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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2024, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 666/2021 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott. Enrico Stefani Consigliere dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello (avverso la Sentenza N° 919/2021 del Tribunale di Vicenza) iscritta al n. r.g.
666/2021 CC da:
(già ) (C.F. Parte_1 Parte_2
), di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. PAOLO FEDERICO VILLANI del P.IVA_1 Pt_3
Foro di Milano e dell'avv. PIER VETTOR GRIMANI del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
NATALE CALLIPARI del Foro di Verona e dell'avv. ELENA ZAMBON del Foro di Vicenza, giusta procura in atti.
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
Per : Pt_3
“NEL MERITO
Respingere l'appello incidentale di Controparte_1
Respingere le domande tutte di e mandare assolta Controparte_1 Controparte_2
Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto 22.12.2014 alla data del 17.02.2016 per fatto e colpa di Controparte_1
In subordine, accertato l'inadempimento di dichiarare risolto per fatto e colpa Controparte_1
della medesima il contratto 22.12.2014.
Condannare alla restituzione in favore di della somma di Controparte_1 Controparte_2
Euro 1.787.686,29 pagata in adempimento della sentenza di primo grado al solo fine di evitare di subire atti esecutivi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo grado, del presente giudizio, oltre oneri di legge
e spese generali 15%”;
per : CP_1
“A. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello come proposto da per Controparte_2
tutti i motivi indicati in narrativa;
B. Accogliere l'appello incidentale proposto da e per l'effetto riformare la sentenza Controparte_1
impugnata accogliendo le domande formulate da che di seguito si precisano;
Controparte_1
In relazione al procedimento R.G. n. 1448/2016:
In via principale
1) Accertare e dichiarare, a tutti gli effetti, l'esistenza tra la e la società Controparte_1
di un contratto di agenzia in essere dall'anno 1997, di un contratto di conto Controparte_2 deposito in essere dall'anno 2002, e di un contratto di commissione di vendita tuttora in essere;
2) Accertare e dichiarare, a tutti gli effetti, il collegamento funzionale esistente tra detti contratti nonché il collegamento funzionale esistente tra gli stessi e il contratto di fornitura in data 22 dicembre
2014, accertando altresì il complessivo termine di durata di detti contratti nell'anno 2019;
3) Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa e in atti di primo grado, dichiarare la risoluzione per inadempimento imputabile alla parte dei contratti indicati ai precedenti punti Controparte_2
1) e 2);
pagina 2 di 22 4) Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa e in atti di primo grado, dichiarare la responsabilità della società per abuso di dipendenza economica ai sensi e per gli Controparte_2 effetti dell'art. 9, Legge 18 giugno 1998, n. 192;
5) Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa e in atti di primo grado, dichiarare la responsabilità della società per atti di concorrenza sleale; Controparte_2
6) Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa e in atti di primo grado, e per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai precedenti punti, condannare la società al risarcimento Controparte_2
dei danni quantificati nella somma di € 8.659.203,84, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
7) Ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2600 cod. civ. la pubblicazione dell'emananda sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale distribuiti nella Repubblica Italiana, su almeno due quotidiani a tiratura nazionale distribuiti nella Repubblica di Cuba nonché su una rivista specializzata nel settore dell'industria del vetro e distribuita in Italia;
8) Condannare la società alla restituzione degli assegni a garanzia consegnatile Controparte_2
dalla società , e, precisamente, assegno n.0004000274- 05 del 30.06.2015 di Controparte_1
€ 56.010,78, assegno n. 0004000274-06 del 25.07.2015 di € 120.000,00, assegno n. 0004000274-07 del 20.08.2015 di € 76.321,03, assegno n. 0004000274-08 del 10.09.2015 di € 150.000,00, assegno n.
0004000274-09 del 25.09.2015 di € 160.081,14 e assegno n. 0004000274-10 del 10.10.2015 di €
100.000,00;
In ogni caso:
9) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
In relazione al procedimento R.G. n. 3251/2016:
Nel merito
1) rinunciata.
2) Accertare e dichiarare l'esistenza tra la società attrice e la società convenuta di un contratto di agenzia in essere dall'anno 1997 e di un contratto di conto deposito in essere dall'anno 2002;
3) Accertare e dichiarare, a tutti gli effetti, il collegamento funzionale esistente tra detti contratti nonché il collegamento funzionale esistente tra gli stessi e il contratto di fornitura, accertando altresì il complessivo termine di durata di detti contratti nell'anno 2019;
4) rinunciata;
pagina 3 di 22 5) Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa e dell'inadempimento da parte della Controparte_2
(già alle obbligazioni derivanti dai contratti in essere tra le parti,
[...] Parte_2 condannare la società al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € Controparte_2
8.659.203,84 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
6) Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, dichiarare la responsabilità della Controparte_2
(già ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, Legge 18 giugno 1998,
[...] Parte_2
n. 192 e condannare la stessa al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta abusiva, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo consulenza tecnica che sin d'ora si chiedere ovvero liquidata dal Giudice anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
7) Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, dichiarare la responsabilità della Controparte_2
(già per atti di concorrenza di sleale e, per l'effetto, ordinare alla
[...] Parte_2
società la cessazione di ogni condotta concorrenziale sleale e condannare la stessa Controparte_2
al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta sleale, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo consulenza tecnica che sin d'ora si chiede ovvero liquidata dal Giudice anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
8) Condannare, altresì, la (già alla restituzione degli Controparte_2 Parte_2
effetti a garanzia consegnati dalla alla e, precisamente, Controparte_1 Controparte_2
assegno n. 0004000274-05 del 30.06.2015 di € 56.010,78, assegno n. 0004000274-06 del 25.07.2015 di € 120.000,00, assegno n.0004000274-07 del 20.08.2015 di € 76.321,03, assegno n. 0004000274-08 del 10.09.2015 di € 150.000,00, assegno n. 0004000274-09 del 25.09.2015 di €160.081,14 e assegno n.
0004000274-10 del 10.10.2015 di € 100.000,00.
In ogni caso:
9) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
**
In via istruttoria: si ripropongono le seguenti prove per interpello e testi, già dedotte tempestivamente nelle memorie di primo grado e precisamente, si chiede che siano ammessi i capitoli di prova orale, già articolati in prime cure nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. dd. 13.03.2017 e dal primo Giudice immotivatamente disattesi, preceduti dalla locuzione “Se vero che”, segnatamente: …”.
pagina 4 di 22 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha radicato il procedimento rubricato al n. CP_1
1448/2016 R.G. Tribunale di Vicenza nel quale ha esposto:
- di avere stipulato con (poi inclusa nel gruppo ) un contratto di Parte_2 Pt_3
agenzia ed un contratto di deposito in forza dei quali, quantomeno dal 2002, ha ricevuto dalla preponente in conto deposito presso il proprio magazzino sito a Cuba periodiche forniture di bottiglie in vetro per distillati da rivendere ai clienti cubani, con pagamento alla controparte della merce effettivamente prelevata in base alla domanda del mercato locale entro 90 giorni, poi estesi a 120 giorni, decorrenti dalla fatturazione agli acquirenti finali;
- che tale accordo, confermato dalla controparte con dichiarazione dell'1.12.2005, si è prorogato per otto anni (a partire dal gennaio 2006), con facoltà di rinnovo per ulteriori cinque anni, così risultando in vigore fino al 2019;
- che la “commissione” spettante a è stata pari alla differenza tra il prezzo praticato da CP_1 Pt_3
ed il prezzo di rivendita, anche questo fissato da , così come la quantità ed i tempi di Pt_3 distribuzione;
sicché ha avuto luogo un rapporto di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 L.
192/1998;
- che il magazzino è stato gestito a proprio rischio e spese ma nell'esclusivo interesse di , in Pt_3
capo alla quale è rimasta la proprietà della merce fino al momento della vendita ai clienti finali, salvo il contratto di fornitura stipulato in data 22.12.2014 per gli ordini del 2015 e del 2016;
- che nel marzo 2015 ha chiesto la consegna di titoli di credito a garanzia dei pagamenti di Pt_3
merce ancora dovuti, senza restituirli a seguito dell'adempimento effettuato mediante bonifici;
- che, nel frattempo, la cliente aveva sospeso i pagamenti in ragione del Controparte_3
“blocco” delle forniture a fine 2015 ed in ragione di contestazioni relative a precedenti partite;
per cui
(creditrice dei prezzi della merce fornita) ha dovuto effettuare una cessione di crediti CP_1
documentali (ossia su lettere di credito) per € 1.169.147,00 recati dalle fatture del 2015;
- che non ha provveduto alle ulteriori forniture promesse, nonostante il parziale rientro Pt_3 dall'esposizione debitoria di tra la fine 2015 e l'inizio 2016, ed anzi ha scelto quale proprio CP_1
agente a Cuba un diverso soggetto, tale . Org_1
2. La società attrice ha chiesto l'accertamento del rapporto di agenzia fin dal 1997 e del contratto di conto deposito a far data dal 2002, in collegamento negoziale fra loro ed anche con il successivo pagina 5 di 22 contratto di fornitura del 2014, nonché la condanna della controparte all'esatto adempimento della fornitura oggetto del contratto del 2014 ed al risarcimento del danno da inadempimento;
in subordine, ha domandato la risoluzione del rapporto per inadempimento di e la Pt_3 condanna di quest'ultima al risarcimento dell'intero danno procurato nella misura di €
7.400.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
in ogni caso, ha preteso:
- che venisse ordinata la cessazione delle condotte abusive di cui alla L. n. 192/1998, con condanna della controparte al risarcimento dei relativi danni;
- che venisse ordinata la cessazione delle condotte anticoncorrenziali tenute dalla controparte, con condanna della stessa al risarcimento dei relativi danni;
- che venisse ordinata la pubblicazione della sentenza sui quotidiani italiani e cubani;
- che venisse ordinata la restituzione degli assegni consegnati in garanzia alla controparte, con condanna infine di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
3. Costituitasi in giudizio, ha eccepito che: Pt_3
- il rapporto di agenzia era risalente nel tempo ed era ormai estinto da più di un decennio, essendo stato “sostituito” da una serie di contratti di fornitura rispetto ai quali la dinamica del conto deposito ha rappresentato una mera “modalità esecutiva”;
- dal 2013 ha accumulato ritardi nei pagamenti di merce ordinata e già rivenduta, per cui CP_1
ha chiesto la consegna di titoli in garanzia ed ha bloccato le forniture ai sensi dell'art. 1460 Pt_3
c.c.;
- l'inadempimento di si è protratto raggiungendo l'ammontare di € 1.387.720,53 al 31.01.2016, CP_1
per cui in data 02.02.2016 è stata inviata una diffida ex art. 1454 c.c.;
- il 17.2.2016 sono stati risolti tutti i rapporti;
- la dichiarazione dell'1.12.2015 ha avuto l'unica finalità di accreditare presso le Autorità CP_1
Cubane, pur non essendo più in essere alcun rapporto di agenzia, tant'è che nessuna provvigione è stata più corrisposta;
- i pagamenti parziali effettuati da non hanno ridotto a sufficienza l'esposizione debitoria, CP_1
nemmeno grazie al fido accordato fino a € 300.000,00 e grazie all'ulteriore fido accordato da per cui è stata giustificata la ritenzione dei titoli in garanzia. Controparte_4
4. ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento della Pt_3
risoluzione dei rapporti a far data dal 17.02.2016 ex art. 1454 c.c. o, in subordine, a far data dal
22.12.2014 ex art. 1453 c.c.
pagina 6 di 22 5. Alla prima udienza sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. , nella sua memoria, ha proposto - in alternativa - una qualificazione della complessa CP_1
operazione negoziale posta in essere tra le parti sub specie di contratto di commissione di vendita ex art. 1731 c.c.; ha eccepito che il “fido” accordatole ammontava a un milione di euro, pari circa alla somma complessiva dei titoli consegnati in garanzia;
ha modificato le conclusioni rinunciando alla domanda di esatto adempimento e chiedendo - invece - l'accertamento dell'inadempimento di controparte, la dichiarazione della conseguente risoluzione contrattuale e la condanna al risarcimento dei relativi danni quantificati in € 10.819.964,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
7. Parallelamente, ha notificato a il Decreto Ingiuntivo n. 910/2016 del 21.03.2016 Pt_3 CP_1 emesso dal Tribunale di Vicenza per € 1.023.599,01 a titolo di saldo delle forniture non ancora interamente pagate dall'ingiunta.
8. ha proposto opposizione instaurando il giudizio n. 3251/2016 R.G. in cui ha replicato che il CP_1
suo temporaneo inadempimento è stato giustificato - ex art. 1460 c.c. - dall'inadempimento logicamente e temporalmente anteriore di controparte, la quale aveva bloccato le forniture nonostante il
“fido” in essere;
ha ribadito di essere parzialmente rientrata dall'esposizione debitoria mediante bonifici, di cui solo uno era rimasto inevaso per l'importo di € 70.000,00, comunque non dovuto a causa di una partita di merce difettosa.
9. La società opponente ha concluso per la revoca del provvedimento monitorio ed ha reiterato le conclusioni già rassegnate nella causa parallelamente pendente.
