Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6173
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Condizioni per lo scioglimento del matrimonio

    Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dal periodo di separazione trascorso.

  • Accolto
    Richiesta di mantenimento del figlio maggiorenne

    Appare incontestata la circostanza che il figlio maggiorenne sia economicamente non autosufficiente, frequentando attualmente il corso di laurea in Ingegneria Fisica presso il Politecnico di Milano, e pertanto va confermata la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dello stesso e a carico del ricorrente. Va rigettata la domanda del ricorrente volta a disporre il pagamento diretto dell'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio, dovendo considerare che “il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”. Va confermata la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dello stesso e a carico del ricorrente, quantificato in Euro 800,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Richiesta di assegno divorzile

    Il Collegio ritiene che sussista una condizione di squilibrio tra i coniugi che impone il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in funzione sia compensativa che perequativa in favore della resistente e a carico del ricorrente, che appare congruo determinare in un assegno mensile divorzile dell'importo di Euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese. Si considerano la lunga durata del matrimonio, l'età della resistente, la sua dedizione alla cura della casa e del figlio, e il mancato inserimento nel mercato del lavoro. Si valuta anche il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, nonché il reddito di entrambi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6173
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6173
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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