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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9050 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 4718/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Usucapione
TRA
nato a [...] il giorno 11/11/1975 C.F.: Parte_1
, residente in [...]
17, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Fuschino, presso cui elettivamente domicilia alla Via dei Fiorentini n. 61 80133 Napoli, come in atti.
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., dom.to in Napoli, Controparte_1 alla Via Miano n. 94, come in atti. CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni parte attrice: “Voglia III.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare l'attore nato Parte_1
a Napoli 111.11.1975, c.f. e residente in [...]a C.F._1
Cremano al Viale Bernabò n. 15, proprietario per intervenuta usucapione del fondo sito in S. Giorgio a Cremano al Viale Bernabò n.11, identificato Catasto particella 95. fol. 1, sup. 2400. II fondo confina a Nord con la particella 89, ad est con la particella 94 e con il viale Bernabò, a sud con le particelle 112 e 138 e ad ovest con le particelle 828, 829, 830, 831, 834 e 835”. Vinte, spese ed onorari. PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. ha convenuto innanzi a questo Giudice la Parte_1 [...] per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione di un fondo sito in CP_1
San Giorgio a Cremano, meglio identificato nelle conclusioni riportate in epigrafe, in virtù del possesso esercitato sul medesimo per oltre venti anni.
Iscritta la causa a ruolo, la società convenuta restava contumace.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, all'udienza del 30.09.2025 la causa era assegnata a sentenza.
*****
Preliminarmente, dalla documentazione depositata, risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali.
Oggetto della domanda è l'intervenuta usucapione del fondo sito in S. Giorgio a Cremano al Viale Bernabò n. 11; segnatamente fondo identificato al Catasto con particella 95. fol. 1, sup. 2400 e confinante a Nord con la particella 89, ad est con la particella 94 e con il viale Bernabò, a sud con le particelle 112 e 138 e ad ovest con le particelle 828, 829, 830, 831, 834 e 835”.
Dall'istruttoria condotta è risultato che l'attore e, prima di Parte_1 lui, il nonno e il padre, hanno coltivato da oltre venti anni un fondo, tenuto a frutteto, sito in San Giorgio a Cremano, al Viale Barnabò n. 11, essendo in possesso delle chiavi del cancello e avendone curato la realizzazione di un impianto di irrigazione.
Prima ancora di valutare l'esistenza del Corpus possessionis e dell'animus possidendi va rilevato che non è stata data alcuna prova circa la corrispondenza del fondo oggetto della domanda e il fondo su cui è stata raccolta la prova. La relazione tecnica allegata alla domanda descrive un fondo ubicato in San Giorgio a Cremano, indicandone i dati catastali e precisando i confini;
non indica però l'esatto indirizzo civico del fondo, limitandosi nel frontespizio della relazione ad un generico “FRUTTETO SITO IN SAN GIORGIO A CREMANO (NA), AL VIALE BERNABО',” e, nel corpo della relazione, ad un ancora più generico “fondo ubicato a San Giorgio a Cremano al Viale Bernabò”. Nella prova testimoniale, invece, i capi su cui sono stati escussi i testi identificano il fondo unicamente con il numero civico, e precisamente con “fondo sito in San Giorgio a Cremano al Viale Barnabò n. 11”. Non è stato chiesto ai testi di indicare le particelle catastali (anzi, il tecnico che ha redatto la “relazione di consulenza stragiudiziale” nemmeno compare tra i testi escussi), ne' i confini. Anche sul contratto di locazione prodotto con le seconde memorie ex art. 183, VI comma cpc, peraltro di stipula recentissima, addirittura successiva alla data di introduzione del presente giudizio, l'unica identificazione del fondo è quella catastale, senza alcun accenno al numero civico, quindi non risulta provato che si tratti del medesimo fondo di cui parlano i testi escussi che – al contrario – lo identificano solo ed unicamente in base al numero civico.
Aldilà della prova testimoniale, non è stata inoltre prodotta alcuna prova documentale a sostegno della domanda: non vi sono, ad esempio, ricevute o fatture comprovanti l'aver sostenuto in via esclusiva le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo per cui è causa, non risulta l'inserimento del reddito dominicale della medesima zona di terreno in dichiarazione dei redditi;
anche il contratto di locazione prodotto, come già rilevato, risale addirittura a data successiva a quella dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, quindi nemmeno in via ipotetica prova alcunchè per il pregresso.
Per quanto detto, non può ritenersi assolto l'onere della prova: al riguardo va ricordato che a norma dell'art. 2697 c.c. colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
più nello specifico, per quanto attiene alla materia in esame, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus”. (Cass. n. 9325/2011).
Essendo rimasta contumace la parte convenuta, non ci sono spese legali da liquidare.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Rigetta la domanda.
-B) Contumace la parte convenuta, nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, 11/10/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria