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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/01/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1681 dell'anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1681/2022, introdotta da
(c.f. ), nata a [...] A CANCELLO Parte_1 C.F._1
(CE) il 29/02/1984, con il patrocinio dell'Avv. FOLLONI DEBORAH e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nato/a in MAROCCO il 02/08/1982 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in San LI NE (MI) in data 28.02.2015, tra i Signori e regolarmente trascritto Parte_1 CP_1
nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune (n. 10, parte II,anno 2015), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di apportare le annotazioni e trascrizioni di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (19.6 e 20.12.2023)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
giorno 28.2.2015 in San LI NE (n. 10, parte II, anno 2015).
Pag. 1 Dal matrimonio non sono nati figli, in quanto , nato il [...], è nato da Persona_1 altra relazione intrattenuta dalla ricorrente una volta che ra già fuggito dall'Italia. CP_1
I coniugi si sono separati con sentenza n. 100/21 del 4.2.2021 emessa da questo Tribunale
(udienza presidenziale del 18.7.2019).
Con ricorso del 13.7.2022 ha chiesto l'emissione della pronunzia Parte_1
divorzile, senza ulteriori richieste;
nel giudizio, è rimasto contumace. CP_1
Dopo taluni rinvii per il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, con ordinanza
15.6.2023 il Presidente ha nominato il giudice istruttore e fissato l'udienza del 19.12.2023;
a tale udienza, il giudice istruttore ha sentito la ricorrente con particolare riferimento alle circostanze della nascita di (cfr. verbale di udienza) e, a seguito di richiesta del Per_1
procuratore di , ha immediatamente assunto la causa in decisione. Pt_1
La camera di consiglio si è svolta il 09/01/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 100/2021. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti: consta, in particolare, che già dal 2016 i è allontanato dall'Italia e mai più ha avuto contatti CP_1
con . Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al Pt_1 presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Occorre precisare che , generato e nato in [...] matrimonio qui sciolto, non Per_1
è – secondo le dichiarazioni rese da in udienza – figlio di Tale circostanza Pt_1 CP_1 risulta essere stata accertata dall'ufficiale dello stato civile sulle dichiarazioni della stessa
. Di talché, nessuna statuizione può qui essere assunta in ordine all'affidamento Pt_1
e al mantenimento di . Né si può ritenere quest'ultimo figlio di er la Persona_1 CP_1 presunzione di paternità ex artt. 231 ss. c.c., giacché, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte (Cass. 8059/97; 3194/96), la presunzione opera non per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi siano anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato: circostanze che, in questo caso, sono del tutto assenti.
3. Le spese possono essere compensate, trattandosi di mero giudizio sullo status.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA contumace, in questo giudizio, CP_1
2. DICHIARA sciolto il matrimonio contratto il 28.2.2015 in San LI NE (n. 10, parte II, anno 2015) da e Parte_1 CP_1
3. SPESE compensate;
4. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/01/2024
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Maria Teresa LATELLA dott. Matteo ARANCI
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1681/2022, introdotta da
(c.f. ), nata a [...] A CANCELLO Parte_1 C.F._1
(CE) il 29/02/1984, con il patrocinio dell'Avv. FOLLONI DEBORAH e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nato/a in MAROCCO il 02/08/1982 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in San LI NE (MI) in data 28.02.2015, tra i Signori e regolarmente trascritto Parte_1 CP_1
nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune (n. 10, parte II,anno 2015), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di apportare le annotazioni e trascrizioni di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (19.6 e 20.12.2023)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
giorno 28.2.2015 in San LI NE (n. 10, parte II, anno 2015).
Pag. 1 Dal matrimonio non sono nati figli, in quanto , nato il [...], è nato da Persona_1 altra relazione intrattenuta dalla ricorrente una volta che ra già fuggito dall'Italia. CP_1
I coniugi si sono separati con sentenza n. 100/21 del 4.2.2021 emessa da questo Tribunale
(udienza presidenziale del 18.7.2019).
Con ricorso del 13.7.2022 ha chiesto l'emissione della pronunzia Parte_1
divorzile, senza ulteriori richieste;
nel giudizio, è rimasto contumace. CP_1
Dopo taluni rinvii per il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, con ordinanza
15.6.2023 il Presidente ha nominato il giudice istruttore e fissato l'udienza del 19.12.2023;
a tale udienza, il giudice istruttore ha sentito la ricorrente con particolare riferimento alle circostanze della nascita di (cfr. verbale di udienza) e, a seguito di richiesta del Per_1
procuratore di , ha immediatamente assunto la causa in decisione. Pt_1
La camera di consiglio si è svolta il 09/01/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 100/2021. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti: consta, in particolare, che già dal 2016 i è allontanato dall'Italia e mai più ha avuto contatti CP_1
con . Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al Pt_1 presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Occorre precisare che , generato e nato in [...] matrimonio qui sciolto, non Per_1
è – secondo le dichiarazioni rese da in udienza – figlio di Tale circostanza Pt_1 CP_1 risulta essere stata accertata dall'ufficiale dello stato civile sulle dichiarazioni della stessa
. Di talché, nessuna statuizione può qui essere assunta in ordine all'affidamento Pt_1
e al mantenimento di . Né si può ritenere quest'ultimo figlio di er la Persona_1 CP_1 presunzione di paternità ex artt. 231 ss. c.c., giacché, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte (Cass. 8059/97; 3194/96), la presunzione opera non per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi siano anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato: circostanze che, in questo caso, sono del tutto assenti.
3. Le spese possono essere compensate, trattandosi di mero giudizio sullo status.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA contumace, in questo giudizio, CP_1
2. DICHIARA sciolto il matrimonio contratto il 28.2.2015 in San LI NE (n. 10, parte II, anno 2015) da e Parte_1 CP_1
3. SPESE compensate;
4. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/01/2024
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Maria Teresa LATELLA dott. Matteo ARANCI
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