10. Costituitasi anche in sede di opposizione, ha richiamato le difese già svolte, ulteriormente Pt_3
eccependo che il proprio asserito inadempimento non avrebbe causato quello di controparte, in quanto la sospensione delle forniture è derivata dall'impossibilità di adempiere, da quando nel 2015 il gruppo societario francese facente capo alla ha ceduto il sottogruppo facente Organizzazione_2
capo a , poi denominato , al Fondo di Controparte_5 Pt_3 [...]
, per cui è stato necessario attendere l'autorizzazione governativa a Controparte_6 procedere alle vendite dirette su Cuba a causa dell'embargo ancora imposto dagli Stati Uniti
d'America.
11. L'opposta ha ribadito le già rassegnate conclusioni, ulteriormente chiedendo la conferma del provvedimento monitorio.
12. Alla prima udienza, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., e sono stati assegnati i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c.
pagina 7 di 22 13. In corso di causa, ha depositato ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nel quale ha domandato CP_1
che venisse con immediatezza ordinato a di consegnare le bottiglie oggetto della fornitura Pt_3
pattuita in data 22.12.2014, di adempiere anche alle forniture successive, di ritirare la richiesta di escussione della fideiussione da € 300.000,00 prestata a garanzia dei pagamenti della merce e di porre termine alle condotte abusive - a partire da quella di interruzione arbitraria delle relazioni commerciali - ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della L. n. 192/1998.
14. ha invocato il pagamento di una penale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di CP_1 ritardo nell'esecuzione degli ordini giudiziali e con pubblicazione dell'ordinanza cautelare sui quotidiani italiani e cubani.
15. L'istanza cautelare è stata rigettata dal Giudice, il quale - in base ad una valutazione sommaria degli atti e documenti di causa - ha reputato non ancora sufficientemente dimostrate né l'esistenza del rapporto di agenzia fra le parti, né la dipendenza causale della sospensione da parte di del CP_1
pagamento della merce rispetto ad un pregresso inadempimento di controparte, consistito nella sospensione ingiustificata delle forniture.
16. Alla successiva udienza fissata in pari data per entrambi i giudizi, è stata chiesta e disposta la riunione del procedimento avente n. 3251/2016 R.G. a quello di più risalente iscrizione a ruolo avente n. 1448/2016 R.G.
17. E' stata esperita un'attività istruttoria unitaria, mediante assunzione di prove orali ed espletamento di CTU volta alla quantificazione degli eventuali danni contrattuali.
18. All'esito, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa parametrata sull'importo minimo del risarcimento indicato nella relazione peritale, ma ha opposto il suo rifiuto. Pt_3
19. E' stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con termini di cui all'art. 190 c.p.c.
20. Con Sentenza monocratica N° 557/2021, pubblicata l'11.03.2021, il Tribunale di Vicenza ha statuito:
“1. accertato il rapporto contrattuale intercorrente tra e Controparte_1 Controparte_7
nei termini meglio illustrati in parte motiva, ne dichiara la risoluzione per inadempimento
[...]
di Controparte_7
2. dichiara improponibile la domanda di esatto adempimento proposta da Controparte_1
3. rigetta la domanda riconvenzionale e la domanda riconvenzionale subordinata proposta da
Controparte_7
4. conferma il decreto ingiuntivo n. 910/2016 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 21.3.2016, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 8 di 22 5. condanna a corrispondere a a titolo Controparte_7 Controparte_1
risarcitorio la somma di € 1.702.098,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 2.2.2016 al saldo;
6. condanna a restituire a gli assegni Controparte_7 Controparte_1
consegnati in garanzia n. 0004000274-05 di € 56.010,78 datato 30.06.2015, n. 0004000274-06 di €
120.000,00 datato 25.07.2015, n. 0004000274-07 di € 76.321,03 datato 20.08.2015, n. 0004000274-08 di € 150.000,00 datato 10.09.2015, n. 0004000274-09 di € 160.081,14 datato 25.09.2015 e n.
0004000274-10 di € 100.000,00 datato 10.10.2015;
7. rigetta ogni altra domanda proposta da Parte_4
8. compensa tra le parti le spese di lite dei due procedimenti riuniti;
9. condanna a rifondere in favore di le spese di Controparte_1 Controparte_7
lite del subprocedimento cautelare instaurato in corso di causa, liquidate in € 3.475,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
10. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero a carico di
condannando la stessa a rifondere a quanto Controparte_7 Controparte_1 eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.”.
21. Avverso tale pronuncia, ha proposto impugnazione lamentando: Pt_3
- l'errata ricostruzione e qualificazione del rapporto contrattuale con , per non essere stata CP_1 adeguatamente valorizzato la portata “assorbente” dell'ultimo contratto di fornitura sottoscritto, ciò in contrasto con gli artt. 1230 c.c., 1321 c.c. e ss., 1362 c.c. e ss., 115 e 116 c.p.c.;
- l'errata interpretazione del concetto di “fido” accordato a (fido del quale l'appellante - CP_1 comunque. ha ammesso l'esistenza, limitatamente all'effetto della combinazione di garanzie direttamente riferibili a e non a ), ciò in violazione degli artt. 1218 c.c. e ss., 1321 c.c. e CP_1 Pt_3
ss., 1362 c.c. e ss., gli artt. 115 e 116 c.p.c.;
- l'errore nel valutare l'esposizione debitoria di alla data della diffida del febbraio 2016 (v. € CP_1
87.720,53 su € 1.087.720,53, al posto di complessive € 1.323.599,01), in contrasto con l'art. 1453 c.c. e ss, e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., trattandosi di ragionamento ancorato ad un dato contabile non esatto
(v. € 87.720,53);
- l'errata valutazione della carenza di buona fede in occasione della diffida in parola, ciò a causa di ragionamento basato su un valore numerico sbagliato (v. € 87.720,53), per cui la valutazione della gravità dell'inadempimento è in contrasto con gli artt. 1453 c.c. e ss., 115 e 116 c.p.c.;
pagina 9 di 22 - l'errore nel reputare risolto il contratto per inadempimento dell'appellante, con rigetto delle sue domande riconvenzionali, in quanto la responsabilità imputata viola gli art. 1375 cc 1453 cc e 115 e
116 c.p.c., stante la condotta immune da censure di;
Pt_3
- l'insussistenza di danni per e la loro quantificazione in termini non aderenti alla reale vicenda CP_1
contrattuale dipesa dal grave inadempimento imputabile alla medesima;
CP_1
- la piena disponibilità dell'appellante alla restituzione degli assegni a favore di . CP_1
22. ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia censurata in forza Pt_3 dell'art. 283 c.p.c.
23. si è costituita in II Grado replicando che: CP_1
- non vi è stata alcuna ricostruzione od interpretazione avversaria che abbia offerto una ragionevole alternativa alla qualificazione dei rapporti operata in sentenza su base strettamente documentale;
- non è stato precisato quale norma sarebbe stata violata sul punto dal Tribunale;
comunque, non basta indicare una norma, dovendosi spiegare perché la norma sarebbe stata violata ed in che modo tale violazione abbia influenzato il decisum;
- l'unico obiettivo coltivato da è stato quello di svilire il ruolo di come agente- Pt_3 CP_1
depositario che doveva scadere a gennaio 2019;
- il credito di era più che mai garantito al momento della diffida: € 662.412,95 in assegni;
€ Pt_3
300.000,00 di fideiussione bancaria consegnata da , € 400.000,00 di assicurazione CP_1 [...]
], € 300.000,00 di assicurazione [ ], per un totale di oltre € 1.600.000,00; Org_3 CP_4 Pt_3
- non è risulta in atti alcuna apposita diffida o contestazione di ritardi nei pagamenti a carico di CP_1
antecedente a quella del 02.02.2016;
[...]
- l'esposizione debitoria di ha subito delle oscillazioni in funzione dei pagamenti ad opera del CP_1
cliente finale cubano;
- l'unica interruzione di fornitura adottata da è stata nel 2015, anno del trasferimento della Pt_3
proprietà al Fondo;
Org_4
- con diffida del 02.02.2016, ha intimato a il pagamento della somma di € 1.087.720,53 Pt_3 CP_1 pari all'importo delle fatture “scadute” a quella data;
però, nel prospetto inserito nell'atto d'appello è stato indicato l'ammontare di € 1.323.599,01, comprendente anche fatture (v. € 40.100,14 ed €
195.778,34) con scadenza (v. 29.02.2016) successiva alla data della diffida ed al termine ivi previsto
(v. 17.02.2016);
- le fatture giunte a scadenza solo due giorni prima dell'invio della diffida sono state pari ad €
191.043,25;
pagina 10 di 22 - se i dati di sui vari ritardi nei pagamenti di fossero corretti, sarebbero la riprova Pt_3 CP_1 aritmetica dell'esistenza del “fido” a suo beneficio e della gestione “tollerante” della sua esposizione debitoria ad opera della stessa;
Pt_3
- l'inadempimento di è stato determinato dalla sua scelta di sospendere le spedizioni (prima) e Pt_3
di inviare la diffida pretestuosa (poi), comminando la risoluzione del contratto in modo strumentale e contrario a buona fede;
- in punto danno, sono stati dimessi gli ordini ed i contratti stipulati da con per la CP_1 CP_3
fornitura di bottiglie che dovevano essere prodotte e vendute da e che non ha più Pt_3 Pt_3
consegnato;
- non si comprende quale norma avrebbe violato il Giudice nell'ordinare la restituzione degli assegni a
, posto che è diritto del debitore che paga ottenere la restituzione dei titoli e delle garanzie CP_1
prestate;
- l'istanza di sospensione è da considerare del tutto infondata, in mancanza dei presupposti di legge.
24. ha proposto altresì appello incidentale: CP_1
- circa il danno e la sua quantificazione (da maggiorare); nel produrre la scrittura del 31.05.2016 è stato allegato di avervi dato corso e così facendo CP_3
l'accordo è risultato provato per iscritto;
non vi era motivo per - parte acquirente delle CP_3
bottiglie - di emettere fatture a carico di;
pertanto, è facilmente desumibile che tali fatture CP_1 fossero relative alle “penali”; non vi era alcuna ragione plausibile per cui l'acquirente cubano dovesse sopportare la perdita economica sottesa ad un conclamato inadempimento senza esperire alcuna iniziativa;
ancora meno plausibile era che dovesse condonare a il debito per le penali, CP_3 CP_1 di ammontare alquanto rilevante;
l'omesso riconoscimento del danno da “penali” viola il disposto dell'art. 1223 c.c,, secondo cui il creditore ha diritto alla liquidazione del danno sia in termini di lucro cessante che di danno emergente, ove sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento;
- circa i danni da perdita di fatturato nell'ultimo bimestre del 2015 e circa i danni relativi al mancato guadagno per gli anni 2016, 2017, 2018; il CTU ha adottato un metodo eccessivamente penalizzante per il creditore , in violazione CP_1 dell'art. 1223 cc.;
- circa l'abuso di posizione dominante (esistente e da risarcire, eventualmente previa escussione testimoniale);
c'è stata violazione e falsa applicazione dell'art. 9 L. n. 192/1998 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il
Tribunale ha rimproverato a una carenza istruttoria dopo avere ingiustamente respinto le sue CP_1
istanze di prova, il che ha reso la motivazione carente se non contraddittoria sul punto;
pagina 11 di 22 - circa la concorrenza sleale (esistente e da risarcire, eventualmente previa escussione testimoniale); la clausola di esclusiva reciproca sarebbe un “effetto naturale” del contratto di agenzia stipulato a suo tempo dalle parti e pacificamente rispettato da , atteso che non ha mai allegato e CP_1 Pt_3
neppure dimostrato che - nello svolgimento del rapporto - abbia promosso a Cuba la CP_1
conclusione di contratti di vendita di bottiglie di vetro provenienti da altro produttore.
25. Con Ordinanza del 19.07.2021, il Collegio ha accolto la domanda di c.d. sospensiva ex art. 283
c.p.c.
26. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03.07.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
27. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile l'appello soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse dall'odierna appellante sono
“ancorate” al contenuto della decisione sottoposta a gravame.
A proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n.
13535/2018).
In tale senso, la citazione in appello di è immune da vizi. Pt_3
28. L'appello principale di è infondato e va respinto. Pt_3
a. Con scrittura del 15.07.2002, le odierne parti hanno previsto la consegna della merce (v. bottiglie in vetro) da a , preordinata alla rivendita ai consorzi cubani dediti al commercio di Pt_3 CP_1
distillati, ciò nei termini di un conto deposito (v. doc. 4 ). CP_1
Dall'interpretazione letterale di tale scrittura, si evince la comune volontà dei contraenti di dettare le modalità operative di un rapporto che non pare essere stato propriamente quello di agenzia, del quale mancano le clausole espresse di “esclusiva” ed al quale non si attaglierebbe la previsione - a beneficio di - di fatturare all'agente-depositario la merce da questa non rivenduta, una volta Pt_3 CP_1
decorso un certo termine dalla consegna.
pagina 12 di 22 b. Con dichiarazione dell'1.03.2005, ha designato quale proprio agente nella Pt_3 CP_1
Repubblica di Cuba (doc. 2 ) e con dichiarazione dell'1.12.2005 ha confermato il proprio CP_1
rapporto con in qualità di agente-depositario fino a gennaio 2014, con la possibilità di CP_1
prorogare tale rapporto per ulteriori cinque anni (v. doc. 3 ). CP_1
c. Sino al 2014, le parti hanno sottoscritto periodiche “offerte di fornitura” (v. doc. 5 ), aventi CP_1
ad oggetto - appunto - le bottiglie e gli imballaggi che consegnava a e che Pt_3 CP_1 CP_1
avrebbe dovuto rivendere sul territorio cubano.
d. In data 22.12.2014, i contraenti hanno formalizzato un “contratto di fornitura” unitario, riproducente le condizioni già in essere fra loro (v. doc. 7 e doc. 2 ), dettando specifiche CP_1 Pt_3
modalità operative mediante il menzionato accordo di conto deposito (v. doc. 4 ). CP_1
La merce fornita veniva consegnata in conto deposito alla che a Cuba gestiva un suo magazzino CP_1
per lo stoccaggio dei prodotti di;
le bottiglie di vetro venivano poi rivendute ai clienti finali Pt_3
oppure, se trattenute da , a questa fatturate da . CP_1 Pt_3
e. L'unico aspetto tipico del vincolo di agenzia è dato dalla commercializzazione dei prodotti di in una zona determinata, ossia nel territorio cubano [senza accordo espresso di esclusiva Pt_3
unilaterale o bilaterale]; tuttavia, il corrispettivo dell'agente non è stato parametrato in termini provvigionali, non potendo qualificarsi come “provvigione” il ricarico sui costi delle bottiglie fornite da applicato ai prezzi che venivano praticati nei confronti dei clienti cubani finali. Pt_3
f. Il complesso rapporto negoziale congegnato dalle parti è consistito in un accordo commerciale misto, in forza del quale inviava a determinati quantitativi di merci, consegnandoglieli in Pt_3 CP_1
conto deposito e regolando il pagamento del relativo prezzo nei successivi sei mesi, a seconda dei prelievi effettuati per la rivendita.
g. Pertanto, nel 2002 le parti hanno concluso un accordo composto da agenzia ed offerte di fornitura in conto deposito (v. Nelson agente-depositario), che a partire da gennaio 2006 è stato prorogato per otto anni, con scadenza a gennaio 2014, salvo rinnovo per ulteriori cinque anni fino a gennaio 2019; non essendo intervenuta alcuna forma di disdetta o di revoca in data anteriore all'inizio del 2014,
l'accordo ha vincolato i contraenti fino all'inizio dell'anno 2019.
h. Nel dicembre 2014, è stato sottoscritto un contratto di fornitura “unico”, con termine finale di efficacia al 31.12.2016 per tutti gli articoli commercializzati (ad eccezione delle bottiglie personalizzate, per le quali il rapporto si sarebbe prolungato fino al 31.12.2017); tale “contratto unitario” NON può avere sostituito l'intera regolamentazione pattizia del rapporto, ma solo il precedente sistema degli “ordini di fornitura”, che sono stati conclusi di volta in volta fino al 2014 e pagina 13 di 22 che si inserivano nell'alveo del complessivo disegno negoziale in scadenza nel 2019 tra la fornitrice
e l'agente-depositario . Pt_3 CP_1
i. Il contratto del 22.12.2014 non può essere considerato idoneo a superare e sostituire in toto le precedenti pattuizioni, ivi inclusa quella del termine finale, sia perché è intervenuto in epoca successiva alla prima scadenza contrattuale fissata a gennaio 2014 (ossia otto anni dopo rispetto a gennaio 2006; v. doc. 3 ) e - quindi - a rinnovazione già avvenuta, sia perché in nessuna sua parte vengono CP_1
menzionati i precedenti rapporti contrattuali di agenzia/deposito; di talché non è possibile affermare che le parti abbiano inteso scioglierli consensualmente per regolare i futuri rapporti commerciali solo in base al nuovo contratto di fornitura.
29. A questo punto, si deve considerare che, in data 02.02.2016, ha destinato a una Pt_3 CP_1 diffida intimante il rientro in 15 giorni dall'esposizione debitoria che all'epoca ammontava ad €
1.087.720,53 a titolo di merci non ancora pagate.
Di fatto, a era stata accordata la facoltà di “maturare” un'esposizione debitoria, CP_1
successivamente alla scadenza delle fatture emesse per le forniture ricevute, ciò fino ad € 1.000.000,00 ed in ragione di un insieme di garanzie a cui le parti si riferivano genericamente con il termine “fido”.
Invero, il c.d. fido commerciale è il livello massimo di rischio di credito teoricamente accettabile che un fornitore decide di assumersi nei confronti di ogni cliente con cui esiste un rapporto di fornitura che preveda un pagamento differito;
dunque, si tratta dell'esposizione massima che l'impresa concede al cliente sulla merce veduta tramite dilazione di pagamento;
per il fido, rilevano la durata del rapporto commerciale, l'importanza del cliente per la società, la natura giuridica del cliente, i rapporti con gli istituti di credito, l'affidabilità degli esponenti aziendali, la situazione patrimoniale, la struttura commerciale.
Nel caso che ci riguarda, per tacita volontà delle parti, l'esposizione debitoria di è rimasta CP_1
“tollerata” sino al limite € 1.000.000,00, sebbene nel 2015 abbia raggiunto addirittura l'importo di €
1.659.672,49 (v. doc. 4 ). Pt_3
30. Alla data della diffida del 02.02.2016, il debito di ivi richiamato ammontava a complessivi CP_1
€ 1.087.720,53 e quindi superava il c.d. limite di tolleranza per € 87.720,53.
Nell'apposito prospetto inserito nell'atto d'appello è stato indicato l'ammontare di € 1.323.599,01, comprendente - però - anche le fatture del 21.10.2015 da € 40.100,14 e del 31.10.2015 da € 195.778,34, entrambe con scadenza 29.02.2016, cioè successiva alla data della diffida ed al termine ivi previsto (v.
15 giorni dal 02.02.2026, ossia 17.02.2016).
In II ha sostenuto altresì che la risoluzione sarebbe legata ad un debito di pari - Parte_5 CP_1
in realtà - a complessive € 1.387.720,53, dato che la diffida avrebbe già “detratto” la garanzia di €
pagina 14 di 22 300.000,00 prestata da;
detta tesi non sembra credibile, posto che la garanzia in parola è stata CP_1
riscossa solamente in epoca successiva alla risoluzione contrattuale (v. marzo 2016); inoltre, la medesima diffida - finalizzata, appunto, a sciogliere il vincolo contrattuale - contiene una precisa ricognizione dell'altrui posizione debitoria, che - per logica - non poteva che prescindere da quello che sarebbe stato l'eventuale esito della fideiussione.
