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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 16/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 328 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), in qualità di genitori esercenti la Parte_2 CodiceFiscale_2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore al tempo Persona_1 dell'instaurazione del procedimento, nonché quest'ultima personalmente, con atto d'intervento del 22.11.2024, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Gravante e dall'Avv. Nicoletta
Neglia, elettivamente domiciliati presso lo studio dei suddetti avvocati sito in Roma, via Poli
n.29, giusta procura notarile in atti;
- RICORRENTE-
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA;
- CONVENUTO –
pagina 1 di 8 OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI. Per parte ricorrente: “Ritenuta la giurisdizione del Tribunale italiano ai sensi dell'art. 9 e 24 della L. n. 218/1995; - Ritenuta altresì la propria competenza territoriale;
- Accertata, eventualmente mediante CTU, la diagnosi di disforia di genere e la definitività del processo di transizione dal genere femminile al genere maschile della sig.ra - Dichiarare l'intervenuto Persona_1 mutamento di genere della sig.ra , riconoscendo alla stessa, sotto tutti gli effetti di Persona_1 legge, l'appartenenza al genere maschile;
- Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Ripabottoni, dove è trascritto l'atto di nascita, di apportare le opportune rettifiche allo stesso atto, procedendo all'indicazione del genere “maschile” al posto del genere “femminile” ed alla indicazione del nome
[...]
in luogo del precedente “ , rimanendo fermo ed invariato il cognome ”, Per_2 Persona_1 Pt_1 oltre ad ogni altro adempimento necessario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e premesso di agire in qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla propria figlia minore, Persona_1 nata negli Stati Uniti D'America, in Kansas, in data 06.11.2006, cittadina italiana, con atto di nascita trascritto presso il Comune di Ripabottoni il 10.06.2021 ed iscritta all'A.I.R.E. di detto
Comune, hanno esposto che:
- dopo aver trascorso la propria infanzia negli Stati Uniti, Persona_1 trasferitasi in Germania con l'intera famiglia, dove attualmente risiede, iniziava a manifestare segni di disagio in concomitanza con lo sviluppo di determinate caratteristiche del proprio corpo femminile, comprendendo poco dopo che la causa del proprio malessere risiedeva nella propria identità di genere;
- iniziando a percepire in maniera sempre più chiara e decisa la propria identità maschile, iniziava ad adottare nick name maschili nei giochi online di cui è appassionata Persona_1
e a configurare i propri avatar con sembianze maschili, sino ad adottare un abbigliamento maschile anche nella vita reale e a presentarsi ufficialmente nel 2020 come ragazzo, utilizzando il nome di anche a scuola;
Per_2
- nel febbraio 2023 iniziava un percorso di psicoterapia con il Persona_1
Dott. nel corso del quale, ad ottobre 2023, le veniva diagnosticata la Persona_3 disforia di genere e in data 31 gennaio 2024, dopo aver eseguito gli esami di rito, iniziava la terapia ormonale, tutt'ora in corso;
- che la propria figlia è fermamente intenzionata ad adeguare la propria situazione pagina 2 di 8 anagrafica alla nuova identità, rinviando invece al futuro ogni decisione relativa all'eventuale riattribuzione chirurgica di sesso.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto volersi riconoscere l'intervenuto mutamento di genere di riconoscendo alla stessa, sotto tutti gli effetti di legge, Persona_1
l'appartenenza al genere maschile, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Ripabottoni, dove è trascritto l'atto di nascita, di apportare le opportune rettifiche allo stesso atto, procedendo all'indicazione del genere “maschile”, con indicazione del nome “
[...]
” in luogo del precedente “ . Per_2 Persona_1
2. All'udienza del 26.9.2024, con la partecipazione del PM in Sede, Persona_1
e i genitori sono comparsi personalmente;
liberamente interrogata dal Giudice,
[...] confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo. Persona_1
Ritenuta superflua la richiesta del PM di disporre consulenza d'ufficio per l'accertamento della disforia di genere, la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione, con assegnazione dei termini di legge previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c. Nelle more del giudizio,
divenuta maggiorenne, si è costituita in proprio, insistendo per Persona_1
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo per suo conto.
******
Il Collegio osserva quanto segue.
3. In punto di giurisdizione, osserva preliminarmente il Tribunale che, nel caso in esame, non si verte in materia di volontaria giurisdizione di cui all'art. 9 L. 218/1995 – così erroneamente i ricorrenti-, trattandosi di procedimento contenzioso, regolato secondo le norme del rito ordinario di cognizione, come espressamente disposto dall'art. 31 d.lgs.
