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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo Presidente Relatore
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 26/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Andrea Brunelli e Leonardo Russo, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv.ta Barbara Bocca, per procura in atti appellato
Oggetto: apprendistato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 30.1.2025.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 29.5.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 17.3.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio , titolare della impresa individuale “ Controparte_1 CP_1
”, precisando: di essere stata assunta alle dipendenze del
[...]
convenuto con contratto di apprendistato, in data 18.1.2021, con mansioni di parrucchiera, inquadrata al III livello del CCNL;
che il contratto prevedeva l'orario di 40 ore settimanali, dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,00, ma che aveva lavorato anche durante la pausa pranzo fino al 20.4.2021 e spesso anche oltre le 19,00; di avere avuto già pregresse esperienze lavorative ricoprendo la medesima mansione;
di avere frequentato un unico corso sulla sicurezza, durante le giornate di lunedì, quindi fuori dall'orario di lavoro, e nessun'altro corso, né di avere ricevuto alcun insegnamento concreto da parte del;
di avere ricevuto lettera di CP_1
licenziamento, datata 27.9.2021, successiva, però, alle dimissioni date il
6.9.2021 per giusta causa.
La ricorrente ha quindi chiesto di accertare la nullità del contratto di apprendistato, con conseguente accertamento che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di due livelli superiori a quelle indicate nel CCNL di settore, con il riconoscimento delle relative differenze retributive, anche per le ore di straordinario prestate.
Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 377 del 2024, il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente a rimborsare le spese di lite al convenuto.
La ricorrente ha proposto appello ed ha chiesto altresì la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, in ordine al predetto pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Si è costituito il convenuto per l'udienza fissata per la richiesta di sospensione, chiedendo di respingerla.
All'udienza del 17.4.2025, fissata per la richiesta sospensiva, questa Corte ha formulato una proposta conciliativa anche per il merito, proposta accettata dall'appellante, ma rifiutata dall'appellato e le parti hanno quindi confermato le proprie conclusioni.
Con ordinanza del 18.4.2025, questa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Alla successiva udienza, per il merito dell'appello, del 12.6.2025 la causa è
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stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Giudice di primo grado, nella motivazione della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso, in punto nullità del contratto di apprendistato, in quanto le precedenti esperienze lavorative della ricorrente, nel medesimo settore, non raggiungevano il periodo di 36 mesi, cioè il “tempo utile all'apprendimento, secondo le indicazioni contrattuali di settore del contratto di apprendistato”; in punto lavoro straordinario, in quanto la prova dello stesso non era stata raggiunta, anche alla luce delle dichiarazioni dei testi.
Il primo motivo di appello contesta la decisione di primo grado in ordine alla ritenuta regolarità del contratto di apprendistato, in quanto non sarebbe stata correttamente valorizzata la circostanza dello svolgimento, in precedenza e presso altri datori di lavoro, di mansioni identiche a quelle oggetto del contratto di apprendistato sottoscritto con il OR . CP_1
L'appellante richiama a questo proposito anche la giurisprudenza di legittimità e la Circolare n. 5/2013 del Ministero del Lavoro.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione agli atti, in particolare dal “C2 Storico” del Ministero del Lavoro, depositato quale documento n. 2 dalla ricorrente, risulta attestato, prima dell'assunzione da parte del OR , che la stessa CP_1 ORa aveva svolto un periodo di “Tirocinio” “Part-Time Pt_1
Orizzontale (24 ore)”, quindi non di “apprendistato” per 4 mesi;
un periodo di lavoro a tempo determinato quale “addetto all'inventario”, quindi con mansioni diverse da quelle in causa;
poi l'unico periodo di vero e proprio precedente “apprendistato”, con la qualifica di “parrucchiere per ORa”, ma solo per sei mesi e mezzo;
infine un periodo di “Lavoro a Tempo
Determinato per Sostituzione”, “Part-Time Orizzontale (30 ore)”, quale
“acconciatore per ORa”, comunque con l'inferiore “Inquadramento 4”.
Alla luce di questi elementi, forniti dalla stessa ricorrente, risulta quindi confermato, come già correttamente concluso dal Giudice di primo grado,
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che la ricorrente non ha svolto le medesime attività lavorative, di cui all'impugnato contratto di apprendistato, nemmeno considerando le sue precedenti esperienze lavorative, per il minimo tempo utile all'apprendimento, non solo secondo le indicazioni contrattuali di settore del contratto di apprendistato, cioè 36 mesi, art. 21 del relativo CCNL, anche questo documento depositato dalla ricorrente, ma anche secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla stessa appellante.
