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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12461 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31583/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31583/2021 R.G., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giuseppe Parte_1
Auriemma;
OPPONENTE
CONTRO avv. Giovanni, come in atti rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1
dall'avv. Stefano Monti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
24 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio l'avv. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 5421/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 15 marzo 2021, notificato in data 2 aprile 2021, nel giudizio avente r.g.n. 16019/2021 con il quale si intimava il pagamento della somma di € 41.601,60 oltre interessi e spese, asseritamente dovuti a titolo di compensi professionali per assistenza giudiziale prestata dal legale in giudizio innanzi al
TAR Lazio e, in grado di appello, innanzi al Consiglio di Stato, in causa relativa alla esclusione del dall'immissione in servizio permanente nei ruoli dell'esercito italiano, Pt_1
con consequenziale decadenza dalla rafferma in qualità di VFP4 dell'esercito italiano ed il collocamento in congedo.
Eccepiva preliminarmente la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, avendo egli stesso la residenza in Avellino;
e la nullità delle clausole di deroga alla competenza trattandosi di clausole vessatorie. Nel merito, deduceva in particolare che il compenso pattuito ammontava a complessivamente € 5.000,00 per il primo grado di giudizio ed in ulteriori € 8.000,00 per il successivo giudizio di appello per un totale di € 13.000,00 e di aver versato in contanti detto importo alla presenza di testimoni e nelle mani dell'avv.
Parente Zampelli.
Negava di aver mai sottoscritto il contratto depositato dal legale in sede monitoria e ne disconosceva il contenuto.
Contestava infine il quantum richiesto e chiedeva la riduzione del compenso in ragione del parziale inadempimento dell'avv. Parente Zampelli.
Confermava infine di essere stato reintegrato nel servizio nell'anno 2015.
Si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma del decreto;
ribadiva la efficacia della scrittura privata sottoscritta tra le parti e l'avvenuta corresponsione di acconto per la somma complessiva di € 4.000,00.
Con provvedimento in data 21 settembre 2022 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti e con l'escussione dei testi indicati.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 24 febbraio 2025.
* * * * * Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 13 settembre 2022 parte opponente ha espressamente rinunciato al disconoscimento della firma apposta in calce all'accordo scritto in data 9 aprile 2014, alla luce della produzione dell'originale del documento (cfr. Fasc.
Parente Zampelli).
Deve pertanto ritenersi pienamente valido ed efficace il contratto di incarico professionale de quo, atteso che le allegazioni del ricorrente in ordine all'assenza di accordo sulle condizioni contrattuali ed alla apposizione della firma su fogli in bianco sono nella presente sede inconferenti: si rammenta, infatti, che se, per un verso, il disconoscimento di scrittura privata non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, nell'ipotesi in cui si sostenga che nessun accordo per il riempimento del foglio sottoscritto fosse stato raggiunto dalle parti -come nel caso in esame- deve invece essere proposta la querela di falso, ovvero deve essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto qualora si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso (cfr. Cass. Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23900).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha proposto querela di falso, pur avendo sia pure confusamente allegato la mancanza di qualsiasi accordo, mentre neppure ha allegato né chiesto di provare l'esistenza di accordi diversi.
Ancora in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale: è ben vero che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha individuato, quale criterio di determinazione della competenza, il “foro del consumatore”, stabilendo la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
La Suprema Corte con sentenza SU n. 4485/2018 ha poi ribadito la prevalenza del Foro del consumatore su tutti gli altri e la sua rilevabilità di ufficio, dovendo considerarsi la posizione del cliente, qualificabile come consumatore alla stregua della nozione indicata dall'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 206 del 2005, con conseguente operatività in via prevalente del foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. cit..
Trattasi, infatti, di competenza esclusiva che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore, fatta salva la possibilità di dimostrare che la deroga dell'altrimenti prevalente foro del consumatore, in favore di altri fori, sia stata oggetto di trattativa individuale e apposita convenzione validamente stipulata tra le parti (cfr. anche Cass., ord. n. 8598/2018 e Cass., ord. n. 21647/2021).
Peraltro, la giurisprudenza ha evidenziato che, in tal caso, deve applicarsi il foro esclusivo e inderogabile di residenza del consumatore, a meno che la clausola sia stata approvata specificamente per iscritto, come previsto in via generale dall'art. 1341 c.c. per le clausole aventi natura vessatoria e che la scelta di altri fori sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti, giusta la previsione del d.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u); la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (“Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34” , cfr. Cass. civ., Sez. VI, 28 aprile 2020, n.
8268).
Nel caso che ci occupa, si rileva dall'esame del contrato stipulato tra le parti (cfr. doc. n.
15 fasc. opposto) e sottoscritto dal che la clausola di deroga alla competenza che Pt_1
prevede la competenza del foro di Roma, di cui all'art. 7, risulta specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c.; inoltre, nel medesimo documento viene altresì ulteriormente specificato che detta clausola viene apposta “a seguito di trattativa individuale…” con ulteriore specifica sottoscrizione da parte del Tale compendio documentale non può Pt_1
lasciare dubbi né in ordine alla evidenza della clausola derogatoria della competenza, né in ordine alla sussistenza di uno specifico accordo sul punto, attesa la particolare evidenza che viene data alla disposizione, che costituisce disposizione apposta in calce al testo del contratto, atteso il tenore della specifica previsione -che chiarisce espressamente che le parti si sono determinate a tale convenzione considerando che la stessa “non determina, a parere delle parti, uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dallo stesso contratto, stipulato su espressa richiesta del committente il quale ha palesato al professionista le proprie difficoltà economiche”- e considerata la specifica sottoscrizione da parte del Pt_1
anche della disposizione in parola.
Alla luce di tutto quanto emerso nel corso del processo, dalla documentazione prodotta dalle parti nonché in virtù delle allegazioni e dei fatti non contestati, può ritenersi accertato quanto segue.
Lo svolgimento dell'attività professionale non è sostanzialmente contestato e risulta documentalmente provato.
In particolare, facendo seguito all'incarico professionale ricevuto con il contratto di cui sopra, con cui il si rivolgeva al Parente Zampelli a seguito della sua decadenza dalla Pt_1
ferma contratta in qualità di V.F.P. 4 dell'Esercito Italiano a causa di imputazione in un processo penale, con conseguente esclusione dall'immissione in servizio permanente l'odierno opposto proponeva ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, contraddistinto dal n. R.G. 4419/2013, con cui impugnava il provvedimento del che lo aveva escluso dalla immissione in servizio permanente nei Controparte_2
ruoli dei militari di truppa dell'Esercito Italiano (all.to 3). Il ricorso si concludeva sfavorevolmente, con sentenza in forma semplificata n. 7986/2013, perché ritenuto manifestamente infondato (all.to 5), avverso la quale l'avv. Parente Zampelli interponeva appello presso il Consiglio di Stato (all.ti 6 e 7), chiedendo con successivo atto la fissazione della camera di consiglio per la sospensiva (all.to 8) ed espletando in prossimità della stessa ulteriore attività difensiva (all.to 9). L'odierno opposto presentava altresì richiesta cautelare, accolta con ordinanza n. 5215/2014 del Consiglio di Stato (all.to 10); il resistente era pertanto riammesso in servizio a far data dal 3.3.2015, con provvedimento del
[...]
(all.to 11) e, come risulta dallo stato di servizio (all.to 12), riprendeva CP_2
effettivamente la propria attività in tale data, presso il 186° Reggimento Paracadutisti
“Folgore” (cfr. pag. 4); la causa era decisa favorevolmente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6958/2020 (all.to 14).
Compete pertanto il diritto al compenso.
Con riguardo alla determinazione della entità dello stesso, si richiama quanto sopra detto in relazione alla piena validità dell'accordo scritto raggiunto tra le parti, con conseguente debenza del compenso di € 32.000,00 oltre accessori di legge come ivi pattuito per il doppio grado di giudizio e così per complessivi € 36.601,60, già detratto l'importo di € 4.000,00 pacificamente corrisposto a titolo di acconto. Compete inoltre la penale per il ritardo come contrattualmente stabilita (“Il ritardo di oltre sei mesi (decorrenti dal giorno di inizio del servizio) nel versamento dell'importo pattuito comporterà a carico del cliente l'obbligo od i corrispondere al professionista una penale di €. 5.000,00”, cfr. doc. in atti).