150/2011; nel contempo, certamente fuori fuoco è il richiamo, da parte dei ricorrenti, all'art. 24 L. n. 218 del 1995, il quale, occupandosi della legge applicabile in materia di diritti della personalità, non fa luce sulla diversa questione del radicamento della giurisdizione, affrontata invece dall'art. 3 L. 218/1995, in uno all'art. 31, co. 2 d.lgs. 150/2011, secondo cui è competente il Tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore. Ad ogni modo, nel caso di specie, non si fa questione di giurisdizione, tenuto conto dell'accettazione tacita della stessa da parte del convenuto, che ha svolto difese incompatibili con il relativo rilievo. Difatti, a norma dell'art. 11 della L. n. 218 del 1995, il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana;
difatti, è possibile il rilievo d'ufficio del Giudice, sempre in qualunque stato e grado pagina 3 di 8 del processo, “se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale”, ipotesi, queste ultime, che non paiono ricorrere.
4. Venendo allora al merito del ricorso, ritiene il Collegio fondata la domanda di rettificazione del sesso anagrafico e del nome della richiedente.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge come viva Persona_1 pienamente nella sua identità di genere dal 2020, adottando nell'anno seguente anche il nome di Dal febbraio 2023 ha iniziato un percorso psicodiagnostico, attraverso colloqui Per_2
“biopsicosociali” individuali e somministrazione di test, che ha portato, nell'ottobre 2023, ad una diagnosi di disforia di genere con stress psicosociale/stress Minoranza di Genere, con esclusione di condizioni di salute mentale concomitanti. Quanto alle modalità di trattamento, nella relazione specialistica si legge che “la tensione/sofferenza/stress psicologico non può essere adeguatamente alleviata da misure psicoterapeutiche o altre misure psicosociali. Tutte le misure psicoterapeutiche per alleviare la sofferenza sono state utilizzate. Inizialmente abbiamo adoperato un manuale di lavoro sull'identità di genere per guidare le conversazioni sul genere in particolare. Continuiamo a utilizzare questa risorsa in seduta […]” e, quanto agli Obiettivi e risultati del trattamento, lo specialista dà conto che il paziente è “Sufficientemente stabilizzato. Abbiamo concordato una frequenza che riflette lunghi periodi di stabilità. Non ci si può aspettare un ulteriore miglioramento senza avviare un intervento di riassegnazione del sesso, che includa la terapia ormonale”. Difatti, da gennaio 2024 ha Persona_1 iniziato una terapia ormonale, tutt'ora in corso. Al riguardo, il medico specialista ha esposto che tale terapia si presenta come “trattamento di necessità medica”, in assenza di terapie alternative, di cui il paziente è pienamente consapevole, descrivendolo come “in grado di valutare in modo realistico le possibilità e i limiti del trattamento previsto. È ottimamente informato. Il paziente è in grado di descrivere sufficientemente i rischi e i benefici dell'inizio della terapia ormonale, come risulta dagli item del
MacCAT”. Inoltre, quanto al Post Transition Aftercare, ovvero l' “assistenza post- transizione pianificata dal punto di vista psico-sociale”, si legge nella relazione del dott. Persona_3
Per_ che “ continuerà con la psicoterapia, eventualmente includendo una terapia di gruppo se indicato, e la famiglia sembra essere abbastanza solidale. Le raccomandazioni includono il proseguimento della psicoterapia, il continuo ampliamento della rete sociale di supporto e la garanzia di un approccio integrato alle cure mediche”.
Da quanto precede emerge senz'altro una diagnosi certa e inequivoca di incongruenza di genere, effettuata all'esito di approfonditi esami e colloqui specialistici. Inoltre, dagli atti prodotti si evince altresì che sono state escluse, a carico dell'interessata, patologie psichiatriche pagina 4 di 8 o alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Anche l'esame orale della ricorrente e della madre ha confermato la pienezza e definitività di identificazione nel genere maschile della in particolare, significative appaiono le Pt_1 affermazioni della madre della richiedente, la quale ha dichiarato che “Non ci siamo accorti subito del cambiamento di perché in realtà è sempre stato un maschiaccio, sin dall'infanzia. Per noi Per_2 Per_1 non esiste più ma esiste solo . È importante che questo riconoscimento ci sia anche ufficialmente, in vista Per_2 della sua iscrizione al College l'anno prossimo, così da non vivere ancora le ripercussioni negative della divergenza tra la sua vera identità e quella formale, dei documenti”.
Orbene, alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che deve essere accolta la richiesta di rettificazione degli atti dello stato civile.
Sul punto, infatti, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), nonché, da ultimo, la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 31 d.lgs. 150/2011, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n.143 del 23/07/2024.
