Versione
6 marzo 1991
6 marzo 1991
Art. 1. 1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame.
2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purche' non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.
3. Il trasferimento non interrompe l'anzianita' di iscrizione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purche' non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.
3. Il trasferimento non interrompe l'anzianita' di iscrizione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/2009, n. 25824Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele - Presidente - Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. TALEVI Alberto - Consigliere - Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 31940/2005 proposto da: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ed associati, rappresentato e difeso dall'avvocato SIGILLÒ Vincenzo giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro OL O\, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. POLLIO 30, presso …Leggi di più...
- necessità·
- sussistenza·
- conseguenze·
- nulla osta dell'ordine di provenienza·
- albo·
- avvocato e procuratore·
- iscrizione