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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4267/2023 R.G.
TRA
, con Avv.ti Stefania Cortese e Stefano Cavalcanti Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con Avv.ti Sabrina Grivet Fetà e Gaetano Mascaro resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Gilda Avena litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.10.2023 ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio la società in epigrafe e, premesso di essere alle sue dipendenze dal
1.8.2014 assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part – time dapprima al 78,95% per trenta ore settimanali e successivamente, da dicembre 2019, al 50% per venti ore settimanali, inizialmente con la Parte mansione di e, dal 27.9.2019, con quella di operaia addetta ai servizi
1 presso l'Azienda Ospedaliera l'Annunziata di Cosenza, esponeva che, nonostante la stipula, nel settembre 2019, di un accordo collettivo per la riduzione dell'orario di lavoro aveva continuato a svolgere ininterrottamente le mansioni assegnate per trenta ore settimanali su turni di sei ore giornaliere per cinque giorni la settimana.
Lamentava di essere stata demansionata a far data dal gennaio 2020 siccome inquadrata nel livello retributivo 2A CCNL Multiservizi e si doleva della formale modifica delle condizioni contrattuali relative alle mansioni ed all'orario di lavoro, rimaste di fatto invariate e, dopo aver dedotto la violazione dell'art. 2103 c.c. e l'illegittimità della modifica unilaterale dell'orario di lavoro, concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare che la ricorrente è stata impiegata dal datore di lavoro ed ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione a tutt'oggi, anche dopo il Settembre 2019 prestazioni lavorative da lavoro dipendente a tempo indeterminato part. Time per 78,98% per trenta ore settimanali con turni di sei ore al giorno per cinque giorni la settimana, nonostante la formale riduzione dell'orario lavorativo part time al 50%, di fatto la ricorrente ha continuato a svolgere l'orario part time al 78,95% come da contratto di assunzione;
DICHIARARE che la ricorrente ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione ad oggi e svolge tuttora lavoro subordinato part time al 78,95% per trenta ore settimanali su cinque giorni alla settimana;
Conseguentemente trasformare il rapporto di lavoro da part time al 50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore settimanali, con ogni altro effetto di Legge;
Accertare e dichiarare il diritto della medesima a percepire la somma di € 26.286,03 a titolo di differenze retributive per orario part time 78,95%, dal 1 Dicembre al mese di Agosto 2022, ovvero in quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge.
Ordinare, altresì, al datore di lavoro il pagamento dei contributi, per euro
8.774,92, come da Ctp allegata a fini di prova, in aggiunta alla retribuzione così come sopra richiesta e calcolata. Condannare altresì il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo ricompreso tra settembre 2022 e l'attualità. Ordinare al datore di lavoro
2 l'adeguamento della retribuzione della lavoratrice, in relazione all'orario lavorativo effettivamente svolto ed alle domande contenute nel presente ricorso e con l'aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria. Con l'aggiunta di ogni conseguente e legittima statuizione del caso, anche sotto il profilo economico, contributivo e previdenziale [..]”. si costituiva in giudizio contestando la domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio a seguito di integrazione del contraddittorio CP_2 disposto con ordinanza del 22.10.2024 e concludeva chiedendo “in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale del ricorrente, condannare il datore di lavoro al pagamento nei confronti dell' di CP_2 contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale entro i limiti prescrizionali ove operanti, previa ammissione - ove occorra – di CTU contabile [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 25.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al capo della domanda relativa alla chiesta trasformazione del rapporto da part time 20 ore settimanali a part time 30 ore settimanali atteso che - per come rappresentato congiuntamente dai procuratori all'udienza del 19.3.2024 - con decorrenza dal 1.1.2024 vi è stata una modifica contrattuale in tal senso che ha interessato oltre che parte ricorrente tutti gli altri lavoratori ex OSS.
Tanto precisato, il ricorso è, per il resto, infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente lamenta di aver subito ad opera della società datoriale un demansionamento siccome, pur avendo dalla data di assunzione svolto la mansione di OSS con inquadramento nel livello C2 CCNL Multiservizi, da gennaio 2020 la società datoriale ha modificato le sue mansioni (addetta alle pulizie), il suo inquadramento e livello retributivo (2A CCNL Multiservizi), per come emerge dalle buste paga e dalle comunicazioni inviate a tutti i lavoratori.
3 Lamenta, inoltre, l'unilaterale riduzione datoriale dell'orario di lavoro (da 30 a
20 ore settimanali) chiedendo – oltre che la condanna della società datoriale alla trasformazione del rapporto di lavoro part time, sul cui capo di domanda si
è appena detto – anche la condanna al pagamento delle differenze retributive, deducendo che, a fronte della illegittima riduzione contrattuale, ha continuato a svolgere 30 ore settimanali anziché 20 ore settimanali.
Al riguardo deve rilevarsi che, per come dedotto e documentato dalla resistente, la riduzione dell'orario lavorativo come pure la modifica dell'inquadramento sono state oggetto di accettazione da parte della ricorrente che ha, invero, espresso il suo consenso a tali modifiche che sono, pertanto, avvenute consensualmente.
Dalla documentazione prodotta dalla società, si evince, infatti, che nel 2019
l'appalto di servizi cui era addetta la ricorrente (insieme ad altri 79 dipendenti della società convenuta) è stato sospeso con decorrenza dal 1.10.2019 avendo la committente Azienda ospedaliera di Cosenza inoltre inibito lo svolgimento di compiti di assistenza igienica ai pazienti da parte dei dipendenti della
; per effetto del venir meno, per unilaterale decisione del CP_1 committente, di uno dei servizi affidati in appalto si trovò ad CP_1 affrontare una situazione di esubero di personale: la sospensione dell'appalto avente ad oggetto tutti i servizi di pulizia, integrativi e complementari vale a dire i servizi svolti dagli OSS, determinò l'avvio di procedura di licenziamento collettivo relativa a tutti gli 80 lavoratori con mansioni di OSS addetti a quell'appalto, tra cui l'odierna ricorrente.
La società, pertanto, aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo per gli 80 lavoratori in esubero ma, a seguito di riunione con la Regione Calabria prima e presso la Prefettura di Cosenza, si riuscì ad individuare una soluzione per scongiurare il paventato licenziamento collettivo.
Come evincibile dal verbale di riunione del 4.12.2019 svoltasi presso la
Prefettura di Cosenza tra la Società e le Organizzazioni Sindacali, CP_1 si dichiarava disponibile a procedere ad una forma di riassorbimento e mantenimento in servizio dei lavoratori in esubero, inserendoli nelle mutate condizioni dell'appalto pur di evitarne il licenziamento e in particolare: − gli 80
4 lavoratori con qualifica di OSS (tra cui l'odierna ricorrente), per effetto del venir meno delle mansioni proprie della qualifica, sarebbero stati adibiti a mansioni di pulizia e inservientato (servizi integrativi) e dunque coerentemente inquadrati nel Livello II CCNL Multiservizi (cd. parametro 115); − come misura di favore nei confronti degli 80 lavoratori, “demansionati” al fine di salvaguardare il loro posto di lavoro, sarebbe stato loro riconosciuto un importo retributivo a titolo di superminimo mensile al fine di conservare la maggiore retribuzione precedentemente goduta (corrispondente al Livello C2
CCNL Cooperative Sociali) nonostante il nuovo inferiore inquadramento che avrebbe previsto una retribuzione inferiore;
− al fine di riassorbire le ore di lavoro (collocate su pulizia e servizi integrativi) all'interno dell'organizzazione già completa, l'orario di lavoro settimanale degli ex OSS sarebbe stato ridotto da 30 a 20 ore settimanali (trasformazione in part-time 50%); − CP_1 si impegnava tuttavia, al fine di avvantaggiare per quanto possibile i lavoratori a fronte della riduzione di orario, a redistribuire le ore di volta in volta disponibili in modo da incrementare nei fatti l'orario di lavoro mensile (e la retribuzione) degli ex OSS.