Invero, con la sentenza n. 221/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 14 aprile 1982 n. 164, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso all'intervenuta modificazione, attraverso interventi chirurgici, dei caratteri sessuali primari, in riferimento agli art. 2, 3, 32 e, in relazione all'art. 8 Cedu, 117, comma 1, Cost., precisando, in motivazione, che l'intervento chirurgico di normoconformazione è solo eventuale, non necessario;
ma, ai fini della rettifica, neppure è sufficiente il solo elemento volontaristico, in quanto il giudice è tenuto ad un rigoroso accertamento sia della serietà e della univocità dell'intento del richiedente, sia della natura ed entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali espressione della effettiva transizione dell'identità di genere.
Con la sentenza n. 15138/2915, d'altro canto, la Corte di Cassazione ha sottolineato come
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di pagina 5 di 8 un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. n. 15138/15).
La Cassazione ha, quindi, escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come tali norme debbano essere interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Da ultimo, con la sentenza n.143 del 23/07/2024, la Corte costituzionale ha affermato che
“è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile,
20 luglio 2015, n. 15138, e della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015. Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque pagina 6 di 8 dopo la già disposta rettificazione”.
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e Persona_1 sesso da femmina a maschio. Tali elementi consentono dunque di affermare che la ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono quindi i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità delle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto, inoltre, il prenome “ va Persona_1 sostituito con “ ”. Persona_2
5. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e , nella Parte_1 Parte_2 qualità sopra indicata, con l'intervento di , nei confronti Persona_1 del MINISTERO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così CP_1 dispone:
− in accoglimento della domanda, dispone la rettificazione dell'atto di nascita di
, nata il [...] in [...]- Kansas (Stati Uniti) Persona_1
e residente in [...], 6, Wiesbaden (Germania), cittadina italiana, con atto di nascita trascritto presso il Comune di Ripabottoni il 10.06.2021 ed iscritta all'A.I.R.E. di detto Comune (atto di nascita n. 4, P. 2, S. B, Anno 2021, prot. iscrizione aire n.
2815/2021) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato “ il prenome Persona_1 della nata debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Persona_2
− ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
− dichiara irripetibili le spese di lite.
Larino, alla camera di consiglio del 28.5.2025 pagina 7 di 8 Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Vacca
Il Presidente
Dott. Michele Russo
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 328 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), in qualità di genitori esercenti la Parte_2 CodiceFiscale_2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore al tempo Persona_1 dell'instaurazione del procedimento, nonché quest'ultima personalmente, con atto d'intervento del 22.11.2024, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Gravante e dall'Avv. Nicoletta
Neglia, elettivamente domiciliati presso lo studio dei suddetti avvocati sito in Roma, via Poli
n.29, giusta procura notarile in atti;
- RICORRENTE-
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA;
- CONVENUTO –
pagina 1 di 8 OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI. Per parte ricorrente: “Ritenuta la giurisdizione del Tribunale italiano ai sensi dell'art. 9 e 24 della L. n. 218/1995; - Ritenuta altresì la propria competenza territoriale;
- Accertata, eventualmente mediante CTU, la diagnosi di disforia di genere e la definitività del processo di transizione dal genere femminile al genere maschile della sig.ra - Dichiarare l'intervenuto Persona_1 mutamento di genere della sig.ra , riconoscendo alla stessa, sotto tutti gli effetti di Persona_1 legge, l'appartenenza al genere maschile;
- Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Ripabottoni, dove è trascritto l'atto di nascita, di apportare le opportune rettifiche allo stesso atto, procedendo all'indicazione del genere “maschile” al posto del genere “femminile” ed alla indicazione del nome
[...]
