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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/08/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 888/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 aprile 2024 e vertente
T R A
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siderno (RC), alla Via Cesare Battisti, n. 114, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Trichilo (p.e.c.: - Email_1 fax: 0964/388071), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.10.1973 e (C.F.: ), nata a Controparte_2 C.F._3
Bovalino (RC) il 07.07.1953, entrambi elettivamente domiciliati in Locri (RC), alla Via
Firenze n. 88 presso lo studio dell'Avv. Nicola Tallarida, (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende, giusta procura Email_2 in atti;
APPELLATI
**************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 431/2019 resa dal Tribunale di Locri il
04.04.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 39/2018 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 08.04.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate, rispettivamente, il 06.04.2024 ed il 08.04.2024, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini: “…si insiste affinché V. S. voglia:
a.- rimettere in istruttoria il giudizio, ed ammettere le prove articolate, soprattutto quelle testimoniali, immotivatamente disattese;
b. riesaminare ed ammettere gli altri elementi istruttori, soprattutto Ctu tecnica, per la corretta individua zione degli immobili, oggetto di giudizio, atteso lo ( sconvolgimen to ) dei limiti e dei fabbricati ( de moliti ) fatti oggetto di lavori ( anche alla data odierna ) a cura della parte appellata.
Per cui, dovrà essere riformata la sentenza impugnata, con totale accoglimento della domanda di usucapione proposta dalla signor . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado del giudizio, con clausola di attribuzione e oneri accessori, a favore del sottoscritto avvocato, che ne ha fatto anticipazione.
Ogni altro diritto fatto salvo.”; per gli appellati, come segue: “Ci si riporta a tutti gli atti e difese in atti e si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni così come formulate con la comparsa di costituzione e di risposta:
Dichiarare inammissibile l'appello proposto d avver so la sentenza n. Parte_1
431/2019 del Tribunale di Locri in primis ex art. 148 c.p.c. e comunque rigettarlo perché destituito da ogni fondamento.
Ordinare al Conservatore dei registri Immobiliari di Reggio Calabria la cancellazione della trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di causa per il doppio grado di giudizio e per ogni parte separatamente, oltre al rimborso forfettario 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge con distrazione in favore sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:Controparte_1
proponevano opposizione avverso il ricorso ex art. 1159 bis c.c. Controparte_2 con pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n. 489/2017 RG. notificato in data 18.11.2017 con il quale era stato ricono sciuto in favore d l'acquisto a titolo originario per usucapione semplificata dei Parte_1 seguenti immobili: 1) fabbricato rurale sito in Bovalino, identificato in Catasto al foglio 10, p.lla 214, di are 00 e c.a. 93, catastalmente intestato;
2) Controparte_2 terreno sito in Bovalino, identificato al foglio 10, p.lla 814, dell'estensione di are 08 e ca. 80, catastalmente intestato a;
3) terreno sito in Bovalino, Controparte_1 identificato al foglio 10, p.lla 1427, dell'estensione di are 05 e ca. 60.
A fondamento della domanda, deducevano la violazione e falsa applicazione dell'art. 3
l. 346/1976 trattandosi, a loro dire, di immobili ricadenti in zona B6 (zona residenziale semintensiva di completamento) e, dunque, non usucapibili in for za della normativa citata. Inoltre, con riferimento al fabbricato rustico la difesa della CP_2 evidenziava che invero trattavasi di vasca di irrigazione e che il bene in oggetto era stato in ogni caso demolito in data anteriore al 2000 come si evinceva dall'atto di acquisto in suo favore per nota del 03.03.2000; che era stato acquistato dai danti causa, Per_1
e Persona_2 Controparte_3 Persona_3 Persona_4 Parte_2
l'intero fondo della estensione di 749 mq ricomprendente anche la p.lla 214 e, in specie, “l'area di risulta dalla demolizione della vasca di irrigazione” (cfr. documentazione in atti) e che era rimasta sempre nel possesso della medesima. Quanto ai terreni osservava che entrambi identificati alle p.lle 814 e Controparte_1
1427 (corrispondente alla ex p.lla 212) erano stati da questi acquistati dai danti causa,
e Persona_2 Controparte_3 Persona_3 Persona_4 Parte_2 con atto per notar del 16.12.2003 e che erano rimasti se mpre nel possesso Per_1 della medesima parte opponente. Precisava che la indicazione “ente urbano” con riferimento alla p.lla 1427 specificava la variazione della destinazione del terreno, da suolo agricolo a suolo utilizzato ad altri fini.
