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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell'1.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 5200/2018
TRA
, nato a [...], il [...], C.F.: residente Parte_1 C.F._1
a Messina, villaggio Zafferia, via Casciaro n. 24 ed elettivamente domiciliato, in Messina, Via
Maddalena, n. 128 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ciraolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
con sede in Controparte_1
Messina, Via E. Martinez n.° 5, C.f. e P.Iva n.° , in persona dei ll.rr. pro tempore, P.IVA_1
1) nata a [...] il [...] ( ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...], e 2) nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vincent C.F._3
MOLINA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Messina, Via La Farina 141, giusta procura in atti
Resistente
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Antonietta Canu e Francesco Gramuglia, in forza delle procure generali alle liti a rogito del Dr. in data 21.07.15, rep. n. Persona_1
80974 Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Messina, nella Via T.Capra n.103, presso la Sede Provinciale dell'
[...]
CP_4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 26/10/2018 il sig. adiva questo Tribunale per sentir condannare la ditta al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle differenze retributive dovute in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti tra il 2010 e il 2018.
CP_ Assumeva il ricorrente di aver iniziato a lavorare in nero presso la resistente nel dicembre del 2010 con mansioni riferibili al III livello – personale specializzato e impiegati di concetto del CCNL per i dipendenti delle imprese Turistiche minori.
L'orario di lavoro asseritamente osservato dal ricorrente era di 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00
(per un totale di 35 ore settimanali), percependo un compenso pari ad € 400,00 che veniva corrisposto in contanti.
Nel periodo che va dal mese di novembre al mese di maggio di ogni anno, il prestava Parte_1
la propria attività lavorativa anche il sabato mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (per un totale di 40 ore settimanali) senza ricevere alcun incremento stipendiale
A dire del lo stesso, sin dal primo ingresso in azienda, svolgeva i seguenti incarichi: Parte_1
costruzione e vendita di pacchetti turistici per clienti individuali e per gruppi (specialmente scolastici), prenotazione di biglietterie aeree/navali/ferroviarie, gestione del rapporto con i clienti, incasso dei pagamenti, gestione delle carte di credito aziendali, assistenza partenze/arrivi gruppi, emissione e controllo fatture, servizi di fattorinaggio (pagamento bollette, invio raccomandate per partecipazioni a gare di appalto, consegna brevi manu di buste per gare di appalto presso scuole dislocate su tutto il territorio della Provincia di Messina) con il proprio mezzo personale e senza alcuna forma di rimborso spese.
Successivamente, con contratto in data 30 dicembre 2011, il ricorrente stipulava con la società resistente un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2012
e qualifica di "assistente all'addetto ai servizi di prenotazione" e inquadramento al livello “5” previsto dal suddetto CCNL in cui risultava che il lavoratore avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per un totale di 20 ore settimanali, con mansioni inferiori rispetto a quelle pretesamente svolte.
Tuttavia, a detta del Mongitore questi continuava a lavorare per la società resistente non per le
20 ore settimanali ivi previste ma sempre per il medesimo monte ore già descritto e per un compenso di circa Euro 600,00 mensili. Nel prosieguo del rapporto lo stesso subiva svariate modifiche contrattuali meglio descritte in ricorso che, a detta del ne variavano la consistenza formale senza mutare nei fatti la Parte_1 natura delle mansioni espletate e l'orario di lavoro che rimaneva invariato.
Il ricorrente, ritendo di essere leso nei propri diritti dal mancato riconoscimento delle effettive
CP_ condizioni di lavoro osservate formulava alla resistente svariate richieste per la regolarizzazione della sua posizione con riconoscimento del livello realmente ricoperto e conseguente adeguamento della retribuzione.
Tali istanze tuttavia rimanevano senza riscontro, pertanto, nel marzo del 2018 il Mongitore rassegnava le proprie dimissioni e agiva in giudizio a tutela dei propri diritti.
Si costituiva in giudizio la ditta contestando le avverse pretese e chiedendo Controparte_1
il rigetto del ricorso.
In particolare rappresentava che il appena diplomato, in ragione degli stretti rapporti Parte_1
di amicizia tra la di lui madre e una delle titolari, veniva saltuariamente chiamato in azienda per svolgere semplici incombenze e acquisire i primi rudimenti dell'attività.
A tale titolo percepiva piccoli compensi in ragione delle prestazioni occasionalmente rese in favore della resistente.
Successivamente, consolidatasi la sua pratica e la sua presenza in azienda il rapporto veniva formalizzato prima con un contratto part-time e successivamente modificato nei termini dei contratti dedotti in giudizio.
Evidenziava che mai le mansioni svolte erano andate oltre il V livello del CCNL di categoria stante il limitato impiego del e la sua mancanza di esperienza rispetto al personale Parte_1
più anziano già presente in azienda.
Contestava, infine, la quantificazione delle differenze retributive pretese.
CP_ Si costituiva in giudizio anche l' regolarmente citato dal ricorrente, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di somme accessorie eventualmente maturate e maturande fino al saldo.
Ammessa la prova per testi diretta e contraria articolata dalle parti, all'esito alla stessa, veniva disposta CTU contabile per accertare l'entità delle differenze retributive dovute al Parte_1
Infine, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande di parte ricorrente.
Il Mongitore chiede innanzi tutto che venga riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal mese di dicembre 2010 al dicembre 2011 con inquadramento al livello III del CCNL Imprese Turistiche Minori. Come noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c. grava sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Nello specifico, per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato e dei termini di svolgimento dello stesso.