in luogo del precedente “ , rimanendo fermo ed invariato il cognome ”, Per_2 Persona_1 Pt_1 oltre ad ogni altro adempimento necessario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e premesso di agire in qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla propria figlia minore, Persona_1 nata negli Stati Uniti D'America, in Kansas, in data 06.11.2006, cittadina italiana, con atto di nascita trascritto presso il Comune di Ripabottoni il 10.06.2021 ed iscritta all'A.I.R.E. di detto
Comune, hanno esposto che:
- dopo aver trascorso la propria infanzia negli Stati Uniti, Persona_1 trasferitasi in Germania con l'intera famiglia, dove attualmente risiede, iniziava a manifestare segni di disagio in concomitanza con lo sviluppo di determinate caratteristiche del proprio corpo femminile, comprendendo poco dopo che la causa del proprio malessere risiedeva nella propria identità di genere;
- iniziando a percepire in maniera sempre più chiara e decisa la propria identità maschile, iniziava ad adottare nick name maschili nei giochi online di cui è appassionata Persona_1
e a configurare i propri avatar con sembianze maschili, sino ad adottare un abbigliamento maschile anche nella vita reale e a presentarsi ufficialmente nel 2020 come ragazzo, utilizzando il nome di anche a scuola;
Per_2
- nel febbraio 2023 iniziava un percorso di psicoterapia con il Persona_1
Dott. nel corso del quale, ad ottobre 2023, le veniva diagnosticata la Persona_3 disforia di genere e in data 31 gennaio 2024, dopo aver eseguito gli esami di rito, iniziava la terapia ormonale, tutt'ora in corso;
- che la propria figlia è fermamente intenzionata ad adeguare la propria situazione pagina 2 di 8 anagrafica alla nuova identità, rinviando invece al futuro ogni decisione relativa all'eventuale riattribuzione chirurgica di sesso.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto volersi riconoscere l'intervenuto mutamento di genere di riconoscendo alla stessa, sotto tutti gli effetti di legge, Persona_1
l'appartenenza al genere maschile, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Ripabottoni, dove è trascritto l'atto di nascita, di apportare le opportune rettifiche allo stesso atto, procedendo all'indicazione del genere “maschile”, con indicazione del nome “
[...]
” in luogo del precedente “ . Per_2 Persona_1
2. All'udienza del 26.9.2024, con la partecipazione del PM in Sede, Persona_1
e i genitori sono comparsi personalmente;
liberamente interrogata dal Giudice,
[...] confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo. Persona_1
Ritenuta superflua la richiesta del PM di disporre consulenza d'ufficio per l'accertamento della disforia di genere, la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione, con assegnazione dei termini di legge previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c. Nelle more del giudizio,
divenuta maggiorenne, si è costituita in proprio, insistendo per Persona_1
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo per suo conto.
******
Il Collegio osserva quanto segue.
3. In punto di giurisdizione, osserva preliminarmente il Tribunale che, nel caso in esame, non si verte in materia di volontaria giurisdizione di cui all'art. 9 L. 218/1995 – così erroneamente i ricorrenti-, trattandosi di procedimento contenzioso, regolato secondo le norme del rito ordinario di cognizione, come espressamente disposto dall'art. 31 d.lgs.
150/2011; nel contempo, certamente fuori fuoco è il richiamo, da parte dei ricorrenti, all'art. 24 L. n. 218 del 1995, il quale, occupandosi della legge applicabile in materia di diritti della personalità, non fa luce sulla diversa questione del radicamento della giurisdizione, affrontata invece dall'art. 3 L. 218/1995, in uno all'art. 31, co. 2 d.lgs. 150/2011, secondo cui è competente il Tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore. Ad ogni modo, nel caso di specie, non si fa questione di giurisdizione, tenuto conto dell'accettazione tacita della stessa da parte del convenuto, che ha svolto difese incompatibili con il relativo rilievo. Difatti, a norma dell'art. 11 della L. n. 218 del 1995, il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana;
difatti, è possibile il rilievo d'ufficio del Giudice, sempre in qualunque stato e grado pagina 3 di 8 del processo, “se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale”, ipotesi, queste ultime, che non paiono ricorrere.
4. Venendo allora al merito del ricorso, ritiene il Collegio fondata la domanda di rettificazione del sesso anagrafico e del nome della richiedente.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge come viva Persona_1 pienamente nella sua identità di genere dal 2020, adottando nell'anno seguente anche il nome di Dal febbraio 2023 ha iniziato un percorso psicodiagnostico, attraverso colloqui Per_2
“biopsicosociali” individuali e somministrazione di test, che ha portato, nell'ottobre 2023, ad una diagnosi di disforia di genere con stress psicosociale/stress Minoranza di Genere, con esclusione di condizioni di salute mentale concomitanti. Quanto alle modalità di trattamento, nella relazione specialistica si legge che “la tensione/sofferenza/stress psicologico non può essere adeguatamente alleviata da misure psicoterapeutiche o altre misure psicosociali. Tutte le misure psicoterapeutiche per alleviare la sofferenza sono state utilizzate. Inizialmente abbiamo adoperato un manuale di lavoro sull'identità di genere per guidare le conversazioni sul genere in particolare. Continuiamo a utilizzare questa risorsa in seduta […]” e, quanto agli Obiettivi e risultati del trattamento, lo specialista dà conto che il paziente è “Sufficientemente stabilizzato. Abbiamo concordato una frequenza che riflette lunghi periodi di stabilità. Non ci si può aspettare un ulteriore miglioramento senza avviare un intervento di riassegnazione del sesso, che includa la terapia ormonale”. Difatti, da gennaio 2024 ha Persona_1 iniziato una terapia ormonale, tutt'ora in corso. Al riguardo, il medico specialista ha esposto che tale terapia si presenta come “trattamento di necessità medica”, in assenza di terapie alternative, di cui il paziente è pienamente consapevole, descrivendolo come “in grado di valutare in modo realistico le possibilità e i limiti del trattamento previsto. È ottimamente informato. Il paziente è in grado di descrivere sufficientemente i rischi e i benefici dell'inizio della terapia ormonale, come risulta dagli item del
MacCAT”. Inoltre, quanto al Post Transition Aftercare, ovvero l' “assistenza post- transizione pianificata dal punto di vista psico-sociale”, si legge nella relazione del dott. Persona_3
Per_ che “ continuerà con la psicoterapia, eventualmente includendo una terapia di gruppo se indicato, e la famiglia sembra essere abbastanza solidale. Le raccomandazioni includono il proseguimento della psicoterapia, il continuo ampliamento della rete sociale di supporto e la garanzia di un approccio integrato alle cure mediche”.