Quanto agli importi asseritamente corrisposti dal in contanti, si rileva che i testi Pt_1
sentiti sul punto non hanno fornito dichiarazioni specifiche in ordine ai presunti pagamenti: il teste sentito all'udienza del 6 febbraio 2024, ha riferito genericamente di aver visto Tes_1
il consegnare dei contanti e di avere aiutato lo stesso economicamente per Pt_1 Pt_1
pagare il legale;
ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il aveva consegnato € Pt_1
13.000,00 all'avvocato, ma non riporta una conoscenza diretta di tale presunta consegna di danaro.
Anche il teste , sentito alla stessa udienza, ha riferito di avere sempre accompagnato Tes_2
il dall'avv. Parente Zampelli e che ogni volta il ricorrente consegnava del danaro in Pt_1
contante, 500 o 1.000,00 euro. Anche tale testimonianza è inidonea a ritenere provata la consegna di € 13.000,00 in contanti, poiché anche l'indicazione da parte del teste della consegna di complessivi € 8.000,00 è una mera supposizione, in difetto di specifiche indicazioni sulla entità dei singoli pagamenti.
Peraltro, attesa la genericità delle circostanze riferite dai testi, i pagamenti ben potrebbero riguardare l'importo di € 4.000,00 pacificamente corrisposto a titolo di acconto.
Conclusivamente, è dovuto l'intero importo portato dal decreto ingiuntivo opposto, che per l'effetto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo in ragione dell'importo riconosciuto, in conformità al DM n. 55/2014 come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5421/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 15/17 marzo 2021, nel giudizio avente r.g.n. 16019/2021 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate nella complessiva somma di € 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 11 settembre 2025.
IL GIUDICE
W. Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31583/2021 R.G., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giuseppe Parte_1
Auriemma;
OPPONENTE
CONTRO avv. Giovanni, come in atti rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1
dall'avv. Stefano Monti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
24 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio l'avv. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 5421/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 15 marzo 2021, notificato in data 2 aprile 2021, nel giudizio avente r.g.n. 16019/2021 con il quale si intimava il pagamento della somma di € 41.601,60 oltre interessi e spese, asseritamente dovuti a titolo di compensi professionali per assistenza giudiziale prestata dal legale in giudizio innanzi al
TAR Lazio e, in grado di appello, innanzi al Consiglio di Stato, in causa relativa alla esclusione del dall'immissione in servizio permanente nei ruoli dell'esercito italiano, Pt_1
con consequenziale decadenza dalla rafferma in qualità di VFP4 dell'esercito italiano ed il collocamento in congedo.
Eccepiva preliminarmente la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, avendo egli stesso la residenza in Avellino;
e la nullità delle clausole di deroga alla competenza trattandosi di clausole vessatorie. Nel merito, deduceva in particolare che il compenso pattuito ammontava a complessivamente € 5.000,00 per il primo grado di giudizio ed in ulteriori € 8.000,00 per il successivo giudizio di appello per un totale di € 13.000,00 e di aver versato in contanti detto importo alla presenza di testimoni e nelle mani dell'avv.
Parente Zampelli.
Negava di aver mai sottoscritto il contratto depositato dal legale in sede monitoria e ne disconosceva il contenuto.
Contestava infine il quantum richiesto e chiedeva la riduzione del compenso in ragione del parziale inadempimento dell'avv. Parente Zampelli.
Confermava infine di essere stato reintegrato nel servizio nell'anno 2015.
Si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma del decreto;
ribadiva la efficacia della scrittura privata sottoscritta tra le parti e l'avvenuta corresponsione di acconto per la somma complessiva di € 4.000,00.
Con provvedimento in data 21 settembre 2022 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti e con l'escussione dei testi indicati.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 24 febbraio 2025.
* * * * * Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 13 settembre 2022 parte opponente ha espressamente rinunciato al disconoscimento della firma apposta in calce all'accordo scritto in data 9 aprile 2014, alla luce della produzione dell'originale del documento (cfr. Fasc.
Parente Zampelli).
Deve pertanto ritenersi pienamente valido ed efficace il contratto di incarico professionale de quo, atteso che le allegazioni del ricorrente in ordine all'assenza di accordo sulle condizioni contrattuali ed alla apposizione della firma su fogli in bianco sono nella presente sede inconferenti: si rammenta, infatti, che se, per un verso, il disconoscimento di scrittura privata non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, nell'ipotesi in cui si sostenga che nessun accordo per il riempimento del foglio sottoscritto fosse stato raggiunto dalle parti -come nel caso in esame- deve invece essere proposta la querela di falso, ovvero deve essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto qualora si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso (cfr. Cass. Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23900).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha proposto querela di falso, pur avendo sia pure confusamente allegato la mancanza di qualsiasi accordo, mentre neppure ha allegato né chiesto di provare l'esistenza di accordi diversi.
Ancora in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale: è ben vero che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha individuato, quale criterio di determinazione della competenza, il “foro del consumatore”, stabilendo la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
La Suprema Corte con sentenza SU n. 4485/2018 ha poi ribadito la prevalenza del Foro del consumatore su tutti gli altri e la sua rilevabilità di ufficio, dovendo considerarsi la posizione del cliente, qualificabile come consumatore alla stregua della nozione indicata dall'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 206 del 2005, con conseguente operatività in via prevalente del foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. cit..
Trattasi, infatti, di competenza esclusiva che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore, fatta salva la possibilità di dimostrare che la deroga dell'altrimenti prevalente foro del consumatore, in favore di altri fori, sia stata oggetto di trattativa individuale e apposita convenzione validamente stipulata tra le parti (cfr. anche Cass., ord. n. 8598/2018 e Cass., ord. n. 21647/2021).
Peraltro, la giurisprudenza ha evidenziato che, in tal caso, deve applicarsi il foro esclusivo e inderogabile di residenza del consumatore, a meno che la clausola sia stata approvata specificamente per iscritto, come previsto in via generale dall'art. 1341 c.c. per le clausole aventi natura vessatoria e che la scelta di altri fori sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti, giusta la previsione del d.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u); la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (“Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34” , cfr. Cass. civ., Sez. VI, 28 aprile 2020, n.
8268).
Nel caso che ci occupa, si rileva dall'esame del contrato stipulato tra le parti (cfr. doc. n.
15 fasc. opposto) e sottoscritto dal che la clausola di deroga alla competenza che Pt_1
prevede la competenza del foro di Roma, di cui all'art. 7, risulta specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c.; inoltre, nel medesimo documento viene altresì ulteriormente specificato che detta clausola viene apposta “a seguito di trattativa individuale…” con ulteriore specifica sottoscrizione da parte del Tale compendio documentale non può Pt_1
lasciare dubbi né in ordine alla evidenza della clausola derogatoria della competenza, né in ordine alla sussistenza di uno specifico accordo sul punto, attesa la particolare evidenza che viene data alla disposizione, che costituisce disposizione apposta in calce al testo del contratto, atteso il tenore della specifica previsione -che chiarisce espressamente che le parti si sono determinate a tale convenzione considerando che la stessa “non determina, a parere delle parti, uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dallo stesso contratto, stipulato su espressa richiesta del committente il quale ha palesato al professionista le proprie difficoltà economiche”- e considerata la specifica sottoscrizione da parte del Pt_1
anche della disposizione in parola.
Alla luce di tutto quanto emerso nel corso del processo, dalla documentazione prodotta dalle parti nonché in virtù delle allegazioni e dei fatti non contestati, può ritenersi accertato quanto segue.
Lo svolgimento dell'attività professionale non è sostanzialmente contestato e risulta documentalmente provato.
