente domiciliato preso lo studio del primo difensore in Palermo via Libertà n.129 appellato all'udienza del 31.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con sentenza n.1838/2022, il Tribunale G.L. di Palermo ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi irrogata con provvedimento n.11735 del 4.6.2020, impugnata da CP_1
dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Ugo Mursia di Carini con ricorso
[...] del 22.7.2020.
Pag.1 Richiamati i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio in materia di applicazione di sanzioni disciplinari, il primo Giudice ha ritenuto che la parte datoriale pubblica non avesse dimostrato i fatti contestati;
ciò in ragione della sua tardiva costituzione in giudizio.
Avverso tale decisione hanno interposto appello il e Parte_1
l' , deducendo l'erroneità della sentenza Parte_2 impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio.
Rilevano che il aveva proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. e, CP_1 contestualmente, domanda cautelare di sospensione del provvedimento sanzionatorio;
che, dunque, il Giudice di primo grado, nell'unico procedimento instaurato tra le stesse parti, era stato chiamato ad esprimersi sulla richiesta di sospensiva e, successivamente, a decidere la controversia nel merito;
che l'Amministrazione aveva depositato la documentazione di interesse nel sub- procedimento recante il n. 7008/2020-1 in data 7.8.2020, ridepositandola in sede di merito.
Chiede, pertanto, che venga ritenuta utilizzabile ai fini della decisione la documentazione versata in atti.
Soggiunge che la descrizione dei fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare risulta anche dalla produzione documentale prodotta dalla controparte.
Nel merito, ricostruisce i fatti oggetto di contestazione e, per l'effetto, chiede, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado. si è costituito in giudizio con memoria del 24.5.2024, Controparte_1 resistendo al gravame.
All'udienza del 6 giugno 2024 questa Corte rinviava la causa al 3.10.2024, disponendo l'acquisizione dell'intero fascicolo telematico RG 7008-1/2020 del
Tribunale di Palermo, sezione lavoro.
Acquisita tale documentazione, all'odierna udienza, previa discussione, la causa
è stata decisa come da separato dispositivo.
2) La doglianza che si appunta sulla ritenuta tardività della costituzione in giudizio della parte datoriale pubblica con conseguente inutilizzabilità dei documenti dalla stessa prodotti, deve essere accolta.
Pag.2 Per come emerge dalla piana disamina degli atti acquisiti, infatti, in primo grado il aveva depositato, in data 21/22.7.2020 “ricorso ex art. 414 c.p.c. ed CP_1 ex art. 700 c.p.c.”; tale atto veniva iscritto al n.7008/2020 R.G. e, con decreto del
24.7.2020, veniva fissata, per la discussione sulla domanda cautelare, l'udienza dell'11.8.2020; in vista di tale udienza, l'Amministrazione si costituiva regolarmente
(con “memoria”) nel sub-procedimento R.G. n.7008/2020-1, spiegando compiutamente le proprie difese e depositando, al contempo, tutti i documenti posti a sostegno della propria posizione processuale;
con ordinanza dell'11.8.2020
(resa nel sub-procedimento n.7008/2020-1 R.G.) il Giudice procedente rigettava l'istanza cautelare, riservando le “spese al definitivo” e provvedendo “con separato decreto alla fissazione dell'udienza per la trattazione del merito”; con decreto del 12.8.2020, emesso nel proc. principale RG n.7008/2020, disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 12.5.2022, onerando il ricorrente di notificare copia del ricorso e del decreto “al convenuto che dovrà costituirsi entro dieci giorni prima dell'udienza”.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che quanto affermato in sentenza (e pure sostenuto in memoria dall'appellato) non possa essere qui condiviso atteso che le odierne appellanti si erano (già) regolarmente costituite - nell'ambito dell'unico procedimento iscritto al n.7008/2020 R.G. (di cui la fase cautelare in corso di causa costituiva una mera fase endoprocedimentale dell'unico procedimento iscritto al n.7008/2020 RG) - ben prima (il 6.8.2020) dell'udienza di merito del 12.5.2022.
