Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5299/2020 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 5299/2020 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Foggia alla via Giuseppe C.F._2
Rosati n. 159, presso lo studio dell'avv. Scillitani Marco Gabriele, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
c.f. , elettivamente domiciliato in Vieste CP_1 C.F._3 alla via Brindisi n. 20, presso lo studio dell'avv. Leonarda Vieste, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE RESISTENTE/
- RICORRENTE IN RICONVENZIONALE–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver concesso in locazione, in favore di , CP_1
- Seconda Sezione civile -
l'appartamento situato in Vieste alla via Armando Diaz n. 56, in virtù di contratto ad uso abitativo, stipulato per iscritto in data 19.10.2018 e registrato in data 03.1.2018, hanno convenuto la conduttrice in giudizio al fine di sentir convalidare lo sfratto, con condanna al pagamento dei canoni rimasti inadempiuti dal mese di aprile 2020 e, inoltre, hanno chiesto l'emissione dell'ordinanza ex art. 665 cod. proc. civ., in caso di opposizione dell'intimata.
, costituendosi, ha proposto opposizione all'intimazione ed ha CP_1 spiegato, in via riconvenzionale, domanda di condanna dei locatori all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione necessarie all'interno dell'appartamento locato e condanna al risarcimento dei danni subiti per l'omessa manutenzione.
Denegata l'ordinanza di provvisorio rilascio ex art. 665 cod. proc. civ., mutato il rito, formulata proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ., istruita la causa in via documentale, il giudizio è stato rinviato per la decisione ex art. 429 cod. proc. civ., con note ex art. 127 ter cod. proc. civ..
In via preliminare, l'eccezione, sollevata dalla resistente, di improcedibilità della domanda, per mancata comparizione al procedimento di mediazione, deve essere accolta solo nei confronti di . Parte_2
Dal verbale di mediazione si legge, infatti, che non è comparsa Parte_2 al primo incontro dinnanzi al mediatore ma, invece, è Parte_1 comparso ed il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo (cfr. verbale di mediazione in atti).
La mediazione, quindi, è stata validamente esperita da , il Parte_1 quale – in qualità di locatore – è legittimato ad agire da solo, anche qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, dovendosi conseguentemente escludere l'ipotesi di litisconsorzio necessario
(Cass. civ. n. 2019, n. 18069; Cass. civ. n. 14530 del 22/06/2009).
Consegue, quindi, l'improcedibilità delle sole domande spiegate da Pt_2
; mentre le domande proposte da vanno esaminate nel
[...] Parte_1 merito.
La resistente ha dedotto di non aver adempiuto al pagamento dei canoni
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- Seconda Sezione civile -
perché, in data 2 marzo 2020, nell'appartamento adiacente a quello oggetto di locazione, è divampato un incendio che è stato spento con auto pompa e autobotti, con conseguente acqua e umidità che, dall'appartamento incendiato, è promanata alla parete della camera da letto dell'immobile locato, divenuta così inutilizzabile, come il resto dell'appartamento; di talché, ella ha domandato la riduzione del canone, senza mai ricevere alcuna risposta e senza che i locatori siano mai intervenuti per risolvere il problema.
Dagli atti di causa, risulta CTU, a firma dell'arch. , Persona_1 redatta nell'ambito di un altro processo, promosso dagli attori nei confronti dei proprietari degli immobili confinanti, dalla quale è possibile constatare la presenza di macchie di umidità nella camera da letto, alcune di modestissima entità e altre dal tasso di umidità medio-alto.
Sempre dalla lettura della relazione di consulenza tecnica, si comprende che, invece, le altre stanze dell'appartamento erano pienamente utilizzabili.
In considerazione di ciò, la sospensione del pagamento dell'intero canone di locazione ex art. 1460 cod. civ. non può considerarsi proporzionata rispetto all'altrui inadempimento.
Ne deriva, pertanto, la gravità dell'inadempimento della conduttrice, per omesso pagamento di più di un canone di locazione, ex art. 5 L. 1978, n.
392, con conseguente risoluzione del contratto di locazione e condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile libero da cose e vuoto da persone, entro la data, che si stima equo fissare, ex art. 56 L. cit., al 28.4.2025, tenuto conto delle esigenze abitative della conduttrice, la quale ha riferito di aver già trovato altro immobile, e dell'esigenza dei locatori di riottenere l'immobile locato.
Quanto alla condanna al pagamento dei residui canoni di locazione, considerate le infiltrazioni nell'immobile locato, si ritiene legittima ex art. 1460 cod. civ., una riduzione dei canoni di locazione, dovuti dall'aprile 2020, ad € 300,00 mensili (in luogo di € 350,00 mensili).
Ne deriva, quindi, che la conduttrice deve essere condannata al pagamento di tutti i canoni di locazione scaduti e rimasti insoluti, oltre quelli successivi
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dovuti sino al rilascio del bene, ridotti ciascuno di € 50,00 mensili, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo (da computarsi al tasso di cui all'art. 1284 co. 2 cod. civ. dalle singole scadenza e fino al giorno della proposizione della domanda ed al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ. dal giorno successivo e fino al soddisfo).
Le domande riconvenzionali vanno, invece, rigettate entrambe, per le ragioni che seguono.
La domanda di condanna degli attori all'adempimento dell'obbligo manutentivo non può essere accolta alla luce della risoluzione del contratto di locazione;
ed anche la domanda di risarcimento dei danni subiti deve essere rigettata per non avere la conduttrice provato i danni-conseguenza derivanti dall'umidità della camera da letto.
Le spese di lite seguono la soccombenza (Cass. civ. Sez. Un. n.
32061/2022), con condanna della resistente al rimborso, in favore di
, e condanna di al rimborso, in favore della Parte_1 Parte_2 resistente, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad
€ 5.200,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da;
Parte_2
b) in accoglimento della domanda attorea, dichiara risolto, per grave inadempimento di parte conduttrice, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 19.10.2018 e registrato in data 03.1.2018;
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c) in accoglimento della domanda attorea, condanna la resistente al rilascio dell'immobile oggetto del contratto indicato al punto a), libero da cose e vuoto da persone, entro la data del 28.4.2025;
d) in accoglimento della domanda attorea, condanna la resistente al pagamento di tutti i canoni di locazione scaduti e rimasti insoluti, oltre a quelli successivi dovuti sino al rilascio del bene, ridotti ciascuno di
€ 50,00 mensili, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo, da computarsi al tasso di cui all'art. 1284 co. 2 cod. civ. fino al giorno della proposizione della domanda ed al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ. dal giorno successivo e fino al soddisfo;
e) rigetta le domande riconvenzionali;
f) condanna la resistente al rimborso, in favore di , delle Parte_1 spese di lite, pari ad € 80,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
g) condanna al rimborso, in favore della resistente, delle Parte_2 spese di lite, pari ad € 1.278,00 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del
15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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