In particolare, facendo seguito all'incarico professionale ricevuto con il contratto di cui sopra, con cui il si rivolgeva al Parente Zampelli a seguito della sua decadenza dalla Pt_1
ferma contratta in qualità di V.F.P. 4 dell'Esercito Italiano a causa di imputazione in un processo penale, con conseguente esclusione dall'immissione in servizio permanente l'odierno opposto proponeva ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, contraddistinto dal n. R.G. 4419/2013, con cui impugnava il provvedimento del che lo aveva escluso dalla immissione in servizio permanente nei Controparte_2
ruoli dei militari di truppa dell'Esercito Italiano (all.to 3). Il ricorso si concludeva sfavorevolmente, con sentenza in forma semplificata n. 7986/2013, perché ritenuto manifestamente infondato (all.to 5), avverso la quale l'avv. Parente Zampelli interponeva appello presso il Consiglio di Stato (all.ti 6 e 7), chiedendo con successivo atto la fissazione della camera di consiglio per la sospensiva (all.to 8) ed espletando in prossimità della stessa ulteriore attività difensiva (all.to 9). L'odierno opposto presentava altresì richiesta cautelare, accolta con ordinanza n. 5215/2014 del Consiglio di Stato (all.to 10); il resistente era pertanto riammesso in servizio a far data dal 3.3.2015, con provvedimento del
[...]
(all.to 11) e, come risulta dallo stato di servizio (all.to 12), riprendeva CP_2
effettivamente la propria attività in tale data, presso il 186° Reggimento Paracadutisti
“Folgore” (cfr. pag. 4); la causa era decisa favorevolmente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6958/2020 (all.to 14).
Compete pertanto il diritto al compenso.
Con riguardo alla determinazione della entità dello stesso, si richiama quanto sopra detto in relazione alla piena validità dell'accordo scritto raggiunto tra le parti, con conseguente debenza del compenso di € 32.000,00 oltre accessori di legge come ivi pattuito per il doppio grado di giudizio e così per complessivi € 36.601,60, già detratto l'importo di € 4.000,00 pacificamente corrisposto a titolo di acconto. Compete inoltre la penale per il ritardo come contrattualmente stabilita (“Il ritardo di oltre sei mesi (decorrenti dal giorno di inizio del servizio) nel versamento dell'importo pattuito comporterà a carico del cliente l'obbligo od i corrispondere al professionista una penale di €. 5.000,00”, cfr. doc. in atti).
Quanto agli importi asseritamente corrisposti dal in contanti, si rileva che i testi Pt_1
sentiti sul punto non hanno fornito dichiarazioni specifiche in ordine ai presunti pagamenti: il teste sentito all'udienza del 6 febbraio 2024, ha riferito genericamente di aver visto Tes_1
il consegnare dei contanti e di avere aiutato lo stesso economicamente per Pt_1 Pt_1
pagare il legale;
ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il aveva consegnato € Pt_1
13.000,00 all'avvocato, ma non riporta una conoscenza diretta di tale presunta consegna di danaro.
Anche il teste , sentito alla stessa udienza, ha riferito di avere sempre accompagnato Tes_2
il dall'avv. Parente Zampelli e che ogni volta il ricorrente consegnava del danaro in Pt_1
contante, 500 o 1.000,00 euro. Anche tale testimonianza è inidonea a ritenere provata la consegna di € 13.000,00 in contanti, poiché anche l'indicazione da parte del teste della consegna di complessivi € 8.000,00 è una mera supposizione, in difetto di specifiche indicazioni sulla entità dei singoli pagamenti.
Peraltro, attesa la genericità delle circostanze riferite dai testi, i pagamenti ben potrebbero riguardare l'importo di € 4.000,00 pacificamente corrisposto a titolo di acconto.
Conclusivamente, è dovuto l'intero importo portato dal decreto ingiuntivo opposto, che per l'effetto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo in ragione dell'importo riconosciuto, in conformità al DM n. 55/2014 come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5421/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 15/17 marzo 2021, nel giudizio avente r.g.n. 16019/2021 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate nella complessiva somma di € 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 11 settembre 2025.
IL GIUDICE
W. Verusio