In altri termini - al di là di quanto disposto (nell'esclusivo interesse dalla originaria parte convenuta) dal Tribunale con il decreto del 12.8.2020 - essendosi l'Amministrazione già ritualmente costituita (spiegando compiutamente le proprie difese anche nel merito), la stessa non aveva alcun onere di depositare, dopo la decisione sulla domanda cautelare proposto in corso di causa e nell'ambito del medesimo procedimento, una nuova memoria di costituzione (poi, in ogni caso, avvenuta il 18.5.2022 – cfr. fascicolo telematico d'ufficio di primo grado).
In ogni caso, deve rilevarsi che l'art. 421 c.p.c., rubricato “poteri istruttori del giudice”, dispone, al suo secondo comma, che il decidente “Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio (…)”; analogamente l'art. 437 c.p.c.
Pag.3 stabilisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova … salvo che il collegio anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisine della causa”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro,
l'esercizio dei poteri istruttori officiosi è del tutto discrezionale e, come tale, sottratto al sindacato di legittimità, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – che consente l'esercizio dei suddetti poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte e di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura;
ciò è consentito anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, potendo disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria (ex multis, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024; Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 48 del 02/01/2024; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 23605 del
27/10/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17683 del 25/08/2020).
In definitiva, deve concludersi per la piena utilizzabilità (nei limiti di cui si dirà al successivo punto 3 della presente sentenza) dei documenti prodotti dalla parte appellante sia in primo grado che in questa sede.
3) Occorre, pertanto, esaminare il merito della controversia sulla scorta di quanto dedotto e documentato dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
Secondo la prospettazione di parte appellante e per come emerge dalla relazione ispettiva del 17.9.2019 (cfr. doc. fasc. di parte), la sanzione disciplinare impugnata dal ha tratto origine da “tre esposti … di fatto anonimi, in quanto CP_1 non riconducibili con certezza ad autori identificabili, con cui venivano segnalate numerose criticità nella gestione del Dirigente Scolastico prof. , in servizio presso l'IISS Controparte_1
“U. Mursia” di Carini dal 1° settembre 2018”.
All'esito della disposta attività ispettiva, in data 14.10.2019 l' , ha Parte_3 notificato al la contestazione degli addebiti e, successivamente, la sanzione CP_1 disciplinare impugnata della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi tre.
Pag.4 In particolare, al per come dedotto dalle stesse odierne appellanti CP_1 nella memoria di primo grado (e ribadito in questa sede), sono state contestate le seguenti condotte:
a) non aver accolto gli alunni ritardatari all'interno della scuola;
b) gestione accentrata e dirigistica delle sedute degli organi collegiali;
c) non aver trattato in sede collegiale i criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
d) aver emanato spesso note circolari senza protocollo;
e) iter definito “tortuoso e contrassegnato da una scarsa “chiarezza” dalle ispettrici, nella vicenda della nomina dei coordinatori di classe”;
f) disinvolto uso del potere disciplinare o della minaccia di farvi ricorso;
g) avere successivamente revocato provvedimenti disciplinari o lettere di richiamo, senza motivazione;
h) avere commesso disparità di trattamento nella vicenda relativa all'invio di lettere riservate di richiamo ai docenti, che avevano superato i ventiquattro giorni di assenza;
i) delega ottenuta in materia di sanzioni disciplinari agli alunni;
l) avere interferito nella vita privata di una docente;
m) avere proferito frasi offensive nei confronti di una docente alla presenza di alunni;
n) avere posto in essere azioni contraddittorie, come l'aver ricordato giustamente in sede collegiale il divieto di fumo per poi però fumare e offrire sigarette agli alunni;
o) aver attuato disciminazioni gratificando in modo sproporzionato l'Assistente Amministrativa, Tes_1
p) avere scelto, per il viaggio di istruzione in Campania l'Operatore Conca
d'Oro Viaggi anziché l'Operatore Ibla Europa viaggi;
q) avere individuato due docenti fruitori di pernottamento gratuito offerto dal nell'ambito della XX edizione del Ficodindia Fest. Controparte_2
Tanto premesso, va evidenziato che oggetto del contendere è l'impugnativa di una sanzione disciplinare rispetto alla quale l'onere della prova dei fatti contestati al lavoratore incombe integralmente sulla parte datoriale che l'ha irrogata, di talchè è
Pag.5 la parte datoriale pubblica che deve dimostrare la fondatezza degli addebiti contestati nei termini sopra esposti.