Nella questione che ci occupa il per il periodo di lavoro 2010-2011 non ha dato Parte_1
piena dimostrazione di quanto preteso.
Premesso che appare inverosimile (oltre che non dimostrato) che il ricorrente al suo primo impiego e alla sua prima esperienza lavorativa potesse da subito svolgere mansioni di impiegato di concetto, le allegazioni su tempi e modi di svolgimento della prestazione lavorativa sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio in quanto i testi escussi nulla hanno potuto riferire sul periodo in contestazione.
Anche le parziali ammissioni della resistente non sono da sole sufficienti a ricostruire e accertare lo svolgimento del rapporto nei termini richiesti dal ricorrente, anche al fine di affidare un mandato al consulente in tal senso.
Pertanto, le domande riguardanti il preteso lavoro irregolare vanno respinte.
Diversa è la situazione per quanto riguarda il rapporto di lavoro a decorrere dal 2012 (data di regolarizzazione dello stesso).
Sul punto è risultata dirimente la deposizione della collega di lavoro del sig.ra Parte_1
a quale, interrogata sul punto, dichiarava testualmente: “c) A D.R. Vero che pur avendo CP_6
sottoscritto un contratto di lavoro part-time per un numero di ore nettamente inferiore, in realtà, sia io che il Sig. lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e Parte_1
dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e dal mese di novembre al mese di maggio anche il sabato mattina, alternandoci – il sabato – essendo in tre, io e;
Parte_1 Parte_2
d) A D.R. Vero che il Sig. svolgeva con continuità e prevalenza su qualsiasi Parte_1
altra richiesta del datore di lavoro le seguenti mansioni: costruzione e vendita di pacchetti turistici per clienti individuali e per gruppi (specialmente scolastici), prenotazione di biglietterie aeree/navali/ferroviarie, gestione del rapporto con i clienti, incasso dei pagamenti, gestione delle carte di credito aziendali, assistenza partenze/arrivi gruppi, emissione e controllo fatture, servizi di fattorinaggio (pagamento bollette, invio raccomandate per partecipazioni a gare di appalto, consegna brevi manu di buste per gare di appalto presso scuole dislocate su tutto il territorio della Provincia di Messina) con il proprio mezzo personale;
A richiesta dell'Avv. Molina preciso di non aver visto il contratto del Mongitore, ma io avevo un contratto part time anche se non ricordo il numero delle ore;
preciso ancora, sempre a richiesta dell'Avv. Molina, che lavoravamo la mattina del sabato dal mese di novembre fino a maggio alternandoci, sicuramente per uno o due anni, ma non ricordo quali e non ricordo per gli altri anni.”
Da quanto sopra risulta provato che il rapporto di lavoro, per il periodo 2012-2018, relativamente alla sua articolazione temporale, si è svolto nei termini dedotti dal ricorrente.
Diversamente per quanto riguarda le mansioni e il livello preteso dal Parte_1
In merito, osservando le declaratorie contrattuali, appare di tutta evidenza che le mansioni svolte dal ricorrente ed emergenti dall'istruttoria non possano sicuramente farsi rientrare in quelle contrattualmente attribuite (V livello).
Tuttavia, nemmeno può dirsi che dette mansioni possano rientrare nel III livello rivendicato dal ricorrente.
Infatti, è stato dimostrato che il si occupava in autonomia della creazione dei vari Parte_1 pacchetti di viaggio fornendo ampia consulenza e assistenza ai clienti dell'agenzia oltre a svolge svariate mansioni che richiedevano un certo grado di competenza e preparazione professionale.
Tali mansioni non era tali da poter rientrare nel livello preteso (III) apparendo più consono agli incarichi svolti il IV livello del CCNL di categoria secondo la cui declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita
e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
Acclarato, pertanto, che le mansioni disimpegnate dal ricorrente rientrano a pieno titolo nel livello IV di cui al CCNL di categoria, le differenze retributive dovute sono quelle conteggiate in sede di CTU le cui conclusioni appaiono congrue e motivate.
In base al suddetto elaborato, detratto quanto già corrisposto, al ricorrente spettano € 51.448,80
a titolo di differenze retributive ed € 3.499,00 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione come per legge.
CP_ Va infine disposta la condanna della resistente al pagamento, in favore dell' , delle CP_3
somme dovute a titolo di contributi previdenziali e somme accessorie sul differente inquadramento del lavoratore per come accertato, dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo previa compensazione di ½ in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
5200/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Riconosce e dichiara che tra e la ditta è intercorso Parte_1 Controparte_1
un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato IV livello CCNL
Turismo a decorre dal 02/01/2012 alla data del licenziamento;
2) Per l'effetto, condanna la ditta in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 51.448,80 a titolo di differenze retributive ed € 3.499,00 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Condanna la ditta al pagamento in favore dell' dei contributi Controparte_1 CP_3
previdenziali maturati in forza del rapporto di lavoro accertato nel presente giudizio con i relativi accessori dal dovuto al soddisfo.
5) Condanna la ditta al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente quantificate, già compensate, in € 6.700,00 oltre spese generali, cpa, iva come per legge;
CP_
6) Condanna la ditta al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_1 quantificate in € 6.114,00 oltre spese generali, cpa, iva come per legge,
7) Pone a carico della ditta le spese di c.t.u. da liquidarsi con separato Controparte_1
decreto.
Così deciso in Messina il 2.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando