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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., AR TA D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2440/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (Cf. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Puntarello, PEC: C.F._1
per procura alle liti resa su foglio separato, elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo sito in Palermo alla Via della Libertà n. 39,
Attrice opponente
CONTRO
C.F. Controparte_1
, e P.IVA con sede legale in Roma, Via Mario Carucci, n. 131, , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in data 10.01.2025 dall'Avv. Diego Antonini, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso lo studio dello stesso Avvocato, in
Roma, Via Muzio Clementi, convenuta opposta in persona del Procuratore speciale, quale procuratrice di Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'Avv.to CP_3
EP Le FO congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giancarlo Di Fede, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Canicattì, Via A.W Mozart 6, convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 12.11.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.12.2024, proponeva opposizione Parte_1
1 tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 261/2011 emesso dal
Tribunale di Caltanissetta su ricorso della originaria creditrice
[...]
deducendo la nullità della Controparte_4 Parte_2 fideiussione rilasciata in data 18.01.2006 per asserita violazione della normativa antitrust e ulteriori profili di invalidità del rapporto. L'opposizione traeva origine dalla procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g.e. n. 2685/2023 incardinata innanzi al Tribunale di
Palermo da cessionaria del credito, rappresentata da Controparte_5 Controparte_2 nell'ambito della quale il Giudice dell'esecuzione, rilevata la qualità di consumatore dell'esecutata e richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, assegnava all'esecutata il termine di quaranta giorni per proporre opposizione tardiva.
Si costituiva nel procedimento eccependo preliminarmente la Controparte_1 totale carenza di legittimazione passiva, in quanto la società, pur avendo in passato gestito crediti della originaria , aveva interrotto ogni Controparte_4 rapporto con la mandante a seguito della revoca del mandato. Assumeva che stante l'inesistenza alla data odierna di rapporti contrattuali con la Banca originaria, la notifica dell'opposizione tardiva era inefficace. La società chiedeva pertanto di essere estromessa dal giudizio o, in subordine, di dichiararne la carenza di legittimazione passiva, con condanna della controparte al pagamento delle spese.
Si costituiva altresì in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_5
chiedendo il rigetto dell'opposizione tardiva e dell'istanza di sospensione
[...] dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 261/2011. La difesa rilevava che il decreto, emesso il 31.05.2011 a favore della , risultava definitivo e Controparte_4 non opposto e che i crediti erano stati successivamente trasferiti a con Controparte_5 conferimento a della procura speciale per la gestione e il recupero. Si Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, essendo la Sig.ra Parte_1 non qualificabile come consumatore all'epoca della firma della fideiussione, essendo proprietaria di quote della società debitrice. Venivano altresì contestate le doglianze di nullità delle clausole per presunta violazione della normativa antitrust, essendo conformi allo schema ABI 2002 e prive di prove di intese anticoncorrenziali. Assumeva inoltre che la deroga alla competenza territoriale e al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. veniva ritenuta valida, essendo accettata dalla fideiussione e non applicabile la disciplina consumeristica. Quanto all'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ne eccepiva l'infondatezza per mancanza dei presupposti di fumus e periculum.
Successivamente, con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., Controparte_2 comunicava la sopravvenuta cessione del credito in favore di avvenuta Controparte_3 con contratto del 13.06.2025 e pubblicata sulla G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, ribadendo le
2 difese e le conclusioni già rassegnate.
Tanto premesso, sinteticamente, sul tema della lite, l'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione tardiva è consentita esclusivamente ove l'ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, l'opponente non ha né allegato né prodotto elementi probatori volti a dimostrare vizi della notifica del decreto ingiuntivo n. 261/2011 né circostanze concrete impeditive della conoscenza dello stesso. La mera assegnazione di un termine da parte del Giudice dell'esecuzione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, non costituisce di per sé prova della condizione richiesta dall'art. 650 c.p.c., trattandosi di atto interno al procedimento esecutivo che non esonera l'opponente dall'onere probatorio.
L'opposizione, infatti, si fonda esclusivamente sulla concessione del termine ex art. 650
c.p.c. successivamente alla sentenza delle SS.UU. n. 9479/2023. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice dell'esecuzione può rimettere in termini il debitore solo qualora ricorrano le condizioni previste dalla disciplina consumeristica e sussistano concreti elementi idonei a ritenere che il titolo esecutivo non sia stato conosciuto dall'opponente. Nel presente caso, l'opponente non ha prodotto alcun atto del procedimento monitorio né altri documenti idonei a dimostrare l'ignoranza incolpevole del decreto ingiuntivo, risultando quindi inadempiente al proprio onere probatorio.