Parte appellante, ha fondato il provvedimento sanzionatorio esclusivamente sulla scorta della relazione ispettiva del 17.9.2019 e di alcuni documenti che ha versato in atti.
Al riguardo non può farsi a meno di osservare come la relazione ispettiva sia costellata da una serie considerevole di omissis, sia in relazione ad alcune intere parti della stessa (che appaiono del tutto oscurate), sia con riferimento alle fonti (ossia i docenti, il personale amministrativo e gli alunni) che avrebbero riferito circa i fatti, poi, addebitati al CP_1
Basti qui considerare, a mero titolo esemplificativo, alcuni passaggi della detta relazione:
- “Alcuni docenti (prevalentemente SS), hanno affermato che al Mursia ci fosse un
“andazzo anarchico” (OMISSS) ..”;
- “Gli alunni SS e SS hanno voluto rimarcare ….”;
- “Il prof.re SS e qualche altro docente hanno affermato …”;
- “nei consigli di classe, ha dichiarato il docente SS …”;
- “SS sono stati molto critici nei confronti del DS …;
- “Gli alunni SS e SS nel colloquio hanno citato alcuni casi …”;
- “In molti hanno affermato …”;
- “Il prof. ha allegato … la prof.ssa ha dichiarato …”; Per_1 Per_1
- “SS ha affermato che il DS mostri tendenza alla misoginia …”;
- “SS, SS riferisce che gli alunni si lamentassero …”;
- “Alcuni docenti hanno voluto rilevare che il DS è impositivo anche in fatto di didattica
(SS, SS, SS, SS);
Per quanto le parti oscurate da possano essere state determinate dalla Per_1 volontà di proteggere le fonti accusatorie secondo la normativa di cui all'art. 54 bis del D.Lg.vo n.165/2021, deve rimarcarsi che in sede giurisdizionale (in cui, come nella specie, si controverte sulla legittimità di una grave sanzione disciplinare conservativa) non possono esservi deroghe in punto di acquisizione della prova, talchè sulla parte datoriale rimane fermo l'onere di mettere in condizione, da un lato, l'A.G. adita di apprezzare compiutamente tutti i fatti oggetto di accertamento e soprattutto le fonti probatorie (segnatamente la riconducibilità di una
Pag.6 dichiarazione ad un soggetto determinato e la conseguente valutazione di attendibilità oggettiva e soggettiva dello stesso), dall'altro, il destinatario dell'incolpazione di apprestare adeguatamente le proprie difese (anche in ordine alla provenienza dei fatti a lui addebitati).
Lo stesso art. 54 bis del D.Lg.vo n.165/2001, infatti, al comma 5 (nel testo vigente ratione temporis) stabilisce che “Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”.
Premesso che l'attività ispettiva, per come sembra emergere dagli atti prodotti, venne avviata non già sulla scorta di segnalazioni autonome e/o su iniziativa di un
“pubblico dipendente … al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile,”
(come previsto dall'art.54 bis comma 1 D.Lg.vo n.165/2001 nel testo vigente ratione temporis), bensì sulla base di “tre esposti … anonimi” (cfr. pag. 1 relazione in atti) e che, dunque, soltanto durante lo (e, proprio, a motivo dello) svolgimento dell'attività istruttoria in sede ispettiva vennero acquisite informazioni da quei soggetti che, a vario titolo, erano rimasti “coinvolti nelle vicende citate negli esposti”
(circostanza, questa, che induce a dubitare sulla applicabilità della disciplina inerente alla tutela del c.d. whistleblowing), ritiene, in ogni caso, la Corte che la relazione ispettiva (da cui è, poi, scaturita la contestazione disciplinare e, infine, per un cospicuo numero di fatti, la sanzione qui impugnata), si sia prevalentemente e in larga parte fondata proprio sulle dichiarazioni (acquisite durante i colloqui con gli ispettori) rese da un numero considerevole di persone rimaste anonime (di cui, come detto, nulla è dato sapersi non risultando allegati neanche i verbali di audizione degli stessi, se del caso oscurati nella parte relativa all'identità); nè sono stati prodotti dalle parti appellanti tutti i documenti evocati in vari punti della relazione ispettiva;
né, tampoco, parte appellante, nonostante le specifiche doglianze sollevate sul punto dal ha articolato, sia in primo che in CP_1
Pag.7 secondo grado, richiesta di ammissione della prova testimoniale indicando le persone da escutere ovvero evidenziato di aver chiesto il consenso dei dichiaranti alla rivelazione della propria identità.
Chiariti, nei termini or ora esposti, i limiti di efficacia della fonte probatoria posta a fondamento del provvedimento impugnato, ritiene la Corte che i fatti per i quali il è stato sanzionato con atto del 4.6.2020 (cfr. doc. fascicoli di parte) CP_1 non sussistano e che, pertanto, la sentenza di primo grado, sebbene con diversa motivazione, debba essere confermata.
Si procede, all'uopo, alla disamina dei fatti contestati e sanzionati.
a) non aver accolto gli alunni ritardatari all'interno della scuola;
Posto che dalla stessa relazione ispettiva emerge che alcuni docenti avrebbero affermato che al Mursia vi era “la tendenza sia dei docenti che di una buona parte degli studenti, ad arrivare a scuola e nelle classi molto tempo dopo il suono della campana”, non è dato comprendersi sulla scorta di quali elementi questa Corte dovrebbe ritenere che il Dirigente Scolastico avesse “esagerato in inflessibilità nel rispetto di regole e orari in ingresso e in uscita”.
Agli atti, al di là, di quanto genericamente affermato nella relazione ispettiva, poi fatta propria sul punto ai fini del provvedimento sanzionatorio, risulta che lo stesso Regolamento di Istituto prevedeva: art. 18 “Gli alunni sono ammessi in classe a partire da 5 minuti prima dell'orario di ingresso e non oltre l'inizio dell'attività didattica ovvero dalle 8,00 alle 8.05. Gli ingressi alla 2* ora sono consentiti solo una volta al mese;
dalla seconda volta, l'ingresso sarà consentito solo se l'alunno viene accompagnato da un genitore e/o per giustificato motivo … “; art. 19 “a) Gli alunni sono ammessi in classe a partire da cinque minuti prima dell'orario di ingresso e non oltre dieci minuiti dopo l'orario di ingresso;
b) le entrate in 2^ ora dovranno essere giustificate secondo le modalità previste per le assenze. In caso contrario, l'ammissione in classe dell'alunno sarà consentita solo se accompagnato da un genitore.
Superato il limite dei ritardi consentito (1 a mese), l'alunno maggiorenne non potrà essere ammesso a scuola, mentre quello minorenne sarà ammesso in Istituto e la famiglia avvisata;
c) i pendolari saranno autorizzati ad entrare oltre l'orario d'ingresso solo quando il ritardo sia dovuto al disservizio del trasporto pubblico”.
L'aver fatto osservare scrupolosamente il regolamento, pertanto, non può certamente ritenersi un illecito imputabile al Dirigente Scolastico.
Pag.8 D'altro canto, si osserva, che il avesse compiutamente affrontato la CP_1 questione dei ritardi (con specifico riferimento agli alunni pendolari), risulta provato documentalmente dalla nota port. n.0014244 del 27.9.2018 (inviata per conoscenza anche al Presidente della Regione Siciliana e all'Assessore delle
Infrastrutture e della Mobilità delle Regione Siciliana) con la quale il predetto
(richiamando la precedente richiesta prot. 13647 del 13..9.2018 : “… consentire agli alunni l'arrivo in Piazza S. Anna – Carini (PA) alle ore 7:45, in modo da consentire agli stessi l'ingresso puntuale (ingresso previsto dalle 7:55 alle 8:00” e di “prevedere l'orario di partenza … un quarto d'ora più tardi rispetto all'orario previsto d'uscita”) aveva sollecitato l' “a tener conto delle richieste effettuate … adeguando il servizio di pubblico trasporto Pt_4 alle reali esigenze del pubblico … rappresentato … principalmente dagli alunni che, quotidianamente, si recano nell'I.S. di Carini dai comuni di Torretta, Capaci e Isola delle
Femmine ..”.
