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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/09/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2172 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ACCARDO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 27/12/2024, ha evocato in giudizio Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 599 2024
[...]
00022492 59 000, notificato il 15/11/2024, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione agricola per l'importo di €
6.715,56 richiesti per gli anni 2022 e 2023.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per la parte in cui ha provveduto ai relativi sgravi con annullamento dei contributi interessati, residuando un debito, per il periodo per le iscrizioni avvenute tra il 2020 e il 2023, per 24 mesi pari a €
978,60, per cui chiede il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Va dichiarata cessata la materia del contendere nei limiti delle somme oggetto di sgravio, per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stato disciplinato l'esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate nell'anno 2020 dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Lo stesso esonero contributivo è stato prorogato per gli anni successivi e precisamente con la legge di bilancio
2021 (n. 178 del 30 dicembre 2020) e con la legge di bilancio 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021).
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie le lettere di annullamento dell' del 09.04.2025 sono CP_1 statisfattive della pretesa della parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”. Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della oscillazione della giurisprudenza sia con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione sia nel merito per la controvertibilità delle questioni trattate, per il comportamento processuale delle parti, per la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1.Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti delle somme oggetto di sgravio.
2.Dichiara inammissibile il ricorso per le somme eccedenti lo sgravio.
3.Compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 16/09/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2172 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ACCARDO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 27/12/2024, ha evocato in giudizio Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 599 2024
[...]
00022492 59 000, notificato il 15/11/2024, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione agricola per l'importo di €
6.715,56 richiesti per gli anni 2022 e 2023.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per la parte in cui ha provveduto ai relativi sgravi con annullamento dei contributi interessati, residuando un debito, per il periodo per le iscrizioni avvenute tra il 2020 e il 2023, per 24 mesi pari a €
978,60, per cui chiede il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Va dichiarata cessata la materia del contendere nei limiti delle somme oggetto di sgravio, per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stato disciplinato l'esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate nell'anno 2020 dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Lo stesso esonero contributivo è stato prorogato per gli anni successivi e precisamente con la legge di bilancio
2021 (n. 178 del 30 dicembre 2020) e con la legge di bilancio 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021).
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie le lettere di annullamento dell' del 09.04.2025 sono CP_1 statisfattive della pretesa della parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”. Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della oscillazione della giurisprudenza sia con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione sia nel merito per la controvertibilità delle questioni trattate, per il comportamento processuale delle parti, per la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1.Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti delle somme oggetto di sgravio.
2.Dichiara inammissibile il ricorso per le somme eccedenti lo sgravio.
3.Compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 16/09/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco