Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 33184 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra: IP , rappr.ta e difesa dall' Avv. Sandro De Martinis - Pt_1 ricorrente E
– convenuto, Controparte_1 contumace
Oggetto: accertamento e condanna al pagamento di prestazioni previdenziali/assistenziali a seguito di omologazione ex art. 445 bis c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 16/9/2024 conveniva qui in Parte_2 giudizio l' . CP_1
Esposto (in sintesi): che questo Tribunale, con decreto ex art. 445 bis c.p.c. pubblicato il 3/7/2023, aveva omologato ATPO accertante che ella versava, dalla domanda amministrativa del 7 luglio 2021, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire della indennità di accompagnamento;
che notificato all' il decreto ed il Mod. AP/70 attestante
CP_1 gli altri requisiti di legge il 24/10/2023, decorso il termine di gg. 120 previsto dall'art. 445 bis c.p.c., l' , malgrado la sussistenza degli altri requisiti di
CP_1 legge, non aveva provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione;
chiedeva dichiararsi il diritto e condannarsi l' al pagamento
CP_1 della prestazione. L' , ritualmente citato, restava contumace.
CP_1
Per l'odierna udienza la difesa attorea ha dedotto e documentato che la liquidazione è avvenuta in data 16.10.2024 ed è stata successivamente onorata;
ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese. All'odierna udienza ha confermato tali conclusioni.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
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Giuste le sopraggiunte conclusioni attoree, l'evidenza documentale dell'avvenuta liquidazione, l'ammissione dell'intervenuto pagamento, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m. (ma secondo lo scaglione 5200/26000 identificato secondo l'art.13, co.1, c.p.c. - Cass
SU n. 10454/2015 – la causa non è di valore indeterminabile), seguono la soccombenza virtuale dell per aver dato causa al giudizio posto che la CP_1 pretesa era pacificamente fondata e l' ha omesso di provvedere al relativo CP_1 riconoscimento e liquidazione nel termine posto dall'art. 445 bis c.p.c., già spirato al momento della presentazione del ricorso giudiziario. Esse sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2025
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con la dr.ssa Stella CP_2
Maramao.
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)