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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg.Gen.N._______
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
Dep.Min._________
CORTE di APPELLO di POTENZA Pubbl.___________
Oggetto__________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente
Dott.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 133 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 564/2020, pubblicata il 12.10.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, vertente tra
già (P.I. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giorgio Petrachi, elettivamente domiciliata in Potenza alla Via A. Rosica, n. 71, presso lo studio dell'avv. Cristiana Coviello
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in Controparte_1 C.F._1 calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dall'avv. Enrico Bianco, domiciliato in
Policoro alla Via G. Fortunato, n. 39, presso lo studio del difensore
APPELLATO PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' CONTRO
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'avv. Luigi Semeraro, domiciliata in Taranto alla Via C. Nitti, n. 37, presso lo studio del difensore
APPELLATA
già (P.I. ), in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Claudio Petrone, domiciliata in Taranto alla Via Giovinazzi, n. 91, presso lo studio del difensore
APPELLATA
trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 28.1.2025 sulle conclusioni rassegnate alla medesima udienza dalle parti e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2
Matera, la e onde sentir accogliere le seguenti Controparte_3 Controparte_1
conclusioni: 1) accertare e dichiarare che i danni agli stessi richiesti esulavano dalla procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 150 d.lgs. 209/2005; 2) accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 58.332,52 e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della suindicata somma o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo.
In sintesi, rappresentava che: 1) il complesso veicolare di sua proprietà, composto dal trattore stradale e dal semirimorchio con cisterna, condotto da , in data 15.7.2015, dopo aver caricato Parte_3 acque di strato da avviare allo smaltimento presso l'impianto di depurazione, durante il percorso, in
TE Lucana, si scontrava frontalmente con l'autovettura di proprietà e condotta da CP_1 2) l'urto aveva provocato il ribaltamento del mezzo con conseguente sversamento sul
[...]
terreno delle acque trasportate nella cisterna e del carburante contenuto nel serbatoio del trattore stradale;
3) sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri di Sala Consilina per i rilievi planimetrici, dai quali si evinceva che il punto d'urto tra i due veicoli era localizzato nella corsia di marcia del proprio mezzo, con la conseguenza che era stata l'autovettura ad invaderla e che
[...]
nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto; 4) il 26.7.2015 aveva inoltrato la denuncia di Parte_3 sinistro sia alla (compagnia con la quale era assicurata l'autovettura), sia Controparte_5 alla (compagnia con la quale era assicurato l'autoarticolato); 5) l' Controparte_2 [...]
in virtù della procedura di risarcimento diretto, prevista dall'art. 149 Codice Controparte_2
delle Assicurazioni private, aveva risarcito i danni riporti dal conducente e dal complesso veicolare;
6) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 242 D.Lgs. vo n. 152/2006, aveva dovuto comunicare la potenziale contaminazione stradale alle PP.AA. competenti, commissionare una consulenza per attività ambientale di messa in sicurezza, far intervenire una ditta di pronto intervento ecologico per la bonifica dell'area, far analizzare il terreno contaminato dal liquido trasportato, con conseguente esborso dell'importo di € 42.237,86; 7) il fermo tecnico del veicolo da lavoro poteva essere quantificato in € 16.094,66; 8) oltre ai danni al complesso veicolare già risarciti, aveva patito un ulteriore danno di € 58.332,52; 8) con comunicazione del 19.11.2015 aveva chiesto alla
[...]
il risarcimento dei suddetti danni, ma la stessa aveva rappresentato che andavano Controparte_5 risarciti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto e che, comunque, il proprio assicurato non era responsabile del sinistro.
Quindi, ritenendo che con la procedura di risarcimento diretto fossero indennizzabili unicamente i danni al veicolo e non anche quelli conseguenti al sinistro, comunque a carico della compagnia assicurativa del veicolo che l'aveva cagionato, era stata costretta ad intraprendere l'azione giudiziaria.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo si costituiva in giudizio che chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: 1) In via preliminare, in rito, autorizzare la chiamata in causa del terzo,
[...]
2) Nel merito, rigettare la domanda, perché infondata in fatto e in diritto;
3) In Controparte_2 accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autoarticolato e, per l'effetto, condannare la società attrice e il terzo chiamato, in solido tra loro, al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, quantificati in € 303.599,00, o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
4) In via subordinata, in accoglimento della domanda riconvenzionale, laddove accertata una responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli, condannare, in solido, la società attrice e il terzo chiamato al pagamento dei danni dallo stesso subiti, così come quantificati o nella diversa somma accertata in corso di causa, nella misura corrispondente alla percentuale di responsabilità riconosciuta.
In breve, descritta la dinamica del sinistro e i danni dallo stesso riportati, assumeva che: 1) la ricostruzione operata dalla società attrice non era condivisibile, anzi palesemente contraddittoria, per i motivi rappresentati dal proprio consulente;
2) i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro avevano sequestrato il “foglio di registrazione dell'apparecchio cronotachigrafo”, allegato al rapporto, senza avvedersi e nulla osservare in merito all'assenza di registrazione dell'ora del sinistro e dell'ora di partenza da Viggiano, e, comunque, si rilevava che l'autoarticolato, nelle ore precedenti a quella del sinistro, aveva viaggiato prevalentemente ad una velocità di 80 Km/h, ossia maggiore di quella consentita per tale tipo di veicolo, pari a 70 Km/h.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_3
che concludeva chiedendo di: 1) rigettare la domanda, poiché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
2) dichiarare la responsabilità del conducente dell'autoarticolato.
In breve, affermava che: 1) l'attrice avrebbe dovuto rivolgere l'ulteriore richiesta risarcitoria nei confronti della propria compagnia assicurativa, con la quale aveva già gestito il sinistro nell'ambito della convenzione card;
2) nessuna attività stragiudiziale, propedeutica ad un'ipotesi risarcitoria, era mai stata avviata nei propri confronti e, quindi, non era stata messa in grado di approntare un'adeguata linea difensiva;
3) la voce di danno relativa al lucro cessante era infondata e non provata;
4) per valutare l'effettivo pregiudizio derivante dal fermo tecnico del mezzo l'attrice avrebbe dovuto produrre quantomeno tutte le fatture relative all'anno fiscale precedente al sinistro e, comunque, fornire tutti gli elementi necessari a dimostrare la riduzione concreta del guadagno.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la che Controparte_2
chiedeva di rigettare la domanda, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale.
Con riguardo alla affermava che la sottoscrizione dell'atto di transazione e Parte_2 quietanza e la specifica dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, con surroga verso qualsiasi coobbligato e/o autore del danno, aveva un valore preclusivo e pregiudizievole all'instaurazione di qualsiasi istanza giudiziaria da parte dell'attrice nei propri confronti in relazione al sinistro.
Quanto a sosteneva che, dalla lettura del verbale redatto dai Carabinieri, emergeva Controparte_1 chiaramente l'esclusiva responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro avendo invaso la corsia di marcia da cui proveniva l'autoarticolato. Per completezza difensiva, affermava che la quantificazione del danno era non provata, ingiustificata ed esagerata.
Il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa veniva istruita con prove documentali, interrogatorio formale di e del Controparte_1
legale rappresentante della prove testimoniali e C.T.U. al fine di ricostruire Parte_2
la dinamica del sinistro.
All'udienza del 2.4.2019 il Tribunale tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, la reiterava la richiesta, già avanzata Parte_2 con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., di revoca dell'ordinanza resa in data 18.12.2019, per nullità, in quanto emessa in violazione dell'art. 101 c.p.c., limitatamente all'obbligo in capo al Giudice di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione e, per l'effetto, chiedeva di rimettere la causa sul ruolo.
Con sentenza n. 564/2020, pubblicata il 12.10.2020, il Tribunale di Matera rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale;
condannava l'attrice al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall' condannava al pagamento delle Controparte_3 Controparte_1 spese di giudizio sostenute dall' poneva a carico dell'attrice e del Controparte_2 convenuto, nella misura del 50%, le spese di C.T.U.; compensava le spese di giudizio tra l'attrice e il convenuto.
Sull'eccepita nullità dell'ordinanza del 18.12.2019, osservava che con la stessa la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ad una successiva udienza, fissata ad oltre tre mesi di distanza, nel corso della quale aveva assegnato nuovamente i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per cui, pur non avendo concesso il più breve termine di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., l'attrice non poteva lamentare alcuna lesione del diritto di difesa.
Quanto alla transazione sottoscritta tra la e l' in Parte_2 Controparte_2 data 6.11.2015, sosteneva che l'accettazione della complessiva somma di € 33.278,00 “per il risarcimento di tutti i danni materiali da essa subiti, patrimoniali, presenti e futuri” aveva avuto come oggetto l'intera somma dalla stessa vantata nei confronti della compagnia assicurativa, rendendo, in tal modo, operante l'art. 1304 c.c., e, quindi, richiamava la sentenza n. 21842 emessa dalla Sezione III della Corte di Cassazione il 30.8.2019.
In particolare, evidenziava che, con l'ordinanza del 18.12.2019, aveva rimesso la causa sul ruolo al fine di provocare il contraddittorio tra le parti sul punto e la compagnia convenuta, precisando le proprie conclusioni, aveva ribadito la volontà di voler profittare di detta transazione, dichiarata valida ed efficace.
Quindi, ritenendo tali conclusioni assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti sul punto, ne ometteva l'esame esplicito e rigettava la domanda principale.
Sulla domanda riconvenzionale avanzata da rappresentava che dalla C.T.U. e dai Controparte_1
chiarimenti resi era emerso che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del e che il CP_1 minimo eccesso di velocità dell'autoarticolato aveva influito in minima parte sull'entità dei danni riportati da entrambi i mezzi, nel senso che la collisione non poteva essere evitata e i danni fisici del non sarebbero stati diversi e/o minori rispetto a quelli riportati, proprio a causa dell'invasione, CP_1 da parte dell'autovettura, della corsia di marcia dell'autocarro.
***** ***** *****
Con atto di citazione in appello la impugna la suindicata sentenza chiedendo Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accogliere l'appello, annullare e/o riformare la sentenza impugnata;
2) Manlevare la stessa dalle statuizioni del Tribunale e dalle pretese degli appellati, siccome infondate in fatto e in diritto;
3) Rigettare tutte le domande ex adverso proposte, anche in relazione della rilevata tardività dell'exceptio rei transactae; 4) Previo annullamento dell'ordinanza resa in data 18.12.2019, accertare e dichiarare l'insussistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex Contr art. 1304, comma 1, c.c., tra l'assicuratore del danneggiato ( ) e l'assicuratore del danneggiante
( , in ragione della diversità sia della scaturita obbligazione indennitaria in capo ad CP_3
(per mancata coincidenza dell'oggetto e, quindi, del petitum), che degli azionati titoli di CP_3 responsabilità, atteso che l'ambito di applicabilità della garanzia prestata dalla compagnia terza Contr chiamata ( ) è delimitata dalla normativa prevista in materia di indennizzo diretto;
5) Accertare
e dichiarare, per l'effetto, che i danni richiesti in solido ai convenuti/appellati esulano dalla procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 e ss. D.Lgs. 209/2005; 6) Accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 51.527,78, da porre a carico, in solido, sia della sia di 7) Per l'effetto, condannare Controparte_3 Controparte_1
l' e in solido tra loro, al pagamento dell'importo di Controparte_3 Controparte_1
€ 51.527,78 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento lesivo al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ed al rimborso di quelle sostenute per la C.T.U. Infine, precisa che la citazione in appello della risponde alla finalità di Controparte_2 garantire l'integrità del contraddittorio e la simmetria del giudizio di appello rispetto al giudizio di primo grado, limitatamente alle conclusioni rassegnate ai punti 3), 4) e 5).
