TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6173 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 452/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 452/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via G. Lavaggi n. 7, presso lo C.F._1
studio dell'avv. CALDERONE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Bruno n. 136, presso lo studio dell'avv.
EL LA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto a SALF (CT) in data 6.9.1997 con . Controparte_1
Dall'unione coniugale è nato il figlio , il 19.11.1999. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
2538/2018 pronunciata da questo Tribunale in data 14.6.2018, con la previsione dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale e la previsione a suo carico del pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 800,00, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie, in favore del figlio maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente, e dell'importo di Euro 400,00 in favore della resistente.
Ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 500,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, per il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, da versare direttamente in suo Per_1
favore.
Ha aggiunto che le parti non si sono più riconciliate.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Ha chiesto di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 1.000,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, per il figlio e in subordine di confermare le statuizioni contenute nella Per_1
sentenza della separazione, chiedendo il rigetto delle ulteriori domande del ricorrente.
Non è stata svolta attività istruttoria.
2 Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Appare incontestata la circostanza che il figlio maggiorenne sia Persona_1
economicamente non autosufficiente, frequentando attualmente il corso di laurea in Ingegneria
Fisica presso il Politecnico di Milano, e pertanto va confermata la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dello stesso e a carico del ricorrente.
Va rigettata la domanda del ricorrente volta a disporre il pagamento diretto dell'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio, dovendo considerare che “il genitore obbligato, in
mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria
prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante,
poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano
entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi
al principio della domanda” (Cass. Civ., sez. I, 12.11.2021 n. 34100).
Va, poi, assegnata alla resistente la casa coniugale.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che il ricorrente è un medico in pensione, e dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 70.892,00 (anno 2022), Euro 73.910,00 (anno 2023) e Euro
75.937,00 (anno 2024).
La resistente, dal canto suo, ha esposto di non aver mai lavorato e di essersi occupata,
durante il lungo periodo della convivenza coniugale, della cura e della crescita del figlio, oltre
3 che della cura della casa, nello specifico una villa;
dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 11.615,00 (anno 2021), Euro 5.912,00
(anno 2022) e Euro 5.915,00 (anno 2024).
Il ricorrente, inoltre, nulla ha riferito in ordine ad elementi sopravvenuti peggiorativi delle sue condizioni economiche e, per l'altro verso, migliorativi delle condizioni economiche della resistente.
Ebbene, appare innanzitutto opportuno confermare le precedenti previsioni con riferimento al figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e pertanto va Persona_1
posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 800,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La resistente ha chiesto al Tribunale il riconoscimento in suo favore di un assegno mensile di mantenimento, che invero costituisce un assegno divorzile, di Euro 400,00, a carico del ricorrente.
Al riguardo, il Collegio osserva che, ai sensi degli art. 5 commi 6 e ss. L. 898/1970, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di versare a favore dell'altro coniuge un assegno, sulla base di alcuni criteri che vanno considerati unitariamente.
L'adeguatezza dei mezzi, nello specifico, deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solamente per l'altra parte.
4 Il ricorrente ha insistito sulla circostanza che la resistente sia proprietaria di molti immobili;
dal canto suo, la resistente ha esposto di essere comproprietaria, talvolta per quote minime, di molti degli immobili menzionati, e che dalla gran parte di essi non percepisca redditi da fabbricati.
Dall'esame della documentazione si evince che effettivamente non vengono dichiarati redditi da fabbricati, e del resto è documentalmente riscontrabile che la stessa sia in molti casi comproprietaria.
Inoltre, la differenza tra le dichiarazioni reddituali presentate dalle pari appare oggettivamente notevole.
Giova, altresì, tener conto la lunga durata del matrimonio, celebrato nel 1997, e dell'età
della ricorrente, oggi di anni 62, circostanza che sicuramente non consente alla predetta di inserirsi nel mercato del lavoro.