In ogni caso, in mancanza di prova circa specifici episodi in cui il Dirigente
Scolastico avrebbe violato il detto regolamento d'Istituto, deve concludersi per l'insussistenza del fatto contestato.
b) gestione accentrata e dirigistica delle sedute degli organi collegiali;
Posto che dalla stessa relazione ispettiva emerge che alcuni docenti avrebbero affermato che lo svolgimento “Collegi e degli atri OO.CC. avvenisse precedentemente in modo disorganizzato e caotico, per cui il DS ha “dovuto intervenire per regolamentare i dibattiti poiché prima si esternavano in maniera disordinata opinioni e considerazioni”, anche in questo caso non è dato comprendersi sulla scorta di quali concreti elementi probatori questa Corte dovrebbe ritenere che il DS avesse posto in essere una
“evidente mortificazione del ruolo assegnato dalle norme agli OO.CC. e del confronto dialettico caratterizzante tali organi ..”.
L'unico verbale evocato nei propri scritti difensivi (cfr. pag. 33 appello e pag. 28
e 29 della memoria di primo grado) dalla parte datoriale pubblica e prodotto a sostegno di tale affermazione è il n.4 del 12.11.2018 ore 16:30 (cfr. doc. fasc. di parte appellante) relativo ad un'assemblea straordinaria, convocata, da quanto risulta, per affrontare (anche) la delicata questione della “vigilanza degli alunni di cui i docenti sono diretti responsabili”.
Pag.9 Dalla piana lettura di tale atto emerge che alcuni docenti presero la parola, esprimendo le proprie considerazioni sul punto;
che il DS chiese “soluzioni per vigilare sugli alunni durante il tragitto aula-cancello”; che alcuni docenti formularono alcune proposte;
che una docente ebbe a lamentarsi per la convocazione del collegio straordinario “solo perchè alcuni docenti sono stati inadempienti ...”; che la proposta di un professore venne sottoposta dal Dirigente Scolastico a votazione ed approvata a maggioranza con un solo voto contrario.
Irrilevante, in siffatto contesto, deve reputarsi l'affermazione del CP_1 verbalizzata nella parte iniziale della seduta, secondo cui “ribadisce che, in base ai suoi impegni, può convocare il Collegio a qualsiasi ora, anche la domenica se necessario e ri mprovera ai docenti di “spettegolare” con i segretari dei sindacati provinciali invitandoli a studiare le norme contrattuali”.
Premesso che la seduta si svolse il 12.11.2018, in giorno feriale (lunedì) e alle ore 16:30, ritiene la Corte che il pur colorito tono verbale assunto, in quello specifico frangente, dal D.S. non costituisse una “evidente mortificazione del ruolo assegnato dalle norme agli OO.CC.”;
In altri termini, al di là, di quanto genericamente affermato nella relazione ispettiva richiamando quanto riferito da persone indicate con ripetuti omissis, sul piano documentale (ossia entro i limiti di quanto offerto quale mezzo di prova dalle
Amministrazioni appellanti a sostegno della propria posizione processuale) non emerge nulla che lasci trasparire una sistematica condotta esorbitante da quella che
è la fisiologica dialettica (se del caso anche accesa) tra le persone presenti durante lo svolgimento delle riunioni collegiali in cui il D.S. è il Presidente.
Quanto alla sospensione delle sedute, dalla stessa relazione ispettiva emerge che
“il DS per due volte ha sospeso i Collegi perché si era talmente alterato da non volere più proseguire la seduta … addirittura è arrivato a sentirsi male e a fare una pausa in un paio di collegi perché si ea talmente alterato da sentirsi male …”; a quanto pare, dunque, si tratterebbe di soli due casi (come tali) isolati e, quanto pare, correlati ad uno stato di malessere del Dirigente.
c) non aver trattato in sede collegiale, come previsto dalla disciplina vigente, i criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
Pag.10 Trattasi di contestazione del tutto generica, rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio oltre che di motivazione in ordine all'asserita “disciplina vigente” asseritamente violata.