Orbene, la modifica delle mansioni, dell'inquadramento e dell'orario è avvenuto in questo contesto di crisi al fine precipuo di evitare il licenziamento collettivo e, profilo rilevante ai fini di causa, tale modifica è stata espressamente accettata dalla ricorrente e, pertanto, il nuovo assetto contrattuale è stato oggetto di accordo.
Ciò posto, avuto riguardo al dedotto demansionamento, valga osservare che – in disparte dal fatto che la ricorrente ha espresso il proprio consenso all'assegnazione di mansioni e inquadramento inferiori – si osserva che la stessa ha mantenuto il trattamento economico in godimento percependo “una voce mensile in busta paga definita “superminimo” pari ad € 185,53 in modo da allineare la retribuzione lorda attuale a quella precedentemente riconosciuta” (cfr. pag. 11 del ricorso).
Pertanto, premessa la validità del c.d. patto di demansionamento, sempre che vi sia il consenso del lavoratore non affetto da vizi della volontà e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza di accordo
5 (cfr. Cass. 10 settembre 2013, n. 20716; Cass. 22 agosto 2006, n. 18269;
Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375; Cass. 9 marzo 2004, n. 4790; Cass. 4 giugno
1992, n. 6822) prevale, infatti, l'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art. 2103 cod. civ. e ciò non solo ove il demansionamento sia promosso dalla richiesta del lavoratore - il quale deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volontà - ma anche allorché l'iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo (cfr., in tale senso, Cass. n. 2375 cit.);
è stato anche evidenziato che la validità del patto di demansionamento presuppone l'impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione della disponibilità del lavoratore ad accettarle (vedi Cass. 25 novembre 2010, n. 23926; Cass. 5 agosto 2000, n.
10339 ed anche Cass. 12 giugno 2015, n. 12253 e Cass. 6 ottobre 2015, n.
19930 che hanno ribadito tale validità, sempre nella genuinità non viziata del consenso del lavoratore e nella sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo, chiaramente confermando come al di fuori di tali ipotesi non sussista un principio generale in base al quale, in caso di soppressione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del lavoratore, si determini un 'affievolimento' del diritto garantito dall'art. 2103 cod. civ.) nel caso di specie la ricorrente ha espresso consenso espresso al demansionamento (né in questa sede anche solo prospetta un vizio della volontà) mantenendo il livello retributivo in godimento attraverso l'erogazione di una voce volta a conservare la maggiore retribuzione precedentemente goduta.
La rivendicazione di differenze retributive sotto tale profilo si rivela pertanto infondata, avendo parte ricorrente mantenuto lo stesso trattamento retributivo precedente pur dopo l'assegnazione di diverse mansioni ed inquadramento.
Parimenti infondata è la rivendicazione di differenze retributive per lo svolgimento di orario di lavoro superiore a quello risultante dalla modifica contrattuale.
6 Sul punto la convenuta ha prodotto i tabulati delle presenze della ricorrente e le timbrature riconoscendo che la ricorrente ha disimpegnato – sia pure non sempre – un maggior numero di ore anche a seguito della riduzione dell'orario, conformemente agli impegni assunti con le OOSS di favorire lo svolgimento di ore supplementari;
dalle buste paga prodotte si ricava, del resto, che la ricorrente ha ricevuto la retribuzione per le ore supplementari svolte essendo in queste riportate le ore di lavoro supplementari (corrispondente alle ore risultanti dalle timbrature) e la relativa maggiorazione.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e società resistente possono essere compensate in misura di ½ stante il venir meno in corso di causa delle ragioni di contrasto inter partes rispetto ad una delle domande e, per la parte residua, seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
devono essere integralmente compensate quelle relative ai rapporti con l' chiamato in CP_2 causa ai soli fini della integrale costituzione del contraddittorio.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al capo della domanda relativa alla trasformazione del rapporto da part time 20 ore settimanali a part time 30 ore settimanali;
rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di 1/2, liquida in complessive € 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa integralmente le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Così deciso in Cosenza, 28 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4267/2023 R.G.