Con comparsa di costituzione con appello incidentale si costituisce in giudizio Controparte_1 che chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) In via principale, rigettare l'appello principale, perché infondato in fatto e in diritto;
2) In via principale, accogliere l'appello incidentale e , per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'autoarticolato, assicurato con l'
[...]
e, quindi, condannare, in solido tra loro, attrice e terzo chiamato, al risarcimento Controparte_2 dei danni dallo stesso patiti, pari ad € 303.599,00, oltre interessi e rivalutazione, dalla data del sinistro al soddisfo, o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
3)
In subordine, nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità concorrente dei conducenti degli automezzi, e, quindi, condannare in solido tra loro, attrice e terzo chiamato, al risarcimento dei danni dallo stesso patiti nella misura corrispondente al grado di responsabilità riconosciuta, tenuto conto della somma quantificata o della diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia.
In caso di contestazione, chiede di disporre: a) C.T.U. tecnico-modale volta a ricostruire le modalità del sinistro, a verificare la correttezza delle misurazioni svolte dai Carabinieri, nonché a determinare il valore del veicolo ante sinistro;
b) C.T.U. medico-legale al fine di determinare la percentuale di invalidità cagionata dal sinistro.
In ogni caso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Sulla dedotta nullità dell'ordinanza del 18.12.2019 e sull'exceptio rei transacte, ribadendo quanto già illustrato nel giudizio di primo grado, richiama la sentenza n. 30174 emessa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione il 30.12.2011, e afferma che l' “approfittamento” costituisce espressione dell'esercizio in forma negoziale di un diritto potestativo, non sottoposto a vincoli modali e temporali delle eccezioni processuali, un negozio unilaterale recettizio che si estende all'intero contenuto della transazione, non subordinato ad alcun termine di decadenza, pur non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma, deve essere non equivoco, può anche essere manifestato nel corso del giudizio dal procuratore ad litem, seppur non munito di mandato ad hoc.
Sull'applicabilità dell'art. 1304 c.c. in relazione all'art. 149, comma 2, D. Lgs. vo 209/2005, afferma che la transazione è chiara ed univoca, espressione della volontà di ritenere da parte di tutti gli attori coinvolti che i danni derivanti dal sinistro potevano essere risarciti con la procedura di cui all'art. 149
Codice delle Assicurazioni.
In sintesi, sostiene che il rimborso della bonifica ambientale è un danno patrimoniale derivante dalle cose trasportate, il danno da fermo tecnico riguarda ed è connesso al veicolo, per cui il principio di diritto per cui tali voci di danno sarebbero estranee alla procedura di indennizzo diretto non è indicato, oggetto e titolo dell'obbligazione sono identici.
Sulla dinamica del sinistro, afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, lo scontrino del cronotachigrafo è stato dallo stesso prodotto al momento della costituzione in giudizio e la difesa di parte attrice/appellante giammai l'ha tempestivamente disconosciuto.
Al riguardo, aggiunge che è stato prodotto con la maggiore definizione e ritenuto utilizzabile ed intellegibile dal C.T.U.
Quindi, afferma che dallo scontrino si evince che la velocità del mezzo al momento del sinistro era superiore ai limiti di legge e che non è possibile considerare quanto sostenuto dalla controparte, ossia che il picco di velocità si è avuto “appena prima del sinistro causato dalla manovra del conducente nonché dall'accelerazione impressa dalla collisione”, perché in tal modo si giungerebbe ad affermare che un'automobile potrebbe imprimere un'accelerazione ad un autoarticolato del peso di 43 tonnellate a seguito di un urto di striscio o che il conducente dell'autoarticolato, vista l'automobile, ha aumentato l'andatura e non frenato.
Circa la tolleranza dello strumento, ritiene che il margine di errore, riportato dall'appellante (+/-6
Km/h) si potrebbe applicare anche in aumento, con la conseguenza che la velocità dell'autocarro poteva essere pari o inferiore a 72 Km/h, ma anche pari o superiore a 84 Km/h.
Con appello incidentale, richiamate le conseguenze fisiche riportate e la dinamica del sinistro, afferma di aver subito ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Innanzitutto, sostiene che: 1) ha dovuto demolire il proprio veicolo, avente valore ante sinistro di €
10.000,00; 2) il danno biologico subito è stato quantificato dal proprio consulente in punti 38, con giorni 270 di ITT al 100% e giorni 150 al 50%, per complessivi € 293.599,00.
Quindi, censura la sentenza impugnata per aver condiviso le risultanze della C.T.U., che ritiene affetta da una palese incongruenza tra la parte descrittiva-logico-deduttiva e conclusioni.
Dopo aver premesso che il giudizio di “verosimiglianza” del C.T.U. presenta evidenti lacune non essendo stato possibile determinare l'evitabilità del sinistro da parte del conducente dell'autocisterna, ricostruire il sinistro e individuare la velocità dell'autovettura, afferma che la presunzione della concorrente responsabilità dei conducenti non è stata superata. In sintesi, sostiene che sia la documentazione fotografica che i rilievi elaborati dal C.T.U. confermano la propria ipotesi, ossia che, a causa dell'elevata velocità all'uscita della curva, l'autoarticolato è sbandato, ha invaso la corsia opposta, pur cercando di rientrare, non ha fatto in tempo ad evitare la propria autovettura, solo dopo l'impatto ha azionato i freni e, sbandando verso destra, ha urtato il muro.
Al riguardo, evidenzia che l'erronea individuazione del punto d'urto da parte del C.T.U., con conseguente attribuzione allo stesso della responsabilità, hanno indotto il Giudice, anche in considerazione dell'elevato eccesso di velocità, a chiedere un'integrazione della consulenza, ma, ciò nonostante, essendo il consulente caduto in evidente contraddizione, le conclusioni sono state erronee.
In conclusione, afferma che il sinistro è imputabile esclusivamente alla condotta di guida dell'autoarticolato, che, nel viaggiare in discesa a pieno carico di liquidi, alla velocità di 80 Km/h, in zona in cui il limite era fissato in 70 Km/h, nell'affrontare una curva destrorsa, ha allargato la sua traiettoria sino ad invadere la corsia di marcia sulla quale stava procedendo con la propria autovettura, che nulla poteva per evitare il sinistro.
Per tali motivi, chiede il rinnovo della consulenza.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio la che Controparte_2 chiede di rigettare l'appello in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente, sostiene l'inammissibilità della domanda di risarcibilità dei danni ex art. 149 C.d.A.
In sintesi, dopo aver premesso che l'attrice ha errato nel sottoscrivere l'atto di quietanza senza escludere le voci di danno o includere anche ogni tipo di danno futuro, riservandosi di agire verso il responsabile civile o per altri e ulteriori danni, afferma che i danni non sono venuti ad esistenza dopo la sottoscrizione della transazione, ma erano già presenti ed eventualmente esigibili in tale momento, ossia il 6.11.2015.
In relazione all'ordinanza del 18.12.2019, assume che, trattandosi di un atto giuridico, compiuto nell'ambito del processo, attraverso il quale il Giudice esplica il proprio potere di direzione, e non un provvedimento decisorio, non è appellabile, né ricorribile in Cassazione.
Pertanto, le richieste di modifica o di revoca delle ordinanze istruttorie devono essere avanzate nel corso del giudizio e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, cosa non effettuata nel caso di specie, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione sul punto.
Sulla violazione dell'art.101 c.p.c. rappresenta che il Tribunale non ha rilevato d'ufficio l'exceptio rei transacte, ma ha valutato quanto dalla stessa eccepito al momento della costituzione in giudizio
(v. pag. 2 della comparsa), sicché il fatto che il danno materiale rinveniente dal sinistro fosse stato pagato e la circostanza della surroga volontaria erano già patrimonio del giudizio, con la conseguenza che nessun contraddittorio il giudice doveva stimolare sul punto.
Quanto al danno, afferma che i concetti di danno emergente e di lucro cessante sono entrambi riconducibili alla categoria del danno patrimoniale e, quindi, non è possibile sostenere che i danni riportati a causa dello sversamento del liquido e per il fermo tecnico sono diversi da quelli transatti.
Al riguardo aggiunge che, come si evince dal contenuto delle comunicazioni del 26.7.2015 e del
29.10.2015, dell'esistenza di simili voci di danno la società era consapevole in un momento antecedente alla sottoscrizione della transazione, avvenuta il 6.11.2015.
Inoltre, precisa che l'atto transattivo è stato regolarmente prodotto nel giudizio di primo grado, non è stato mai contestato e non è stato impugnato nel presente grado di appello.
Pertanto, afferma che sul punto deve ritenersi formato il giudicato.
In merito all'atto di transazione evidenzia, altresì, che in esso l'attrice/odierna appellante ha Contr espressamente dichiarato di voler dar vita al subingresso del terzo ( nel credito, permettendo che la stessa si sostituisse nei diritti del creditore verso un altro debitore, per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso.
Pertanto, la surrogazione è stata effettuata espressamente e contestualmente al pagamento.
Circa la dinamica del sinistro, afferma che, non essendo l'attrice/odierna appellante soccombente sul punto, per essersi l'evento verificato per colpa unica ed esclusiva di non si Controparte_1
comprendono le doglianze sul punto, né tantomeno il richiamo all'art. 346 c.p.c., avendo la sentenza del Tribunale effettivamente accolto la domanda.
Circa le spese legali, afferma che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle stesse, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio la Controparte_3
già che chiede di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza
[...] Controparte_4 dell'appello.
Sulla dedotta nullità dell'ordinanza del 18.12.2019, sull'exceptio rei transacte, afferma che: 1) la società aveva già rivolto la propria richiesta risarcitoria nei confronti della Controparte_2
quale compagnia garante per la r.c.a. del proprio veicolo;
2) il danno al veicolo e le lesioni riportate dal conducente sono stati integralmente risarciti dalla in indennizzo Controparte_2
diretto, ex art. 149 C.d.A.; 3) nessuna attività stragiudiziale, propedeutica ad un'ipotesi risarcitoria, è mai stata avviata nei propri confronti, e, pertanto, non ha mai potuto approntare un'adeguata linea difensiva;
4) la avrebbe potuto proporre la richiesta risarcitoria unicamente nei Parte_2 confronti della che ha gestito l'intero sinistro nell'ambito della Controparte_2
Convenzione Card, ma con la transazione ha definito tutte le voci di danno.
Pertanto, assume che il contenuto dell'ordinanza del 18.12.2019 è ininfluente attesa la possibilità di approfittare della transazione senza limiti temporali.
Sul secondo motivo di gravame sostiene che i danni richiesti dalla ttengono e derivano Parte_2
dal sinistro e rientrano nella categoria delle “cose trasportate” e a nulla valgono le dichiarazioni rese dal responsabile in sede di interrogatorio formale.
In sintesi, afferma che la ha scelto di attivare la procedura di cui all'art. 149 C.d.A. e Parte_2
che la transazione è espressione chiara ed univoca della volontà di ritenere da parte di tutti gli attori coinvolti che i danni derivanti dal sinistro potevano essere risarciti con tale procedura.
In caso contrario, avrebbe dovuto attivare la procedura di cui all'art. 148 C.d.A.
Nel caso di specie, invece, in virtù della Convenzione Card, la ha pagato Controparte_2
o, meglio, anticipato, la somma dalla stessa dovuta.
Pertanto, quanto poteva essere risarcito in indennizzo diretto e, quindi, anche il rimborso della bonifica ambientale (danno derivante dalle cose trasportate) e il danno da fermo tecnico (connesso al veicolo), è stato già risarcito dalla come indicato dall'art. 150 C.d.A. e Controparte_2
dal D.P.R. 254/2006.
Sulla dinamica del sinistro, ritiene che la non abbia provato l'esclusiva responsabilità Parte_2
di nella causazione del sinistro. Controparte_1
In particolare, evidenzia che l'istruttoria è stata svolta solo mediante C.T.U., secondo cui, in sintesi,
i danni sono stati cagionati dal capovolgimento dell'autoarticolato, che, se avesse viaggiato alla velocità consentita, non si sarebbe ribaltato, e che non vi è un nesso di causalità tra la condotta del e il ribaltamento del mezzo. CP_1
Sul quantum, dopo aver ribadito che la vrebbe dovuto rivolgere la richiesta risarcitoria Parte_2
alla afferma che a supporto del mancato guadagno per il fermo tecnico del Controparte_2 mezzo, l'attrice/odierna appellante avrebbe dovuto produrre quantomeno le fatture relative al medesimo periodo di collaborazione avuto con la società committente relative all'anno CP_6
fiscale precedente, non potendo essere considerate sufficienti le fatture relative al semestre precedente il sinistro.
Infatti, è innegabile, che nel periodo estivo luglio/agosto le attività siano rallentate, se non addirittura sospese per le ferie estive.
Con riguardo al danno ambientale evidenzia che il C.T.U. ha affermato che i liquidi non hanno interessato i terreni limitrofi;
pertanto, tale voce di danno non è dovuta.
Fermo quanto innanzi, ritiene che la richiesta risarcitoria sia esagerata. Con provvedimento del 2.1.2025 la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta.
All'udienza del 28.1.2025, la causa viene trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità per il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, ossia sufficiente per la decisione, potendo poi la sentenza fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise (ex multis Cass.
Civ., sez. 6, sent. n. 30745/2019, Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 26242/14).
Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. Civ., sez. 6, sent. n. 12002/2014, Cass. Civ., sez.
1, sent. n. 5264/2015).
Pertanto, in applicazione del suddetto principio, non si terrà conto dell'ordine delle censure come proposte dall'appellante, nel rispetto dell'ordine logico funzionale alla risoluzione della controversia,
e non si affronteranno le questioni che rimarranno assorbite.
Appello principale
Con il primo motivo viene eccepita la nullità dell'ordinanza resa in data 18.12.2019 per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
In particolare, l'appellante principale sostiene che con la suindicata ordinanza, il Giudice di primo grado, rilevando d'ufficio la questione dell'applicabilità dell'art. 1304 c.c. (transazione con coobbligato solidale), ha anticipato il proprio convincimento affermando che la
[...]
assicuratrice del mezzo antagonista a quello dell'attrice, dovesse ritenersi Controparte_3
coobbligato solidale per i danni subiti dalla società attrice. Quindi, afferma che, come già evidenziato in primo grado, l'ordinanza deve ritenersi nulla non avendo il Tribunale assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni su tale questione decisiva, limitandosi a rinviare per la mera precisazione delle conclusioni così violando l'art. 101 c.p.c.
Pertanto, tale circostanza, ledendo il diritto di difesa, ha impedito di esercitare il contraddittorio, modificare eccezioni e allegare fatti nuovi su un punto che si è rivelato assorbente della controversia.
Inoltre, lamenta che l'introduzione, da parte del Giudice e in forma assertiva, di un tema non sollevato dalla controparte (come l'exceptio rei transactae e la dichiarazione di volerne profittare) dopo la chiusura delle preclusioni istruttorie e quattro anni dopo l'inizio della lite, configuri un vizio di ultrapetizione e violazione di preclusioni (artt. 112, 167, 183 c.p.c.), aggravando l'inversione e la sovversione processuale delle garanzie normative.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Nessuna effettiva lesione del diritto di difesa può essere lamentata, in quanto, sebbene il Giudice di primo grado non abbia concesso il termine breve di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., ha assegnato nuovamente i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La concessione dei termini completi per lo scambio di scritti difensivi in una fase immediatamente successiva all'ordinanza, di fatto, ha consentito alla società attrice di studiare e contrastare ampiamente la questione decisiva posta dal Giudice, e, quindi, esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
A ciò va aggiunto che la questione dell'applicabilità dell'art. 1304 c.c. (transazione con coobbligato solidale) e gli atti presupposti erano già stati introdotti nel fascicolo e dibattuti negli scritti difensivi da entrambe le parti.
Pertanto, il Giudice di prime cure non ha fatto altro che valutare un elemento giuridico e fattuale che era già patrimonio del contraddittorio, escludendo in radice la configurabilità di una “terza via” processuale o di una lesione del diritto di difesa.
In conclusione, il vizio dedotto è insussistente o, comunque, è stato sanato dalla successiva concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., garantendo l'effettivo espletamento del diritto di difesa.
Quanto alla lamentata tardività del rilievo e alla presunta violazione delle preclusioni, si rappresenta che la facoltà riconosciuta al coobbligato solidale di “profittare” della transazione conclusa, ai sensi dell'art. 1304 c.c., ha natura di diritto potestativo e non di eccezione in senso stretto.
Tale diritto non è soggetto ad alcun termine di decadenza e può essere manifestato dal coobbligato in ogni tempo nel corso del processo (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 30174/2011). Di conseguenza, l'introduzione di tale valutazione (o l'esercizio di tale diritto) in una fase avanzata del giudizio o la sua menzione nell'ordinanza non configura alcuna violazione normativa.
Con secondo motivo viene contestata l'erronea applicazione dell'art. 1304 c.c., con conseguente nullità della sentenza per motivazione carente e violazione di legge.
In particolare, l'appellante principale sostiene che la transazione sottoscritta con la propria compagnia assicurativa, operante in indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A., non può Controparte_2 estendere i suoi effetti all'assicuratore del responsabile, non Controparte_3
sussistendo alcun vincolo di solidarietà passiva atipica tra le due compagnie per le voci di danno richieste in giudizio.
Tanto trova fondamento nella diversità di oggetto e titolo delle obbligazioni risarcitorie.
Sul punto, precisa che: 1) la transazione stipulata con la è avvenuta Controparte_2 nell'ambito dell'indennizzo diretto (art. 149 C.d.A.), coprendo in modo tassativo solo i danni al veicolo e al conducente;
2) al contrario, il giudizio contro la verte su Controparte_3
danni ulteriori e ontologicamente diversi, quali il risarcimento per la bonifica ambientale e per il fermo tecnico, voci di danno che per esclusione normativa non rientrano nell'ambito dell'indennizzo diretto;
c) tali danni devono essere risarciti secondo la procedura ordinaria (art. 148 C.d.A.), che chiama in causa l'assicuratore del responsabile.
Pertanto, sostiene che, non essendoci identità di oggetto tra il debito risarcito dalla
[...]
e quello preteso dalla e non fondandosi le due Controparte_2 Controparte_3 obbligazioni sul medesimo titolo, non sussiste il vincolo di solidarietà passiva richiesto dall'art. 1292
c.c. e dall'art. 1304 c.c. per l'estensione degli effetti transattivi.
A tal riguardo richiama la giurisprudenza di legittimità che è concorde nel ritenere che l'art. 1304 c.c. possa operare solo se la transazione abbia ad oggetto l'intero debito e se vi sia comunanza tra l'oggetto transatto e l'oggetto del giudizio (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 30174/2011).
Dunque, conclude affermando che la sentenza impugnata, nel dare ingresso all'eccezione di transazione e ritenere applicabile l'istituto malgrado la diversità di titoli e di petitum, ha commesso un errore decisorio in diritto, che si riflette direttamente sulla legittimità e sull'ingiustizia della stessa, determinando un'estinzione dell'obbligazione in capo all' per un Controparte_3
debito che non era coobbligata a risarcire insieme alla Controparte_2
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con gli artt. 149 e 150 del D.Lgs. vo n. 209 del 7.9.2005 (Codice delle assicurazioni private) il legislatore ha introdotto una procedura di risarcimento diretto dei danni da incidente stradale da parte dell'impresa assicuratrice del danneggiato, alternativa all'ordinaria risarcibilità da parte dell'assicuratore del responsabile civile, ai sensi dell'art. 144 C.d.A.
Ciò al fine di rendere i risarcimenti più celeri nell'ottica di una maggiore tutela del cittadino e del singolo consumatore, in attuazione dell'obbligo comunitario discendente dall'art. 4 quinquies della
Direttiva 2005/14/CE.
In particolare, l'art. 149 C.d.A. consente al danneggiato di un sinistro tra due veicoli a motore assicurati di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla sua impresa assicuratrice, la quale, all'atto del pagamento, rilascia quietanza liberatoria, valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
Tuttavia, lo stesso legislatore circoscrive i danni risarcibili a quelli al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139 C.d.A.
E dalla tassativa indicazione delle tipologie di danni risarcibili attraverso la procedura di indennizzo diretto deriva l'improponibilità della richiesta di risarcimento dei danni estranei a quelli indicati dalla norma.
Per quanto riguarda i danni derivanti dal fermo tecnico del veicolo, gli stessi possono essere ricondotti alla categoria del lucro cessante derivante dai danni riportati dal veicolo e, pertanto, risarcibili con indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A.
Dunque, in considerazione dell'oggetto della transazione, ovvero “il risarcimento di tutti i danni materiali da essa subiti, patrimoniali, presenti e futuri” e della natura del danno da fermo, riconducibile alla categoria di danno al veicolo risarcibile attraverso la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A., lo stesso deve considerarsi ricompreso nell'oggetto della transazione.
Invece, la bonifica ambientale ha una natura ontologicamente diversa dai danni risarcibili individuati dall'art. 149 C.d.A. in quanto, sebbene collegata al sinistro, costituisce una voce di danno del tutto autonoma rispetto ai danni richiamati dalla norma e, come tale, non azionabile con la procedura di risarcimento diretto.
Tuttavia, sebbene l'invocata diversità di oggetto tra i debiti, limitatamente al risarcimento dei costi sostenuti per la bonifica ambientale, appaia fondata, tale distinzione non può prevalere sul superiore principio del divieto di abusivo frazionamento del credito derivante dal medesimo fatto illecito sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. n.7299/2025).
Nel caso in esame, tutti i danni richiesti (danni al veicolo, danni al conducente, bonifica ambientale, fermo tecnico) derivano da un unico e identico fatto, il sinistro stradale. Contr La scelta della danneggiata di transigere con la assicuratore diretto, per Controparte_2
una parte dei danni (quelli risarcibili ex art. 149 C.d.A.), di fatto, ha portato ad un frazionamento processuale del credito unitario.
Quando la ha sottoscritto la transazione parziale con l' l'ha fatto Pt_2 Controparte_2
in relazione ad un debito risarcitorio, che, per sua natura, è co-obbligazione solidale, anche se atipica, per il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito.
L'assicuratore del responsabile civile, e l'assicuratore del Controparte_3
danneggiato, sono entrambi chiamati a rispondere del danno generato dal Controparte_2
medesimo illecito, sebbene attraverso procedure e limiti di legge diversi.
La loro coesistenza rafforza la visione che, ai fini dell'estensione della transazione, l'oggetto risarcitorio debba essere considerato unitario.
La transazione stipulata tra la danneggiata e l' anche se limitata alle voci Controparte_2 previste dall'art. 149 C.d.A. ha avuto per oggetto il risarcimento del danno derivante dall'unico fatto illecito.
In ossequio al divieto di frazionamento e al principio di economia processuale, non è ammissibile che la transazione parziale possa essere interpretata in modo da lasciare pendente un altro giudizio avente lo stesso titolo causale.
Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente interpretato l'art. 1304 c.c. nel senso che, riguardando la transazione il debito risarcitorio unitario derivante dal sinistro, essa estende i suoi effetti estintivi anche alla coobbligata evitando così l'instaurazione (o la Controparte_3
prosecuzione) di un giudizio separato per i residui danni ontologicamente connessi (bonifica ambientale).
In conclusione, per i costi di bonifica ambientale, pur essendo essi estranei alla procedura di indennizzo diretto, la loro autonoma azionabilità nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile risulta, comunque, preclusa dal principio di unicità del credito risarcitorio e dal correlato divieto di frazionamento, che impedisce di instaurare giudizi paralleli per differenti porzioni dello stesso debito derivante da un unico illecito.
Per questi motivi
, la sentenza impugnata, nel dare ingresso all'eccezione di transazione e nel ritenerla applicabile, ha tutelato il principio di unità del credito risarcitorio, evitando l'abuso del processo.
Con un altro motivo di gravame l'appellante principale contesta l'ammontare del risarcimento quantificato dal Tribunale, lamentando l'omessa pronuncia e la mancata valutazione di fatti decisivi e delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., e richiede, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria. In sintesi, sostiene che, a seguito dell'incidente, ha subito un danno complessivo quantificato in €
51.527,78, che si divide due voci principali: 1) danno emergente, pari ad € 34.293,86, relativo ai costi sostenuti per le operazioni obbligatorie di bonifica e smaltimento del materiale sversato (acque di strato associate a idrocarburi), come imposto dall'art. 242 del Testo Unico Ambientale, oltre al costo per la rottura del serbatoio del trattore stradale;
2) lucro cessante, pari ad € 17.233,92, per il mancato guadagno dovuto al fermo tecnico per quattro mesi del veicolo specializzato coinvolto (autoarticolato
IVECO con rimorchio), che era stabilmente impiegato per i trasporti commissionati da un unico cliente.
In particolare, in merito al lucro cessante, afferma che il Tribunale ha errato nel riconoscere un periodo di fermo tecnico di appena un mese, ignorando le argomentazioni e le prove fornite, specialmente quelle del C.T.P., il quale ha dimostrato che un fermo di quattro mesi rappresenta il tempo minimo necessario e congruo, per una serie di ragioni strettamente tecniche e logistiche.
In primo luogo, l'incidente si è verificato a metà luglio 2015, in concomitanza con l'imminente chiusura feriale di agosto, periodo in cui officine, fornitori di ricambi e concessionarie sospendono le attività per diverse settimane, ritardando inevitabilmente riparazioni e preventivazioni.
In secondo luogo, il mezzo è un autoarticolato speciale, un “mezzo d'opera”, dotato di specifiche autorizzazioni per il trasporto di sostanze pericolose. La sua riparazione o la sua sostituzione -che implicano un investimento di circa € 200.000,00- non possono avvenire in tempi brevi, richiedendo mesi per l'individuazione di un veicolo similare, l'eventuale ordinazione di una cisterna specifica e, soprattutto, l'ottenimento delle nuove autorizzazioni necessarie.
Ciò premesso, ai fini dell'individuazione della perdita monetaria subita nel periodo di quattro mesi, fa ricorso a due metodi convergenti: il primo basato sull'utile medio mensile (€ 4.023,66), ricavato dalla documentazione contabile relativa ai trasporti eseguiti per l'unico committente nei mesi precedenti l'incidente; il secondo, basato sui valori di adeguamento dei costi di esercizio stabiliti dalle tabelle ministeriali (ex art. 83 bis del D.L. n. 112/2008), che conferma un valore mensile analogo (€
4.308,48).
In conclusione, sostiene che la mancata considerazione di questi elementi probatori, pur non contestati nel metodo dal C.T.U., ha condotto ad una liquidazione del danno ingiusta e riduttiva.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'appellante lamenta l'erroneità della liquidazione del danno operata dal Tribunale, sostenendo che ha omesso di valutare prove decisive e di considerare la documentazione contabile e tecnica prodotta, così pervenendo ad una quantificazione riduttiva tanto del danno emergente (costi di bonifica e di ripristino del mezzo) quanto del lucro cessante (asserito fermo tecnico di quattro mesi). In primo luogo, si evidenzia che, come precisato esaminando il precedente motivo di gravame, nel caso di specie trova applicazione la disciplina del risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del
D.Lgs. vo n. 209/2005.
Da ciò ne discende l'improponibilità, nell'ambito della procedura di indennizzo diretto, di domande risarcitorie inerenti a pregiudizi ontologicamente estranei alle categorie tipizzate dall'art. 149 C.d.A.
Infatti, come innanzi evidenziato, i costi di bonifica ambientale sostenuti dal danneggiato, pur riconducibili causalmente al sinistro, non possono essere sussunti nel novero dei danni risarcibili in via diretta. Essi costituiscono, per loro natura, un danno distinto e autonomo rispetto ai danni al veicolo e, pertanto, non azionabile nei confronti dell'assicuratore diretto.
Diverso è il caso del fermo tecnico, che integra una forma di lucro cessante correlata al danno al veicolo e rientra, di conseguenza, tra le voci risarcibili ex art. 149 C.d.A.
Tuttavia, la circostanza che tale voce sia astrattamente ricompresa nella procedura di risarcimento diretto comporta che essa debba ritenersi compresa nell'oggetto della transazione conclusa tra la danneggiata e l' nella quale le parti hanno espressamente dichiarato di Controparte_2 definire “tutti i danni materiali, patrimoniali, presenti e futuri” derivanti dal sinistro.
A tale conclusione conduce non solo il tenore letterale dell'accordo, ma anche il già richiamato principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7299/2025, del divieto di abusivo frazionamento del credito risarcitorio derivante dal medesimo fatto illecito.
Nel caso in esame, tutte le voci di danno dedotte (danni al veicolo, fermo tecnico, bonifica ambientale) traggono origine dall'unico fatto illecito, rappresentato dal sinistro stradale, e, pertanto, integrano un credito unitario, sebbene articolato in più poste.
La scelta della di transigere con l' una parte soltanto di tale Pt_2 Controparte_2 credito ha determinato un frazionamento artificioso dell'obbligazione risarcitoria, che non può essere avallato in sede giudiziale.
Dunque, correttamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'accordo transattivo esaurisse l'intero credito risarcitorio relativo ai danni al veicolo e alle relative proiezioni patrimoniali, tra cui il fermo tecnico, precludendo la possibilità di far valere ulteriori pretese, ancorché fondate su quantificazioni diverse o su una differente ricostruzione del danno.
Ne consegue che la doglianza dell'appellante volta a censurare la misura del risarcimento ottenuto non ha più titolo per essere proposta.
Con un ultimo motivo viene contestata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
e richiesta la riforma della statuizione sulle spese di lite. In particolare, l'appellante principale sostiene che, data la fondatezza e consistenza delle proprie argomentazioni di merito, la sentenza di primo grado è manifestamente illogica, immotivata e gravemente pregiudizievole nella parte in cui ha posto le spese di giudizio, comprese quelle relative al contributo unificato e alla C.T.U., a suo carico.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Correttamente il Giudice di primo grado, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ha condannato la al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_2
e al pagamento delle spese sostenute dalla Controparte_3 Controparte_1 [...]
Controparte_2
Tanto trova giustificazione nel fatto che la è rimasta soccombente in relazione alle Parte_2
pretese azionate nei confronti della controparte Controparte_3
Quando alle spese di C.T.U., le stesse rientrano nel costo complessivo del giudizio e sono liquidate in base alla soccombenza finale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 8892/2020).
Appello incidentale censura l'operato del Giudice di primo grado nella parte in cui ha recepito Controparte_1
acriticamente conclusioni peritali contraddittorie e fondate su mere ipotesi, anziché su dati oggettivi.
In particolare, contesta le risultanze della C.T.U. sostenendo che la stessa è affetta da palesi contraddizioni e non consente una ricostruzione oggettiva della dinamica attribuendogli, erroneamente, la responsabilità esclusiva del sinistro.
In merito alla dinamica, sostiene che: 1) l'unico dato oggettivamente provato è che l'autoarticolato procedeva ad una velocità compresa tra 77 e 79 km/h, così superando il limite previsto per la categoria del veicolo;
2) l'eccesso di velocità (>20% del limite), in un tratto stradale in discesa e a pieno carico di liquidi (instabili), ha causato lo sbandamento e l'invasione della corsia di marcia opposta da parte dell'autoarticolato; quindi, lo scontro era inevitabile;
3) il C.T.U. ha erroneamente ritenuto che l'accertato eccesso di velocità dell'autoarticolato fosse causalmente irrilevante o avesse influito solo in minima parte sui danni, senza impedire la collisione;
4) tale conclusione non può condividersi, poiché si basa su un giudizio di verosimiglianza che sconfina nell'arbitrarietà; 5) va censurato l'utilizzo di un tempo di percezione-reazione del conducente dell'autoarticolato, valutazione che, se corretta, avrebbe potuto alterare significativamente lo spazio di frenata e l'evitabilità del sinistro.
In conclusione, considerato che l'accertamento della propria responsabilità si fonda su ipotesi e valutazioni viziate da contraddizioni logiche e metodologiche e che, per stessa ammissione del
C.T.U., non è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire il grado di colpa di ciascun conducente in assenza di determinazione della velocità dell'Alfa Romeo, chiede la riforma della sentenza e l'applicazione del principio di presunzione di concorso di colpa in pari grado, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, del Codice Civile.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente recepito le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., il quale ha accertato che “con ragionevole certezza, l'incidente si verificava a causa dell'invasione di corsia da parte del conducente del veicolo Alfa Romeo, il quale, non riuscendo a mantenere il controllo del mezzo, valicava la linea continua di mezzeria impattando frontalmente...".
Infatti, il consulente, sebbene abbia dovuto affrontare le criticità derivanti dagli errori del verbale e dalla mancata determinazione della velocità dell'Alfa Romeo, ha comunque potuto ricostruire la dinamica essenziale del sinistro e la responsabilità esclusiva del CP_1
Tale accertamento, individuando la colpa esclusiva e la fonte primaria di pericolo nella condotta del ha validamente superato la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c. CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, l'accertato eccesso di velocità dell'autocisterna (tra 77km/h e 79km/h a fronte del limite di 70km) è stato giudicato causalmente irrilevante ai fini dell'evitabilità del sinistro.
Infatti, il C.T.U. ha chiarito che alla velocità regolamentare di 70km/h, il conducente dell'autoarticolato avrebbe guadagnato soltanto 5 metri di spazio aggiuntivo, che sarebbero stati percorsi in un tempo estremamente esiguo, pari a 0,27 secondi, rendendo la collisione ineludibile in quel contesto spaziale e temporale.
Di conseguenza, il minimo eccesso di velocità ha potuto influire solo in modo marginale sull'entità dei danni, ma non sull'evoluzione e sull'evitabilità dell'incidente.
L'invasione della corsia opposta, in violazione di una norma cautelare specifica (linea continua di mezzeria, art. 146 C.d.S.), costituisce l'antecedente necessario che ha innescato la sequenza causale e l'urto frontale.
Tale condotta, colposa ed esclusiva, assorbe ogni altra ipotetica concausa.
Quanto alle spese del presente giudizio di impugnazione, alla luce dell'esame complessivo delle posizioni processuali, stante il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, appare opportuna una compensazione parziale nella misura di 1/3 delle spese tra l'appellante principale e l'appellante incidentale Parte_2 Controparte_1
Le spese processuali, sono liquidate come da dispositivo, considerati i parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenuto conto dei valori medi, sulla base dello scaglione tabellare compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00, alla luce del valore della causa come dichiarato. Il rigetto dell'impugnazione impone ad entrambe le parti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello da corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 564/2020, depositata il 7.10.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della Parte_2
di e della così Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
provvede:
A) Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
B) Rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
C) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte_2
di 2/3 delle spese del presente grado di giudizio (che liquida in complessivi € Controparte_1
9.991,00), pari ad € 6.607,33 per compensi professionali, oltre magg. forf., IVA e CAP, come per
D) legge, dichiarand le parti le spese processuali nella restante misura di 1/3. Parte_2
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre magg. forf.,
IVA e CAP, come per legge.
E) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente Controparte_3 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre magg. forf.,
IVA e CAP, come per legge.
F) Dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, che la in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
H) Dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, che versi un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi a Potenza il 25.11.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Michele Videtta
G.A. estensore Presidente
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
Dep.Min._________
CORTE di APPELLO di POTENZA Pubbl.___________
Oggetto__________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente
Dott.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 133 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 564/2020, pubblicata il 12.10.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, vertente tra
già (P.I. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giorgio Petrachi, elettivamente domiciliata in Potenza alla Via A. Rosica, n. 71, presso lo studio dell'avv. Cristiana Coviello
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in Controparte_1 C.F._1 calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dall'avv. Enrico Bianco, domiciliato in
Policoro alla Via G. Fortunato, n. 39, presso lo studio del difensore
APPELLATO PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' CONTRO
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'avv. Luigi Semeraro, domiciliata in Taranto alla Via C. Nitti, n. 37, presso lo studio del difensore
APPELLATA
già (P.I. ), in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Claudio Petrone, domiciliata in Taranto alla Via Giovinazzi, n. 91, presso lo studio del difensore
APPELLATA
trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 28.1.2025 sulle conclusioni rassegnate alla medesima udienza dalle parti e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2
Matera, la e onde sentir accogliere le seguenti Controparte_3 Controparte_1
conclusioni: 1) accertare e dichiarare che i danni agli stessi richiesti esulavano dalla procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 150 d.lgs. 209/2005; 2) accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 58.332,52 e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della suindicata somma o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo.
In sintesi, rappresentava che: 1) il complesso veicolare di sua proprietà, composto dal trattore stradale e dal semirimorchio con cisterna, condotto da , in data 15.7.2015, dopo aver caricato Parte_3 acque di strato da avviare allo smaltimento presso l'impianto di depurazione, durante il percorso, in
TE Lucana, si scontrava frontalmente con l'autovettura di proprietà e condotta da CP_1 2) l'urto aveva provocato il ribaltamento del mezzo con conseguente sversamento sul
[...]
terreno delle acque trasportate nella cisterna e del carburante contenuto nel serbatoio del trattore stradale;
3) sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri di Sala Consilina per i rilievi planimetrici, dai quali si evinceva che il punto d'urto tra i due veicoli era localizzato nella corsia di marcia del proprio mezzo, con la conseguenza che era stata l'autovettura ad invaderla e che
[...]
nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto; 4) il 26.7.2015 aveva inoltrato la denuncia di Parte_3 sinistro sia alla (compagnia con la quale era assicurata l'autovettura), sia Controparte_5 alla (compagnia con la quale era assicurato l'autoarticolato); 5) l' Controparte_2 [...]
in virtù della procedura di risarcimento diretto, prevista dall'art. 149 Codice Controparte_2
delle Assicurazioni private, aveva risarcito i danni riporti dal conducente e dal complesso veicolare;
6) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 242 D.Lgs. vo n. 152/2006, aveva dovuto comunicare la potenziale contaminazione stradale alle PP.AA. competenti, commissionare una consulenza per attività ambientale di messa in sicurezza, far intervenire una ditta di pronto intervento ecologico per la bonifica dell'area, far analizzare il terreno contaminato dal liquido trasportato, con conseguente esborso dell'importo di € 42.237,86; 7) il fermo tecnico del veicolo da lavoro poteva essere quantificato in € 16.094,66; 8) oltre ai danni al complesso veicolare già risarciti, aveva patito un ulteriore danno di € 58.332,52; 8) con comunicazione del 19.11.2015 aveva chiesto alla
[...]
il risarcimento dei suddetti danni, ma la stessa aveva rappresentato che andavano Controparte_5 risarciti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto e che, comunque, il proprio assicurato non era responsabile del sinistro.
Quindi, ritenendo che con la procedura di risarcimento diretto fossero indennizzabili unicamente i danni al veicolo e non anche quelli conseguenti al sinistro, comunque a carico della compagnia assicurativa del veicolo che l'aveva cagionato, era stata costretta ad intraprendere l'azione giudiziaria.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo si costituiva in giudizio che chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: 1) In via preliminare, in rito, autorizzare la chiamata in causa del terzo,
[...]
2) Nel merito, rigettare la domanda, perché infondata in fatto e in diritto;
3) In Controparte_2 accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autoarticolato e, per l'effetto, condannare la società attrice e il terzo chiamato, in solido tra loro, al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, quantificati in € 303.599,00, o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
4) In via subordinata, in accoglimento della domanda riconvenzionale, laddove accertata una responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli, condannare, in solido, la società attrice e il terzo chiamato al pagamento dei danni dallo stesso subiti, così come quantificati o nella diversa somma accertata in corso di causa, nella misura corrispondente alla percentuale di responsabilità riconosciuta.
In breve, descritta la dinamica del sinistro e i danni dallo stesso riportati, assumeva che: 1) la ricostruzione operata dalla società attrice non era condivisibile, anzi palesemente contraddittoria, per i motivi rappresentati dal proprio consulente;
2) i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro avevano sequestrato il “foglio di registrazione dell'apparecchio cronotachigrafo”, allegato al rapporto, senza avvedersi e nulla osservare in merito all'assenza di registrazione dell'ora del sinistro e dell'ora di partenza da Viggiano, e, comunque, si rilevava che l'autoarticolato, nelle ore precedenti a quella del sinistro, aveva viaggiato prevalentemente ad una velocità di 80 Km/h, ossia maggiore di quella consentita per tale tipo di veicolo, pari a 70 Km/h.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_3
che concludeva chiedendo di: 1) rigettare la domanda, poiché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
2) dichiarare la responsabilità del conducente dell'autoarticolato.
In breve, affermava che: 1) l'attrice avrebbe dovuto rivolgere l'ulteriore richiesta risarcitoria nei confronti della propria compagnia assicurativa, con la quale aveva già gestito il sinistro nell'ambito della convenzione card;
2) nessuna attività stragiudiziale, propedeutica ad un'ipotesi risarcitoria, era mai stata avviata nei propri confronti e, quindi, non era stata messa in grado di approntare un'adeguata linea difensiva;
3) la voce di danno relativa al lucro cessante era infondata e non provata;
4) per valutare l'effettivo pregiudizio derivante dal fermo tecnico del mezzo l'attrice avrebbe dovuto produrre quantomeno tutte le fatture relative all'anno fiscale precedente al sinistro e, comunque, fornire tutti gli elementi necessari a dimostrare la riduzione concreta del guadagno.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la che Controparte_2
chiedeva di rigettare la domanda, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale.
Con riguardo alla affermava che la sottoscrizione dell'atto di transazione e Parte_2 quietanza e la specifica dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, con surroga verso qualsiasi coobbligato e/o autore del danno, aveva un valore preclusivo e pregiudizievole all'instaurazione di qualsiasi istanza giudiziaria da parte dell'attrice nei propri confronti in relazione al sinistro.
Quanto a sosteneva che, dalla lettura del verbale redatto dai Carabinieri, emergeva Controparte_1 chiaramente l'esclusiva responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro avendo invaso la corsia di marcia da cui proveniva l'autoarticolato. Per completezza difensiva, affermava che la quantificazione del danno era non provata, ingiustificata ed esagerata.
Il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa veniva istruita con prove documentali, interrogatorio formale di e del Controparte_1
legale rappresentante della prove testimoniali e C.T.U. al fine di ricostruire Parte_2
la dinamica del sinistro.
All'udienza del 2.4.2019 il Tribunale tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, la reiterava la richiesta, già avanzata Parte_2 con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., di revoca dell'ordinanza resa in data 18.12.2019, per nullità, in quanto emessa in violazione dell'art. 101 c.p.c., limitatamente all'obbligo in capo al Giudice di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione e, per l'effetto, chiedeva di rimettere la causa sul ruolo.
Con sentenza n. 564/2020, pubblicata il 12.10.2020, il Tribunale di Matera rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale;
condannava l'attrice al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall' condannava al pagamento delle Controparte_3 Controparte_1 spese di giudizio sostenute dall' poneva a carico dell'attrice e del Controparte_2 convenuto, nella misura del 50%, le spese di C.T.U.; compensava le spese di giudizio tra l'attrice e il convenuto.
Sull'eccepita nullità dell'ordinanza del 18.12.2019, osservava che con la stessa la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ad una successiva udienza, fissata ad oltre tre mesi di distanza, nel corso della quale aveva assegnato nuovamente i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per cui, pur non avendo concesso il più breve termine di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., l'attrice non poteva lamentare alcuna lesione del diritto di difesa.
Quanto alla transazione sottoscritta tra la e l' in Parte_2 Controparte_2 data 6.11.2015, sosteneva che l'accettazione della complessiva somma di € 33.278,00 “per il risarcimento di tutti i danni materiali da essa subiti, patrimoniali, presenti e futuri” aveva avuto come oggetto l'intera somma dalla stessa vantata nei confronti della compagnia assicurativa, rendendo, in tal modo, operante l'art. 1304 c.c., e, quindi, richiamava la sentenza n. 21842 emessa dalla Sezione III della Corte di Cassazione il 30.8.2019.
In particolare, evidenziava che, con l'ordinanza del 18.12.2019, aveva rimesso la causa sul ruolo al fine di provocare il contraddittorio tra le parti sul punto e la compagnia convenuta, precisando le proprie conclusioni, aveva ribadito la volontà di voler profittare di detta transazione, dichiarata valida ed efficace.
Quindi, ritenendo tali conclusioni assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti sul punto, ne ometteva l'esame esplicito e rigettava la domanda principale.
Sulla domanda riconvenzionale avanzata da rappresentava che dalla C.T.U. e dai Controparte_1
chiarimenti resi era emerso che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del e che il CP_1 minimo eccesso di velocità dell'autoarticolato aveva influito in minima parte sull'entità dei danni riportati da entrambi i mezzi, nel senso che la collisione non poteva essere evitata e i danni fisici del non sarebbero stati diversi e/o minori rispetto a quelli riportati, proprio a causa dell'invasione, CP_1 da parte dell'autovettura, della corsia di marcia dell'autocarro.
***** ***** *****
Con atto di citazione in appello la impugna la suindicata sentenza chiedendo Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accogliere l'appello, annullare e/o riformare la sentenza impugnata;
2) Manlevare la stessa dalle statuizioni del Tribunale e dalle pretese degli appellati, siccome infondate in fatto e in diritto;
3) Rigettare tutte le domande ex adverso proposte, anche in relazione della rilevata tardività dell'exceptio rei transactae; 4) Previo annullamento dell'ordinanza resa in data 18.12.2019, accertare e dichiarare l'insussistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex Contr art. 1304, comma 1, c.c., tra l'assicuratore del danneggiato ( ) e l'assicuratore del danneggiante
( , in ragione della diversità sia della scaturita obbligazione indennitaria in capo ad CP_3
(per mancata coincidenza dell'oggetto e, quindi, del petitum), che degli azionati titoli di CP_3 responsabilità, atteso che l'ambito di applicabilità della garanzia prestata dalla compagnia terza Contr chiamata ( ) è delimitata dalla normativa prevista in materia di indennizzo diretto;
5) Accertare
e dichiarare, per l'effetto, che i danni richiesti in solido ai convenuti/appellati esulano dalla procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 e ss. D.Lgs. 209/2005; 6) Accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 51.527,78, da porre a carico, in solido, sia della sia di 7) Per l'effetto, condannare Controparte_3 Controparte_1
l' e in solido tra loro, al pagamento dell'importo di Controparte_3 Controparte_1
€ 51.527,78 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento lesivo al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ed al rimborso di quelle sostenute per la C.T.U. Infine, precisa che la citazione in appello della risponde alla finalità di Controparte_2 garantire l'integrità del contraddittorio e la simmetria del giudizio di appello rispetto al giudizio di primo grado, limitatamente alle conclusioni rassegnate ai punti 3), 4) e 5).
Con comparsa di costituzione con appello incidentale si costituisce in giudizio Controparte_1 che chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) In via principale, rigettare l'appello principale, perché infondato in fatto e in diritto;
2) In via principale, accogliere l'appello incidentale e , per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'autoarticolato, assicurato con l'
[...]
e, quindi, condannare, in solido tra loro, attrice e terzo chiamato, al risarcimento Controparte_2 dei danni dallo stesso patiti, pari ad € 303.599,00, oltre interessi e rivalutazione, dalla data del sinistro al soddisfo, o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
3)
In subordine, nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità concorrente dei conducenti degli automezzi, e, quindi, condannare in solido tra loro, attrice e terzo chiamato, al risarcimento dei danni dallo stesso patiti nella misura corrispondente al grado di responsabilità riconosciuta, tenuto conto della somma quantificata o della diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia.
In caso di contestazione, chiede di disporre: a) C.T.U. tecnico-modale volta a ricostruire le modalità del sinistro, a verificare la correttezza delle misurazioni svolte dai Carabinieri, nonché a determinare il valore del veicolo ante sinistro;
b) C.T.U. medico-legale al fine di determinare la percentuale di invalidità cagionata dal sinistro.
In ogni caso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Sulla dedotta nullità dell'ordinanza del 18.12.2019 e sull'exceptio rei transacte, ribadendo quanto già illustrato nel giudizio di primo grado, richiama la sentenza n. 30174 emessa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione il 30.12.2011, e afferma che l' “approfittamento” costituisce espressione dell'esercizio in forma negoziale di un diritto potestativo, non sottoposto a vincoli modali e temporali delle eccezioni processuali, un negozio unilaterale recettizio che si estende all'intero contenuto della transazione, non subordinato ad alcun termine di decadenza, pur non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma, deve essere non equivoco, può anche essere manifestato nel corso del giudizio dal procuratore ad litem, seppur non munito di mandato ad hoc.
Sull'applicabilità dell'art. 1304 c.c. in relazione all'art. 149, comma 2, D. Lgs. vo 209/2005, afferma che la transazione è chiara ed univoca, espressione della volontà di ritenere da parte di tutti gli attori coinvolti che i danni derivanti dal sinistro potevano essere risarciti con la procedura di cui all'art. 149
Codice delle Assicurazioni.
In sintesi, sostiene che il rimborso della bonifica ambientale è un danno patrimoniale derivante dalle cose trasportate, il danno da fermo tecnico riguarda ed è connesso al veicolo, per cui il principio di diritto per cui tali voci di danno sarebbero estranee alla procedura di indennizzo diretto non è indicato, oggetto e titolo dell'obbligazione sono identici.
Sulla dinamica del sinistro, afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, lo scontrino del cronotachigrafo è stato dallo stesso prodotto al momento della costituzione in giudizio e la difesa di parte attrice/appellante giammai l'ha tempestivamente disconosciuto.
Al riguardo, aggiunge che è stato prodotto con la maggiore definizione e ritenuto utilizzabile ed intellegibile dal C.T.U.
Quindi, afferma che dallo scontrino si evince che la velocità del mezzo al momento del sinistro era superiore ai limiti di legge e che non è possibile considerare quanto sostenuto dalla controparte, ossia che il picco di velocità si è avuto “appena prima del sinistro causato dalla manovra del conducente nonché dall'accelerazione impressa dalla collisione”, perché in tal modo si giungerebbe ad affermare che un'automobile potrebbe imprimere un'accelerazione ad un autoarticolato del peso di 43 tonnellate a seguito di un urto di striscio o che il conducente dell'autoarticolato, vista l'automobile, ha aumentato l'andatura e non frenato.
Circa la tolleranza dello strumento, ritiene che il margine di errore, riportato dall'appellante (+/-6
Km/h) si potrebbe applicare anche in aumento, con la conseguenza che la velocità dell'autocarro poteva essere pari o inferiore a 72 Km/h, ma anche pari o superiore a 84 Km/h.
Con appello incidentale, richiamate le conseguenze fisiche riportate e la dinamica del sinistro, afferma di aver subito ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Innanzitutto, sostiene che: 1) ha dovuto demolire il proprio veicolo, avente valore ante sinistro di €
10.000,00; 2) il danno biologico subito è stato quantificato dal proprio consulente in punti 38, con giorni 270 di ITT al 100% e giorni 150 al 50%, per complessivi € 293.599,00.
Quindi, censura la sentenza impugnata per aver condiviso le risultanze della C.T.U., che ritiene affetta da una palese incongruenza tra la parte descrittiva-logico-deduttiva e conclusioni.
Dopo aver premesso che il giudizio di “verosimiglianza” del C.T.U. presenta evidenti lacune non essendo stato possibile determinare l'evitabilità del sinistro da parte del conducente dell'autocisterna, ricostruire il sinistro e individuare la velocità dell'autovettura, afferma che la presunzione della concorrente responsabilità dei conducenti non è stata superata. In sintesi, sostiene che sia la documentazione fotografica che i rilievi elaborati dal C.T.U. confermano la propria ipotesi, ossia che, a causa dell'elevata velocità all'uscita della curva, l'autoarticolato è sbandato, ha invaso la corsia opposta, pur cercando di rientrare, non ha fatto in tempo ad evitare la propria autovettura, solo dopo l'impatto ha azionato i freni e, sbandando verso destra, ha urtato il muro.
Al riguardo, evidenzia che l'erronea individuazione del punto d'urto da parte del C.T.U., con conseguente attribuzione allo stesso della responsabilità, hanno indotto il Giudice, anche in considerazione dell'elevato eccesso di velocità, a chiedere un'integrazione della consulenza, ma, ciò nonostante, essendo il consulente caduto in evidente contraddizione, le conclusioni sono state erronee.
In conclusione, afferma che il sinistro è imputabile esclusivamente alla condotta di guida dell'autoarticolato, che, nel viaggiare in discesa a pieno carico di liquidi, alla velocità di 80 Km/h, in zona in cui il limite era fissato in 70 Km/h, nell'affrontare una curva destrorsa, ha allargato la sua traiettoria sino ad invadere la corsia di marcia sulla quale stava procedendo con la propria autovettura, che nulla poteva per evitare il sinistro.
Per tali motivi, chiede il rinnovo della consulenza.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio la che Controparte_2 chiede di rigettare l'appello in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente, sostiene l'inammissibilità della domanda di risarcibilità dei danni ex art. 149 C.d.A.
In sintesi, dopo aver premesso che l'attrice ha errato nel sottoscrivere l'atto di quietanza senza escludere le voci di danno o includere anche ogni tipo di danno futuro, riservandosi di agire verso il responsabile civile o per altri e ulteriori danni, afferma che i danni non sono venuti ad esistenza dopo la sottoscrizione della transazione, ma erano già presenti ed eventualmente esigibili in tale momento, ossia il 6.11.2015.
In relazione all'ordinanza del 18.12.2019, assume che, trattandosi di un atto giuridico, compiuto nell'ambito del processo, attraverso il quale il Giudice esplica il proprio potere di direzione, e non un provvedimento decisorio, non è appellabile, né ricorribile in Cassazione.
Pertanto, le richieste di modifica o di revoca delle ordinanze istruttorie devono essere avanzate nel corso del giudizio e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, cosa non effettuata nel caso di specie, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione sul punto.
Sulla violazione dell'art.101 c.p.c. rappresenta che il Tribunale non ha rilevato d'ufficio l'exceptio rei transacte, ma ha valutato quanto dalla stessa eccepito al momento della costituzione in giudizio
(v. pag. 2 della comparsa), sicché il fatto che il danno materiale rinveniente dal sinistro fosse stato pagato e la circostanza della surroga volontaria erano già patrimonio del giudizio, con la conseguenza che nessun contraddittorio il giudice doveva stimolare sul punto.
Quanto al danno, afferma che i concetti di danno emergente e di lucro cessante sono entrambi riconducibili alla categoria del danno patrimoniale e, quindi, non è possibile sostenere che i danni riportati a causa dello sversamento del liquido e per il fermo tecnico sono diversi da quelli transatti.
Al riguardo aggiunge che, come si evince dal contenuto delle comunicazioni del 26.7.2015 e del
29.10.2015, dell'esistenza di simili voci di danno la società era consapevole in un momento antecedente alla sottoscrizione della transazione, avvenuta il 6.11.2015.
Inoltre, precisa che l'atto transattivo è stato regolarmente prodotto nel giudizio di primo grado, non è stato mai contestato e non è stato impugnato nel presente grado di appello.
Pertanto, afferma che sul punto deve ritenersi formato il giudicato.
In merito all'atto di transazione evidenzia, altresì, che in esso l'attrice/odierna appellante ha Contr espressamente dichiarato di voler dar vita al subingresso del terzo ( nel credito, permettendo che la stessa si sostituisse nei diritti del creditore verso un altro debitore, per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso.
Pertanto, la surrogazione è stata effettuata espressamente e contestualmente al pagamento.
Circa la dinamica del sinistro, afferma che, non essendo l'attrice/odierna appellante soccombente sul punto, per essersi l'evento verificato per colpa unica ed esclusiva di non si Controparte_1
comprendono le doglianze sul punto, né tantomeno il richiamo all'art. 346 c.p.c., avendo la sentenza del Tribunale effettivamente accolto la domanda.
Circa le spese legali, afferma che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle stesse, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio la Controparte_3
già che chiede di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza
[...] Controparte_4 dell'appello.
Sulla dedotta nullità dell'ordinanza del 18.12.2019, sull'exceptio rei transacte, afferma che: 1) la società aveva già rivolto la propria richiesta risarcitoria nei confronti della Controparte_2
quale compagnia garante per la r.c.a. del proprio veicolo;
2) il danno al veicolo e le lesioni riportate dal conducente sono stati integralmente risarciti dalla in indennizzo Controparte_2
diretto, ex art. 149 C.d.A.; 3) nessuna attività stragiudiziale, propedeutica ad un'ipotesi risarcitoria, è mai stata avviata nei propri confronti, e, pertanto, non ha mai potuto approntare un'adeguata linea difensiva;
4) la avrebbe potuto proporre la richiesta risarcitoria unicamente nei Parte_2 confronti della che ha gestito l'intero sinistro nell'ambito della Controparte_2
Convenzione Card, ma con la transazione ha definito tutte le voci di danno.
Pertanto, assume che il contenuto dell'ordinanza del 18.12.2019 è ininfluente attesa la possibilità di approfittare della transazione senza limiti temporali.
Sul secondo motivo di gravame sostiene che i danni richiesti dalla ttengono e derivano Parte_2
dal sinistro e rientrano nella categoria delle “cose trasportate” e a nulla valgono le dichiarazioni rese dal responsabile in sede di interrogatorio formale.
In sintesi, afferma che la ha scelto di attivare la procedura di cui all'art. 149 C.d.A. e Parte_2
che la transazione è espressione chiara ed univoca della volontà di ritenere da parte di tutti gli attori coinvolti che i danni derivanti dal sinistro potevano essere risarciti con tale procedura.
In caso contrario, avrebbe dovuto attivare la procedura di cui all'art. 148 C.d.A.
Nel caso di specie, invece, in virtù della Convenzione Card, la ha pagato Controparte_2
o, meglio, anticipato, la somma dalla stessa dovuta.
Pertanto, quanto poteva essere risarcito in indennizzo diretto e, quindi, anche il rimborso della bonifica ambientale (danno derivante dalle cose trasportate) e il danno da fermo tecnico (connesso al veicolo), è stato già risarcito dalla come indicato dall'art. 150 C.d.A. e Controparte_2
dal D.P.R. 254/2006.
Sulla dinamica del sinistro, ritiene che la non abbia provato l'esclusiva responsabilità Parte_2
di nella causazione del sinistro. Controparte_1
In particolare, evidenzia che l'istruttoria è stata svolta solo mediante C.T.U., secondo cui, in sintesi,
i danni sono stati cagionati dal capovolgimento dell'autoarticolato, che, se avesse viaggiato alla velocità consentita, non si sarebbe ribaltato, e che non vi è un nesso di causalità tra la condotta del e il ribaltamento del mezzo. CP_1
Sul quantum, dopo aver ribadito che la vrebbe dovuto rivolgere la richiesta risarcitoria Parte_2
alla afferma che a supporto del mancato guadagno per il fermo tecnico del Controparte_2 mezzo, l'attrice/odierna appellante avrebbe dovuto produrre quantomeno le fatture relative al medesimo periodo di collaborazione avuto con la società committente relative all'anno CP_6
fiscale precedente, non potendo essere considerate sufficienti le fatture relative al semestre precedente il sinistro.
Infatti, è innegabile, che nel periodo estivo luglio/agosto le attività siano rallentate, se non addirittura sospese per le ferie estive.
Con riguardo al danno ambientale evidenzia che il C.T.U. ha affermato che i liquidi non hanno interessato i terreni limitrofi;
pertanto, tale voce di danno non è dovuta.
Fermo quanto innanzi, ritiene che la richiesta risarcitoria sia esagerata. Con provvedimento del 2.1.2025 la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta.
All'udienza del 28.1.2025, la causa viene trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità per il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, ossia sufficiente per la decisione, potendo poi la sentenza fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise (ex multis Cass.
Civ., sez. 6, sent. n. 30745/2019, Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 26242/14).
Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. Civ., sez. 6, sent. n. 12002/2014, Cass. Civ., sez.
1, sent. n. 5264/2015).
Pertanto, in applicazione del suddetto principio, non si terrà conto dell'ordine delle censure come proposte dall'appellante, nel rispetto dell'ordine logico funzionale alla risoluzione della controversia,
e non si affronteranno le questioni che rimarranno assorbite.
Appello principale
Con il primo motivo viene eccepita la nullità dell'ordinanza resa in data 18.12.2019 per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
In particolare, l'appellante principale sostiene che con la suindicata ordinanza, il Giudice di primo grado, rilevando d'ufficio la questione dell'applicabilità dell'art. 1304 c.c. (transazione con coobbligato solidale), ha anticipato il proprio convincimento affermando che la
[...]
assicuratrice del mezzo antagonista a quello dell'attrice, dovesse ritenersi Controparte_3
coobbligato solidale per i danni subiti dalla società attrice. Quindi, afferma che, come già evidenziato in primo grado, l'ordinanza deve ritenersi nulla non avendo il Tribunale assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni su tale questione decisiva, limitandosi a rinviare per la mera precisazione delle conclusioni così violando l'art. 101 c.p.c.
Pertanto, tale circostanza, ledendo il diritto di difesa, ha impedito di esercitare il contraddittorio, modificare eccezioni e allegare fatti nuovi su un punto che si è rivelato assorbente della controversia.
Inoltre, lamenta che l'introduzione, da parte del Giudice e in forma assertiva, di un tema non sollevato dalla controparte (come l'exceptio rei transactae e la dichiarazione di volerne profittare) dopo la chiusura delle preclusioni istruttorie e quattro anni dopo l'inizio della lite, configuri un vizio di ultrapetizione e violazione di preclusioni (artt. 112, 167, 183 c.p.c.), aggravando l'inversione e la sovversione processuale delle garanzie normative.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Nessuna effettiva lesione del diritto di difesa può essere lamentata, in quanto, sebbene il Giudice di primo grado non abbia concesso il termine breve di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., ha assegnato nuovamente i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La concessione dei termini completi per lo scambio di scritti difensivi in una fase immediatamente successiva all'ordinanza, di fatto, ha consentito alla società attrice di studiare e contrastare ampiamente la questione decisiva posta dal Giudice, e, quindi, esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
A ciò va aggiunto che la questione dell'applicabilità dell'art. 1304 c.c. (transazione con coobbligato solidale) e gli atti presupposti erano già stati introdotti nel fascicolo e dibattuti negli scritti difensivi da entrambe le parti.
Pertanto, il Giudice di prime cure non ha fatto altro che valutare un elemento giuridico e fattuale che era già patrimonio del contraddittorio, escludendo in radice la configurabilità di una “terza via” processuale o di una lesione del diritto di difesa.
In conclusione, il vizio dedotto è insussistente o, comunque, è stato sanato dalla successiva concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., garantendo l'effettivo espletamento del diritto di difesa.
Quanto alla lamentata tardività del rilievo e alla presunta violazione delle preclusioni, si rappresenta che la facoltà riconosciuta al coobbligato solidale di “profittare” della transazione conclusa, ai sensi dell'art. 1304 c.c., ha natura di diritto potestativo e non di eccezione in senso stretto.
Tale diritto non è soggetto ad alcun termine di decadenza e può essere manifestato dal coobbligato in ogni tempo nel corso del processo (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 30174/2011). Di conseguenza, l'introduzione di tale valutazione (o l'esercizio di tale diritto) in una fase avanzata del giudizio o la sua menzione nell'ordinanza non configura alcuna violazione normativa.
Con secondo motivo viene contestata l'erronea applicazione dell'art. 1304 c.c., con conseguente nullità della sentenza per motivazione carente e violazione di legge.
In particolare, l'appellante principale sostiene che la transazione sottoscritta con la propria compagnia assicurativa, operante in indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A., non può Controparte_2 estendere i suoi effetti all'assicuratore del responsabile, non Controparte_3
sussistendo alcun vincolo di solidarietà passiva atipica tra le due compagnie per le voci di danno richieste in giudizio.
Tanto trova fondamento nella diversità di oggetto e titolo delle obbligazioni risarcitorie.
Sul punto, precisa che: 1) la transazione stipulata con la è avvenuta Controparte_2 nell'ambito dell'indennizzo diretto (art. 149 C.d.A.), coprendo in modo tassativo solo i danni al veicolo e al conducente;
2) al contrario, il giudizio contro la verte su Controparte_3
danni ulteriori e ontologicamente diversi, quali il risarcimento per la bonifica ambientale e per il fermo tecnico, voci di danno che per esclusione normativa non rientrano nell'ambito dell'indennizzo diretto;
c) tali danni devono essere risarciti secondo la procedura ordinaria (art. 148 C.d.A.), che chiama in causa l'assicuratore del responsabile.
Pertanto, sostiene che, non essendoci identità di oggetto tra il debito risarcito dalla
[...]
e quello preteso dalla e non fondandosi le due Controparte_2 Controparte_3 obbligazioni sul medesimo titolo, non sussiste il vincolo di solidarietà passiva richiesto dall'art. 1292
c.c. e dall'art. 1304 c.c. per l'estensione degli effetti transattivi.
A tal riguardo richiama la giurisprudenza di legittimità che è concorde nel ritenere che l'art. 1304 c.c. possa operare solo se la transazione abbia ad oggetto l'intero debito e se vi sia comunanza tra l'oggetto transatto e l'oggetto del giudizio (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 30174/2011).
Dunque, conclude affermando che la sentenza impugnata, nel dare ingresso all'eccezione di transazione e ritenere applicabile l'istituto malgrado la diversità di titoli e di petitum, ha commesso un errore decisorio in diritto, che si riflette direttamente sulla legittimità e sull'ingiustizia della stessa, determinando un'estinzione dell'obbligazione in capo all' per un Controparte_3
debito che non era coobbligata a risarcire insieme alla Controparte_2
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con gli artt. 149 e 150 del D.Lgs. vo n. 209 del 7.9.2005 (Codice delle assicurazioni private) il legislatore ha introdotto una procedura di risarcimento diretto dei danni da incidente stradale da parte dell'impresa assicuratrice del danneggiato, alternativa all'ordinaria risarcibilità da parte dell'assicuratore del responsabile civile, ai sensi dell'art. 144 C.d.A.
Ciò al fine di rendere i risarcimenti più celeri nell'ottica di una maggiore tutela del cittadino e del singolo consumatore, in attuazione dell'obbligo comunitario discendente dall'art. 4 quinquies della
Direttiva 2005/14/CE.
In particolare, l'art. 149 C.d.A. consente al danneggiato di un sinistro tra due veicoli a motore assicurati di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla sua impresa assicuratrice, la quale, all'atto del pagamento, rilascia quietanza liberatoria, valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
Tuttavia, lo stesso legislatore circoscrive i danni risarcibili a quelli al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139 C.d.A.
E dalla tassativa indicazione delle tipologie di danni risarcibili attraverso la procedura di indennizzo diretto deriva l'improponibilità della richiesta di risarcimento dei danni estranei a quelli indicati dalla norma.
Per quanto riguarda i danni derivanti dal fermo tecnico del veicolo, gli stessi possono essere ricondotti alla categoria del lucro cessante derivante dai danni riportati dal veicolo e, pertanto, risarcibili con indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A.
Dunque, in considerazione dell'oggetto della transazione, ovvero “il risarcimento di tutti i danni materiali da essa subiti, patrimoniali, presenti e futuri” e della natura del danno da fermo, riconducibile alla categoria di danno al veicolo risarcibile attraverso la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A., lo stesso deve considerarsi ricompreso nell'oggetto della transazione.
Invece, la bonifica ambientale ha una natura ontologicamente diversa dai danni risarcibili individuati dall'art. 149 C.d.A. in quanto, sebbene collegata al sinistro, costituisce una voce di danno del tutto autonoma rispetto ai danni richiamati dalla norma e, come tale, non azionabile con la procedura di risarcimento diretto.
Tuttavia, sebbene l'invocata diversità di oggetto tra i debiti, limitatamente al risarcimento dei costi sostenuti per la bonifica ambientale, appaia fondata, tale distinzione non può prevalere sul superiore principio del divieto di abusivo frazionamento del credito derivante dal medesimo fatto illecito sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. n.7299/2025).
Nel caso in esame, tutti i danni richiesti (danni al veicolo, danni al conducente, bonifica ambientale, fermo tecnico) derivano da un unico e identico fatto, il sinistro stradale. Contr La scelta della danneggiata di transigere con la assicuratore diretto, per Controparte_2
una parte dei danni (quelli risarcibili ex art. 149 C.d.A.), di fatto, ha portato ad un frazionamento processuale del credito unitario.
Quando la ha sottoscritto la transazione parziale con l' l'ha fatto Pt_2 Controparte_2
in relazione ad un debito risarcitorio, che, per sua natura, è co-obbligazione solidale, anche se atipica, per il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito.
L'assicuratore del responsabile civile, e l'assicuratore del Controparte_3
danneggiato, sono entrambi chiamati a rispondere del danno generato dal Controparte_2
medesimo illecito, sebbene attraverso procedure e limiti di legge diversi.
La loro coesistenza rafforza la visione che, ai fini dell'estensione della transazione, l'oggetto risarcitorio debba essere considerato unitario.
La transazione stipulata tra la danneggiata e l' anche se limitata alle voci Controparte_2 previste dall'art. 149 C.d.A. ha avuto per oggetto il risarcimento del danno derivante dall'unico fatto illecito.
In ossequio al divieto di frazionamento e al principio di economia processuale, non è ammissibile che la transazione parziale possa essere interpretata in modo da lasciare pendente un altro giudizio avente lo stesso titolo causale.
Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente interpretato l'art. 1304 c.c. nel senso che, riguardando la transazione il debito risarcitorio unitario derivante dal sinistro, essa estende i suoi effetti estintivi anche alla coobbligata evitando così l'instaurazione (o la Controparte_3
prosecuzione) di un giudizio separato per i residui danni ontologicamente connessi (bonifica ambientale).
In conclusione, per i costi di bonifica ambientale, pur essendo essi estranei alla procedura di indennizzo diretto, la loro autonoma azionabilità nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile risulta, comunque, preclusa dal principio di unicità del credito risarcitorio e dal correlato divieto di frazionamento, che impedisce di instaurare giudizi paralleli per differenti porzioni dello stesso debito derivante da un unico illecito.
Per questi motivi
, la sentenza impugnata, nel dare ingresso all'eccezione di transazione e nel ritenerla applicabile, ha tutelato il principio di unità del credito risarcitorio, evitando l'abuso del processo.
Con un altro motivo di gravame l'appellante principale contesta l'ammontare del risarcimento quantificato dal Tribunale, lamentando l'omessa pronuncia e la mancata valutazione di fatti decisivi e delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., e richiede, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria. In sintesi, sostiene che, a seguito dell'incidente, ha subito un danno complessivo quantificato in €
51.527,78, che si divide due voci principali: 1) danno emergente, pari ad € 34.293,86, relativo ai costi sostenuti per le operazioni obbligatorie di bonifica e smaltimento del materiale sversato (acque di strato associate a idrocarburi), come imposto dall'art. 242 del Testo Unico Ambientale, oltre al costo per la rottura del serbatoio del trattore stradale;
2) lucro cessante, pari ad € 17.233,92, per il mancato guadagno dovuto al fermo tecnico per quattro mesi del veicolo specializzato coinvolto (autoarticolato
IVECO con rimorchio), che era stabilmente impiegato per i trasporti commissionati da un unico cliente.
In particolare, in merito al lucro cessante, afferma che il Tribunale ha errato nel riconoscere un periodo di fermo tecnico di appena un mese, ignorando le argomentazioni e le prove fornite, specialmente quelle del C.T.P., il quale ha dimostrato che un fermo di quattro mesi rappresenta il tempo minimo necessario e congruo, per una serie di ragioni strettamente tecniche e logistiche.
In primo luogo, l'incidente si è verificato a metà luglio 2015, in concomitanza con l'imminente chiusura feriale di agosto, periodo in cui officine, fornitori di ricambi e concessionarie sospendono le attività per diverse settimane, ritardando inevitabilmente riparazioni e preventivazioni.
In secondo luogo, il mezzo è un autoarticolato speciale, un “mezzo d'opera”, dotato di specifiche autorizzazioni per il trasporto di sostanze pericolose. La sua riparazione o la sua sostituzione -che implicano un investimento di circa € 200.000,00- non possono avvenire in tempi brevi, richiedendo mesi per l'individuazione di un veicolo similare, l'eventuale ordinazione di una cisterna specifica e, soprattutto, l'ottenimento delle nuove autorizzazioni necessarie.
Ciò premesso, ai fini dell'individuazione della perdita monetaria subita nel periodo di quattro mesi, fa ricorso a due metodi convergenti: il primo basato sull'utile medio mensile (€ 4.023,66), ricavato dalla documentazione contabile relativa ai trasporti eseguiti per l'unico committente nei mesi precedenti l'incidente; il secondo, basato sui valori di adeguamento dei costi di esercizio stabiliti dalle tabelle ministeriali (ex art. 83 bis del D.L. n. 112/2008), che conferma un valore mensile analogo (€
4.308,48).
In conclusione, sostiene che la mancata considerazione di questi elementi probatori, pur non contestati nel metodo dal C.T.U., ha condotto ad una liquidazione del danno ingiusta e riduttiva.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'appellante lamenta l'erroneità della liquidazione del danno operata dal Tribunale, sostenendo che ha omesso di valutare prove decisive e di considerare la documentazione contabile e tecnica prodotta, così pervenendo ad una quantificazione riduttiva tanto del danno emergente (costi di bonifica e di ripristino del mezzo) quanto del lucro cessante (asserito fermo tecnico di quattro mesi). In primo luogo, si evidenzia che, come precisato esaminando il precedente motivo di gravame, nel caso di specie trova applicazione la disciplina del risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del
D.Lgs. vo n. 209/2005.
Da ciò ne discende l'improponibilità, nell'ambito della procedura di indennizzo diretto, di domande risarcitorie inerenti a pregiudizi ontologicamente estranei alle categorie tipizzate dall'art. 149 C.d.A.
Infatti, come innanzi evidenziato, i costi di bonifica ambientale sostenuti dal danneggiato, pur riconducibili causalmente al sinistro, non possono essere sussunti nel novero dei danni risarcibili in via diretta. Essi costituiscono, per loro natura, un danno distinto e autonomo rispetto ai danni al veicolo e, pertanto, non azionabile nei confronti dell'assicuratore diretto.
Diverso è il caso del fermo tecnico, che integra una forma di lucro cessante correlata al danno al veicolo e rientra, di conseguenza, tra le voci risarcibili ex art. 149 C.d.A.
Tuttavia, la circostanza che tale voce sia astrattamente ricompresa nella procedura di risarcimento diretto comporta che essa debba ritenersi compresa nell'oggetto della transazione conclusa tra la danneggiata e l' nella quale le parti hanno espressamente dichiarato di Controparte_2 definire “tutti i danni materiali, patrimoniali, presenti e futuri” derivanti dal sinistro.
A tale conclusione conduce non solo il tenore letterale dell'accordo, ma anche il già richiamato principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7299/2025, del divieto di abusivo frazionamento del credito risarcitorio derivante dal medesimo fatto illecito.
Nel caso in esame, tutte le voci di danno dedotte (danni al veicolo, fermo tecnico, bonifica ambientale) traggono origine dall'unico fatto illecito, rappresentato dal sinistro stradale, e, pertanto, integrano un credito unitario, sebbene articolato in più poste.
La scelta della di transigere con l' una parte soltanto di tale Pt_2 Controparte_2 credito ha determinato un frazionamento artificioso dell'obbligazione risarcitoria, che non può essere avallato in sede giudiziale.
Dunque, correttamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'accordo transattivo esaurisse l'intero credito risarcitorio relativo ai danni al veicolo e alle relative proiezioni patrimoniali, tra cui il fermo tecnico, precludendo la possibilità di far valere ulteriori pretese, ancorché fondate su quantificazioni diverse o su una differente ricostruzione del danno.
Ne consegue che la doglianza dell'appellante volta a censurare la misura del risarcimento ottenuto non ha più titolo per essere proposta.
Con un ultimo motivo viene contestata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
e richiesta la riforma della statuizione sulle spese di lite. In particolare, l'appellante principale sostiene che, data la fondatezza e consistenza delle proprie argomentazioni di merito, la sentenza di primo grado è manifestamente illogica, immotivata e gravemente pregiudizievole nella parte in cui ha posto le spese di giudizio, comprese quelle relative al contributo unificato e alla C.T.U., a suo carico.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Correttamente il Giudice di primo grado, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ha condannato la al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_2
e al pagamento delle spese sostenute dalla Controparte_3 Controparte_1 [...]
Controparte_2
Tanto trova giustificazione nel fatto che la è rimasta soccombente in relazione alle Parte_2
pretese azionate nei confronti della controparte Controparte_3
Quando alle spese di C.T.U., le stesse rientrano nel costo complessivo del giudizio e sono liquidate in base alla soccombenza finale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 8892/2020).
Appello incidentale censura l'operato del Giudice di primo grado nella parte in cui ha recepito Controparte_1
acriticamente conclusioni peritali contraddittorie e fondate su mere ipotesi, anziché su dati oggettivi.
In particolare, contesta le risultanze della C.T.U. sostenendo che la stessa è affetta da palesi contraddizioni e non consente una ricostruzione oggettiva della dinamica attribuendogli, erroneamente, la responsabilità esclusiva del sinistro.
In merito alla dinamica, sostiene che: 1) l'unico dato oggettivamente provato è che l'autoarticolato procedeva ad una velocità compresa tra 77 e 79 km/h, così superando il limite previsto per la categoria del veicolo;
2) l'eccesso di velocità (>20% del limite), in un tratto stradale in discesa e a pieno carico di liquidi (instabili), ha causato lo sbandamento e l'invasione della corsia di marcia opposta da parte dell'autoarticolato; quindi, lo scontro era inevitabile;
3) il C.T.U. ha erroneamente ritenuto che l'accertato eccesso di velocità dell'autoarticolato fosse causalmente irrilevante o avesse influito solo in minima parte sui danni, senza impedire la collisione;
4) tale conclusione non può condividersi, poiché si basa su un giudizio di verosimiglianza che sconfina nell'arbitrarietà; 5) va censurato l'utilizzo di un tempo di percezione-reazione del conducente dell'autoarticolato, valutazione che, se corretta, avrebbe potuto alterare significativamente lo spazio di frenata e l'evitabilità del sinistro.
In conclusione, considerato che l'accertamento della propria responsabilità si fonda su ipotesi e valutazioni viziate da contraddizioni logiche e metodologiche e che, per stessa ammissione del
C.T.U., non è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire il grado di colpa di ciascun conducente in assenza di determinazione della velocità dell'Alfa Romeo, chiede la riforma della sentenza e l'applicazione del principio di presunzione di concorso di colpa in pari grado, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, del Codice Civile.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente recepito le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., il quale ha accertato che “con ragionevole certezza, l'incidente si verificava a causa dell'invasione di corsia da parte del conducente del veicolo Alfa Romeo, il quale, non riuscendo a mantenere il controllo del mezzo, valicava la linea continua di mezzeria impattando frontalmente...".
Infatti, il consulente, sebbene abbia dovuto affrontare le criticità derivanti dagli errori del verbale e dalla mancata determinazione della velocità dell'Alfa Romeo, ha comunque potuto ricostruire la dinamica essenziale del sinistro e la responsabilità esclusiva del CP_1
Tale accertamento, individuando la colpa esclusiva e la fonte primaria di pericolo nella condotta del ha validamente superato la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c. CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, l'accertato eccesso di velocità dell'autocisterna (tra 77km/h e 79km/h a fronte del limite di 70km) è stato giudicato causalmente irrilevante ai fini dell'evitabilità del sinistro.
Infatti, il C.T.U. ha chiarito che alla velocità regolamentare di 70km/h, il conducente dell'autoarticolato avrebbe guadagnato soltanto 5 metri di spazio aggiuntivo, che sarebbero stati percorsi in un tempo estremamente esiguo, pari a 0,27 secondi, rendendo la collisione ineludibile in quel contesto spaziale e temporale.
Di conseguenza, il minimo eccesso di velocità ha potuto influire solo in modo marginale sull'entità dei danni, ma non sull'evoluzione e sull'evitabilità dell'incidente.
L'invasione della corsia opposta, in violazione di una norma cautelare specifica (linea continua di mezzeria, art. 146 C.d.S.), costituisce l'antecedente necessario che ha innescato la sequenza causale e l'urto frontale.
Tale condotta, colposa ed esclusiva, assorbe ogni altra ipotetica concausa.
Quanto alle spese del presente giudizio di impugnazione, alla luce dell'esame complessivo delle posizioni processuali, stante il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, appare opportuna una compensazione parziale nella misura di 1/3 delle spese tra l'appellante principale e l'appellante incidentale Parte_2 Controparte_1
Le spese processuali, sono liquidate come da dispositivo, considerati i parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenuto conto dei valori medi, sulla base dello scaglione tabellare compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00, alla luce del valore della causa come dichiarato. Il rigetto dell'impugnazione impone ad entrambe le parti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello da corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 564/2020, depositata il 7.10.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della Parte_2
di e della così Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
provvede:
A) Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
B) Rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
C) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte_2
di 2/3 delle spese del presente grado di giudizio (che liquida in complessivi € Controparte_1
9.991,00), pari ad € 6.607,33 per compensi professionali, oltre magg. forf., IVA e CAP, come per
D) legge, dichiarand le parti le spese processuali nella restante misura di 1/3. Parte_2
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre magg. forf.,
IVA e CAP, come per legge.
E) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente Controparte_3 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre magg. forf.,
IVA e CAP, come per legge.
F) Dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, che la in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
H) Dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, che versi un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi a Potenza il 25.11.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Michele Videtta
G.A. estensore Presidente