Di contro il ha dedotto e dimostrato che tali criteri, per il successivo CP_1
a.s. 2018/2019, erano stati già discussi ed approvati con la delibera del Consiglio
d'Istituto n.55 del 28.6.2018 (cfr. doc. fascicolo di parte appellata), ossia prima del suo insediamento n.q. di Dirigente Scolastico dell'Istituto Mursia.
d) aver emanato spesso note circolari senza protocollo;
Trattasi di affermazione rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo stato richiamato in memoria alcun documento che dimostri tale circostanza. Né può ritenersi che tale fatto sia rimasto incontestato ove solo si consideri che il in ricorso, ha affermato che “che quasi certamente e ciò sarà CP_1 verificato con apposita istanza di accesso tali circolari sono sicuramente sul sistema di protocollazione elettronica, e come tali portanti una data certa”.
e) iter definito “tortuoso e contrassegnato da una scarsa “chiarezza” dalle ispettrici, nella vicenda della nomina dei coordinatori di classe”;
Al riguardo è appena il caso di osservare che la funzione di coordinatore di classe, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lg.vo n.297/1994 e dall'art.25 del D.Lg.vo n.165/2021, è propria del Dirigente scolastico il quale può delegarla ad un docente in via fiduciaria e sempre che la stessa sia accettata dal docente interessato.
Né vi è prova, in atti, che dal mancato esercizio di tale potere (ossia la nomina dei coordinatori di classe) siano derivate “difficoltà causate dalla mancanza dei coordinatori di classe, che non sono stati adeguatamente sostituiti nei loro compiti da un'unica
Funzione Strumentale che non riusciva a seguire il lavoro di tutti i consigli di classe” (cfr. relazione ispettiva pag. 6).
f) disinvolto uso del potere disciplinare o della minaccia di farvi ricorso;
g) avere successivamente revocato provvedimenti disciplinari o lettere di richiamo, senza motivazione;
h) avere commesso disparità di trattamento nella vicenda
Pag.11 relativa all'invio di lettere riservate di richiamo ai docenti, che avevano superato i ventiquattro giorni di assenza;
Trattasi di addebiti privi di fondamento.
Dall'esame dei documenti (per come) prodotti (cfr. doc. n.21 fascicolo di parte appellante) emerge che il Dirigente Scolastico ebbe a chiedere chiarimenti ai docenti interessati circa specifici accadimenti e, in alcuni casi, a procedere alla contestazione disciplinare in relazione a fatti di rilevanza disciplinare, all'audizione
(laddove richiesta) del docente e all'adozione del relativo provvedimento finale.
Non risultano provvedimenti disciplinari revocati;
risulta solo che in due casi
(docenti e , dopo aver chiesto ed ottenuto dal docente Per_2 Per_3 interessato i dovuti chiarimenti, il D.S. non ha proceduto all'instaurazione del procedimento disciplinare;
negli altri casi, risulta la rituale contestazione di addebito, con l'adozione del provvedimento finale (in un caso con archiviazione del procedimento dopo le giustificazioni fornite dal docente interessato).
Per altro, si aggiunge, non è stato neanche dedotto che le sanzioni disciplinari irrogate siano state impugnate dai diretti interessati.
Non si ravvisa, poi, alcun intenzionale trattamento di favore nei confronti della docente di sostegno con riferimento alla richiesta di apposita Per_4 relazione, circa l'andamento dell'attività didattica, fatta nei confronti di quei docenti che avevano superato 24 giorni di assenza.
Per come emerge dalla piana lettura delle lettere riservate inviate dal CP_1 costui, senza sindacare le ragioni delle assenze, chiese - tenuto conto della sua qualità di “Dirigente responsabile coordinatore di tutta l'attività didattica” – agli interessati di “relazionare … sull'attività didattica svolta ad oggi, nonché, sulle potenziali criticità derivanti da una mancata assiduità nello svolgimento dell'attività didattica nelle classi … ”.