Si costituiva in giudizi chiedendo in primo luogo la riunione dei due Parte_1 procedimenti promossi da e avverso il Controparte_1 Controparte_2 medesimo decreto di riconoscimento della usucapione speciale;
nel merito insisteva per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per il riconoscimento in proprio favore dell'intervenuto acquisto per usucapione anche ordinaria dei beni oggetto di causa.
Esperita con esito negativo la mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 trattandosi di diritti reali, veniva acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di usucapione ex art. 1159 bis c.c. – iscritto al n. 489/2017 r.g. - e rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti con ordinanza del 09.2.2019; pertanto, la causa veniva rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa mediante lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della motivazione.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione spiegata d e e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, rigetta la domanda di accertamento per usucapione ex art. 1159 bis c.c. promossa d;
Parte_1 2) condann al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 739,58 (di cui euro 118,18 per esborsi ed euro 621,40 per compensi professionali), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
28.10.2019, esponendo un unico ed articolato motivo di Parte_1 gravame.
In buona sostanza l'appellante deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il Tribunale sarebbe incorso in un preteso vizio di omessa pronuncia non avendo accolto le richieste di prova testimoniale e di ammissione della C.T.U., dalla stessa avanzate reiteratamente.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento del motivo sopra spiegato e previo espletamento di apposita C.T.U., la totale riforma della sentenza impugnata, con ogni statuizione di legge riguardo alla invocata usucapione, e la condanna degli appellati in solido a lla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 15.01.2020, e i Controparte_1 Controparte_2 quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.04.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., sollevata dagli appellati.
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientement e in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
L'appello è comunque infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata, infatti, è stata legittimamente emessa dal Tribunale che, nella sua redazione, ha seguito un iter logico-giuridico ineccepibile, motivando in maniera organica e pertinente tutte le ragioni ivi esplicitate.
Si condividono, in primis, le argomentazioni sostenute dal primo Giudice laddove ha correttamente osservato che: “…il procedimento di cui alla L. n. 346 del 1976 riproduce lo schema del procedimento per decreto ingiuntivo, sicché la relativa opposizione dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali (Cass. n. 8789/00). Pertanto, si ritiene applicabile in questa sede il principio in base al quale "Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis" (v. Cass. n. 22754/13).”.
Tale impostazione va letta in unum con il principio stabilito da Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 4059 del 11 maggio 1990), secondo cui: “Anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 346, la prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva.”, con ciò volendo significare che la parte che invoca l'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., nell'atto introduttivo, oltre ad indicare con esattezza le particelle fondiarie, deve allegare tutte le prove documentali poste a sostegno della domanda e specificare altresì i costituendi mezzi di prova utili e indispensabili ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione (tra cui tutti i documenti necessari all'individuazione catastale del fondo ed alla propria destinazione agricola, oltre alle ulteriori prove riguardanti la qualità di coltivatore in capo al possessore e la concreta consistenza del fondo).
Nel caso di specie, in ordine alla prova testimoniale articolata già in maniera vaga ed indeterminata nella comparsa di costituzione e risposta depositata all'esito del ricorso spiegato da e e ribadita Controparte_1 Controparte_2 successivamente (e negli stessi termini) con le memorie istruttorie ex art. 183, comma
VI c.p.c., va rilevato, al pari di quanto fatto dal Tribunale, che la richiesta “era stata capitolata rispetto alla domanda di usucapione ordinaria e senza qual sivoglia approfondimento del dato relativo all'epoca della perdita del possesso degli immobili in esame da parte degli opponenti”, ed in ogni caso verteva su circostanze generiche, valutative e negative, con ciò volendo significare che la Parte_1 nell'originaria domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., non ha articolato in maniera sufficientemente chiara e pertinente i mezzi istruttori atti a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il compimento di tale fattisp ecie acquisitiva speciale.