Da quanto precede emerge senz'altro una diagnosi certa e inequivoca di incongruenza di genere, effettuata all'esito di approfonditi esami e colloqui specialistici. Inoltre, dagli atti prodotti si evince altresì che sono state escluse, a carico dell'interessata, patologie psichiatriche pagina 4 di 8 o alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Anche l'esame orale della ricorrente e della madre ha confermato la pienezza e definitività di identificazione nel genere maschile della in particolare, significative appaiono le Pt_1 affermazioni della madre della richiedente, la quale ha dichiarato che “Non ci siamo accorti subito del cambiamento di perché in realtà è sempre stato un maschiaccio, sin dall'infanzia. Per noi Per_2 Per_1 non esiste più ma esiste solo . È importante che questo riconoscimento ci sia anche ufficialmente, in vista Per_2 della sua iscrizione al College l'anno prossimo, così da non vivere ancora le ripercussioni negative della divergenza tra la sua vera identità e quella formale, dei documenti”.
Orbene, alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che deve essere accolta la richiesta di rettificazione degli atti dello stato civile.
Sul punto, infatti, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), nonché, da ultimo, la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 31 d.lgs. 150/2011, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n.143 del 23/07/2024.
Invero, con la sentenza n. 221/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 14 aprile 1982 n. 164, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso all'intervenuta modificazione, attraverso interventi chirurgici, dei caratteri sessuali primari, in riferimento agli art. 2, 3, 32 e, in relazione all'art. 8 Cedu, 117, comma 1, Cost., precisando, in motivazione, che l'intervento chirurgico di normoconformazione è solo eventuale, non necessario;
ma, ai fini della rettifica, neppure è sufficiente il solo elemento volontaristico, in quanto il giudice è tenuto ad un rigoroso accertamento sia della serietà e della univocità dell'intento del richiedente, sia della natura ed entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali espressione della effettiva transizione dell'identità di genere.
Con la sentenza n. 15138/2915, d'altro canto, la Corte di Cassazione ha sottolineato come
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di pagina 5 di 8 un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. n. 15138/15).
La Cassazione ha, quindi, escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come tali norme debbano essere interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Da ultimo, con la sentenza n.143 del 23/07/2024, la Corte costituzionale ha affermato che
“è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile,
20 luglio 2015, n. 15138, e della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015. Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque pagina 6 di 8 dopo la già disposta rettificazione”.
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e Persona_1 sesso da femmina a maschio. Tali elementi consentono dunque di affermare che la ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono quindi i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità delle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto, inoltre, il prenome “ va Persona_1 sostituito con “ ”. Persona_2
5. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e , nella Parte_1 Parte_2 qualità sopra indicata, con l'intervento di , nei confronti Persona_1 del MINISTERO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così CP_1 dispone:
− in accoglimento della domanda, dispone la rettificazione dell'atto di nascita di
, nata il [...] in [...]- Kansas (Stati Uniti) Persona_1
e residente in [...], 6, Wiesbaden (Germania), cittadina italiana, con atto di nascita trascritto presso il Comune di Ripabottoni il 10.06.2021 ed iscritta all'A.I.R.E. di detto Comune (atto di nascita n. 4, P. 2, S. B, Anno 2021, prot. iscrizione aire n.
2815/2021) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato “ il prenome Persona_1 della nata debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Persona_2
− ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
− dichiara irripetibili le spese di lite.
Larino, alla camera di consiglio del 28.5.2025 pagina 7 di 8 Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Vacca
Il Presidente
Dott. Michele Russo
pagina 8 di 8