Il quantum da prendere in considerazione per valutare la gravità del mancato pagamento delle fatture scadute non sarebbe quindi € 1.087.720,53, bensì - come sostenuto dal Giudice di I Grado - €
87.720,53.
Si tratta di una somma non esigua, ma - prima di intimare l'adempimento in funzione della Pt_3
risoluzione del contratto - avrebbe ben potuto riscuotere materialmente la fideiussione a prima richiesta di da € 300.000,00 (che ha riscosso, a risoluzione avvenuta, a marzo 2016), così ottenendo CP_1
un'immediata - seppure parziale - soddisfazione del proprio credito ed al contempo una riduzione sensibile dell'esposizione debitoria avversaria ben al di sotto di € 1.000.000,00.
Non si può tralasciare che , ad inizio febbraio 2016, aveva anche la disponibilità degli assegni Pt_3 emessi da per oltre € 600.000,00, i quali - in effetti - hanno costituito titoli alla base del Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 910/2016 emesso dal Tribunale di Vicenza il 21.03.2016.
Quindi, non si è trovata di fronte a condizioni che non consentivano la prosecuzione del Pt_3
vincolo con , in quanto - prima di ricorrere all'extrema ratio - avrebbe potuto e dovuto usufruire CP_1
della garanzia bancaria e degli assegni a sua disposizione.
31. Posto che non vi è prova scritta di ripetuti e precisi solleciti di pagamento rivolti negli anni da a che possano avere ciclicamente “messo in mora” l'agente-depositario e dato che la Pt_3 CP_1
fornitrice - prima del 2015 - non avrebbe mai interrotto le consegne di bottiglie perché/finchè queste non le venivano pagate, allora l'osservanza degli obblighi di buona fede - nel rispetto degli accordi raggiunti con che aveva già consegnato in garanzia i titoli di credito pretesi - avrebbe imposto a CP_1
di non svilire l'importanza delle promessa di pagamento pur sempre ottenute, ciò anche alla Pt_3 luce del fatto che i ritardi nei pagamenti erano sempre stati “fisiologici” e “superabili” nel tempo.
32. Va rimarcato che, a febbraio 2016, ha diffidato ad adempiere nel brevissimo Pt_3 CP_1
termine di quindici giorni, il quale risulta palesemente incongruo e contrastante rispetto alla pregressa disponibilità mostrata, all'entità del pagamento preteso, ai margini di tolleranza da sempre accordati nella prassi.
Peraltro, , poco prima della diffida, aveva effettuato a beneficio di plurimi pagamenti CP_1 Pt_3
per ridurre il suo debito;
in particolare, aveva versato € 40.000,00 in data 28.11.2015, € 80.000,00 in pagina 15 di 22 data 2.12.2015 ed € 70.000,00 in data 29.1.2016 (quindi solo quattro giorni prima di ricevere ex adverso la diffida ad adempiere), per complessivi € 190.000,00.
33. ha modificato le sue conclusioni in sede di prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. CP_1
domandando non più che venisse condannata all'esatto adempimento, ma chiedendo la Pt_3
risoluzione contrattuale per l'inadempimento di stessa;
viceversa, con riferimento al Pt_3
procedimento riunito avente R.G. n. 3251/2016, ha continuato a richiedere la condanna di CP_1 controparte all'esatto adempimento;
si è trattato di pretesa improponibile, poiché il secondo comma dell'art. 1453 c.c. dispone che “La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione”.
La convergenza delle avversarie richieste di risoluzione integra la presunzione del venir meno dell'intesa contrattuale tra gli originari contraenti, entrambi decisi a vedersi liberati dal vincolo negoziale.
34. Il rapporto si è risolto il 17.02.2016 per responsabilità di e ciò ha comportato l'interruzione Pt_3
arbitraria ed ingiustificata delle forniture, con inevitabile assunzione in termini riparatori - ad opera di
- delle conseguenze subite da per l'applicazione nei suoi confronti delle penali per Pt_3 CP_1
ritardate consegne fatte valere dai clienti cubani;
si sono aggiunte le conseguenze economiche negative derivate dalla lesione del diritto.
In altre parole, ha lamentato di avere subito una gravosa riduzione dei ricavi della rivendita CP_1
delle bottiglie ai clienti cubani per compensazione con il debito maturato nei loro confronti a titolo di penali contrattuali.
A detta di , la perdita dovrebbe corrispondere all'ammontare delle fatture emesse dai clienti CP_1
cubani nei suoi riguardi che sono state effettivamente dimesse in I Grado;
tuttavia, è documentale che la medesima abbia trovato un “accordo” per compensare le voci avere/dare, anche se gli estremi CP_1
esatti di questa transazione non sono stati dimostrati (non essendo sicuro che, come sembrerebbe dal doc. 29 di - quale semplice proposta dd. 31.05.2016 proveniente da -, l'accordo sia CP_1 CP_3 stato “nulla da avere/nulla da dare”; inoltre il doc. 28 di è costituito da mere schede contabili CP_1
interne di “conti generici e contropartite”); ne deriva che non è dato sapere di quale entità sia stata la rinuncia di ai fatturati maturati nei confronti dei compratori che hanno preteso l'applicazione CP_1
delle penali sulle ritardate consegne.
35. La seconda richiesta risarcitoria di è legata al presupposto che, in conseguenza CP_1 dell'interruzione delle forniture di merci da parte di , si sarebbe registrato un calo di fatturato Pt_3
già nell'ultimo bimestre del 2015, in quanto le scorte esistenti in magazzino si sarebbero esaurite nel pagina 16 di 22 corso dell'ottobre dello stesso anno e non sarebbe stato più possibile evadere gli ordini nel frattempo raccolti.