TRA
, con Avv.ti Stefania Cortese e Stefano Cavalcanti Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con Avv.ti Sabrina Grivet Fetà e Gaetano Mascaro resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Gilda Avena litisconsorte necessario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.10.2023 ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio la società in epigrafe e, premesso di essere alle sue dipendenze dal
1.8.2014 assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part – time dapprima al 78,95% per trenta ore settimanali e successivamente, da dicembre 2019, al 50% per venti ore settimanali, inizialmente con la Parte mansione di e, dal 27.9.2019, con quella di operaia addetta ai servizi
1 presso l'Azienda Ospedaliera l'Annunziata di Cosenza, esponeva che, nonostante la stipula, nel settembre 2019, di un accordo collettivo per la riduzione dell'orario di lavoro aveva continuato a svolgere ininterrottamente le mansioni assegnate per trenta ore settimanali su turni di sei ore giornaliere per cinque giorni la settimana.
Lamentava di essere stata demansionata a far data dal gennaio 2020 siccome inquadrata nel livello retributivo 2A CCNL Multiservizi e si doleva della formale modifica delle condizioni contrattuali relative alle mansioni ed all'orario di lavoro, rimaste di fatto invariate e, dopo aver dedotto la violazione dell'art. 2103 c.c. e l'illegittimità della modifica unilaterale dell'orario di lavoro, concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare che la ricorrente è stata impiegata dal datore di lavoro ed ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione a tutt'oggi, anche dopo il Settembre 2019 prestazioni lavorative da lavoro dipendente a tempo indeterminato part. Time per 78,98% per trenta ore settimanali con turni di sei ore al giorno per cinque giorni la settimana, nonostante la formale riduzione dell'orario lavorativo part time al 50%, di fatto la ricorrente ha continuato a svolgere l'orario part time al 78,95% come da contratto di assunzione;
DICHIARARE che la ricorrente ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione ad oggi e svolge tuttora lavoro subordinato part time al 78,95% per trenta ore settimanali su cinque giorni alla settimana;
Conseguentemente trasformare il rapporto di lavoro da part time al 50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore settimanali, con ogni altro effetto di Legge;
Accertare e dichiarare il diritto della medesima a percepire la somma di € 26.286,03 a titolo di differenze retributive per orario part time 78,95%, dal 1 Dicembre al mese di Agosto 2022, ovvero in quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge.
Ordinare, altresì, al datore di lavoro il pagamento dei contributi, per euro
8.774,92, come da Ctp allegata a fini di prova, in aggiunta alla retribuzione così come sopra richiesta e calcolata. Condannare altresì il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo ricompreso tra settembre 2022 e l'attualità. Ordinare al datore di lavoro
2 l'adeguamento della retribuzione della lavoratrice, in relazione all'orario lavorativo effettivamente svolto ed alle domande contenute nel presente ricorso e con l'aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria. Con l'aggiunta di ogni conseguente e legittima statuizione del caso, anche sotto il profilo economico, contributivo e previdenziale [..]”. si costituiva in giudizio contestando la domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio a seguito di integrazione del contraddittorio CP_2 disposto con ordinanza del 22.10.2024 e concludeva chiedendo “in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale del ricorrente, condannare il datore di lavoro al pagamento nei confronti dell' di CP_2 contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale entro i limiti prescrizionali ove operanti, previa ammissione - ove occorra – di CTU contabile [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 25.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al capo della domanda relativa alla chiesta trasformazione del rapporto da part time 20 ore settimanali a part time 30 ore settimanali atteso che - per come rappresentato congiuntamente dai procuratori all'udienza del 19.3.2024 - con decorrenza dal 1.1.2024 vi è stata una modifica contrattuale in tal senso che ha interessato oltre che parte ricorrente tutti gli altri lavoratori ex OSS.