Nel ricorso in appello non vengono ribadite le altre ragioni di asserita illegittimità del contratto di apprendistato, ragioni comunque giustamente escluse dal Giudice di primo grado, alla luce della esaustiva documentazione allegata dal resistente nella sua memoria di costituzione, e dalle coerenti dichiarazioni dei testi sentiti in primo grado.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato apprezzamento della prodotta “registrazione audio effettuata dalla lavoratrice”, dalla quale emerge il colloquio della stessa con il datore di lavoro in data 20.4.2021, avente ad oggetto il lavoro straordinario durante la prevista “pausa pranzo”
e nell'ambito del quale il datore di lavoro le diceva “Tu da oggi ti fai le tue ore staccate tranquillamente”: secondo l'appellante tale frase confermerebbe che nel periodo precedente si sarebbero svolte le ore di lavoro straordinario.
Anche questo motivo è del tutto infondato.
La predetta frase, in realtà, non può certo essere considerata di per sé sola come comprovante le tesi della ricorrente e quindi come una “ammissione” da parte del resistente.
Il contenuto di tale frase può essere interpretato anche in altro modo ed al massimo poteva essere valorizzato a conferma di altre adeguate e rilevanti prove, eventualmente coerenti con la ricostruzione della ricorrente, ma tali prove non sono state fornite dalla stessa ricorrente.
Tali non possono essere considerate le dichiarazioni dei due soli testi indicati nel terzo motivo di appello, motivo che appunto riguarda la
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“valutazione delle risultanze probatorie”.
Secondo l'appellante le dichiarazioni di sua madre e del suo ex fidanzato, relative al suo impegno lavorativo durante la “pausa pranzo” ed al corso seguito on line il lunedì, cioè nel previsto giorno di riposo, non sarebbero stata correttamente valutate dal Giudice di primo grado.
L'appellante contesta altresì la sentenza di primo grado laddove “finisce per accreditare la testimonianza del Sig. che...era ed è ancora Tes_1
dipendente del Sig. : ... se si vuole parlare di inattendibilità, sarebbe CP_1
certamente più logico che il dipendente fornisca una versione favorevole al proprio datore di lavoro anche per non mettere a rischio la propria occupazione… .”
Anche questo motivo è infondato.
Le dichiarazioni testimoniali della madre e dell'ex fidanzato della ricorrente, infatti, riferiscono solo quanto appreso dalla stessa ricorrente, nessuno dei due potendo testimoniare di aver visto la stessa impegnata nel suo lavoro nelle ore indicate come straordinario.
Certo non sufficiente a provare le ore di lavoro straordinario rivendicate, le dichiarazioni dei testi di aver visto la ricorrente, in qualche occasione, seguire corsi on line il lunedì, essendo riferite ad un periodo assai ristretto e potendo anche costituire una libera scelta della ricorrente.
In ogni caso, le eventuali ore di straordinario dovevano essere provate dalla ricorrente, ricadendo su di essa l'onere probatorio, con prova anche
“rigorosa”, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
D'altra parte, tale lavoro straordinario è stato smentito dai testi indicati dal resistente, quindi non solo dal OR , la cui attendibilità non Tes_1
può certo essere smentita dal solo fatto di essere un dipendente del resistente, ma anche dalle altre due testi, che frequentavano come clienti il negozio di parrucchiere del OR . CP_1
Infine, infondato anche il quarto motivo di appello, riguardante la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo il Giudice di primo grado correttamente applicato il principio della soccombenza.
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Tutte le domande della ricorrente sono state infatti respinte e non si possono individuare eventuali valide ragioni per derogare allo stesso principio, certo non possono essere quelle indicata dall'appellante, cioè una generica e non specificata “peculiarità della vicenda” od il semplice fatto che la ricorrente fosse una “lavoratrice” e l'altra parte un datore di lavoro, nella pacifica assenza degli altri presupposti indicati nell'art. 92 c.p.c., cioè “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ma anche di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, come da indicazione della Corte Costituzionale.
L'appello deve di conseguenza essere respinto.
Anche le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza della fase istruttoria e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa in questo grado di giudizio e per l'accettazione della proposta conciliativa da parte della stessa appellante.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione a favore dell'appellata delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Genova, 12.6.2025.
Il Presidente estensore
Paolo Viarengo
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