36. Il CTU nominato in I Grado, dott. di Vicenza - non in termini esplorativi, bensì sulla Persona_1
base della lettura combinata delle scritture contabili dimesse da (v. bilanci 2012-2013-2014- CP_1
2015; schede contabili vendite bottiglie;
schede contabili acquisti bottiglie;
schede contabili trasporti) senza le quali il quesito peritale non avrebbe potuto ricevere risposta - ha appurato che il danno complessivo può essere quantificato in un range che va da un minimo di € 1.450.299,00 ad un massimo di € 1.906.087,00, così dettagliati:
A) € 203.989,00 per la compensazione di partite creditorie per far fronte alle penali contrattuali (in quanto: le percentuali delle penali dovevano essere applicate non all'intero valore del contratto, ma solo a quello della merce non consegnata;
l'aliquota dell'8% considerata da era relativa solo a CP_1
uno dei contratti prodotti in causa, mentre in tutti gli altri la stessa era del 2%; tre dei contratti considerati nel conteggio attoreo non sono stati prodotti in causa);
B) da un minimo di € 114.339,00 (v. media dei margini dei soli anni 2012 e 2013, in quanto la percentuale di guadagno registrata nel 2014 si è rivelata nettamente superiore a quella delle annualità precedenti) ad un massimo di € 156.154,00 (v. media dei margini negli anni 2012, 2013 e 2014) per la perdita di profitti nel bimestre novembre e dicembre 2015 (sul presupposto ipotetico di rimanenze di magazzino pressocché costanti in condizioni ordinarie);
C) € 0 per l'esborso di oneri finanziari per lo sconto delle lettere di credito, trattandosi di voce non suscettibile di riscontro;
il c.d. fido commerciale in essere fra le parti non vietava a di Pt_3
pretendere i pagamenti delle fatture scadute;
quindi, gli oneri finanziari sostenuti da per far CP_1
fronte al pagamento delle fatture scadute non possono essere suscettibili di rimborso;
D) da un minimo di € 1.131.971,00 ad un massimo di € 1.545.944,00 per la perdita dei profitti per gli anni 2016 e 2017.
37. Il Giudice di prime cure ha escluso dal computo - per le ragioni esposte al punto 34. - la voce A) ed ha correttamente determinato il risarcimento spettante a nella misura di complessive € CP_1
1.702.098,00 (v. € 156.154,00 inclusive del 2014 + € 1.545.944,00), con la richiesta maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) a decorrere dal giorno in cui è stata tenuta la condotta causativa del danno (v. diffida ad adempiere del 02.02.2016).
38. Alle osservazioni di circa la valenza del tutto presuntiva dei dati utilizzati ed elaborati dal Pt_3
CTU per redigere la perizia, è necessario replicare che il consulente - per esprimersi in termini inevitabilmente probabilistici (trattandosi di “perdite” da ingiustificata risoluzione del contratto prima della scadenza naturale) - si è avvalso di elementi documentali ed oggettivi di (presenti agli atti CP_1
pagina 17 di 22 di causa) relativi a flussi di magazzino, valori di bilancio, schede di movimentazione della merce, effettuando prudenzialmente una media su base pluriennale ed adottando risultati “a forbice” tra un minimo ed un massimo, così da giungere ad una rappresentazione forfettaria il più possibile fedele all'andamento del “magazzino di Cuba” che il professionista ha dovuto “ricostruire” come c.d. proiezione verosimile del pregresso, reputando assodato - a ragione - che avrebbe potuto CP_1
ottenere risultati mediamente positivi dalla prosecuzione degli affari con nel mercato cubano, Pt_3
nonostante le variabili già presentatesi nel passato e puntualmente apprezzate.
39. A questo punto, è doveroso osservare che gli assegni consegnati da in garanzia e posti alla CP_1
base del Decreto Ingiuntivo confermato dal Tribunale di Vicenza sono stati dimessi in originale nel fascicolo monitorio di;
pertanto, solo quest'ultima è da reputare “autorizzata al loro ritiro per Pt_3
la materiale restituzione a che ha provveduto al pagamento della cifra ingiunta, ciò per CP_1
ammissione della stessa creditrice;
di qui la correttezza del ragionamento operato dal Giudice di prime cure.
40. L'appello incidentale di è privo di fondatezza e deve essere rigettato. CP_1
Occorre precisare sin d'ora che non possono trovare spazio i mezzi istruttori orali reiterati dalle parti dopo il , poiché questi - per la loro formulazione troppo generica, non incisiva e poco pertinente Per_2
- risultano inidonei a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle risultanze documentali su cui si è basato il convincimento del Tribunale di
Vicenza, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento.
In dettaglio, è' mancata la deduzione di situazioni precise - dal punto di vista fattuale e temporale - afferenti ad una condotta reiterata e conclamata di volta ad imporre a assetti negoziali Pt_3 CP_1
oggettivamente vessatori, discriminatori e lesivi dei principi della concorrenza, ossia estranei ai parametri generali della domanda e dell'offerta.
Del resto, la struttura dei rapporti contrattuali fra le due aziende è stata di tipo “verticale”, poiché
l'aspetto produttivo gestito da a livello internazionale ha rivestivo un ruolo senz'altro Pt_3
preminente rispetto allo sbocco commerciale su Cuba curato da (senza alcun riconoscimento CP_1
espresso di esclusiva per i modelli di merce distribuita); nonostante siffatta diversità di posizioni, la medesima ha tratto considerevole utilità, vista la durata del legame proficuamente intercorso CP_1
con ; peraltro, non sono stati minimante dedotti da ostacoli e/o maggiori costi a reperire Pt_3 CP_1 le bottiglie da altri produttori che abbiano reso “necessario” il vincolo con . Pt_3
I. Domanda risarcitoria per abuso di posizione dominante di cui all'art. 9 L. 192/1998.
pagina 18 di 22 A detta dell'appellante incidentale, , violando il secondo comma della norma in questione, Pt_3
avrebbe interrotto arbitrariamente le relazioni commerciali con che era vincolata ad una CP_1 posizione di “dipendenza economica”.
In linea di principio, un'impresa detiene una “posizione dominante” quando può comportarsi in modo del tutto indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori;
questo avviene - in genere - perché detiene quote elevate in un determinato “mercato” considerato secondo dinamiche di tipo
“orizzontale” (v. imprese direttamente concorrenti fra loro, vale a dire operanti allo stesso livello della filiera produttiva o distributiva); ad ogni modo, il fatto che una realtà aziendale raggiunga grandi dimensioni non altera - di per sé - il mercato;
difatti, la legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, bensì il suo “abuso” che si concretizza quando l'impresa sfrutta il suo potere a danno di altri ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato cagionando loro un pregiudizio.
Invero, mentre l'abuso di posizione dominante comporta la necessità d'individuare innanzitutto il c,d. mercato rilevante (soggetto alla regola della concorrenza nell'ambito di assetti orizzontali), invece l'abuso di dipendenza economica attribuisce peso NON alla posizione dominante di un'impresa sul mercato, bensì all'abuso ed allo squilibrio esercitato nei confronti di aziende partners (in posizione di verticalità).
Di talchè, la capacità dell'impresa di imporre determinate condizioni in uno specifico rapporto contrattuale NON determina in automatico una posizione dominante;
però, lo sfruttamento di questo potere negoziale può comportare - quando ne ricorrono le condizioni - un abuso di dipendenza economica.