Tanto precisato, il ricorso è, per il resto, infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente lamenta di aver subito ad opera della società datoriale un demansionamento siccome, pur avendo dalla data di assunzione svolto la mansione di OSS con inquadramento nel livello C2 CCNL Multiservizi, da gennaio 2020 la società datoriale ha modificato le sue mansioni (addetta alle pulizie), il suo inquadramento e livello retributivo (2A CCNL Multiservizi), per come emerge dalle buste paga e dalle comunicazioni inviate a tutti i lavoratori.
3 Lamenta, inoltre, l'unilaterale riduzione datoriale dell'orario di lavoro (da 30 a
20 ore settimanali) chiedendo – oltre che la condanna della società datoriale alla trasformazione del rapporto di lavoro part time, sul cui capo di domanda si
è appena detto – anche la condanna al pagamento delle differenze retributive, deducendo che, a fronte della illegittima riduzione contrattuale, ha continuato a svolgere 30 ore settimanali anziché 20 ore settimanali.
Al riguardo deve rilevarsi che, per come dedotto e documentato dalla resistente, la riduzione dell'orario lavorativo come pure la modifica dell'inquadramento sono state oggetto di accettazione da parte della ricorrente che ha, invero, espresso il suo consenso a tali modifiche che sono, pertanto, avvenute consensualmente.
Dalla documentazione prodotta dalla società, si evince, infatti, che nel 2019
l'appalto di servizi cui era addetta la ricorrente (insieme ad altri 79 dipendenti della società convenuta) è stato sospeso con decorrenza dal 1.10.2019 avendo la committente Azienda ospedaliera di Cosenza inoltre inibito lo svolgimento di compiti di assistenza igienica ai pazienti da parte dei dipendenti della
; per effetto del venir meno, per unilaterale decisione del CP_1 committente, di uno dei servizi affidati in appalto si trovò ad CP_1 affrontare una situazione di esubero di personale: la sospensione dell'appalto avente ad oggetto tutti i servizi di pulizia, integrativi e complementari vale a dire i servizi svolti dagli OSS, determinò l'avvio di procedura di licenziamento collettivo relativa a tutti gli 80 lavoratori con mansioni di OSS addetti a quell'appalto, tra cui l'odierna ricorrente.
La società, pertanto, aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo per gli 80 lavoratori in esubero ma, a seguito di riunione con la Regione Calabria prima e presso la Prefettura di Cosenza, si riuscì ad individuare una soluzione per scongiurare il paventato licenziamento collettivo.
Come evincibile dal verbale di riunione del 4.12.2019 svoltasi presso la
Prefettura di Cosenza tra la Società e le Organizzazioni Sindacali, CP_1 si dichiarava disponibile a procedere ad una forma di riassorbimento e mantenimento in servizio dei lavoratori in esubero, inserendoli nelle mutate condizioni dell'appalto pur di evitarne il licenziamento e in particolare: − gli 80
4 lavoratori con qualifica di OSS (tra cui l'odierna ricorrente), per effetto del venir meno delle mansioni proprie della qualifica, sarebbero stati adibiti a mansioni di pulizia e inservientato (servizi integrativi) e dunque coerentemente inquadrati nel Livello II CCNL Multiservizi (cd. parametro 115); − come misura di favore nei confronti degli 80 lavoratori, “demansionati” al fine di salvaguardare il loro posto di lavoro, sarebbe stato loro riconosciuto un importo retributivo a titolo di superminimo mensile al fine di conservare la maggiore retribuzione precedentemente goduta (corrispondente al Livello C2
CCNL Cooperative Sociali) nonostante il nuovo inferiore inquadramento che avrebbe previsto una retribuzione inferiore;
− al fine di riassorbire le ore di lavoro (collocate su pulizia e servizi integrativi) all'interno dell'organizzazione già completa, l'orario di lavoro settimanale degli ex OSS sarebbe stato ridotto da 30 a 20 ore settimanali (trasformazione in part-time 50%); − CP_1 si impegnava tuttavia, al fine di avvantaggiare per quanto possibile i lavoratori a fronte della riduzione di orario, a redistribuire le ore di volta in volta disponibili in modo da incrementare nei fatti l'orario di lavoro mensile (e la retribuzione) degli ex OSS.
Orbene, la modifica delle mansioni, dell'inquadramento e dell'orario è avvenuto in questo contesto di crisi al fine precipuo di evitare il licenziamento collettivo e, profilo rilevante ai fini di causa, tale modifica è stata espressamente accettata dalla ricorrente e, pertanto, il nuovo assetto contrattuale è stato oggetto di accordo.
Ciò posto, avuto riguardo al dedotto demansionamento, valga osservare che – in disparte dal fatto che la ricorrente ha espresso il proprio consenso all'assegnazione di mansioni e inquadramento inferiori – si osserva che la stessa ha mantenuto il trattamento economico in godimento percependo “una voce mensile in busta paga definita “superminimo” pari ad € 185,53 in modo da allineare la retribuzione lorda attuale a quella precedentemente riconosciuta” (cfr. pag. 11 del ricorso).
Pertanto, premessa la validità del c.d. patto di demansionamento, sempre che vi sia il consenso del lavoratore non affetto da vizi della volontà e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza di accordo
5 (cfr. Cass. 10 settembre 2013, n. 20716; Cass. 22 agosto 2006, n. 18269;
Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375; Cass. 9 marzo 2004, n. 4790; Cass. 4 giugno
1992, n. 6822) prevale, infatti, l'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art. 2103 cod. civ. e ciò non solo ove il demansionamento sia promosso dalla richiesta del lavoratore - il quale deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volontà - ma anche allorché l'iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo (cfr., in tale senso, Cass. n. 2375 cit.);
è stato anche evidenziato che la validità del patto di demansionamento presuppone l'impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione della disponibilità del lavoratore ad accettarle (vedi Cass. 25 novembre 2010, n. 23926; Cass. 5 agosto 2000, n.
10339 ed anche Cass. 12 giugno 2015, n. 12253 e Cass. 6 ottobre 2015, n.
19930 che hanno ribadito tale validità, sempre nella genuinità non viziata del consenso del lavoratore e nella sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo, chiaramente confermando come al di fuori di tali ipotesi non sussista un principio generale in base al quale, in caso di soppressione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del lavoratore, si determini un 'affievolimento' del diritto garantito dall'art. 2103 cod. civ.) nel caso di specie la ricorrente ha espresso consenso espresso al demansionamento (né in questa sede anche solo prospetta un vizio della volontà) mantenendo il livello retributivo in godimento attraverso l'erogazione di una voce volta a conservare la maggiore retribuzione precedentemente goduta.
La rivendicazione di differenze retributive sotto tale profilo si rivela pertanto infondata, avendo parte ricorrente mantenuto lo stesso trattamento retributivo precedente pur dopo l'assegnazione di diverse mansioni ed inquadramento.
Parimenti infondata è la rivendicazione di differenze retributive per lo svolgimento di orario di lavoro superiore a quello risultante dalla modifica contrattuale.
6 Sul punto la convenuta ha prodotto i tabulati delle presenze della ricorrente e le timbrature riconoscendo che la ricorrente ha disimpegnato – sia pure non sempre – un maggior numero di ore anche a seguito della riduzione dell'orario, conformemente agli impegni assunti con le OOSS di favorire lo svolgimento di ore supplementari;
dalle buste paga prodotte si ricava, del resto, che la ricorrente ha ricevuto la retribuzione per le ore supplementari svolte essendo in queste riportate le ore di lavoro supplementari (corrispondente alle ore risultanti dalle timbrature) e la relativa maggiorazione.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e società resistente possono essere compensate in misura di ½ stante il venir meno in corso di causa delle ragioni di contrasto inter partes rispetto ad una delle domande e, per la parte residua, seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
devono essere integralmente compensate quelle relative ai rapporti con l' chiamato in CP_2 causa ai soli fini della integrale costituzione del contraddittorio.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al capo della domanda relativa alla trasformazione del rapporto da part time 20 ore settimanali a part time 30 ore settimanali;
rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di 1/2, liquida in complessive € 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa integralmente le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Così deciso in Cosenza, 28 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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