Posta la legittimità di tale richiesta, ritiene la Corte che il mancato invio della medesima anche nei confronti della docente di sostegno non dimostri, di Per_4 per sé, la violazione del principio di imparzialità e di trasparenza.
Per come dedotto dal e non specificamente contestato dalla parte CP_1 datoriale pubblica in memoria, infatti, quelle lettere avevano tratto origine “dalle lamentele di alunni e genitori circa le continue assenze di alcuni docenti, e, conseguentemente, il non rispetto della programmazione” mentre, nei confronti della docente Per_4
“nessuno si era lamentato”.
Pag.12 i) delega ottenuta in materia di sanzioni disciplinari agli alunni;
Trattasi di delega deliberata all'unanimità dal Collegio dei Docenti durante la seduta del 6.9.2018 (cfr. doc. in atti).
Ciò posto, non risulta neanche dimostrato che il Dirigente, nel corso dell'anno scolastico, abbia adottato sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni non potendo ritenersi dimostrativo di ciò quanto sostenuto nella relazione ispettiva: “Gli alunni SS e SS nel colloquio hanno citato alcuni casi … come quello di … sanzionata perché era arrivata in ritardo in quanto pendolare … gli alunni hanno riferito che il DS ha sanzionato tutti gli alunni di una classe, perché si erano assentati in massa per un giorno … e altri casi di sospensione (per tre giorni) di due alunni perché, hanno affermato, erano andati molto volte dal DS per insistere sulla partecipazione … all'Open Day”.
In mancanza di documenti attestanti l'irrogazione di tali sanzioni disciplinari, non possono certamente porsi a base della decisione le dichiarazioni rese da persone (in particolare gli alunni) di cui non è dato conoscersi l'identità e che non sono neanche state chiamate a rendere testimonianza sul punto.
l) avere interferito nella vita privata di una docente;
Trattasi di circostanza contestata in ricorso dal e di cui parte CP_1 appellante non ha fornito alcuna prova non potendosi reputare tale quanto genericamente affermato nella relazione ispettiva in cui si fa riferimento ad una docente di cui non viene neanche riferita l'identità.
m) avere proferito frasi offensive nei confronti di un docente alla presenza di alunni;
Nella relazione ispettiva (pag. 9) si afferma che “gli alunni SS e SS
(e anche il prof. SS) hanno prodotto una dichiarazione in cui attestano che il DS ha definito “testa di cazzo” in loro presenza, il prof. SS”; a pag. 10 della stessa relazione gli ispettori verbalizzanti riferiscono: “i due studenti hanno consegnato brevi manu una dichiarazione da loro sottoscritta in cui attestano che il DS diceva in loro presenza che il prof. è “testa di cazzo”, durante la gita a mentre si trovavano al Per_1 Per_1 bar dell'albergo e che il DS avrebbe divulgato informazioni riservate sul procedimento disciplinare attivato nei confronti dello stesso docente …”.
Pag.13 Anche, in questo caso, si osserva trattasi di circostanza contestata in ricorso dal e di cui parte appellante non ha fornito alcuna prova non potendosi CP_1 reputare tale quanto genericamente affermato nella relazione ispettiva che si fonda esclusivamente su quanto riferito da due alunni e da un professore di cui non viene fornita l'identità e di cui non è stata chiesta l'escussione testimoniale.
n) avere posto in essere azioni contraddittorie, come l'aver ricordato giustamente in sede collegiale il divieto di fumo per poi però fumare e offrire sigarette agli alunni;
Anche questo addebito è stato in radice contestato dal di talchè, al di CP_1 là di quanto appreso in sede ispettiva da fonti non individuate, non è stato in alcun modo provato (in relazione a specifici fatti collocati nel tempo e nello spazio) dalla parte appellante.