Di contro, va ricordato che a fronte della deduzioni difensive proposte da
- secondo cui l'immobile insistente sul suo terreno era Controparte_2 una semplice vasca di irrigazione, demolita in data anteriore al 2000, ri sultante documentalmente (cfr. atto di acquisto per notar del 03.03.2000), e che Per_1
l'intero fondo compravenduto della estensione di 749 mq, in cui era ricompresa anche la p.lla 214 costituente l'area di risulta della demolizione della vasca di irrig azione, era sempre rimasta nel suo possesso - nessuna contestazione è stata mossa dalla difesa dell'opposta.
Altrettanto si è verificato in riferimento alle difese spiegate da il Controparte_1 quale, deducendo che entrambi i fondi identificati alle p.lle 814 e 1427
(corrispondente alla ex p.lla 212) erano stati da egli regolarmente acquistati dai germani
, , e Persona_2 Controparte_3 Persona_3 Persona_4 Parte_2 con atto per notar del 16.12.2003 (in merito si osserva c he non sarebbe Per_1 decorso neanche il termine di 15 anni per la valida proposizione dell'azione di usucapione speciale nei confronti del , opponeva che gli stessi Controparte_1 erano rimasti sempre in suo possesso e, quanto alla particella 1427 (risultante al catasto come “ente urbano”), aggiungeva che tale indicazione implicava la variazione della destinazione del terreno, da suolo agricolo a suolo utilizzato ad altri fini, motivo per il quale difetterebbero i requisiti per poter invocare l'usucapione speci ale, che, si rammenta, richiede necessariamente che il terreno in oggetto sia destinato in concreto all'attività agraria (cfr. Cass. Sent. n. 8778/2010) costituendo “la destinazione urbanistica del bene (…) elemento rilevante per la qualificazione del fond o come rustico, poiché, ove il fondo sia destinato ad insediamenti e attività diversi da quelli agricoli, viene meno lo scopo stesso della disposizione di cui all'art. 1159 bis cod. civ., volto ad incoraggiare e salvaguardare il lavoro rurale.” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 22476 del 22 ottobre 2014).
Anche in questo caso, la nulla ha dedotto. Parte_1
Ad ogni modo va ricordato che il dato documentale rappresentato dagli atti di compravendita prodotti in giudizio dagli odierni appellati non avrebbe potuto essere scalfito o superato da qualsivoglia prova testimoniale.
A ragione, pertanto, il Tribunale ha ritenuto di non dover accogliere la prova testimoniale articolata dalla difesa della Parte_1
Quanto alla C.T.U., si condividono anche in questa sede le statuizioni adottate dal
Tribunale, evidenziandosi che l'opposta non avrebbe potuto demandare al C.T.U. di individuare l'esatta ubicazione delle particelle dedotte in giudizio, costituendo ciò uno specifico onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c. a carico di chi rivendica un diritto, quale, nel caso di specie, la prescrizione usucapitiva speciale ai sensi dell'art. 1159 bis c.c..
Ricordando, in primis, che la C.T.U. non è un mezzo di prova in sé, ma uno strumento a disposizione del giudice per acquisire conoscenze tecniche specifiche necessarie per la decisione della causa, va inoltre osservato che non può assolvere ad alcuna funzione esplorativa, non essendo uno strumento che le parti possono utilizzare per introdurre nuove prove, ma un mezzo che il giudice può utilizzare per valutare le prove già offerte o per accertare fatti che richiedono competenze specifiche.
Nel caso di specie, in mancanza di una prova concreta offerta dalla Parte_1 in ordine all'esatta individuazione delle particelle che la stessa avrebbe preteso di usucapire, a ragione il Tribunale ha deciso di non ammetterne l'espletamento, non potendosi il C.T.U. sostituire alle parti nei loro obblighi connessi all'onere probatorio su di esse gravante per legge.
Ogni ulteriore considerazione è da ritenersi assorbita.
Per le suddette ragioni l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 5.000,00), in complessivi €. 2.540,00, in favore di Controparte_1
e in solido tra loro, di cui €. 460,00 per la fase di studio, Controparte_2 €. 389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase istruttoria ed €. 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procurator i delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 28.10.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 di essi, che liquida in complessivi €. 2.540,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 888/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 aprile 2024 e vertente
T R A
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siderno (RC), alla Via Cesare Battisti, n. 114, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Trichilo (p.e.c.: - Email_1 fax: 0964/388071), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.10.1973 e (C.F.: ), nata a Controparte_2 C.F._3
Bovalino (RC) il 07.07.1953, entrambi elettivamente domiciliati in Locri (RC), alla Via
Firenze n. 88 presso lo studio dell'Avv. Nicola Tallarida, (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende, giusta procura Email_2 in atti;
APPELLATI
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 431/2019 resa dal Tribunale di Locri il
04.04.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 39/2018 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 08.04.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate, rispettivamente, il 06.04.2024 ed il 08.04.2024, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini: “…si insiste affinché V. S. voglia:
a.- rimettere in istruttoria il giudizio, ed ammettere le prove articolate, soprattutto quelle testimoniali, immotivatamente disattese;
b. riesaminare ed ammettere gli altri elementi istruttori, soprattutto Ctu tecnica, per la corretta individua zione degli immobili, oggetto di giudizio, atteso lo ( sconvolgimen to ) dei limiti e dei fabbricati ( de moliti ) fatti oggetto di lavori ( anche alla data odierna ) a cura della parte appellata.
Per cui, dovrà essere riformata la sentenza impugnata, con totale accoglimento della domanda di usucapione proposta dalla signor . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado del giudizio, con clausola di attribuzione e oneri accessori, a favore del sottoscritto avvocato, che ne ha fatto anticipazione.
Ogni altro diritto fatto salvo.”; per gli appellati, come segue: “Ci si riporta a tutti gli atti e difese in atti e si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni così come formulate con la comparsa di costituzione e di risposta:
Dichiarare inammissibile l'appello proposto d avver so la sentenza n. Parte_1
431/2019 del Tribunale di Locri in primis ex art. 148 c.p.c. e comunque rigettarlo perché destituito da ogni fondamento.
Ordinare al Conservatore dei registri Immobiliari di Reggio Calabria la cancellazione della trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di causa per il doppio grado di giudizio e per ogni parte separatamente, oltre al rimborso forfettario 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge con distrazione in favore sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
proponevano opposizione avverso il ricorso ex art. 1159 bis c.c. Controparte_2 con pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n. 489/2017 RG. notificato in data 18.11.2017 con il quale era stato ricono sciuto in favore d l'acquisto a titolo originario per usucapione semplificata dei Parte_1 seguenti immobili: 1) fabbricato rurale sito in Bovalino, identificato in Catasto al foglio 10, p.lla 214, di are 00 e c.a. 93, catastalmente intestato;
2) Controparte_2 terreno sito in Bovalino, identificato al foglio 10, p.lla 814, dell'estensione di are 08 e ca. 80, catastalmente intestato a;
3) terreno sito in Bovalino, Controparte_1 identificato al foglio 10, p.lla 1427, dell'estensione di are 05 e ca. 60.
A fondamento della domanda, deducevano la violazione e falsa applicazione dell'art. 3
l. 346/1976 trattandosi, a loro dire, di immobili ricadenti in zona B6 (zona residenziale semintensiva di completamento) e, dunque, non usucapibili in for za della normativa citata. Inoltre, con riferimento al fabbricato rustico la difesa della CP_2 evidenziava che invero trattavasi di vasca di irrigazione e che il bene in oggetto era stato in ogni caso demolito in data anteriore al 2000 come si evinceva dall'atto di acquisto in suo favore per nota del 03.03.2000; che era stato acquistato dai danti causa, Per_1
e Persona_2 Controparte_3 Persona_3 Persona_4 Parte_2
l'intero fondo della estensione di 749 mq ricomprendente anche la p.lla 214 e, in specie, “l'area di risulta dalla demolizione della vasca di irrigazione” (cfr. documentazione in atti) e che era rimasta sempre nel possesso della medesima. Quanto ai terreni osservava che entrambi identificati alle p.lle 814 e Controparte_1
1427 (corrispondente alla ex p.lla 212) erano stati da questi acquistati dai danti causa,
e Persona_2 Controparte_3 Persona_3 Persona_4 Parte_2 con atto per notar del 16.12.2003 e che erano rimasti se mpre nel possesso Per_1 della medesima parte opponente. Precisava che la indicazione “ente urbano” con riferimento alla p.lla 1427 specificava la variazione della destinazione del terreno, da suolo agricolo a suolo utilizzato ad altri fini.
Si costituiva in giudizi chiedendo in primo luogo la riunione dei due Parte_1 procedimenti promossi da e avverso il Controparte_1 Controparte_2 medesimo decreto di riconoscimento della usucapione speciale;
nel merito insisteva per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per il riconoscimento in proprio favore dell'intervenuto acquisto per usucapione anche ordinaria dei beni oggetto di causa.
Esperita con esito negativo la mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 trattandosi di diritti reali, veniva acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di usucapione ex art. 1159 bis c.c. – iscritto al n. 489/2017 r.g. - e rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti con ordinanza del 09.2.2019; pertanto, la causa veniva rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa mediante lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della motivazione.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione spiegata d e e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, rigetta la domanda di accertamento per usucapione ex art. 1159 bis c.c. promossa d;
Parte_1 2) condann al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 739,58 (di cui euro 118,18 per esborsi ed euro 621,40 per compensi professionali), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
28.10.2019, esponendo un unico ed articolato motivo di Parte_1 gravame.
In buona sostanza l'appellante deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il Tribunale sarebbe incorso in un preteso vizio di omessa pronuncia non avendo accolto le richieste di prova testimoniale e di ammissione della C.T.U., dalla stessa avanzate reiteratamente.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento del motivo sopra spiegato e previo espletamento di apposita C.T.U., la totale riforma della sentenza impugnata, con ogni statuizione di legge riguardo alla invocata usucapione, e la condanna degli appellati in solido a lla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 15.01.2020, e i Controparte_1 Controparte_2 quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.04.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., sollevata dagli appellati.
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientement e in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
L'appello è comunque infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata, infatti, è stata legittimamente emessa dal Tribunale che, nella sua redazione, ha seguito un iter logico-giuridico ineccepibile, motivando in maniera organica e pertinente tutte le ragioni ivi esplicitate.
Si condividono, in primis, le argomentazioni sostenute dal primo Giudice laddove ha correttamente osservato che: “…il procedimento di cui alla L. n. 346 del 1976 riproduce lo schema del procedimento per decreto ingiuntivo, sicché la relativa opposizione dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali (Cass. n. 8789/00). Pertanto, si ritiene applicabile in questa sede il principio in base al quale "Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis" (v. Cass. n. 22754/13).”.
Tale impostazione va letta in unum con il principio stabilito da Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 4059 del 11 maggio 1990), secondo cui: “Anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 346, la prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva.”, con ciò volendo significare che la parte che invoca l'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., nell'atto introduttivo, oltre ad indicare con esattezza le particelle fondiarie, deve allegare tutte le prove documentali poste a sostegno della domanda e specificare altresì i costituendi mezzi di prova utili e indispensabili ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione (tra cui tutti i documenti necessari all'individuazione catastale del fondo ed alla propria destinazione agricola, oltre alle ulteriori prove riguardanti la qualità di coltivatore in capo al possessore e la concreta consistenza del fondo).
Nel caso di specie, in ordine alla prova testimoniale articolata già in maniera vaga ed indeterminata nella comparsa di costituzione e risposta depositata all'esito del ricorso spiegato da e e ribadita Controparte_1 Controparte_2 successivamente (e negli stessi termini) con le memorie istruttorie ex art. 183, comma
VI c.p.c., va rilevato, al pari di quanto fatto dal Tribunale, che la richiesta “era stata capitolata rispetto alla domanda di usucapione ordinaria e senza qual sivoglia approfondimento del dato relativo all'epoca della perdita del possesso degli immobili in esame da parte degli opponenti”, ed in ogni caso verteva su circostanze generiche, valutative e negative, con ciò volendo significare che la Parte_1 nell'originaria domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., non ha articolato in maniera sufficientemente chiara e pertinente i mezzi istruttori atti a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il compimento di tale fattisp ecie acquisitiva speciale.