In particolare, occorre sottolineare che la fideiussione del 18.01.2006 non è stata prestata dalla Sig.ra in qualità di consumatore. La stessa deteneva una quota pari al 5% della Pt_1
società di famiglia appartenente a un gruppo familiare titolare della totalità del CP_6 capitale sociale, e la garanzia è stata prestata a favore della società, a copertura dell'attività imprenditoriale familiare, e non per esigenze personali dell'opponente. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere consumatore il fideiussore solo se totalmente estraneo alla società garantita;
i familiari che garantiscono l'impresa familiare non possono essere qualificati come consumatori (Cass. ord. 10/07/2025 n. 18834; Cass., Sez. un., 27 febbraio
2023, n. 5868; Cass. ord. 10 marzo 2021, n. 6578). La partecipazione, connessa a un'attività familiare o societaria, e la garanzia prestata a favore della società, escludono dunque la qualificazione di consumatore.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata comunicazione dell'avviso del G.E. sulla possibilità di proporre opposizione tardiva, si ribadisce quanto sopra esposto. La sentenza delle SS.UU. n. 9479/2023 consente la concessione del termine ex art. 650 c.p.c. solo se ricorrono congiuntamente due condizioni: la qualifica di consumatore del fideiussore e l'esistenza di concrete ragioni per ritenere che il titolo esecutivo non sia stato conosciuto.
Poiché nel caso di specie il primo requisito non ricorre, la mancata comunicazione
3 dell'avviso è priva di rilevanza ai fini della legittimità dell'opposizione.
In conclusione l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Anche a voler prescindere dalla ritenuta inammissibilità, l'opposizione risulterebbe infondata.
Parimenti, non meritano accoglimento le censure sollevate dall'opponente in ordine alla pretesa natura abusiva o vessatoria delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione, ritenute una mera riproduzione dello schema ABI del 2002. L'opponente assume che tali clausole corrisponderebbero a quelle dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, invocando perciò la nullità integrale del contratto.
Tale ricostruzione non è condivisibile. Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, la coincidenza testuale con lo schema ABI non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'esistenza di un'intesa restrittiva applicata al rapporto negoziale. Il provvedimento della
Banca d'Italia ha infatti ritenuto illecita unicamente l'applicazione uniforme e generalizzata delle clausole censurate, non il loro utilizzo occasionale. La mera presenza delle clausole in contestazione non comporta quindi automaticamente la violazione della normativa a tutela della concorrenza. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nullità
“antitrust” non può essere dichiarata in via automatica, ma richiede che la parte che la invoca dimostri sia l'effettivo recepimento dell'intesa vietata nel singolo contratto, sia il nesso causale tra tale intesa e le clausole censurate (Cass. civ. n. 30818/2018). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994/2021, hanno altresì precisato che la nullità può riguardare solo le clausole che costituiscano una “riproduzione servile” di quelle vietate e che tale valutazione deve essere compiuta considerando l'intero assetto economico del contratto. La stessa decisione afferma che, anche in caso di accertata nullità, questa colpisce esclusivamente le singole clausole e non l'intero contratto, salvo che risulti che, in assenza di esse, le parti non avrebbero comunque concluso la garanzia.
Nel caso in esame, l'opponente non ha fornito elementi probatori idonei a sostenere l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. I modelli contrattuali prodotti sono pochi, non significativi e non riferibili al medesimo periodo storico. Inoltre, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha riguardato esclusivamente il periodo 2002–aprile 2005 e non può essere esteso alla fideiussione in scrutinio, stipulata nel gennaio 2006.
Ne deriva che l'opponente non ha allegato né provato alcun fatto da cui desumere che l'istituto mutuante avesse consapevolmente aderito o dato attuazione all'intesa vietata, né che le clausole contestate fossero state imposte in esecuzione di una pratica anticoncorrenziale uniforme.