Né dai file audio versati in atti (relativi ad una gita) può ricavarsi, come pure sostenuto nella relazione ispettiva, che il “non fosse particolarmente lucido” o, CP_1 come riferito da un'alunna (indicata con SS), che lo stesso “emanava odore di alcol”.
o) aver attuato discriminazioni gratificando in modo sproporzionato l'Assistente Amministrativa, Tes_1
Per come dedotto e documentato (cfr. doc. n.34 fasc. di parte) dall'appellato,
era stata l'unica Assistente Amministrativa ad aver presentato, Controparte_3 nel gennaio 2019, domanda di partecipazione al progetto PON “Il nostro territorio tra cultura, arte e paesaggio”.
Risulta, dunque, evidente che tale attività andasse remunerata;
in ogni caso, e in maniera assorbente di ogni altra considerazione nel merito, parte appellante non ha minimamente dimostrato in cosa sia consistita l'asserita sproporzione “rispetto agli altri”, della gratificazione economica elargita.
Priva di specifica rilevanza, infine, si appalesa la contestazione che si appunta sul fatto che l'Assistente avrebbe partecipato come accompagnatore ad Tes_1 un'attività conclusiva di un progetto scolastico. Sul punto è appena il caso di osservare che, per come dedotto dal e non contestato dalle CP_1 amministrazioni appellanti, la partecipazione della si era “resa necessaria, Tes_1
Pag.14 dietro sua disponibilità, in seguito alla rinuncia in extremis del prof. che e ra stato Per_5 nominato accompagnatore”.
p) avere scelto, per il viaggio di istruzione in Campania l'Operatore Conca
d'Oro Viaggi anziché l'Operatore Ibla Europa viaggi;
Dalla piana lettura del “verbale commissione viaggi d'istruzione” dell'8.2.2019 (cfr. doc. fascicolo di parte appellata), non appare irragionevole, entro i limiti del provato, la motivazione che ha indotto la commissione (per altro composta anche dal DSGA e da due docenti nei cui confronti non è dato sapersi se si sia proceduto disciplinarmente) ad aggiudicare il viaggio d'istruzione a “Napoli e Costiera
Amalfitana”, secondo il criterio delle offerte economicamente più vantaggiose, alla
Conca D'Oro viaggi, ove si consideri che l'importo (euro 255,00) proposto da tale società includeva “una gratuità ogni 12 alunni e Hotel 4*”, mentre quello (di euro
246,00) proposto dalla includeva “una gratuità ogni 14 alunni e Controparte_4
Hotel 3*”.
Talchè, sul punto, ogni altra considerazione si appalesa superflua.
q) avere individuato due docenti fruitori di pernottamento gratuito offerto dal
Comune di nell'ambito della XX edizione del Ficodindia Fest Controparte_2
Per tale vicenda, si osserva, nella relazione ispettiva non sono state ravvisate
“irregolarità della documentazione inviata”; è stato solo rilevato che il D.S. aveva individuato i due docenti fruitori del pernottamento offerto dal Comune di Santa
Margherita del Belice sulla base della disponibilità degli stessi, senza adottare un diverso criterio, oggettivo e documentato.
Premesso che non risulta alcun esborso economico a carico dell'Istituto scolastico per tale pernottamento, deve qui rilevarsi che la manifestazione (per come risulta dalla richiesta di disponibilità del 3.10.2018 avanzata dal Comune di S.
Margherita di Belice) si doveva svolgere nel fine settimana (ossia sabato e domenica) compreso tra il 20 e il 21 ottobre 2018.
Talchè l'individuazione (cfr. nota prot. 0014775 dell'8.10.2018 – fascicolo di parte appellata), previa disponibilità, “dei docenti dell'area di indirizzo (enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica)” non appare, di per sé, integrativa dell'illecito disciplinare contestato. In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente il fatto,
Pag.15 ritiene la Corte che lo stesso si appalesi, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, di modesta rilevanza, tale da non poter, comunque, sorreggere il provvedimento impugnato.
In definitiva, per le ragioni fin qui esposte, previo assorbimento degli ulteriori motivi posti a sostegno del ricorso di primo grado, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma, con diversa motivazione, della sentenza di primo grado.
4) Le spese di questo grado seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano, come da dispositivo, in favore di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n.1838/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovute.
Palermo 31 ottobre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. De Marco
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