Orbene, va considerato che “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione
perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato
prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio
reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione
dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria
un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che
chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei
limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al
richiedente” (Cass. Civ., sez. VI, 13.10.2022, n. 29920); inoltre, “all'assegno divorzile in
favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura
perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio
costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al
coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un
parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
5 aspettative professionali sacrificate. Non conta dunque il tenore di vita goduto durante il
matrimonio ma il ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, tenuto conto
matrimonio” (Cass. Civ., sez. I, 30.1.2023 n. 2669).
Giova, inoltre, considerare che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve
attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per
ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i
quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.7.2018 n. 18287).
Va, poi, considerato che, nel caso di specie, la resistente ha esposto che era stato previsto dalle parti che lei stessa non dovesse lavorare, e ha aggiunto che il ricorrente non le ha permesso neppure di mettere a frutto le competenze acquisite una volta conseguita la laurea in Scienze
Politiche; ebbene, il ricorrente non ha contestato tali circostanze.
Rileva, pertanto, il profilo della natura sia compensativa che perequativa dell'assegno divorzile.
Orbene, “l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativa-perequativa, va adeguato
all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a
realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera
significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e
dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma,
proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali,
al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio
6 familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo
prettamente assistenziale” (Cass. Civ., sez. I, 8.9.2025, n. 24759.
Tenuto conto della natura e dei presupposti dell'istituto dell'assegno divorzile secondo l'attuale lettura della giurisprudenza di legittimità e valutate le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti nel loro complesso, il Collegio ritiene che sussista una condizione di squilibrio tra i coniugi che impone il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in funzione sia compensativa che perequativa in favore della resistente e a carico del ricorrente, che appare congruo determinare in un assegno mensile divorzile dell'importo di Euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a SALF (CT) in data 6.9.1997, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello Stato Civile del Comune di SALF (CT) dell'anno 1997 al N. 14 della
Parte II, Serie C, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento del Parte_1
figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, entro Persona_1
il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che il ricorrente provveda al pagamento di un Parte_1
assegno mensile divorzile in favore della resistente , da versare entro Controparte_1
7 il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di Euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALF (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 452/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via G. Lavaggi n. 7, presso lo C.F._1
studio dell'avv. CALDERONE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Bruno n. 136, presso lo studio dell'avv.
EL LA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto a SALF (CT) in data 6.9.1997 con . Controparte_1
Dall'unione coniugale è nato il figlio , il 19.11.1999. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
2538/2018 pronunciata da questo Tribunale in data 14.6.2018, con la previsione dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale e la previsione a suo carico del pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 800,00, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie, in favore del figlio maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente, e dell'importo di Euro 400,00 in favore della resistente.
Ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 500,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, per il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, da versare direttamente in suo Per_1
favore.
Ha aggiunto che le parti non si sono più riconciliate.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Ha chiesto di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 1.000,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, per il figlio e in subordine di confermare le statuizioni contenute nella Per_1
sentenza della separazione, chiedendo il rigetto delle ulteriori domande del ricorrente.
Non è stata svolta attività istruttoria.
2 Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Appare incontestata la circostanza che il figlio maggiorenne sia Persona_1
economicamente non autosufficiente, frequentando attualmente il corso di laurea in Ingegneria
Fisica presso il Politecnico di Milano, e pertanto va confermata la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dello stesso e a carico del ricorrente.
Va rigettata la domanda del ricorrente volta a disporre il pagamento diretto dell'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio, dovendo considerare che “il genitore obbligato, in
mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria
prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante,
poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano
entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi
al principio della domanda” (Cass. Civ., sez. I, 12.11.2021 n. 34100).
Va, poi, assegnata alla resistente la casa coniugale.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che il ricorrente è un medico in pensione, e dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 70.892,00 (anno 2022), Euro 73.910,00 (anno 2023) e Euro
75.937,00 (anno 2024).
La resistente, dal canto suo, ha esposto di non aver mai lavorato e di essersi occupata,
durante il lungo periodo della convivenza coniugale, della cura e della crescita del figlio, oltre
3 che della cura della casa, nello specifico una villa;
dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 11.615,00 (anno 2021), Euro 5.912,00
(anno 2022) e Euro 5.915,00 (anno 2024).