È infondata anche la deduzione relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c. L'opponente sostiene
4 che la nullità della clausola derogatoria comporterebbe il ripristino del termine semestrale e, quindi, l'estinzione della garanzia. Tuttavia, la fideiussione prevede l'impegno del garante a mantenere la responsabilità sino al completo soddisfacimento del credito, e in tali ipotesi – come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – il termine di cui all'art. 1957 c.c. non trova applicazione. Ne consegue che, anche ipotizzando l'invalidità della deroga, ciò non determinerebbe l'estinzione dell'obbligazione, non trattandosi di norma inderogabile né essenziale alla causa della fideiussione bancaria.
Parimenti infondate sono le censure di vessatorietà e carenza di trasparenza. Il contratto individua chiaramente l'oggetto della garanzia, il massimale e l'estensione agli accessori, consentendo al fideiussore una piena consapevolezza dell'obbligazione assunta. Pertanto, le doglianze della controparte non trovano riscontro e la fideiussione conserva integrale efficacia.
In ultima analisi si osserva che a prescindere dalle eccezioni sollevate dall'opponente, la parte opposta, ha depositato una documentazione completa e idonea a comprovare la sussistenza e l'entità del credito azionato nel procedimento monitorio. In particolare, risultano versati in atti: il contratto di finanziamento originario sottostante al rapporto obbligatorio;
gli estratti cronologici certificati ai sensi dell'art. 50 T.U.B., dai quali emergono la dinamica delle movimentazioni e il saldo finale debitore;
la fideiussione oggetto di contestazione;
– la documentazione comprovante la regolare sequenza delle cessioni del credito, fino alla titolarità in capo ad Tale compendio istruttorio, Controparte_3 unitamente alla natura di prova privilegiata degli estratti ex art. 50 T.U.B., consente di ritenere adeguatamente dimostrati i presupposti del decreto ingiuntivo opposto, sia quanto all'an debeatur, sia quanto al quantum debeatur.
Tutte le eccezioni sollevate dall'opponente risultano infondate.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e complessità della controversia, nonché all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
- rigetta l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 261/2011 del Tribunale di Caltanissetta;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 261/2011;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di e ne dispone Controparte_1
l'estromissione dal giudizio;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5 -compensa le spese tra l'opponente e
Caltanissetta, Lì 6 dicembre 2025
Controparte_1
Il Giudice
AR TA D'LE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., AR TA D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2440/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (Cf. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Puntarello, PEC: C.F._1
per procura alle liti resa su foglio separato, elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo sito in Palermo alla Via della Libertà n. 39,
Attrice opponente
CONTRO
C.F. Controparte_1
, e P.IVA con sede legale in Roma, Via Mario Carucci, n. 131, , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in data 10.01.2025 dall'Avv. Diego Antonini, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso lo studio dello stesso Avvocato, in
Roma, Via Muzio Clementi, convenuta opposta in persona del Procuratore speciale, quale procuratrice di Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'Avv.to CP_3
EP Le FO congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giancarlo Di Fede, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Canicattì, Via A.W Mozart 6, convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 12.11.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.12.2024, proponeva opposizione Parte_1
1 tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 261/2011 emesso dal
Tribunale di Caltanissetta su ricorso della originaria creditrice
[...]
deducendo la nullità della Controparte_4 Parte_2 fideiussione rilasciata in data 18.01.2006 per asserita violazione della normativa antitrust e ulteriori profili di invalidità del rapporto. L'opposizione traeva origine dalla procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g.e. n. 2685/2023 incardinata innanzi al Tribunale di
Palermo da cessionaria del credito, rappresentata da Controparte_5 Controparte_2 nell'ambito della quale il Giudice dell'esecuzione, rilevata la qualità di consumatore dell'esecutata e richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, assegnava all'esecutata il termine di quaranta giorni per proporre opposizione tardiva.
Si costituiva nel procedimento eccependo preliminarmente la Controparte_1 totale carenza di legittimazione passiva, in quanto la società, pur avendo in passato gestito crediti della originaria , aveva interrotto ogni Controparte_4 rapporto con la mandante a seguito della revoca del mandato. Assumeva che stante l'inesistenza alla data odierna di rapporti contrattuali con la Banca originaria, la notifica dell'opposizione tardiva era inefficace. La società chiedeva pertanto di essere estromessa dal giudizio o, in subordine, di dichiararne la carenza di legittimazione passiva, con condanna della controparte al pagamento delle spese.