E' doveroso intervenire qualora si ravvisi una situazione che abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato;
tale eventualità esiste laddove un'azienda sia in grado di determinare - nei rapporti commerciali con altre imprese - un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi a suo vantaggio; a tale scopo, è indispensabile verificare l'effettiva possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Nella fattispecie concreta, ha sostenuto che avrebbe “dettato” le modalità della sua CP_1 Pt_3
distribuzione delle bottiglie di vetro fra gli acquirenti cubani, perché avrebbe imposto una gestione del magazzino preordinata esclusivamente alle sue esigenze commerciali e perché si sarebbe imposta come
“interlocutore esclusivo” dell'attività imprenditoriale di nel territorio della Repubblica di Cuba. CP_1
Nella realtà processuale, vi è certezza soltanto in ordine al fatto che indicava i prezzi finali di Pt_3
vendita ai terzi delle bottiglie fornite per Cuba, ma spettava a condurre in prima persona le CP_1
trattative con i clienti cubani circa i quantitativi ed i tempi di consegna nonché di pagamento;
nessun pagina 19 di 22 capitolo di prova è mirato a sostenere che aveva “escluso” dal confronto con i clienti Pt_3 CP_1
cubani circa tali imprescindibili variabili negoziali.
Nell'arco di oltre un decennio di collaborazione fra le odierne parti, i flussi di magazzino sono dipesi dagli ordini via via raccolti da a Cuba e dalle relative forniture di bottiglie di;
il fatto CP_1 Pt_3 che sia sempre stata “in debito” verso conferma che - comunque - riceveva più CP_1 Pt_3
bottiglie di quelle che riusciva a farsi pagare dai terzi, ma questo non è detto che sia necessariamente dipeso da una forma di “imposizione” di , poiché non è stato smentito il fatto che dovesse Pt_3
essere la medesima ad occuparsi del commercio con la clientela cubana. CP_1
D'altro canto, non esiste documento in forza del quale dovesse essere l'unico CP_1
“interlocutore” di a Cuba e tanto meno per il quale non potesse rifornirsi di Pt_3 CP_1
bottiglie anche da altri per i commerci riguardanti Cuba;
difettano altresì riscontri per poter concludere che gli “stampi” di avevano davvero il monopolio esclusivo per Pt_3
l'imbottigliamento di distillati sul mercato cubano.
Dunque, fra e non pare esserci stata una significativa ed anomala “asimmetria” di Pt_3 CP_1
diritti e di obblighi contrattuali, dato che ha goduto a lungo di significative agevolazioni CP_1
negoziali, a partire dal c.d. fido commerciale che le consentiva un ampio margine di autonomia nella gestione dei pagamenti.
Inoltre, va ribadito che non ha specificamente dedotto, allegato e chiesto di provare la CP_1
reale impossibilità di reperire sul mercato cubano altri partners alternativi a;
tanto più Pt_3
che non è stato dimostrato neppure che quest'ultima “dominasse” il commercio di bottiglie di vetro nella Repubblica di Cuba.
Va aggiunto che - in assenza di elementi di chiaro senso contrario - rappresenta un dato di fatto che
, dal punto di vista imprenditoriale, è senz'altro “sopravvissuta” alla fine dei rapporti con CP_1
, al di là dei pregiudizi patiti di cui si è detto sopra e che afferiscano alla risoluzione. Pt_3
La contrarietà a buona fede della dichiarazione di risoluzione stragiudiziale intimata da con la Pt_3 diffida del 02.02.2016 NON è bastata per configurare “l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa”, finalizzata ad appropriarsi dei profitti di quest'ultima per realizzare interessi esorbitanti rispetto alle normali dinamiche del mercato concorrenziale.
Ad ogni modo, l'elevata esposizione debitoria di nei confronti della controparte porta ad CP_1
escludere che la fine dei legami commerciali voluta da possa qualificarsi come “vessatoria” e Pt_3
diretta solo ad “approfittare” di una condizione di debolezza di per conseguire vantaggi CP_1
indebiti.
II. Domanda risarcitoria per atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.
pagina 20 di 22 E' stato denunciato da l'effetto lesivo asseritamente derivato dalla comunicazione che CP_1 Pt_3 avrebbe inoltrato ai clienti cubani circa la prospettiva di un'interruzione delle forniture di merci a
, in corrispondenza del passaggio di proprietà della stessa ad un Fondo Statunitense CP_1 Pt_3
tenuto ad osservare l'embargo applicato dagli Stati Uniti ai traffici con Cuba.
Inoltre, a detta di , vi sarebbe stato un pericolo di sviamento di clientela ad opera di per CP_1 Pt_3
avere avviato trattative con società spagnole e portoghesi per la cessione degli stampi delle bottiglie che formavano oggetto delle forniture in questione.
A questi propositi, sono mancate allegazioni e prove specifiche in ordine agli interlocutori effettivamente contattati/consultati da e soprattutto circa gli accordi davvero raggiunti per Pt_3
cedere ad altri la produzione delle bottiglie commerciate su Cuba.
Sarebbe servito dimostrare l'effettiva perdita di clientela (identificata) che sarebbe derivata eziologicamente dalla condotta illecita avversaria, consistita nella sicura pre-ordinazione dello scioglimento contrattuale allo scopo esclusivo di gestire la clientela cubana a mezzo di un intermediario diverso da estromettendo tale azienda dal mercato di Cuba;
di un tanto non CP_1
è stata chiesta alcuna prova concreta e mirata.
Ad ogni modo, il fatto che - ad un certo momento - abbia eventualmente pensato di cedere ad Pt_3 altri la produzione dei modelli di bottiglie di vetro richieste a Cuba non potrebbe avere “intaccato” la posizione commerciale di che si è sempre occupata soltanto di distribuzione ai clienti e che non CP_1 pare potesse vantare alcuna prelazione sull'acquisto degli stampi per realizzare le bottiglie.
III. Pubblicazione su quotidiani italiani ed esteri della sentenza.
Non essendo stata accertata alcuna condotta di abuso di dipendenza economica e/o di concorrenza sleale ad opera di ed ai danni di , non è giustificata la pretesa di quest'ultima avente ad Pt_3 CP_1 oggetto l'ulteriore misura “sanzionatoria/riparatoria” invocata.
41. Non resta che confermare in toto la decisione impugnata.
42. Le spese del gravame seguono la soccombenza reciproca delle parti, stanti il pari rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale, e vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
pagina 21 di 22 RIGETTA in toto l'appello principale di e l'appello incidentale di . Pt_3 CP_1
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
COMPENSA fra le parti le spese del presente gravame.
DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente e dell'appellante incidentale soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello e per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 08.04.2024.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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