Di contro, va ricordato che a fronte della deduzioni difensive proposte da
- secondo cui l'immobile insistente sul suo terreno era Controparte_2 una semplice vasca di irrigazione, demolita in data anteriore al 2000, ri sultante documentalmente (cfr. atto di acquisto per notar del 03.03.2000), e che Per_1
l'intero fondo compravenduto della estensione di 749 mq, in cui era ricompresa anche la p.lla 214 costituente l'area di risulta della demolizione della vasca di irrig azione, era sempre rimasta nel suo possesso - nessuna contestazione è stata mossa dalla difesa dell'opposta.
Altrettanto si è verificato in riferimento alle difese spiegate da il Controparte_1 quale, deducendo che entrambi i fondi identificati alle p.lle 814 e 1427
(corrispondente alla ex p.lla 212) erano stati da egli regolarmente acquistati dai germani
, , e Persona_2 Controparte_3 Persona_3 Persona_4 Parte_2 con atto per notar del 16.12.2003 (in merito si osserva c he non sarebbe Per_1 decorso neanche il termine di 15 anni per la valida proposizione dell'azione di usucapione speciale nei confronti del , opponeva che gli stessi Controparte_1 erano rimasti sempre in suo possesso e, quanto alla particella 1427 (risultante al catasto come “ente urbano”), aggiungeva che tale indicazione implicava la variazione della destinazione del terreno, da suolo agricolo a suolo utilizzato ad altri fini, motivo per il quale difetterebbero i requisiti per poter invocare l'usucapione speci ale, che, si rammenta, richiede necessariamente che il terreno in oggetto sia destinato in concreto all'attività agraria (cfr. Cass. Sent. n. 8778/2010) costituendo “la destinazione urbanistica del bene (…) elemento rilevante per la qualificazione del fond o come rustico, poiché, ove il fondo sia destinato ad insediamenti e attività diversi da quelli agricoli, viene meno lo scopo stesso della disposizione di cui all'art. 1159 bis cod. civ., volto ad incoraggiare e salvaguardare il lavoro rurale.” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 22476 del 22 ottobre 2014).
Anche in questo caso, la nulla ha dedotto. Parte_1
Ad ogni modo va ricordato che il dato documentale rappresentato dagli atti di compravendita prodotti in giudizio dagli odierni appellati non avrebbe potuto essere scalfito o superato da qualsivoglia prova testimoniale.
A ragione, pertanto, il Tribunale ha ritenuto di non dover accogliere la prova testimoniale articolata dalla difesa della Parte_1
Quanto alla C.T.U., si condividono anche in questa sede le statuizioni adottate dal
Tribunale, evidenziandosi che l'opposta non avrebbe potuto demandare al C.T.U. di individuare l'esatta ubicazione delle particelle dedotte in giudizio, costituendo ciò uno specifico onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c. a carico di chi rivendica un diritto, quale, nel caso di specie, la prescrizione usucapitiva speciale ai sensi dell'art. 1159 bis c.c..
Ricordando, in primis, che la C.T.U. non è un mezzo di prova in sé, ma uno strumento a disposizione del giudice per acquisire conoscenze tecniche specifiche necessarie per la decisione della causa, va inoltre osservato che non può assolvere ad alcuna funzione esplorativa, non essendo uno strumento che le parti possono utilizzare per introdurre nuove prove, ma un mezzo che il giudice può utilizzare per valutare le prove già offerte o per accertare fatti che richiedono competenze specifiche.
Nel caso di specie, in mancanza di una prova concreta offerta dalla Parte_1 in ordine all'esatta individuazione delle particelle che la stessa avrebbe preteso di usucapire, a ragione il Tribunale ha deciso di non ammetterne l'espletamento, non potendosi il C.T.U. sostituire alle parti nei loro obblighi connessi all'onere probatorio su di esse gravante per legge.
Ogni ulteriore considerazione è da ritenersi assorbita.
Per le suddette ragioni l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 5.000,00), in complessivi €. 2.540,00, in favore di Controparte_1
e in solido tra loro, di cui €. 460,00 per la fase di studio, Controparte_2 €. 389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase istruttoria ed €. 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procurator i delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 28.10.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 di essi, che liquida in complessivi €. 2.540,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)