Si costituiva altresì in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_5
chiedendo il rigetto dell'opposizione tardiva e dell'istanza di sospensione
[...] dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 261/2011. La difesa rilevava che il decreto, emesso il 31.05.2011 a favore della , risultava definitivo e Controparte_4 non opposto e che i crediti erano stati successivamente trasferiti a con Controparte_5 conferimento a della procura speciale per la gestione e il recupero. Si Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, essendo la Sig.ra Parte_1 non qualificabile come consumatore all'epoca della firma della fideiussione, essendo proprietaria di quote della società debitrice. Venivano altresì contestate le doglianze di nullità delle clausole per presunta violazione della normativa antitrust, essendo conformi allo schema ABI 2002 e prive di prove di intese anticoncorrenziali. Assumeva inoltre che la deroga alla competenza territoriale e al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. veniva ritenuta valida, essendo accettata dalla fideiussione e non applicabile la disciplina consumeristica. Quanto all'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ne eccepiva l'infondatezza per mancanza dei presupposti di fumus e periculum.
Successivamente, con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., Controparte_2 comunicava la sopravvenuta cessione del credito in favore di avvenuta Controparte_3 con contratto del 13.06.2025 e pubblicata sulla G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, ribadendo le
2 difese e le conclusioni già rassegnate.
Tanto premesso, sinteticamente, sul tema della lite, l'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione tardiva è consentita esclusivamente ove l'ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, l'opponente non ha né allegato né prodotto elementi probatori volti a dimostrare vizi della notifica del decreto ingiuntivo n. 261/2011 né circostanze concrete impeditive della conoscenza dello stesso. La mera assegnazione di un termine da parte del Giudice dell'esecuzione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, non costituisce di per sé prova della condizione richiesta dall'art. 650 c.p.c., trattandosi di atto interno al procedimento esecutivo che non esonera l'opponente dall'onere probatorio.
L'opposizione, infatti, si fonda esclusivamente sulla concessione del termine ex art. 650
c.p.c. successivamente alla sentenza delle SS.UU. n. 9479/2023. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice dell'esecuzione può rimettere in termini il debitore solo qualora ricorrano le condizioni previste dalla disciplina consumeristica e sussistano concreti elementi idonei a ritenere che il titolo esecutivo non sia stato conosciuto dall'opponente. Nel presente caso, l'opponente non ha prodotto alcun atto del procedimento monitorio né altri documenti idonei a dimostrare l'ignoranza incolpevole del decreto ingiuntivo, risultando quindi inadempiente al proprio onere probatorio.
In particolare, occorre sottolineare che la fideiussione del 18.01.2006 non è stata prestata dalla Sig.ra in qualità di consumatore. La stessa deteneva una quota pari al 5% della Pt_1
società di famiglia appartenente a un gruppo familiare titolare della totalità del CP_6 capitale sociale, e la garanzia è stata prestata a favore della società, a copertura dell'attività imprenditoriale familiare, e non per esigenze personali dell'opponente. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere consumatore il fideiussore solo se totalmente estraneo alla società garantita;
i familiari che garantiscono l'impresa familiare non possono essere qualificati come consumatori (Cass. ord. 10/07/2025 n. 18834; Cass., Sez. un., 27 febbraio
2023, n. 5868; Cass. ord. 10 marzo 2021, n. 6578). La partecipazione, connessa a un'attività familiare o societaria, e la garanzia prestata a favore della società, escludono dunque la qualificazione di consumatore.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata comunicazione dell'avviso del G.E. sulla possibilità di proporre opposizione tardiva, si ribadisce quanto sopra esposto. La sentenza delle SS.UU. n. 9479/2023 consente la concessione del termine ex art. 650 c.p.c. solo se ricorrono congiuntamente due condizioni: la qualifica di consumatore del fideiussore e l'esistenza di concrete ragioni per ritenere che il titolo esecutivo non sia stato conosciuto.
Poiché nel caso di specie il primo requisito non ricorre, la mancata comunicazione
3 dell'avviso è priva di rilevanza ai fini della legittimità dell'opposizione.
In conclusione l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Anche a voler prescindere dalla ritenuta inammissibilità, l'opposizione risulterebbe infondata.
Parimenti, non meritano accoglimento le censure sollevate dall'opponente in ordine alla pretesa natura abusiva o vessatoria delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione, ritenute una mera riproduzione dello schema ABI del 2002. L'opponente assume che tali clausole corrisponderebbero a quelle dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, invocando perciò la nullità integrale del contratto.