Il ricorrente, inoltre, nulla ha riferito in ordine ad elementi sopravvenuti peggiorativi delle sue condizioni economiche e, per l'altro verso, migliorativi delle condizioni economiche della resistente.
Ebbene, appare innanzitutto opportuno confermare le precedenti previsioni con riferimento al figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e pertanto va Persona_1
posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 800,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La resistente ha chiesto al Tribunale il riconoscimento in suo favore di un assegno mensile di mantenimento, che invero costituisce un assegno divorzile, di Euro 400,00, a carico del ricorrente.
Al riguardo, il Collegio osserva che, ai sensi degli art. 5 commi 6 e ss. L. 898/1970, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di versare a favore dell'altro coniuge un assegno, sulla base di alcuni criteri che vanno considerati unitariamente.
L'adeguatezza dei mezzi, nello specifico, deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solamente per l'altra parte.
4 Il ricorrente ha insistito sulla circostanza che la resistente sia proprietaria di molti immobili;
dal canto suo, la resistente ha esposto di essere comproprietaria, talvolta per quote minime, di molti degli immobili menzionati, e che dalla gran parte di essi non percepisca redditi da fabbricati.
Dall'esame della documentazione si evince che effettivamente non vengono dichiarati redditi da fabbricati, e del resto è documentalmente riscontrabile che la stessa sia in molti casi comproprietaria.
Inoltre, la differenza tra le dichiarazioni reddituali presentate dalle pari appare oggettivamente notevole.
Giova, altresì, tener conto la lunga durata del matrimonio, celebrato nel 1997, e dell'età
della ricorrente, oggi di anni 62, circostanza che sicuramente non consente alla predetta di inserirsi nel mercato del lavoro.
Orbene, va considerato che “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione
perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato
prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio
reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione
dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria
un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che
chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei
limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al
richiedente” (Cass. Civ., sez. VI, 13.10.2022, n. 29920); inoltre, “all'assegno divorzile in
favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura
perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio
costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al
coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un
parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
5 aspettative professionali sacrificate. Non conta dunque il tenore di vita goduto durante il
matrimonio ma il ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, tenuto conto
matrimonio” (Cass. Civ., sez. I, 30.1.2023 n. 2669).
Giova, inoltre, considerare che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve
attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per
ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i
quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.7.2018 n. 18287).
Va, poi, considerato che, nel caso di specie, la resistente ha esposto che era stato previsto dalle parti che lei stessa non dovesse lavorare, e ha aggiunto che il ricorrente non le ha permesso neppure di mettere a frutto le competenze acquisite una volta conseguita la laurea in Scienze
Politiche; ebbene, il ricorrente non ha contestato tali circostanze.
Rileva, pertanto, il profilo della natura sia compensativa che perequativa dell'assegno divorzile.
Orbene, “l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativa-perequativa, va adeguato
all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a
realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera
significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e
dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma,
proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali,
al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio
6 familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo
prettamente assistenziale” (Cass. Civ., sez. I, 8.9.2025, n. 24759.
Tenuto conto della natura e dei presupposti dell'istituto dell'assegno divorzile secondo l'attuale lettura della giurisprudenza di legittimità e valutate le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti nel loro complesso, il Collegio ritiene che sussista una condizione di squilibrio tra i coniugi che impone il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in funzione sia compensativa che perequativa in favore della resistente e a carico del ricorrente, che appare congruo determinare in un assegno mensile divorzile dell'importo di Euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a SALF (CT) in data 6.9.1997, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello Stato Civile del Comune di SALF (CT) dell'anno 1997 al N. 14 della
Parte II, Serie C, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento del Parte_1
figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, entro Persona_1
il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che il ricorrente provveda al pagamento di un Parte_1
assegno mensile divorzile in favore della resistente , da versare entro Controparte_1
7 il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di Euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
rigetta le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALF (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
8