Tale ricostruzione non è condivisibile. Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, la coincidenza testuale con lo schema ABI non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'esistenza di un'intesa restrittiva applicata al rapporto negoziale. Il provvedimento della
Banca d'Italia ha infatti ritenuto illecita unicamente l'applicazione uniforme e generalizzata delle clausole censurate, non il loro utilizzo occasionale. La mera presenza delle clausole in contestazione non comporta quindi automaticamente la violazione della normativa a tutela della concorrenza. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nullità
“antitrust” non può essere dichiarata in via automatica, ma richiede che la parte che la invoca dimostri sia l'effettivo recepimento dell'intesa vietata nel singolo contratto, sia il nesso causale tra tale intesa e le clausole censurate (Cass. civ. n. 30818/2018). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994/2021, hanno altresì precisato che la nullità può riguardare solo le clausole che costituiscano una “riproduzione servile” di quelle vietate e che tale valutazione deve essere compiuta considerando l'intero assetto economico del contratto. La stessa decisione afferma che, anche in caso di accertata nullità, questa colpisce esclusivamente le singole clausole e non l'intero contratto, salvo che risulti che, in assenza di esse, le parti non avrebbero comunque concluso la garanzia.
Nel caso in esame, l'opponente non ha fornito elementi probatori idonei a sostenere l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. I modelli contrattuali prodotti sono pochi, non significativi e non riferibili al medesimo periodo storico. Inoltre, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha riguardato esclusivamente il periodo 2002–aprile 2005 e non può essere esteso alla fideiussione in scrutinio, stipulata nel gennaio 2006.
Ne deriva che l'opponente non ha allegato né provato alcun fatto da cui desumere che l'istituto mutuante avesse consapevolmente aderito o dato attuazione all'intesa vietata, né che le clausole contestate fossero state imposte in esecuzione di una pratica anticoncorrenziale uniforme.
È infondata anche la deduzione relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c. L'opponente sostiene
4 che la nullità della clausola derogatoria comporterebbe il ripristino del termine semestrale e, quindi, l'estinzione della garanzia. Tuttavia, la fideiussione prevede l'impegno del garante a mantenere la responsabilità sino al completo soddisfacimento del credito, e in tali ipotesi – come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – il termine di cui all'art. 1957 c.c. non trova applicazione. Ne consegue che, anche ipotizzando l'invalidità della deroga, ciò non determinerebbe l'estinzione dell'obbligazione, non trattandosi di norma inderogabile né essenziale alla causa della fideiussione bancaria.
Parimenti infondate sono le censure di vessatorietà e carenza di trasparenza. Il contratto individua chiaramente l'oggetto della garanzia, il massimale e l'estensione agli accessori, consentendo al fideiussore una piena consapevolezza dell'obbligazione assunta. Pertanto, le doglianze della controparte non trovano riscontro e la fideiussione conserva integrale efficacia.
In ultima analisi si osserva che a prescindere dalle eccezioni sollevate dall'opponente, la parte opposta, ha depositato una documentazione completa e idonea a comprovare la sussistenza e l'entità del credito azionato nel procedimento monitorio. In particolare, risultano versati in atti: il contratto di finanziamento originario sottostante al rapporto obbligatorio;
gli estratti cronologici certificati ai sensi dell'art. 50 T.U.B., dai quali emergono la dinamica delle movimentazioni e il saldo finale debitore;
la fideiussione oggetto di contestazione;
– la documentazione comprovante la regolare sequenza delle cessioni del credito, fino alla titolarità in capo ad Tale compendio istruttorio, Controparte_3 unitamente alla natura di prova privilegiata degli estratti ex art. 50 T.U.B., consente di ritenere adeguatamente dimostrati i presupposti del decreto ingiuntivo opposto, sia quanto all'an debeatur, sia quanto al quantum debeatur.
Tutte le eccezioni sollevate dall'opponente risultano infondate.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e complessità della controversia, nonché all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
- rigetta l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 261/2011 del Tribunale di Caltanissetta;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 261/2011;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di e ne dispone Controparte_1
l'estromissione dal giudizio;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5 -compensa le spese tra l'opponente e
Caltanissetta, Lì 6 dicembre 2025
Controparte_1
Il Giudice
AR TA D'LE
6